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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1340/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 18/07/2022 al n. 1340/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ROSCITANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE IN REVOCAZIONE - contro
(C.F.: P.I.: ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, in qualità di impresa designata per la Toscana dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BECHI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA IN REVOCAZIONE - avverso la sentenza n. 546/2018 emessa dalla Corte di Appello di Firenze pubblicata in data
07.03.2018 di cui è chiesta la revocazione;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.2024, sulle seguenti conclusioni: Per la parte attrice in revocazione: “Piaccia all'Onorevole CORTE DI APPELLO adita rigettate e respinte tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni 1. revocare la sentenza n° 546/2018 del 7/3/2018 rg 1831/2016 rep. 567/2018 emessa dalla CORTE
DI APPELLO DI FIRENZE mai notificata;
per i seguenti motivi: sia il Giudice di prime cure che successivamente il Giudice dell'Appello hanno giudicato sulla scorta di prove testimoniali riconosciute o comunque dichiarate false ed inattendibili rispetto ai fatti evento dell'incidente, prove emerse dopo la sentenza di primo grado e dopo la sentenza di secondo grado come ampiamente acclarato ed attestato dalla sentenza penale a carico del teste dichiarato innocente dall'accusa di falsa testimonianza Tes_1 incardinata dalla segnalazione del Giudice Garofalo Sergio estensore della sentenza impugnata n° 65/2016 (doc.01) oggi prodotta ed allegata assieme alla sentenza di appello impugnata (doc.02) ; inoltre, la difesa di solo Parte_1 successivamente ha potuto produrre la sentenza che scagionava totalmente il teste principale della difesa dell'attore odierno;
di poi, la sentenza di primo grado impugnata
e' stata l'effetto di un errore di fatto commesso dal Giudice Garofalo risultante non solo dagli atti e dai documenti della causa, la decisione successiva della Corte di Appello di
Firenze e' stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' venne esclusa incontrastabilmente, e da ultimo venne supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita'
e' positivamente stabilita leggendo le deposizioni dei testi a confronto. (Cassazione terza sezione 3/3/1987 n°2222 GCM 1987 fascicolo 3) 2. Condannare il F.G.V.S. et CP_3
per come rappresentato, difeso e domiciliato, al pagamento delle lesioni patite
[...] da nella misura che verra' stabilita dalla Ctu gia' richiesta, con il Parte_1 calcolo di tutti gli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le tabelle del
Tribunale di Milano, i danni da vita di relazione, danno biologico e morale, danno incidente sulla capacita' lavorativa dell'attore. Riserva di nomina di Ctp di parte. 3.
Ordinare ai sensi dell'art. 401 e 373 cpc la sospensione dell'esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado di cui in atti per tutti i motivi suindicati;
4. disporre
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con l'allegazione della citazione pagina 6 dell'atto introduttivo del processo di primo grado che qui si intende trascritto integralmente.
1. Dcv che il sig. percorreva la SS Porrettana di Pistoia Parte_1
a bordo della sua moto targata DC 05346 YAMAHA, quando giunto all'altezza del km
2,500 da una sede stradale laterale, si immetteva IMPROVVISAMENTE sulla SS 64 predetta un veicolo NON IDENTIFICATO.
2. DCV. Vero e' che il veicolo non identificato, dopo avere causato il sinistro, non si fermo' a prestare soccorso al motociclista, allontanandosi dal luogo del sinistro;
Testi ed . Tes_1 Testimone_2 Successive e piu' ampi mezzi istruttori di legge . Documenti depositati come da indice allegato. Vittoria delle spese di lite dei gradi di giudizio. Si chiede la distrazione delle spese di lite a favore del procuratore antistatario di tutto”;
Per la parte convenuta in revocazione: conclude Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari improcedibile e, comunque, inammissibile la revocazione straordinaria proposta da . Con vittoria di spese e onorari di Parte_1 causa”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze già , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, proponendo domanda di revocazione avverso la sentenza n. 546/2018 pubblicata il
07.03.2018, con la quale la Corte di Appello di Firenze aveva respinto il gravame proposto da avverso la sentenza n. 65/2016 del Tribunale di Pistoia, che aveva Pt_1 rigettato la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni derivanti dal sinistro stradale occorsogli il 05.09.2009, allorquando, mentre percorreva la via Porretana in direzione Pistoia a bordo del suo motoveicolo, era caduto a terra a causa, secondo la sua prospettazione, del mancato rispetto dell'obbligo di precedenza da parte di un autoveicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, la Corte di Appello aveva ritenuto infondata la censura con la quale
[...]
aveva lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva Pt_1 reputato non credibile la deposizione del teste il quale aveva dichiarato di Tes_1 aver visto l'attore cadere dalla moto in seguito alla collisione con un'auto che si era immessa sulla via, preveniente da una stradina laterale non meglio precisata, senza rispettare la precedenza. La Corte di Appello aveva in tal senso ribadito che la ricostruzione offerta dal teste era stata smentita dalle dichiarazioni dell'altro Tes_1 testimone, il quale, al contrario, sia agli agenti verbalizzanti, sia Testimone_2 davanti al Tribunale, nel ricostruire il sinistro, aveva riferito del passaggio di un cane e non aveva menzionato la presenza di alcun veicolo che avesse interferito con il motociclo condotto dal . Tale ultimo teste era stato ritenuto attendibile dalla Pt_1
Corte in quanto indifferente rispetto all'attore e sicuramente presente sul luogo del sinistro, come attestato nel verbale della Polizia Municipale. In tal senso il giudice di secondo grado aveva sottolineato come dal rapporto di Polizia risultasse che il fosse stato rinvenuto nel luogo del sinistro, ove aveva aspettato l'arrivo delle Tes_2 Forze dell'Ordine per consegnare loro i documenti del motociclista, nel frattempo trasportato all'ospedale. Diversamente, il teste aveva dichiarato di non aver Tes_1 atteso l'arrivo della Polizia Municipale sul luogo del sinistro, bensì di essersi allontanato subito dopo l'incidente all'arrivo di altri, non meglio precisati soccorritori, senza neppure lasciare il proprio nominativo ad alcuno dei presenti, tralasciando altresì di annotare la targa del veicolo asseritamente responsabile dell'incidente; soltanto dopo quasi due mesi il si era recato presso la Polizia Municipale per riferire la sua versione Tes_1 dell'accaduto. La Corte di Appello, quindi, ritenuta inattendibile l'unica testimonianza a sostegno della dinamica del sinistro per come prospettata dall'attore, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia di rigetto della domanda risarcitoria. La Corte aveva altresì condannato l'appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 8500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Avverso la sentenza impugnata l'odierno attore proponeva domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. sulla base dei seguenti motivi (come da ricostruzione e numerazione introdotta da questa Corte):
1)intervenuta assoluzione, con sentenza n° 473/2020 del Tribunale penale di Pistoia, dal reato di falsa testimonianza del teste le cui dichiarazioni non erano state Tes_1 ritenute attendibili dalla Corte di Appello, che aveva dunque giudicato sulla base di dichiarazioni false;
2) intervenuta conoscenza della sentenza di assoluzione del teste solo Tes_1 successivamente alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello;
3)errore di fatto contenuto nella decisione della Corte, nella parte in cui si era basata sulla dichiarazione del teste la quale, alla luce dell'assoluzione del teste Tes_2
risultava inequivocabilmente non veritiera e dunque espressione di 'dolus malus'. Tes_1
L'attore chiedeva, quindi, che la Corte, in accoglimento della domanda di revocazione proposta, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di revocazione, di cui eccepiva preliminarmente l'improcedibilità ex art. 399 c.p.c., in ragione del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, nonché l'inammissibilità per difetto dei presupposti richiesti dai motivi di revocazione invocati (art. 395 nn. 2, 3 e 4 c.p.c.).
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dall'attore con ordinanza del 17.11.2022, la causa era trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza collegiale del
16.05.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 07.01.2024, stante le intervenute dimissioni del nominato relatore. La causa era quindi CP_4 nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.2024, con ordinanza collegiale del 13.11.2024, comunicata dalla Cancelleria il 14.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricostruzione dei fatti – Con atto di citazione ritualmente notificato in data
6.02.2013, ha convenuto davanti al Tribunale di Pistoia Parte_1 CP_5
(ora , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime
[...] CP_1 della strada per la Toscana, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in cui era rimasto coinvolto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto. In particolare l'attore esponeva che, verso le 17 del 5.09.2009, mentre stava percorrendo, alla guida della proprio moto Yamaha, la S.S. 64 'Porrettana', all'altezza del km 2 + 500, un veicolo rimasto non identificato si era immesso da una strada laterale, senza concedergli la dovuta precedenza, facendogli così perdere il controllo del mezzo e determinando la sua violenta caduta a terra, nel tentativo di evitare l'urto, che comunque si era verificato con la parte posteriore di tale veicolo.
In primo grado si era costituita che aveva contestato la ricostruzione CP_2 dell'attore, deducendo in particolare che l'unico effettivo testimone oculare del sinistro, sentito nell'immediatezza a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale intervenuta, aveva nella sostanza riferito che il aveva perso il controllo del mezzo a causa Pt_1 dell'improvviso attraversamento di un cane.
Con sentenza n° 65/2016 del 25.01.2026, il Tribunale di Pistoia aveva respinto la domanda del , deducendo che questo non aveva fornito la prova che il sinistro Pt_1 fosse avvenuto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto. In particolare, il primo giudice, a fronte dell'evidente contrasto tra le dichiarazioni dei due testimoni sentiti,
- che aveva dichiarato di aver visto la moto del urtare con un veicolo Tes_1 Pt_1 bianco, non meglio identificato, che si stava immettendo nella strada statale proveniente da una stradina laterale – e - che aveva dichiarato di non aver Testimone_2 visto nessuna auto immettersi da una strada laterale e di avere invece notato, poco prima del sinistro, un cane che attraversava la strada - aveva ritenuto non credibile la testimonianza del che non aveva atteso l'arrivo della Polizia e non aveva riferito a Tes_1 nessuno dei presenti dell'auto che aveva visto fuggire via, senza peraltro lasciare a nessuno il suo nominativo e presentandosi alla Polizia solo dopo circa due mesi dal sinistro, riferendo di aver letto in un articolo di giornale nel quale si trattava del sinistro in oggetto che la vittima stava cercando i testimoni che avevano assistito al suo incidente.
Con atto di appello ritualmente notificato il 19.07.2016, censurava la pronuncia Pt_1 del Tribunale deducendo la violazione delle norme processuali in punto di assunzione e valutazione delle prove testimoniali, nonché la non corretta interpretazione di quanto dichiarato dal teste e l'erronea ritenuta non attendibilità del teste Tes_2 Tes_1
Con sentenza n° 546/2018, pubblicata in data 07.03.2018 (non notificata e passata in giudicato senza che risulti proposto ricorso in Cassazione), la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame, condividendo la sentenza di primo grado e condannando il
[...]
a rifondere le spese di lite alla controparte, nonché a corrispondere l'importo di Pt_1 euro 8.500,00 ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c.
Nelle more del giudizi di appello, con decreto in data 4.04.2017, , su richiesta Tes_1 della Procura della Repubblica di Pistoia, era rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 372 c.p., per aver reso falsa testimonianza nel corso dell'udienza civile del 20.01.2014, davanti al Tribunale di Pistoia.
Con sentenza n° 473/2020, depositata in data 19.05.2020, il Tribunale penale di Pistoia assolveva il dal reato ascritto con la formula 'perché il fatto non sussiste'. In Tes_1 particolare, il giudice penale evidenziava che la dichiarazione del non Tes_2 escludeva, ma era anzi compatibile, con la presenza ed il successivo allontanamento del al luogo del sinistro, aggiungendo che il medesimo aveva poi precisato Tes_1 Tes_2 di aver visto anche un'autovettura bianca poco distante dal luogo dell'incidente, specificando di non avere nell'immediatezza dato importanza a tale particolare anche a causa dello shock del momento. Il Tribunale penale evidenziava che la discrasia tra i due testi permaneva dunque limitatamente alla dinamica del sinistro, visto che solo il aveva riferito di aver visto un contatto tra la moto e l'auto bianca, circostanza Tes_1 invece esclusa dal il quale non aveva però fornito una sua precisa Tes_2 descrizione sulla causa dell'incidente, 'limitandosi ad avanzare delle supposizioni'. Il
Tribunale penale ne faceva quindi conseguire l'assenza dell'alto grado di certezza e di rigore che deve sostenere l'accertamento penale dell'elemento oggettivo di un reato, mandando quindi assolto il Tes_1
Con atto di citazione in data 13.07.2020 risulta aver proposto, davanti Parte_1 al Tribunale di Pistoia, domanda di revocazione straordinaria della sentenza di primo grado (n° 65/2016) ai sensi dell'art. 395 n° 2, 3, 4 c.p.c. Con sentenza n° 607 pronunciata all'udienza del 28.06.2022, il Tribunale di Pistoia dichiarava inammissibile la detta domanda di revocazione, in quanto non avente ad oggetto una sentenza pronunciata in grado di appello, ovvero in unico grado, come previsto dal combinato disposto degli artt. 395, 396 c.p.c.
Il presente giudizio si incentra dunque sull'idoneità della sentenza di assoluzione del testimone ritenuto non attendibile anche dalla Corte di Appello, ad ottenere la revocazione della sentenza di secondo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n° 2,
3, 4 c.p.c.
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 399 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione proposta da parte convenuta che, costituendosi, ha rilevato l'improcedibilità della domanda di revocazione ai sensi dell'art. 399 co. 1 c.p.c., dal momento che la parte attrice in revocatoria non aveva provveduto a depositare, insieme all'atto di citazione, la copia autentica della sentenza impugnata, bensì unicamente una sua fotocopia informe, priva di qualsiasi attestazione di conformità.
L'eccezione è fondata per come di seguito specificato.
L'art 399 c.p.c. prevede che nel caso di revocazione 'la citazione deve essere depositata
a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito, insieme alla copia autentica della sentenza impugnata'.
La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento risalente, ma consolidato, ha in proposito affermato come l'improcedibilità chiaramente sancita dall'art 399 c.p.c. sanzioni non solo il mancato tempestivo deposito della citazione entro venti giorni dalla sua notifica, ma altresì il contestuale richiesto deposito anche di copia autentica della sentenza con riferimento alla quale è spiegata l'impugnazione straordinaria.
A tale proposito la Cassazione ha chiarito come tale adempimento debba considerarsi a pena di improcedibilità finanche nel giudizio di secondo grado della revocazione (cfr.
Cass. n° 3742/2001), affermando che 'una tale interpretazione è suggerita del resto dalla ratio della norma, volta chiaramente a garantire al giudice della revocazione, sia esso di primo grado o di appello, la conoscenza del provvedimento di cui si chiede appunto la revocazione, mentre del tutto irrazionale si porrebbe invece un'interpretazione che non garantisse con uguale efficacia tale conoscenza…'
Il medesimo concetto è stato più di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato che 'La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata per revocazione non ammette dunque equipollenti e comporta ope legis l'improcedibilità dell'impugnazione” (cfr. Cass. n° 43/2021). Nel caso in esame la parte attrice in revocazione ha depositato un copia informe della sentenza di appello attinta dal gravame, così incorrendo nella improcedibilità della domanda espressamente disposta dall'art. 399 c.p.c.
3.L'eccezione di inammissibilità della revocazione – Per mera completezza si ritiene di esaminare anche le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta sotto il profilo dell'inammissibilità della domanda di revocazione.
In particolare ha dedotto l'inammissibilità rilevando il difetto dei presupposti CP_1 richiesto dall'art 395 n° 2, 3 e 4 c.p.c.
Si osserva che la revocazione è un mezzo di impugnazione proponibile solo ed esclusivamente per i motivi indicati nell'art. 395 c.p.c., con la conseguenza che i punti di doglianza proposti dall'attore andranno esaminati con specifico riferimento alle ipotesi elencate da detta norma, da ritenere tassative e dunque di stretta interpretazione.
3.1.Il presupposto di cui all'art. 395 n° 2 c.p.c. – Parte convenuta ha rilevato l'insussistenza del presupposto richiesto, ai fini della revocazione della sentenza, dall'art. 395 n° 2 c.p.c., evidenziando che la decisione sulla base di prove dichiarate false presuppone che la falsità sia stata statuita con sentenza passata in giudicato anteriormente alla domanda di revocazione, circostanza non emersa nel caso in esame.
In proposito la convenuta ha rilevato come, nella fattispecie, la sentenza di assoluzione di non contiene affatto l'accertamento della falsità della testimonianza resa Tes_1 dall'altro testimone, innanzi al giudice civile, facendone Testimone_2 conseguire che alcuna delle prove poste a fondamento della sentenza in questa sede impugnata è stata riconosciuta o dichiarata falsa dalla sentenza penale prodotta dall'attore.
Ciò posto, si osserva come costituisca ormai ius receptum il principio secondo cui la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c. è proponibile se la prova falsa utilizzata nella sentenza attinta dalla revocazione, è stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero se la falsità è stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale la prova falsa è stata utilizzata dal giudice (cfr. ex multis, Cass n. 1590 del 24/01/2020).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che l'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale), anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare (ovvero che si richieda di accertare) nello stesso giudizio di revocazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 28653 del 30/11/2017). Nel caso di specie, è pacifico e si evince dalla documentazione in atti, che in seguito alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede, il teste imputato del Tes_1 delitto di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel giudizio a quo, è stato assolto con sentenza del Tribunale di Pistoia del 19.05.2020 “perché il fatto non sussiste”. In particolare, il Giudice penale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' dell'elemento oggettivo del reato ascritto all'imputato, non potendosi escludere “la possibilità che il si sia effettivamente Tes_1 convinto di una certa dinamica del sinistro, ancorché non corrispondente alla realtà”. Ha poi aggiunto che “d'altra parte, lo stesso – che si ribadisce ha fornito Tes_2 elementi di conferma circa la presenza del sui luoghi del sinistro, oltre che di una Tes_1 autovettura di colore bianco, così come già sostenuto dall'imputato – non ha offerto una precisa descrizione delle cause dell'incidente, limitandosi ad avanzare delle supposizioni” (p. 5 della sentenza – doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Ora, la richiamata sentenza penale di assoluzione del teste non contiene Tes_1 alcun accertamento, neppure incidentale, della falsità delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio civile definito con la sentenza impugnata, che tali dichiarazioni Tes_2 ha posto a fondamento della decisione. La circostanza che sia stato assolto dal Tes_1 delitto di falsa testimonianza per difetto di prova dell'elemento oggettivo del reato non implica di per sé il riconoscimento, neppure indiretto, della falsità della deposizione del teste infatti, l'esito assolutorio ha trovato giustificazione nella circostanza Tes_2 che la persistente divergenza tra le due deposizioni in ordine alla causa del sinistro non ha consentito al giudice penale di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il teste non abbia riferito in giudizio quanto da lui realmente percepito, dunque a Tes_1 prescindere dal reale accadimento.
Nella predetta pronuncia non è stata, infatti, neppure adombrata l'ipotesi della falsità della testimonianza resa da nel giudizio a quo, essendosi il Tribunale limitato Tes_2
a dare atto che “D'altra parte lo stesso […] non ha offerto una precisa Tes_2 descrizione delle cause dell'incidente, limitandosi ad avanzare delle supposizioni”.
Per quanto detto non può quindi ritenersi ricorrente il presupposto di cui all'art. 395 n°
2 c.p.c., atteso che non risulta essere intervenuto alcun accertamento né tantomeno dichiarazione di falsità della testimonianza del che integra la prova posta a Tes_2 fondamento della decisione della Corte di Appello di cui si invoca la revocazione.
Né la falsità delle dichiarazioni del ritenute attendibili dalla Corte di Appello, Tes_2 può essere ricavata dalle ulteriori dichiarazioni rese al giudice penale da tale teste.
Invero, dalla lettura della sentenza di assoluzione non si evince che abbia Tes_2 smentito quanto da lui già dichiarato al giudice civile in ordine alla dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'odierno attore.
È vero che di fronte al giudice civile il teste ha affermato “Non ho visto Tes_2 vetture uscire da strade laterali ma un cane che attraversava la carreggiata” (p. 5 della sentenza civile del Tribunale di Pistoia – doc. 1 allegato all'atto di citazione), mentre in sede penale il medesimo ha dichiarato “di aver visto con la coda dell'occhio una autovettura di colore bianco marciare lungo la medesima carreggiata occupata dal
[...]
” (p. 3 della sentenza penale – doc. 6 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, come Pt_1 si evince dalla sentenza penale, il ha comunque “categoricamente escluso Tes_2 che la moto del sia andata a collidere contro l'indicata autovettura”, Pt_1 confermando sul punto quanto già dichiarato al giudice civile.
In ogni caso, risulta dirimente la circostanza che, anche se il teste avesse smentito le sue precedenti dichiarazioni, ciò non sarebbe stato di per sé solo sufficiente ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 395 n. 2 c.p.c. ai fini della revocazione della sentenza, considerato che la prova falsa che consente la revocazione è quella dichiarata tale con sentenza passata in giudicato e non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone, come precisato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass
n. 1590 del 24/01/2020).
Né la falsità della testimonianza di risulta essere stata accertata in via Tes_2 definitiva nell'ambito di altro procedimento. Invero, come rilevato dall'attore stesso, non risulta che in seguito all'assoluzione di sia stato neppure avviato a carico Tes_1 del teste alcun procedimento penale per le dichiarazioni da lui rese dinanzi Tes_2 al giudice civile.
In conclusione, deve dunque escludersi che la sentenza impugnata abbia giudicato sulla base di prove riconosciute o dichiarate false, di talché il presente motivo di revocazione si appalesa inammissibile mancando il presupposto della falsità della prova posta a fondamento della sentenza, come richiesto dall'art. 395 n° 2 c.p.c.
3.2. Il presupposto di cui all'art. 395 n° 3 c.p.c. – ha rilevato anche CP_1
l'inammissibilità della domanda di revocazione sotto il profilo di cui all'art. 395 n° 3
c.p.c. evidenziando in proposito che 'nell'atto introduttivo controparte non allega alcunché in merito al “ritrovamento” di uno o più documenti che lo stesso attore non avrebbe potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, non allega alcunché in merito alla idoneità di detti documenti (se in precedenza acquisiti agli atti) a formare un diverso convincimento del giudice e quindi
a condurre una decisione di segno difforme da quella revocanda e, soprattutto, nel presente procedimento non ha prodotto alcun documento che non fosse già agli atti della causa promossa dal , eccettuata la sentenza penale del Tribunale di Pistoia Pt_1 che ha assolto il teste dall'accusa di falsa testimonianza e che l'attore ha Tes_1 posto a fondamento della domanda di revocazione per il motivo n. 2 previsto dall'art.
395 c.p.c.'
L'art. 395 primo comma n. 3) c.p.c. dispone che: “Le sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: (…) 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
La norma detta, dunque, due requisiti d'ammissibilità per questa ipotesi di revocazione: che il documento su cui si basa il gravame sia decisivo e che la parte dia prova di non averlo potuto produrre nel giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 20.10.2014 n. 22159), ai fini dell'ammissibilità della revocazione straordinaria occorre non soltanto che tali requisiti sussistano, ma anche che di essi vi sia la precisa indicazione nell'atto d'impugnazione.
La logica è quella di consentire solo in ipotesi del tutto straordinarie ed eccezionali di mettere in discussione una decisione ormai passata in giudicato (o dove comunque sono intervenute delle preclusioni insuperabili in Cassazione).
Infatti, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, la mancata sottoposizione della proposizione del suddetto rimedio straordinario a precisi requisiti temporali e contenutistici "introdurrebbe un elemento di ingiustificata eccentricità nel sistema delle impugnazioni" (vedi, per tutte, Cass. 24 aprile 2009, n. 9826) e verrebbe a minare il valore costituzionale della certezza del diritto (vedi Corte costituzionale, ordinanza n. 149 del 2013), che ha la sua base nell'art. 3 Cost., oltre a violare il diritto di difesa della controparte, in armonia con l'art. 24 Cost. e anche con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., i quali, a loro volta, sono una derivazione dell'art. 6 della CEDU.
Per tali ragioni sono previste particolari cautele per l'ammissibilità della revocazione straordinaria di cui all'art. 395 c.p.c., n. 3 e tali cautele hanno la matrice comune di essere volte ad offrire la sicura dimostrazione della non riconducibilità del ritrovamento tardivo dei documenti ad un comportamento negligente della parte che chiede la revocazione.
Fatta tale premessa, nel caso in esame l'attore in revocazione ha individuato (seppure solo nelle conclusioni dell'atto di citazione) il documento scoperto successivamente alla emissione della sentenza di cui si chiede la revocazione, facendolo coincidere con la
'sentenza che scagionava totalmente il teste principale della difesa dell'attore odierno'.
Ciò posto, giova premettere che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, la revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte è stata impossibilitata a produrre per causa di forza maggiore e per fatto dell'avversario, sia stato scoperto solo successivamente a tale decisione;
detta ipotesi di revocazione non può invece essere invocata facendo valere un documento formatosi dopo la decisione, ancorché riferito a fatti antecedenti alla sentenza stessa, come si può evincere dall'uso dell'espressione
“sono stati trovati”, alla quale si correla l'utilizzo del termine “recupero” nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3362 del 20/02/2015; Cass. n. 20587 del 13/10/2015; Cass. n. 14114 del 20/6/2006).
La Suprema Corte ha, quindi, precisato che “In tema di revocazione ai sensi dell'art.
395, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti in essa accertati siano preesistenti a quest'ultima, non costituisce atto idoneo poiché è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata” (cfr. Cass. n. 9865 del 07/05/2014).
Tanto premesso, nel caso in esame, a sostegno dell'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. l'attore invoca la successiva scoperta della sentenza penale di assoluzione del teste emessa dal Tribunale di Pistoia il 19.05.2020 e, dunque, Tes_1 successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, pubblicata il 07.03.2018.
L'attore, quindi, propone domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. facendo riferimento ad un documento che, ancorché riferibile a fatti preesistenti, si è formato soltanto dopo la decisione impugnata e, dunque, come tale, è inidoneo a costituire presupposto per la proposizione dell'impugnazione in esame, sotto il profilo di cui all'art. 395 n° 3 c.p.c.
Ad abundantiam, si rileva altresì che parte attrice non abbia neppure allegato né tantomeno provato - ai fini della verifica della tempestività della domanda di revocazione sotto detto profilo - il giorno della scoperta dell'esistenza della sentenza di assoluzione del teste essendosi limitato a dedurre nell'atto introduttivo del Tes_1 presente giudizio di aver appreso da quest'ultimo l'esito del procedimento penale instaurato a suo carico, senza indicare quando ciò si sarebbe verificato. Soltanto nelle note depositate il 05.11.2024 l'attore ha dedotto, con affermazioni comunque generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio, di aver appreso dell'esistenza della sentenza di assoluzione del teste “pochi giorni prima del deposito degli atti di questo Tes_1 processo”.
In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte che propone domanda di revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione proposta, indicando nell'atto introduttivo la prova del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento, a pena di inammissibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 29122 del 19/10/2023).
Tale onere probatorio non è stato assolto dall'odierno attore e, pertanto, anche sotto tale profilo, deve ritenersi l'inammissibilità del presente motivo di revocazione.
3.3. Il presupposto di cui all'art. 395 n°4 c.p.c. – Parte convenuta in revocazione ha rilevato l'inammissibilità della domanda di revocazione anche con riferimento all'errore di fatto di cui all'art. 395 n° 4 c.p.c., trattandosi di ipotesi di revocazione ordinaria proposta oltre il termine e, comunque, fuori dai casi previsti dalla norma.
L'eccezione è da ritenere fondata sotto entrambi i profili, con conseguente inammissibilità anche di tale motivo di revocazione.
Sotto il primo aspetto si osserva che il mancato richiamo dell'art. 396 c.p.c. anche all'art. 395 n° 4 c.p.c. ha come conseguenza che tale ipotesi non rientri nei casi in cui la revocazione è possibile anche dopo la scadenza dei termini per il gravame.
Dunque, nel caso di specie, la domanda di revocazione con riferimento al punto di cui all'art. 395 n° 4 c.p.c. è da ritenere tardiva, essendo stata proposta con atto di citazione notificato il 08.07.2022 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), risalente alla data del
07.03.2018.
Oltre a ciò si osserva che parte attrice non ha neppure espressamente e specificamente indicato, né nel corpo dell'atto di citazione né nelle relative conclusioni, in cosa sarebbe consistito l'errore di fatto ex art. 395 c.p.c. n. 4 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di
Appello. Dal tenore complessivo degli scritti difensivi dell'attore può desumersi che lo stesso abbia inteso fare riferimento al fatto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente supposto la presenza di un cane e un suo ruolo nella verificazione del sinistro (sulla base della dichiarazione testimoniale del , ed escluso, invece, Tes_2 altrettanto erroneamente, quella di un autoveicolo causa dell'incidente (come dalla dichiarazione del teste , circostanze entrambe che secondo la prospettazione Tes_1 attorea sarebbero evincibili dalla sentenza penale di assoluzione del teste Tes_1 dal reato di falsa testimonianza. In tali termini, tuttavia, si ricade al di fuori del concetto di errore revocatorio così come previsto dall'art 395 n° 4 c.p.c. e declinato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'art 395 n° 4 c.p.c. disciplina l'ipotesi di revocazione della sentenza quando questa sia
'l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare'.
La Suprema Corte si è di recente pronunciata su detta fattispecie spiegando che 'l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio' (cfr. Cass. Sez.
Unite, n. 15876 del 06/06/2024).
Calando i suddetti principi nel caso in esame si osserva innanzi tutto che l'errore di fatto, per come appare invocato dall'attore, non concerne un errore di percezione risultante da atti e documenti di causa.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con una precedente decisione sempre a
Sezioni Unite, ha chiarito che 'l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dal provvedimento oggetto di revocazione, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dal provvedimento non sia frutto di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione' (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4367 del 2021).
Dunque, l'errore di fatto rilevante a fini revocatori deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa ed ha pertanto ravvisato un errore di percezione da parte del giudice.
Ne consegue che l'errore di cui si discute non può attenere alla valutazione della prova, bensì solo al suo contenuto oggettivo, desumibile da un elemento interno al processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente (cfr. Cass. sentenza n. 27897 del 29/10/2024), l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza deve consistere in un errore di percezione rilevabile ictu oculi dagli atti di causa, avente carattere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione avrebbe assunto un diverso contenuto. E ciò è stato affermato eminentemente al fine di evitare il rischio, più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso all'errore di fatto sia una tecnica elusiva per far valere un errore di giudizio o per sollecitare la rivalutazione di alcuni elementi istruttori, oltre gli ordinari mezzi di impugnazione, nonostante le strettissime e tassative griglie imposte dall'art. 395 c.p.c.
Sulla base di tali principi e sempre in relazione al disposto di cui all'art. 395 n° 4 c.p.c. deve inoltre escludersi che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione possa riguardare un fatto relativo ad un punto controverso e oggetto del dibattito processuale
(come nel caso di specie è avvenuto per la valutazione della attendibilità dei due testi escussi, oggetto di ampio dibattito tra le parti): in tal caso infatti l'errore invocato dalla parte finirebbe necessariamente per non avere natura meramente percettiva, come richiesto dalla norma, ricadendo piuttosto nella sfera valutativa delle prove e, dunque, su un aspetto estraneo al campo di applicazione del rimedio revocatorio.
Per tutto quanto sopra specificato deve ritenersi inammissibile anche il motivo di revocazione proposto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
4. Le spese di lite - Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al DM 147/22,
(sulla base dei valori previsti per il giudizio di appello oggetto di revocazione), tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione sopra euro 520.000, considerato il petitum della domanda con cui l'attore chiedeva il risarcimento di un danno non patrimoniale per complessive euro 695760 di cui euro 688264 per danno biologico permanente ed euro 7496 per danno biologico temporaneo) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria in quando tecnicamente non espletata, nonchè con applicazione dei parametri minimi (ovvero ridotti del 50%) per la fase decisionale, non avendo la convenuta depositato la comparsa conclusionale né la memoria di replica ed avendo l'attore depositato memorie sostanzialmente ripetitive delle difese già spiegate nei precedenti atti.
Considerato quindi che in base all'art 6 DM 55/14 per le controversie da euro 520.000 ad euro 1.000.000,00 va applicato l'aumento fino al 30% dei parametri previsti per le controversie fino ad euro 520.000, nel caso di specie devono essere liquidati i seguenti importi: fase di studio euro 4389,00 +30%=euro 5705,00 fase introduttiva euro 2552,00 + 30%= euro 3317,60 fase decisionale (euro 7298 + 30%):2=4743,70 per un importo complessivo di euro 13.766,30 oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'attore in revocazione, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente respinta ancorchè sub specie di improcedibilità/inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta, così statuisce:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di revocazione
2) condanna a rifondere a in qualità di impresa designata Parte_1 CP_1 per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 13.766,30 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte che ha agito in revocatoria, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.01.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 18/07/2022 al n. 1340/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ROSCITANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE IN REVOCAZIONE - contro
(C.F.: P.I.: ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, in qualità di impresa designata per la Toscana dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BECHI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA IN REVOCAZIONE - avverso la sentenza n. 546/2018 emessa dalla Corte di Appello di Firenze pubblicata in data
07.03.2018 di cui è chiesta la revocazione;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.2024, sulle seguenti conclusioni: Per la parte attrice in revocazione: “Piaccia all'Onorevole CORTE DI APPELLO adita rigettate e respinte tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni 1. revocare la sentenza n° 546/2018 del 7/3/2018 rg 1831/2016 rep. 567/2018 emessa dalla CORTE
DI APPELLO DI FIRENZE mai notificata;
per i seguenti motivi: sia il Giudice di prime cure che successivamente il Giudice dell'Appello hanno giudicato sulla scorta di prove testimoniali riconosciute o comunque dichiarate false ed inattendibili rispetto ai fatti evento dell'incidente, prove emerse dopo la sentenza di primo grado e dopo la sentenza di secondo grado come ampiamente acclarato ed attestato dalla sentenza penale a carico del teste dichiarato innocente dall'accusa di falsa testimonianza Tes_1 incardinata dalla segnalazione del Giudice Garofalo Sergio estensore della sentenza impugnata n° 65/2016 (doc.01) oggi prodotta ed allegata assieme alla sentenza di appello impugnata (doc.02) ; inoltre, la difesa di solo Parte_1 successivamente ha potuto produrre la sentenza che scagionava totalmente il teste principale della difesa dell'attore odierno;
di poi, la sentenza di primo grado impugnata
e' stata l'effetto di un errore di fatto commesso dal Giudice Garofalo risultante non solo dagli atti e dai documenti della causa, la decisione successiva della Corte di Appello di
Firenze e' stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' venne esclusa incontrastabilmente, e da ultimo venne supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita'
e' positivamente stabilita leggendo le deposizioni dei testi a confronto. (Cassazione terza sezione 3/3/1987 n°2222 GCM 1987 fascicolo 3) 2. Condannare il F.G.V.S. et CP_3
per come rappresentato, difeso e domiciliato, al pagamento delle lesioni patite
[...] da nella misura che verra' stabilita dalla Ctu gia' richiesta, con il Parte_1 calcolo di tutti gli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le tabelle del
Tribunale di Milano, i danni da vita di relazione, danno biologico e morale, danno incidente sulla capacita' lavorativa dell'attore. Riserva di nomina di Ctp di parte. 3.
Ordinare ai sensi dell'art. 401 e 373 cpc la sospensione dell'esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado di cui in atti per tutti i motivi suindicati;
4. disporre
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con l'allegazione della citazione pagina 6 dell'atto introduttivo del processo di primo grado che qui si intende trascritto integralmente.
1. Dcv che il sig. percorreva la SS Porrettana di Pistoia Parte_1
a bordo della sua moto targata DC 05346 YAMAHA, quando giunto all'altezza del km
2,500 da una sede stradale laterale, si immetteva IMPROVVISAMENTE sulla SS 64 predetta un veicolo NON IDENTIFICATO.
2. DCV. Vero e' che il veicolo non identificato, dopo avere causato il sinistro, non si fermo' a prestare soccorso al motociclista, allontanandosi dal luogo del sinistro;
Testi ed . Tes_1 Testimone_2 Successive e piu' ampi mezzi istruttori di legge . Documenti depositati come da indice allegato. Vittoria delle spese di lite dei gradi di giudizio. Si chiede la distrazione delle spese di lite a favore del procuratore antistatario di tutto”;
Per la parte convenuta in revocazione: conclude Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari improcedibile e, comunque, inammissibile la revocazione straordinaria proposta da . Con vittoria di spese e onorari di Parte_1 causa”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi alla Corte Parte_1 di Appello di Firenze già , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, proponendo domanda di revocazione avverso la sentenza n. 546/2018 pubblicata il
07.03.2018, con la quale la Corte di Appello di Firenze aveva respinto il gravame proposto da avverso la sentenza n. 65/2016 del Tribunale di Pistoia, che aveva Pt_1 rigettato la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni derivanti dal sinistro stradale occorsogli il 05.09.2009, allorquando, mentre percorreva la via Porretana in direzione Pistoia a bordo del suo motoveicolo, era caduto a terra a causa, secondo la sua prospettazione, del mancato rispetto dell'obbligo di precedenza da parte di un autoveicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, la Corte di Appello aveva ritenuto infondata la censura con la quale
[...]
aveva lamentato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva Pt_1 reputato non credibile la deposizione del teste il quale aveva dichiarato di Tes_1 aver visto l'attore cadere dalla moto in seguito alla collisione con un'auto che si era immessa sulla via, preveniente da una stradina laterale non meglio precisata, senza rispettare la precedenza. La Corte di Appello aveva in tal senso ribadito che la ricostruzione offerta dal teste era stata smentita dalle dichiarazioni dell'altro Tes_1 testimone, il quale, al contrario, sia agli agenti verbalizzanti, sia Testimone_2 davanti al Tribunale, nel ricostruire il sinistro, aveva riferito del passaggio di un cane e non aveva menzionato la presenza di alcun veicolo che avesse interferito con il motociclo condotto dal . Tale ultimo teste era stato ritenuto attendibile dalla Pt_1
Corte in quanto indifferente rispetto all'attore e sicuramente presente sul luogo del sinistro, come attestato nel verbale della Polizia Municipale. In tal senso il giudice di secondo grado aveva sottolineato come dal rapporto di Polizia risultasse che il fosse stato rinvenuto nel luogo del sinistro, ove aveva aspettato l'arrivo delle Tes_2 Forze dell'Ordine per consegnare loro i documenti del motociclista, nel frattempo trasportato all'ospedale. Diversamente, il teste aveva dichiarato di non aver Tes_1 atteso l'arrivo della Polizia Municipale sul luogo del sinistro, bensì di essersi allontanato subito dopo l'incidente all'arrivo di altri, non meglio precisati soccorritori, senza neppure lasciare il proprio nominativo ad alcuno dei presenti, tralasciando altresì di annotare la targa del veicolo asseritamente responsabile dell'incidente; soltanto dopo quasi due mesi il si era recato presso la Polizia Municipale per riferire la sua versione Tes_1 dell'accaduto. La Corte di Appello, quindi, ritenuta inattendibile l'unica testimonianza a sostegno della dinamica del sinistro per come prospettata dall'attore, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia di rigetto della domanda risarcitoria. La Corte aveva altresì condannato l'appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 8500,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Avverso la sentenza impugnata l'odierno attore proponeva domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. sulla base dei seguenti motivi (come da ricostruzione e numerazione introdotta da questa Corte):
1)intervenuta assoluzione, con sentenza n° 473/2020 del Tribunale penale di Pistoia, dal reato di falsa testimonianza del teste le cui dichiarazioni non erano state Tes_1 ritenute attendibili dalla Corte di Appello, che aveva dunque giudicato sulla base di dichiarazioni false;
2) intervenuta conoscenza della sentenza di assoluzione del teste solo Tes_1 successivamente alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello;
3)errore di fatto contenuto nella decisione della Corte, nella parte in cui si era basata sulla dichiarazione del teste la quale, alla luce dell'assoluzione del teste Tes_2
risultava inequivocabilmente non veritiera e dunque espressione di 'dolus malus'. Tes_1
L'attore chiedeva, quindi, che la Corte, in accoglimento della domanda di revocazione proposta, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di revocazione, di cui eccepiva preliminarmente l'improcedibilità ex art. 399 c.p.c., in ragione del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, nonché l'inammissibilità per difetto dei presupposti richiesti dai motivi di revocazione invocati (art. 395 nn. 2, 3 e 4 c.p.c.).
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dall'attore con ordinanza del 17.11.2022, la causa era trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza collegiale del
16.05.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 07.01.2024, stante le intervenute dimissioni del nominato relatore. La causa era quindi CP_4 nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 07.11.2024, con ordinanza collegiale del 13.11.2024, comunicata dalla Cancelleria il 14.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricostruzione dei fatti – Con atto di citazione ritualmente notificato in data
6.02.2013, ha convenuto davanti al Tribunale di Pistoia Parte_1 CP_5
(ora , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime
[...] CP_1 della strada per la Toscana, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in cui era rimasto coinvolto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto. In particolare l'attore esponeva che, verso le 17 del 5.09.2009, mentre stava percorrendo, alla guida della proprio moto Yamaha, la S.S. 64 'Porrettana', all'altezza del km 2 + 500, un veicolo rimasto non identificato si era immesso da una strada laterale, senza concedergli la dovuta precedenza, facendogli così perdere il controllo del mezzo e determinando la sua violenta caduta a terra, nel tentativo di evitare l'urto, che comunque si era verificato con la parte posteriore di tale veicolo.
In primo grado si era costituita che aveva contestato la ricostruzione CP_2 dell'attore, deducendo in particolare che l'unico effettivo testimone oculare del sinistro, sentito nell'immediatezza a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale intervenuta, aveva nella sostanza riferito che il aveva perso il controllo del mezzo a causa Pt_1 dell'improvviso attraversamento di un cane.
Con sentenza n° 65/2016 del 25.01.2026, il Tribunale di Pistoia aveva respinto la domanda del , deducendo che questo non aveva fornito la prova che il sinistro Pt_1 fosse avvenuto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto. In particolare, il primo giudice, a fronte dell'evidente contrasto tra le dichiarazioni dei due testimoni sentiti,
- che aveva dichiarato di aver visto la moto del urtare con un veicolo Tes_1 Pt_1 bianco, non meglio identificato, che si stava immettendo nella strada statale proveniente da una stradina laterale – e - che aveva dichiarato di non aver Testimone_2 visto nessuna auto immettersi da una strada laterale e di avere invece notato, poco prima del sinistro, un cane che attraversava la strada - aveva ritenuto non credibile la testimonianza del che non aveva atteso l'arrivo della Polizia e non aveva riferito a Tes_1 nessuno dei presenti dell'auto che aveva visto fuggire via, senza peraltro lasciare a nessuno il suo nominativo e presentandosi alla Polizia solo dopo circa due mesi dal sinistro, riferendo di aver letto in un articolo di giornale nel quale si trattava del sinistro in oggetto che la vittima stava cercando i testimoni che avevano assistito al suo incidente.
Con atto di appello ritualmente notificato il 19.07.2016, censurava la pronuncia Pt_1 del Tribunale deducendo la violazione delle norme processuali in punto di assunzione e valutazione delle prove testimoniali, nonché la non corretta interpretazione di quanto dichiarato dal teste e l'erronea ritenuta non attendibilità del teste Tes_2 Tes_1
Con sentenza n° 546/2018, pubblicata in data 07.03.2018 (non notificata e passata in giudicato senza che risulti proposto ricorso in Cassazione), la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame, condividendo la sentenza di primo grado e condannando il
[...]
a rifondere le spese di lite alla controparte, nonché a corrispondere l'importo di Pt_1 euro 8.500,00 ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c.
Nelle more del giudizi di appello, con decreto in data 4.04.2017, , su richiesta Tes_1 della Procura della Repubblica di Pistoia, era rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 372 c.p., per aver reso falsa testimonianza nel corso dell'udienza civile del 20.01.2014, davanti al Tribunale di Pistoia.
Con sentenza n° 473/2020, depositata in data 19.05.2020, il Tribunale penale di Pistoia assolveva il dal reato ascritto con la formula 'perché il fatto non sussiste'. In Tes_1 particolare, il giudice penale evidenziava che la dichiarazione del non Tes_2 escludeva, ma era anzi compatibile, con la presenza ed il successivo allontanamento del al luogo del sinistro, aggiungendo che il medesimo aveva poi precisato Tes_1 Tes_2 di aver visto anche un'autovettura bianca poco distante dal luogo dell'incidente, specificando di non avere nell'immediatezza dato importanza a tale particolare anche a causa dello shock del momento. Il Tribunale penale evidenziava che la discrasia tra i due testi permaneva dunque limitatamente alla dinamica del sinistro, visto che solo il aveva riferito di aver visto un contatto tra la moto e l'auto bianca, circostanza Tes_1 invece esclusa dal il quale non aveva però fornito una sua precisa Tes_2 descrizione sulla causa dell'incidente, 'limitandosi ad avanzare delle supposizioni'. Il
Tribunale penale ne faceva quindi conseguire l'assenza dell'alto grado di certezza e di rigore che deve sostenere l'accertamento penale dell'elemento oggettivo di un reato, mandando quindi assolto il Tes_1
Con atto di citazione in data 13.07.2020 risulta aver proposto, davanti Parte_1 al Tribunale di Pistoia, domanda di revocazione straordinaria della sentenza di primo grado (n° 65/2016) ai sensi dell'art. 395 n° 2, 3, 4 c.p.c. Con sentenza n° 607 pronunciata all'udienza del 28.06.2022, il Tribunale di Pistoia dichiarava inammissibile la detta domanda di revocazione, in quanto non avente ad oggetto una sentenza pronunciata in grado di appello, ovvero in unico grado, come previsto dal combinato disposto degli artt. 395, 396 c.p.c.
Il presente giudizio si incentra dunque sull'idoneità della sentenza di assoluzione del testimone ritenuto non attendibile anche dalla Corte di Appello, ad ottenere la revocazione della sentenza di secondo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n° 2,
3, 4 c.p.c.
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 399 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione proposta da parte convenuta che, costituendosi, ha rilevato l'improcedibilità della domanda di revocazione ai sensi dell'art. 399 co. 1 c.p.c., dal momento che la parte attrice in revocatoria non aveva provveduto a depositare, insieme all'atto di citazione, la copia autentica della sentenza impugnata, bensì unicamente una sua fotocopia informe, priva di qualsiasi attestazione di conformità.
L'eccezione è fondata per come di seguito specificato.
L'art 399 c.p.c. prevede che nel caso di revocazione 'la citazione deve essere depositata
a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito, insieme alla copia autentica della sentenza impugnata'.
La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento risalente, ma consolidato, ha in proposito affermato come l'improcedibilità chiaramente sancita dall'art 399 c.p.c. sanzioni non solo il mancato tempestivo deposito della citazione entro venti giorni dalla sua notifica, ma altresì il contestuale richiesto deposito anche di copia autentica della sentenza con riferimento alla quale è spiegata l'impugnazione straordinaria.
A tale proposito la Cassazione ha chiarito come tale adempimento debba considerarsi a pena di improcedibilità finanche nel giudizio di secondo grado della revocazione (cfr.
Cass. n° 3742/2001), affermando che 'una tale interpretazione è suggerita del resto dalla ratio della norma, volta chiaramente a garantire al giudice della revocazione, sia esso di primo grado o di appello, la conoscenza del provvedimento di cui si chiede appunto la revocazione, mentre del tutto irrazionale si porrebbe invece un'interpretazione che non garantisse con uguale efficacia tale conoscenza…'
Il medesimo concetto è stato più di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato che 'La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata per revocazione non ammette dunque equipollenti e comporta ope legis l'improcedibilità dell'impugnazione” (cfr. Cass. n° 43/2021). Nel caso in esame la parte attrice in revocazione ha depositato un copia informe della sentenza di appello attinta dal gravame, così incorrendo nella improcedibilità della domanda espressamente disposta dall'art. 399 c.p.c.
3.L'eccezione di inammissibilità della revocazione – Per mera completezza si ritiene di esaminare anche le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta sotto il profilo dell'inammissibilità della domanda di revocazione.
In particolare ha dedotto l'inammissibilità rilevando il difetto dei presupposti CP_1 richiesto dall'art 395 n° 2, 3 e 4 c.p.c.
Si osserva che la revocazione è un mezzo di impugnazione proponibile solo ed esclusivamente per i motivi indicati nell'art. 395 c.p.c., con la conseguenza che i punti di doglianza proposti dall'attore andranno esaminati con specifico riferimento alle ipotesi elencate da detta norma, da ritenere tassative e dunque di stretta interpretazione.
3.1.Il presupposto di cui all'art. 395 n° 2 c.p.c. – Parte convenuta ha rilevato l'insussistenza del presupposto richiesto, ai fini della revocazione della sentenza, dall'art. 395 n° 2 c.p.c., evidenziando che la decisione sulla base di prove dichiarate false presuppone che la falsità sia stata statuita con sentenza passata in giudicato anteriormente alla domanda di revocazione, circostanza non emersa nel caso in esame.
In proposito la convenuta ha rilevato come, nella fattispecie, la sentenza di assoluzione di non contiene affatto l'accertamento della falsità della testimonianza resa Tes_1 dall'altro testimone, innanzi al giudice civile, facendone Testimone_2 conseguire che alcuna delle prove poste a fondamento della sentenza in questa sede impugnata è stata riconosciuta o dichiarata falsa dalla sentenza penale prodotta dall'attore.
Ciò posto, si osserva come costituisca ormai ius receptum il principio secondo cui la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c. è proponibile se la prova falsa utilizzata nella sentenza attinta dalla revocazione, è stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero se la falsità è stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale la prova falsa è stata utilizzata dal giudice (cfr. ex multis, Cass n. 1590 del 24/01/2020).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che l'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale), anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare (ovvero che si richieda di accertare) nello stesso giudizio di revocazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 28653 del 30/11/2017). Nel caso di specie, è pacifico e si evince dalla documentazione in atti, che in seguito alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede, il teste imputato del Tes_1 delitto di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel giudizio a quo, è stato assolto con sentenza del Tribunale di Pistoia del 19.05.2020 “perché il fatto non sussiste”. In particolare, il Giudice penale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' dell'elemento oggettivo del reato ascritto all'imputato, non potendosi escludere “la possibilità che il si sia effettivamente Tes_1 convinto di una certa dinamica del sinistro, ancorché non corrispondente alla realtà”. Ha poi aggiunto che “d'altra parte, lo stesso – che si ribadisce ha fornito Tes_2 elementi di conferma circa la presenza del sui luoghi del sinistro, oltre che di una Tes_1 autovettura di colore bianco, così come già sostenuto dall'imputato – non ha offerto una precisa descrizione delle cause dell'incidente, limitandosi ad avanzare delle supposizioni” (p. 5 della sentenza – doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Ora, la richiamata sentenza penale di assoluzione del teste non contiene Tes_1 alcun accertamento, neppure incidentale, della falsità delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio civile definito con la sentenza impugnata, che tali dichiarazioni Tes_2 ha posto a fondamento della decisione. La circostanza che sia stato assolto dal Tes_1 delitto di falsa testimonianza per difetto di prova dell'elemento oggettivo del reato non implica di per sé il riconoscimento, neppure indiretto, della falsità della deposizione del teste infatti, l'esito assolutorio ha trovato giustificazione nella circostanza Tes_2 che la persistente divergenza tra le due deposizioni in ordine alla causa del sinistro non ha consentito al giudice penale di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il teste non abbia riferito in giudizio quanto da lui realmente percepito, dunque a Tes_1 prescindere dal reale accadimento.
Nella predetta pronuncia non è stata, infatti, neppure adombrata l'ipotesi della falsità della testimonianza resa da nel giudizio a quo, essendosi il Tribunale limitato Tes_2
a dare atto che “D'altra parte lo stesso […] non ha offerto una precisa Tes_2 descrizione delle cause dell'incidente, limitandosi ad avanzare delle supposizioni”.
Per quanto detto non può quindi ritenersi ricorrente il presupposto di cui all'art. 395 n°
2 c.p.c., atteso che non risulta essere intervenuto alcun accertamento né tantomeno dichiarazione di falsità della testimonianza del che integra la prova posta a Tes_2 fondamento della decisione della Corte di Appello di cui si invoca la revocazione.
Né la falsità delle dichiarazioni del ritenute attendibili dalla Corte di Appello, Tes_2 può essere ricavata dalle ulteriori dichiarazioni rese al giudice penale da tale teste.
Invero, dalla lettura della sentenza di assoluzione non si evince che abbia Tes_2 smentito quanto da lui già dichiarato al giudice civile in ordine alla dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto l'odierno attore.
È vero che di fronte al giudice civile il teste ha affermato “Non ho visto Tes_2 vetture uscire da strade laterali ma un cane che attraversava la carreggiata” (p. 5 della sentenza civile del Tribunale di Pistoia – doc. 1 allegato all'atto di citazione), mentre in sede penale il medesimo ha dichiarato “di aver visto con la coda dell'occhio una autovettura di colore bianco marciare lungo la medesima carreggiata occupata dal
[...]
” (p. 3 della sentenza penale – doc. 6 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, come Pt_1 si evince dalla sentenza penale, il ha comunque “categoricamente escluso Tes_2 che la moto del sia andata a collidere contro l'indicata autovettura”, Pt_1 confermando sul punto quanto già dichiarato al giudice civile.
In ogni caso, risulta dirimente la circostanza che, anche se il teste avesse smentito le sue precedenti dichiarazioni, ciò non sarebbe stato di per sé solo sufficiente ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 395 n. 2 c.p.c. ai fini della revocazione della sentenza, considerato che la prova falsa che consente la revocazione è quella dichiarata tale con sentenza passata in giudicato e non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone, come precisato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass
n. 1590 del 24/01/2020).
Né la falsità della testimonianza di risulta essere stata accertata in via Tes_2 definitiva nell'ambito di altro procedimento. Invero, come rilevato dall'attore stesso, non risulta che in seguito all'assoluzione di sia stato neppure avviato a carico Tes_1 del teste alcun procedimento penale per le dichiarazioni da lui rese dinanzi Tes_2 al giudice civile.
In conclusione, deve dunque escludersi che la sentenza impugnata abbia giudicato sulla base di prove riconosciute o dichiarate false, di talché il presente motivo di revocazione si appalesa inammissibile mancando il presupposto della falsità della prova posta a fondamento della sentenza, come richiesto dall'art. 395 n° 2 c.p.c.
3.2. Il presupposto di cui all'art. 395 n° 3 c.p.c. – ha rilevato anche CP_1
l'inammissibilità della domanda di revocazione sotto il profilo di cui all'art. 395 n° 3
c.p.c. evidenziando in proposito che 'nell'atto introduttivo controparte non allega alcunché in merito al “ritrovamento” di uno o più documenti che lo stesso attore non avrebbe potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, non allega alcunché in merito alla idoneità di detti documenti (se in precedenza acquisiti agli atti) a formare un diverso convincimento del giudice e quindi
a condurre una decisione di segno difforme da quella revocanda e, soprattutto, nel presente procedimento non ha prodotto alcun documento che non fosse già agli atti della causa promossa dal , eccettuata la sentenza penale del Tribunale di Pistoia Pt_1 che ha assolto il teste dall'accusa di falsa testimonianza e che l'attore ha Tes_1 posto a fondamento della domanda di revocazione per il motivo n. 2 previsto dall'art.
395 c.p.c.'
L'art. 395 primo comma n. 3) c.p.c. dispone che: “Le sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: (…) 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
La norma detta, dunque, due requisiti d'ammissibilità per questa ipotesi di revocazione: che il documento su cui si basa il gravame sia decisivo e che la parte dia prova di non averlo potuto produrre nel giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 20.10.2014 n. 22159), ai fini dell'ammissibilità della revocazione straordinaria occorre non soltanto che tali requisiti sussistano, ma anche che di essi vi sia la precisa indicazione nell'atto d'impugnazione.
La logica è quella di consentire solo in ipotesi del tutto straordinarie ed eccezionali di mettere in discussione una decisione ormai passata in giudicato (o dove comunque sono intervenute delle preclusioni insuperabili in Cassazione).
Infatti, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, la mancata sottoposizione della proposizione del suddetto rimedio straordinario a precisi requisiti temporali e contenutistici "introdurrebbe un elemento di ingiustificata eccentricità nel sistema delle impugnazioni" (vedi, per tutte, Cass. 24 aprile 2009, n. 9826) e verrebbe a minare il valore costituzionale della certezza del diritto (vedi Corte costituzionale, ordinanza n. 149 del 2013), che ha la sua base nell'art. 3 Cost., oltre a violare il diritto di difesa della controparte, in armonia con l'art. 24 Cost. e anche con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., i quali, a loro volta, sono una derivazione dell'art. 6 della CEDU.
Per tali ragioni sono previste particolari cautele per l'ammissibilità della revocazione straordinaria di cui all'art. 395 c.p.c., n. 3 e tali cautele hanno la matrice comune di essere volte ad offrire la sicura dimostrazione della non riconducibilità del ritrovamento tardivo dei documenti ad un comportamento negligente della parte che chiede la revocazione.
Fatta tale premessa, nel caso in esame l'attore in revocazione ha individuato (seppure solo nelle conclusioni dell'atto di citazione) il documento scoperto successivamente alla emissione della sentenza di cui si chiede la revocazione, facendolo coincidere con la
'sentenza che scagionava totalmente il teste principale della difesa dell'attore odierno'.
Ciò posto, giova premettere che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, la revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte è stata impossibilitata a produrre per causa di forza maggiore e per fatto dell'avversario, sia stato scoperto solo successivamente a tale decisione;
detta ipotesi di revocazione non può invece essere invocata facendo valere un documento formatosi dopo la decisione, ancorché riferito a fatti antecedenti alla sentenza stessa, come si può evincere dall'uso dell'espressione
“sono stati trovati”, alla quale si correla l'utilizzo del termine “recupero” nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3362 del 20/02/2015; Cass. n. 20587 del 13/10/2015; Cass. n. 14114 del 20/6/2006).
La Suprema Corte ha, quindi, precisato che “In tema di revocazione ai sensi dell'art.
395, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti in essa accertati siano preesistenti a quest'ultima, non costituisce atto idoneo poiché è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata” (cfr. Cass. n. 9865 del 07/05/2014).
Tanto premesso, nel caso in esame, a sostegno dell'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. l'attore invoca la successiva scoperta della sentenza penale di assoluzione del teste emessa dal Tribunale di Pistoia il 19.05.2020 e, dunque, Tes_1 successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, pubblicata il 07.03.2018.
L'attore, quindi, propone domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. facendo riferimento ad un documento che, ancorché riferibile a fatti preesistenti, si è formato soltanto dopo la decisione impugnata e, dunque, come tale, è inidoneo a costituire presupposto per la proposizione dell'impugnazione in esame, sotto il profilo di cui all'art. 395 n° 3 c.p.c.
Ad abundantiam, si rileva altresì che parte attrice non abbia neppure allegato né tantomeno provato - ai fini della verifica della tempestività della domanda di revocazione sotto detto profilo - il giorno della scoperta dell'esistenza della sentenza di assoluzione del teste essendosi limitato a dedurre nell'atto introduttivo del Tes_1 presente giudizio di aver appreso da quest'ultimo l'esito del procedimento penale instaurato a suo carico, senza indicare quando ciò si sarebbe verificato. Soltanto nelle note depositate il 05.11.2024 l'attore ha dedotto, con affermazioni comunque generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio, di aver appreso dell'esistenza della sentenza di assoluzione del teste “pochi giorni prima del deposito degli atti di questo Tes_1 processo”.
In proposito, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la parte che propone domanda di revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione proposta, indicando nell'atto introduttivo la prova del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento, a pena di inammissibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 29122 del 19/10/2023).
Tale onere probatorio non è stato assolto dall'odierno attore e, pertanto, anche sotto tale profilo, deve ritenersi l'inammissibilità del presente motivo di revocazione.
3.3. Il presupposto di cui all'art. 395 n°4 c.p.c. – Parte convenuta in revocazione ha rilevato l'inammissibilità della domanda di revocazione anche con riferimento all'errore di fatto di cui all'art. 395 n° 4 c.p.c., trattandosi di ipotesi di revocazione ordinaria proposta oltre il termine e, comunque, fuori dai casi previsti dalla norma.
L'eccezione è da ritenere fondata sotto entrambi i profili, con conseguente inammissibilità anche di tale motivo di revocazione.
Sotto il primo aspetto si osserva che il mancato richiamo dell'art. 396 c.p.c. anche all'art. 395 n° 4 c.p.c. ha come conseguenza che tale ipotesi non rientri nei casi in cui la revocazione è possibile anche dopo la scadenza dei termini per il gravame.
Dunque, nel caso di specie, la domanda di revocazione con riferimento al punto di cui all'art. 395 n° 4 c.p.c. è da ritenere tardiva, essendo stata proposta con atto di citazione notificato il 08.07.2022 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), risalente alla data del
07.03.2018.
Oltre a ciò si osserva che parte attrice non ha neppure espressamente e specificamente indicato, né nel corpo dell'atto di citazione né nelle relative conclusioni, in cosa sarebbe consistito l'errore di fatto ex art. 395 c.p.c. n. 4 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di
Appello. Dal tenore complessivo degli scritti difensivi dell'attore può desumersi che lo stesso abbia inteso fare riferimento al fatto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente supposto la presenza di un cane e un suo ruolo nella verificazione del sinistro (sulla base della dichiarazione testimoniale del , ed escluso, invece, Tes_2 altrettanto erroneamente, quella di un autoveicolo causa dell'incidente (come dalla dichiarazione del teste , circostanze entrambe che secondo la prospettazione Tes_1 attorea sarebbero evincibili dalla sentenza penale di assoluzione del teste Tes_1 dal reato di falsa testimonianza. In tali termini, tuttavia, si ricade al di fuori del concetto di errore revocatorio così come previsto dall'art 395 n° 4 c.p.c. e declinato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'art 395 n° 4 c.p.c. disciplina l'ipotesi di revocazione della sentenza quando questa sia
'l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare'.
La Suprema Corte si è di recente pronunciata su detta fattispecie spiegando che 'l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio' (cfr. Cass. Sez.
Unite, n. 15876 del 06/06/2024).
Calando i suddetti principi nel caso in esame si osserva innanzi tutto che l'errore di fatto, per come appare invocato dall'attore, non concerne un errore di percezione risultante da atti e documenti di causa.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione, con una precedente decisione sempre a
Sezioni Unite, ha chiarito che 'l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dal provvedimento oggetto di revocazione, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dal provvedimento non sia frutto di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione' (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4367 del 2021).
Dunque, l'errore di fatto rilevante a fini revocatori deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa ed ha pertanto ravvisato un errore di percezione da parte del giudice.
Ne consegue che l'errore di cui si discute non può attenere alla valutazione della prova, bensì solo al suo contenuto oggettivo, desumibile da un elemento interno al processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente (cfr. Cass. sentenza n. 27897 del 29/10/2024), l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza deve consistere in un errore di percezione rilevabile ictu oculi dagli atti di causa, avente carattere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione avrebbe assunto un diverso contenuto. E ciò è stato affermato eminentemente al fine di evitare il rischio, più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso all'errore di fatto sia una tecnica elusiva per far valere un errore di giudizio o per sollecitare la rivalutazione di alcuni elementi istruttori, oltre gli ordinari mezzi di impugnazione, nonostante le strettissime e tassative griglie imposte dall'art. 395 c.p.c.
Sulla base di tali principi e sempre in relazione al disposto di cui all'art. 395 n° 4 c.p.c. deve inoltre escludersi che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione possa riguardare un fatto relativo ad un punto controverso e oggetto del dibattito processuale
(come nel caso di specie è avvenuto per la valutazione della attendibilità dei due testi escussi, oggetto di ampio dibattito tra le parti): in tal caso infatti l'errore invocato dalla parte finirebbe necessariamente per non avere natura meramente percettiva, come richiesto dalla norma, ricadendo piuttosto nella sfera valutativa delle prove e, dunque, su un aspetto estraneo al campo di applicazione del rimedio revocatorio.
Per tutto quanto sopra specificato deve ritenersi inammissibile anche il motivo di revocazione proposto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
4. Le spese di lite - Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al DM 147/22,
(sulla base dei valori previsti per il giudizio di appello oggetto di revocazione), tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione sopra euro 520.000, considerato il petitum della domanda con cui l'attore chiedeva il risarcimento di un danno non patrimoniale per complessive euro 695760 di cui euro 688264 per danno biologico permanente ed euro 7496 per danno biologico temporaneo) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria in quando tecnicamente non espletata, nonchè con applicazione dei parametri minimi (ovvero ridotti del 50%) per la fase decisionale, non avendo la convenuta depositato la comparsa conclusionale né la memoria di replica ed avendo l'attore depositato memorie sostanzialmente ripetitive delle difese già spiegate nei precedenti atti.
Considerato quindi che in base all'art 6 DM 55/14 per le controversie da euro 520.000 ad euro 1.000.000,00 va applicato l'aumento fino al 30% dei parametri previsti per le controversie fino ad euro 520.000, nel caso di specie devono essere liquidati i seguenti importi: fase di studio euro 4389,00 +30%=euro 5705,00 fase introduttiva euro 2552,00 + 30%= euro 3317,60 fase decisionale (euro 7298 + 30%):2=4743,70 per un importo complessivo di euro 13.766,30 oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'attore in revocazione, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente respinta ancorchè sub specie di improcedibilità/inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta, così statuisce:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di revocazione
2) condanna a rifondere a in qualità di impresa designata Parte_1 CP_1 per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 13.766,30 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte che ha agito in revocatoria, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.01.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni