Art. 8. Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli relativi 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1 giugno 1996.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 11, comma 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), e' il seguente:
"Art. 11, comma 3. - Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kw ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000".
degli impianti termici e controlli relativi 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1 ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1 giugno 1996.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 11, comma 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), e' il seguente:
"Art. 11, comma 3. - Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kw ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000".