TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4435 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CHIARADIA GIANCARLO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. BATTAGLIA CATERINA;
CP_1
Controparte_2 AVV. VASAPOLLO VALERIA;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420199014608917000, notificatagli da parte di in data 26.11.2019,Controparte_3 limitatamente agli avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_1 di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 20.399,42 a titolo di contributi IVS, dal 2005 al 2009, somma portata dalle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
1) Cartella di pagamento n.03420100065538417000, asseritamente notificato in data 6.10.2011.
2) Cartella di pagamento n.33420110008342584000, asseritamente notificato in data 23.3.2011.
3) Avviso di addebito n. 33420140003765712000, asseritamente notificato in data 22.10.2014.
4) Avviso di addebito n. 33420112000208891000, asseritamente notificato in data 6.7.2011.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, che relativamente agli atti di cui ai numeri 1), 2) e 3) erano intervenute rispettivamente le sentenze del Tribunale di Castrovillari (nn. 435/2017, 55/2015 e 311/2016) che avevano dichiarato l'insussistenza dei crediti ivi contenuti.
Infine, per l'avviso di addebito di cui al n.4 della proposta opposizione, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_1 essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_1 che l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
********
In via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile
l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass.
n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010). L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del
2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del
2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del
1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice
(cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi di merito.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non -validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente con riferimento all'opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha provato che il Tribunale di Castrovillari si era già pronunciato, con sentenze irrevocabili (sentenze nn. 435/2017, 55/2015 e
311/2016, in atti fascicolo parte ricorrente), con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai nn. 03420100065538417000 e 33420110008342584000 e all'avviso di addebito n. 33420140003765712000, dichiarando insussistente il credito ivi portato.
Alla luce di quanto sopra, in via assorbente, deve rilevarsi che stante il giudicato formatosi sulle medesime cartelle di pagamento sottese all'intimazione per cui è causa - essendo pertanto preclusa al giudicante alcuna statuizione sulla medesima questione, non può in questa sede che affermarsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per le cartelle esattoriali oggetto di giudizio.
Occorre, di conseguenza, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione oggetto del presente giudizio, senza che quest'ultimo sia precluso dalla sentenza definitiva citata, in quanto l'intimazione qui impugnata è diversa e successiva rispetto a quella oggetto di giudicato e, come tale, idonea a fondare un'autonoma e distinta azione esecutiva (in questi termini Corte di Appello di Bari, sentenza n.
1394/2022).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420112000208891000, invece, va dichiarata la prescrizione, così come correttamente eccepito da parte ricorrente. Nel merito, parte ricorrente ha difatti, dedotto la prescrizione successiva alla notifica del titolo (avviso di addebito), motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ebbene, vi è in atti prova della regolare notifica dell'avviso di addebito de quo in data 6.7.2011, mentre i due atti interruttivi (costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 03420189003346836000 e n. 03420199014608917000) sono stati notificati rispettivamente notificati, in data 2.3.2018 e 26.11.2019, ossia ben oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995.
L'eccezione di prescrizione è quindi da ritenersi senz'altro fondata, con la conseguenza che, anche sul punto il ricorso deve essere accolto.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € da 5.201 a 26.000, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità) con la chiesta distrazione, sono poste a carico di CP_4 in virtù del principio di causalità, atteso che l'ente, con la notifica dell'intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento non più in essere, ha determinato l'instaurarsi dell'odierno giudizio.
Per il medesimo principio le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03420199014608917000 con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai numeri 03420100065538417000, 33420110008342584000 e all'avviso di addebito n. 33420140003765712000;
b) dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420112000208891000, notificato in data 6/7/2011 ed emesso dall' CP_1 in plrpt sede di Rossano Calabro per la somma di € 4.970,03, e riportati nell'intimazione di pagamento n.
03420199014608917000;
c) condanna parte resistente CP_4 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 1.368,50 per compenso professionale oltre iva e cpa e spese forfettarie pari al 15%, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 05/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. CHIARADIA GIANCARLO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. BATTAGLIA CATERINA;
CP_1
Controparte_2 AVV. VASAPOLLO VALERIA;
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2019 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420199014608917000, notificatagli da parte di in data 26.11.2019,Controparte_3 limitatamente agli avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_1 di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 20.399,42 a titolo di contributi IVS, dal 2005 al 2009, somma portata dalle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
1) Cartella di pagamento n.03420100065538417000, asseritamente notificato in data 6.10.2011.
2) Cartella di pagamento n.33420110008342584000, asseritamente notificato in data 23.3.2011.
3) Avviso di addebito n. 33420140003765712000, asseritamente notificato in data 22.10.2014.
4) Avviso di addebito n. 33420112000208891000, asseritamente notificato in data 6.7.2011.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, che relativamente agli atti di cui ai numeri 1), 2) e 3) erano intervenute rispettivamente le sentenze del Tribunale di Castrovillari (nn. 435/2017, 55/2015 e 311/2016) che avevano dichiarato l'insussistenza dei crediti ivi contenuti.
Infine, per l'avviso di addebito di cui al n.4 della proposta opposizione, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_1 essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_1 che l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
********
In via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile
l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass.
n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010). L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del
2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del
2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del
1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice
(cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi di merito.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non -validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente con riferimento all'opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso, parte ricorrente ha provato che il Tribunale di Castrovillari si era già pronunciato, con sentenze irrevocabili (sentenze nn. 435/2017, 55/2015 e
311/2016, in atti fascicolo parte ricorrente), con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai nn. 03420100065538417000 e 33420110008342584000 e all'avviso di addebito n. 33420140003765712000, dichiarando insussistente il credito ivi portato.
Alla luce di quanto sopra, in via assorbente, deve rilevarsi che stante il giudicato formatosi sulle medesime cartelle di pagamento sottese all'intimazione per cui è causa - essendo pertanto preclusa al giudicante alcuna statuizione sulla medesima questione, non può in questa sede che affermarsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per le cartelle esattoriali oggetto di giudizio.
Occorre, di conseguenza, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione oggetto del presente giudizio, senza che quest'ultimo sia precluso dalla sentenza definitiva citata, in quanto l'intimazione qui impugnata è diversa e successiva rispetto a quella oggetto di giudicato e, come tale, idonea a fondare un'autonoma e distinta azione esecutiva (in questi termini Corte di Appello di Bari, sentenza n.
1394/2022).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420112000208891000, invece, va dichiarata la prescrizione, così come correttamente eccepito da parte ricorrente. Nel merito, parte ricorrente ha difatti, dedotto la prescrizione successiva alla notifica del titolo (avviso di addebito), motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ebbene, vi è in atti prova della regolare notifica dell'avviso di addebito de quo in data 6.7.2011, mentre i due atti interruttivi (costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 03420189003346836000 e n. 03420199014608917000) sono stati notificati rispettivamente notificati, in data 2.3.2018 e 26.11.2019, ossia ben oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995.
L'eccezione di prescrizione è quindi da ritenersi senz'altro fondata, con la conseguenza che, anche sul punto il ricorso deve essere accolto.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € da 5.201 a 26.000, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità) con la chiesta distrazione, sono poste a carico di CP_4 in virtù del principio di causalità, atteso che l'ente, con la notifica dell'intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento non più in essere, ha determinato l'instaurarsi dell'odierno giudizio.
Per il medesimo principio le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03420199014608917000 con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai numeri 03420100065538417000, 33420110008342584000 e all'avviso di addebito n. 33420140003765712000;
b) dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420112000208891000, notificato in data 6/7/2011 ed emesso dall' CP_1 in plrpt sede di Rossano Calabro per la somma di € 4.970,03, e riportati nell'intimazione di pagamento n.
03420199014608917000;
c) condanna parte resistente CP_4 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 1.368,50 per compenso professionale oltre iva e cpa e spese forfettarie pari al 15%, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 05/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO