Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1989, n. 354
Articolo 1Articolo 3
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7 novembre 1989
Art. 2. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948 , e' sostituito dal seguente:
"Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonche' le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell' art. 3 della legge n. 948/1982 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonche' le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.
Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.
Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attivita' svolta dagli enti inclusi nella tabella".
Entrata in vigore il 7 novembre 1989