Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5095/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Felli Parte_1 Parte_2
Giuseppe giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( cessazione degli effetti civili ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6/11/24 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio concordatario in RO ( FR ) il 3/6/06; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 31/5/08 ) e ( il 4/8/11 ); che con accordo di Per_1 Per_2 separazione a mezzo di negoziazione assistita del 4/10/16, autorizzato dal P.M. di questo Tribunale in data 5/10/16, i coniugi si sono separati consensualmente alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale in
Pasqua e d'estate per un periodo continuativo di gg.10 da stabilirsi ogni anno entro il 31 maggio, con l'impegno reciproco che il regolamento che precede non deve essere inteso in modo rigido ed inflessibile;
3) i coniugi hanno quindi deciso di regolare i loro rapporti economici – patrimoniali nella seguente maniera: a) la casa coniugale di proprietà della genitrice della sig.ra sita in RO Via Prenestina n.10/A Parte_1
P.1., viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai due figli minori;
b) il sig. si Pt_1 Pt_2 impegna a lasciare la casa coniugale ritirando tutti i suoi effetti personali entro e non oltre la data di trasmissione della presente convenzione all'Ufficio dello Stato civile del Comune di RO;
c) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
d) il sig.
si impegna a versare la somma mensile di €400,00 a titolo di mantenimento in favore dei Parte_2 figli minori, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese;
la predetta somma è soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
e) le spese straordinarie occorrende per i minori (scolastiche, ludiche, mediche, etc, nessuna esclusa), da concordarsi preventivamente, resteranno a carico di entrambi i coniugi in misura pari al 50%; 4) I coniugi si rilasciano sin da ora il consenso per il nulla osta del passaporto e successivi rinnovi. 5) Le parti autorizzano gli avvocati alla trasmissione della presente convenzione all'Ufficio dello Stato Civile di RO, entro dieci giorni, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000..”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Le parti documentavano le rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale in
RO di Via Prenestina n.10/A P.1; il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei minori durante la settimana e comunque ogni mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e ogni fine settimana dalle ore 19 del venerdì alle 10 di domenica, nonché durante le vacanze natalizie la vigilia del 24, il giorno di
Pasqua e d'estate per un periodo continuativo di gg.10 da stabilirsi ogni anno entro il 31 maggio, con l'impegno reciproco che il regolamento che precede non deve essere inteso in modo rigido ed inflessibile;
3)
La casa coniugale di proprietà della genitrice della sig.ra sita in RO Via Prenestina Parte_1
n.10/A P.1., viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai due figli minori;
4) I coniugi si Pt_1 dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
5) Il sig.
si impegna a versare la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, Parte_2 segnatamente € 200,00 per ciascun figlio, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese;
la predetta somma è soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie occorrende per i minori
(scolastiche, ludiche, mediche, etc, nessuna esclusa), da concordarsi preventivamente, resteranno a carico di entrambi i coniugi in misura pari al 50%; 7) I coniugi si rilasciano sin da ora il consenso per il nulla osta del passaporto e successivi rinnovi.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 18/11/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art.473-bis.51, co. 2,
c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c.;” e, dando atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte formulata dalle parti, disponeva in conformità e fissava termine perentorio fino al 13/1/25 per il deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c..
Con le predette note congiunte di trattazione scritta depositate il 4/12/24 le parti sanavano la predetta criticità con il deposito della documentazione richiesta e chiedevano l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata in ricorso. Il Giudice rel., per l'effetto, con ordinanza del 14/1/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono separati consensualmente dal 5/10/16 in forza della cit. convenzione di negoziazione assistita ( cfr. doc. 1, allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte del ricorso come da esse richiamate nelle predette note del
4/12/24, che si appalesano altresì conformi all'interesse morale e materiale dei figli minorenni delle parti e Per_1 Per_2 Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO
( FR ) il 3/6/06 da e , trascritto nel registro Parte_2 Parte_1 degli atti di matrimonio del Comune di RO dell'anno 2006, Atto n. 2, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RO per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )