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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASELLI NATHALIE;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_3
(C.F. ), FU C.F._4 Controparte_4 Per_1
, Controparte_5 Controparte_6
, FU , CP_7 CP_8 Per_2 CP_9
, FU , ,
[...] CP_10 Per_2 CP_11 [...]
, FU , CP_12 CP_13 Per_2 CP_14
FU , E TUTTI GLI ALTRI EVENTUALI EREDI
[...] Per_2
ED AVENTI CAUSA DEI CONVENUTI parte contumace;
CP_15
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza di discussione della causa ex art. 281sexies, 3 co. c.p.c. del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio i Sigg.ri , , , Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4 fu , di (sconosciuto), Per_1 Parte_1 CP_5 Controparte_6 CP_7
fu , , fu ,
[...] CP_8 Per_2 CP_9 CP_10 Per_2 CP_11
fu , fu al fine
[...] CP_12 CP_13 Per_2 CP_14 Per_2 di accertare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili e terreni descritti in atto.
La notifica dell'atto di citazione avveniva presso la residenza per e Controparte_2
, sorelle dell'attrice, nonché per la convenuta , residente in Controparte_1 CP_3
Svizzera ed iscritta all'AIRE mentre per tutti i restanti convenuti, previa richiesta al
Presidente del Tribunale di Rovigo, avveniva per pubblici proclami.
Con successiva ordinanza del 2.05.2024 il Giudice disponeva la conversione del rito ritendo sussistenti nel caso di specie i requisiti per la trattazione del giudizio a mezzo rito semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c., e fissava l'udienza del 15.09.2024 per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Parte attrice provvedeva all'integrazione documentale richiesta e alla successiva udienza del 15.09.02024 il Giudice, decidendo in ordine alle istanze istruttorie, ammetteva le prove orali articolate da parte attrice fissando per l'assunzione l'udienza del 9.04.2025. In tale data, esaurita l'escussione dei testi ammessi, il procuratore di parte attrice insisteva nelle ulteriori istanze istruttorie e, in subordine, chiedeva fissarsi udienza di discussione.
pag. 2/8 Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione previa discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c., visto il deposito da parte dell'attrice di comparsa conclusionale.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ritiene questo Giudicante che, alla luce delle evidenze raccolte nel presente giudizio, la domanda azionata da parte attrice sia fondata e meriti di essere accolta.
Parte attrice ha infatti adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Innanzitutto, in punto di diritto occorre premettere come, per la “configurabilità di un possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, con il compimento di atti tali da rivelare anche esternamente una indiscussa e piena signoria" (Cass. Sez. II - sent. 8.05.13, n.
10894).
Inoltre, l'iter da seguire, per l'esame della fattispecie oggetto di causa, deve essere necessariamente incentrato sui seguenti principi, evidenziati dalla giurisprudenza in punto di prova e condivisi da questo giudice:
- In primo luogo chi sostiene una propria posizione di possesso (anche ai fini dell'usucapione) è onerato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. "a fornire la prova di una relazione materiale con il bene che presenti determinate e caratteristiche, ovvero è tenuto ad allegare e comprovare il corpus e l'animus, il quale ultimo, in quanto atteggiamento psicologico interiore, dovrà di regola essere dimostrato in via inferenziale attraverso fatti esteriori (inclusi gli stessi, aventi natura primaria, integranti il corpus) idonei a farlo presumere” (cfr., Cass. civ. Sez. II, sent. n.
9325 del 26.4.2011);
- In secondo luogo "Chi agisce per la declaratoria di usucapione ventennale è onerato ad allegare e specificare i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche proprie, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali" A tal fine, anche al fine dell'ammissione della prova testimoniale, l'attore che evidenzia l'usucapione è
pag. 3/8 tenuto a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio (Vedi
Trib. Livorno 20 Febbraio 2017).
Ancora, l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili si caratterizza con una situazione di fatto in cui vi è, da una parte, il mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e, dall'altra, la prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa.
E' opportuno rilevare, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di legittimità, che ai fini della configurabilità di un possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena", e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus" che il "corpus".
Occorre, pertanto, che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2044/2015,
Cass. civ. n. 11000/2001).
L'animus possidendi richiesto al fine di acquisire la proprietà per usucapione consta dell'intenzione di comportarsi come proprietario e non della convinzione di comportarsi come tale, pertanto, la buona fede non è richiesta come requisito necessario ad usucapire.
Preliminarmente occorre rilevare che appaiono correttamente identificati e citati in giudizio coloro che, in base ai registri immobiliari e alle intestazioni catastali, risultano proprietari degli immobili oggetto della richiesta attorea.
Per quanto riguarda l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, si rileva quanto segue.
pag. 4/8 Come visto, l'attrice ha allegato di essere nel possesso e godimento pubblico, pacifico e continuo, da oltre vent'anni, degli immobili siti in OZ NO (PD), e così catastalmente censiti: A) , VIA CUCCOLO N. 29 Parte_2
INT. 1-2 – AS RB - FOGLIO 10, Parte_3
PARTICELLA 582, SUB 4, CATEGORIA A/4, CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8,
SUPERFICIE CATASTALE 197 MQ, RENDITA EURO 272,69 - FOGLIO 10,
PARTICELLA 582, SUB 5, CATEGORIA C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE
CATASTALE 30 MQ, RENDITA EURO 30,47 - FOGLIO 10, PARTICELLA 582,
SUB 6, CATEGORIA A/4, CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8, SUPERFICIE
CATASTALE 182 MQ, RENDITA EURO 272,69; FOGLIO 10, PARTICELLA 582,
SUB 7, CATEGORIA C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE CATASTALE 46 MQ,
RENDITA EURO 50,20 B) Controparte_16
- 10, PARTICELLA 583, CONS. HA 0.00.51 C)
[...] CP_17 [...]
10, PARTICELLA 665, Controparte_18
CONS. HA 0.09.90 D) - Controparte_16
FOGLIO 10, PARTICELLA 666, CONS. HA 0.01.00 E)
[...]
11, PARTICELLA 102, Controparte_18 CP_19
, come da visure ipotecarie e catastali e da relazione tecnica, depositate in
[...] giudizio ai docc. 1-2.
Innanzitutto, parte attrice ha documentato, anche per mezzo della perizia prodotta e della visura catastale, il proprio titolo di comproprietà rispetto agli immobili oggetto di giudizio.
L'attrice ha evidenziato e documentato che l'immobile di cui alla lettera A) è facente parte di un suddiviso in due unità abitative cielo-terra, l'uno da sempre abitato dall'odierna attrice (o quantomeno nell'ultimo ventennio) e l'altro nel suo possesso esclusivo e, ad oggi, abitato dalla figlia dell'attrice con la famiglia.
Inoltre, la stessa ha specificato che il predetto complesso immobiliare è stato oggetto di integrale ristrutturazione, per ambedue le porzioni, il tutto a cura e spese della stessa la quale si è sempre occupata anche della coltivazione e della manutenzione dei fondi pag. 5/8 attigui, identificati alle lettere B), C) e D), essendosi la stessa occupata anche della manutenzione e coltivazione del fondo di cui alla lettera E), attualmente adibito a bosco.
Le testimonianze assunte in corso di causa hanno confermato il possesso esclusivo uti dominus esercitato dall'attrice sugli immobili in esame.
Difatti, il teste , vicino di casa dell'attrice, all'udienza del 9.04.2025, ha Testimone_1 dichiarato che “io sono vicino di casa dell'attrice, ho sempre abitato dall'infanzia nella casa dove vivo adesso, e lei è stata mia vicina, lei ha sempre abitato lì; 1) Si, è vero, io
l'ho sempre vista abitare lì; sono anche entrato in casa e c'è sempre stata lei;
io ho 46 anni, e me la ricordo lì per lo meno da quando io avevo 10 anni;
2) Si è vero, le vedevo sempre fare pulizie in casa e anche sistemare il giardino;
3) Non lo so, non ho visto delle impalcature, ma ho visto che venivano delle ditte che venivano a fare dei lavori in quell'immobile, l'ho visto negli ultimi 10 anni;
non so dire da chi venissero pagati questi lavori;
4) So che la figlia abita in un appartamento dell'immobile ma non so a che titolo ci abiti;
5) Si, lo so, la vedevo da fuori che curava le piante e il manto erboso,
o la signora o suo marito;
6) Io non sono mai andato in questo bosco, ma so avendolo sentito dire dall'attrice e dalla sua famiglia, che la famiglia dell'attrice ha sempre curato questo pezzo di bosco, in cui io non sono mai andato, ci sono passato una volta sul monte, ma non sono mai andato dentro”.
Ancora, il testimone vicino di casa dell'attrice, ha dichiarato che Testimone_2
“dichiaro che l'attrice è una vicina di casa, la conosco da sempre, io ho un negozio in centro è sempre venuta da me a fare spesa;
1) Si è vero;
l'ho vista abitare lì almeno da
25-30 anni sicuramente;
io abito nel mio immobile da 25 anni, e da quando io vivo lì,
l'attrice già viveva nell'immobile dove si trova adesso, ci vive ancora;
2) Si è vero;
3)
Si, è vero, ho visto dei lavori sulla parte superiore e sul tetto;
non so chi ha pagato i lavori;
4) Si, ci vive la figlia, non so a che titolo;
5) Si è vero, era un vigneto ormai in disuso, l'ho vista lì, ha tenuto pulito, ha tagliato erba;
6) Quando andavo a camminare con mio papà, lui mi diceva che era un bosco della mamma dell'attrice, ma non so di chi fosse quel bosco;
io non ho visto l'attrice in quel bosco;
ci sono passato a volte
pag. 6/8 ultimamente, le volte in cui ci sono passato non ho visto l'attrice; l'attrice mi ha detto che ha questo appezzamento, ossia il bosco, ma non so niente di più di questo bosco”.
Da ultimo, il testimone ha dichiarato che “conosco da piccolo Testimone_3
l'attrice, abitiamo vicini;
dai campi possiamo vederci;
1) Si è vero, da quando lei era nata;
almeno da 45 anni;
2) Si è vero;
3) Si, ho visto i lavori, 12-13 anni fa;
non so chi li abbia pagati;
4) Si lo so, c'è la figlia che abita lì; non so a che titolo;
5) Si lo so, c'è sempre lei o il marito che gestisce il vigneto e taglia erba e mette su le vigne, e anche un pezzo di orto. 6) Si lo so, io e il marito dell'attrice abbiamo tagliato la legna ricavata da quel bosco, lo abbiamo fatto 25 anni fa circa;
non si può tagliare ancora prima che siano passati altri anni, per il momento non abbiamo accordi per tornare a tagliare legna lì; non so niente di più di questo bosco”.
Hanno dunque trovato piena conferma gli assunti di parte attrice in ordine al possesso, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni, relativo agli immobili come identificati nell'atto introduttivo oggetto della domanda di usucapione formulata dall'attrice.
In definitiva, alla luce di tutto quanto è emerso, deve essere accolta la domanda attorea e, per l'effetto, si deve dichiarare che l'attrice ha acquisito per usucapione – ovvero per possesso ultraventennale, pacifico, continuo ed ininterrotto – la proprietà dei beni immobili come sopra indicati.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005, n. 16853).
Nulla per le spese processuali, in quanto la domanda dell'attrice non ha trovato alcuna opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così provvede:
HI , nata a OZ NO (PD) in [...] Parte_1
09.03.1960, proprietaria esclusiva, a seguito di intervenuta usucapione, dei seguenti beni immobili siti in Comune di OZ NO (PD), in via Cuccolo n. 29, così censiti pag. 7/8 presso il Catasto Fabbricati e Catasto Terreni: COMUNE DI LOZZO ATESTINO (PD)
– AS DEI FABBRICATI SEZIONE RB: FOGLIO 10, PARTICELLA
582, SUB 4, CATEGORIA A/4, CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8, SUPERFICIE
CATASTALE 197 MQ, RENDITA EURO 272,69; FOGLIO 10, PARTICELLA 582,
SUB 5, CATEGORIA C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE CATASTALE 30 MQ,
RENDITA EURO 30,47; FOGLIO 10, PARTICELLA 582, SUB 6, CATEGORIA A/4,
CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8, SUPERFICIE CATASTALE 182 MQ,
RENDITA EURO 272,69; FOGLIO 10, PARTICELLA 582, SUB 7, CATEGORIA
C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE CATASTALE 46 MQ, RENDITA EURO 50,20;
NONCHÉ COMUNE DI LOZZO ATESTINO – AS TERRENI: FOGLIO 10,
PARTICELLA 583, CONS. HA 0.00.51; 10, PARTICELLA 665, CONS. HA CP_17
0.09.90; 10, PARTICELLA 666, CONS. HA 0.01.00; Controparte_18
11, PARTICELLA 102, CONS. HA 1.34.20; CP_17
Nulla sulle spese.
Rovigo, 10/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASELLI NATHALIE;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_3
(C.F. ), FU C.F._4 Controparte_4 Per_1
, Controparte_5 Controparte_6
, FU , CP_7 CP_8 Per_2 CP_9
, FU , ,
[...] CP_10 Per_2 CP_11 [...]
, FU , CP_12 CP_13 Per_2 CP_14
FU , E TUTTI GLI ALTRI EVENTUALI EREDI
[...] Per_2
ED AVENTI CAUSA DEI CONVENUTI parte contumace;
CP_15
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza di discussione della causa ex art. 281sexies, 3 co. c.p.c. del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio i Sigg.ri , , , Controparte_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4 fu , di (sconosciuto), Per_1 Parte_1 CP_5 Controparte_6 CP_7
fu , , fu ,
[...] CP_8 Per_2 CP_9 CP_10 Per_2 CP_11
fu , fu al fine
[...] CP_12 CP_13 Per_2 CP_14 Per_2 di accertare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili e terreni descritti in atto.
La notifica dell'atto di citazione avveniva presso la residenza per e Controparte_2
, sorelle dell'attrice, nonché per la convenuta , residente in Controparte_1 CP_3
Svizzera ed iscritta all'AIRE mentre per tutti i restanti convenuti, previa richiesta al
Presidente del Tribunale di Rovigo, avveniva per pubblici proclami.
Con successiva ordinanza del 2.05.2024 il Giudice disponeva la conversione del rito ritendo sussistenti nel caso di specie i requisiti per la trattazione del giudizio a mezzo rito semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c., e fissava l'udienza del 15.09.2024 per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Parte attrice provvedeva all'integrazione documentale richiesta e alla successiva udienza del 15.09.02024 il Giudice, decidendo in ordine alle istanze istruttorie, ammetteva le prove orali articolate da parte attrice fissando per l'assunzione l'udienza del 9.04.2025. In tale data, esaurita l'escussione dei testi ammessi, il procuratore di parte attrice insisteva nelle ulteriori istanze istruttorie e, in subordine, chiedeva fissarsi udienza di discussione.
pag. 2/8 Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione previa discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c., visto il deposito da parte dell'attrice di comparsa conclusionale.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ritiene questo Giudicante che, alla luce delle evidenze raccolte nel presente giudizio, la domanda azionata da parte attrice sia fondata e meriti di essere accolta.
Parte attrice ha infatti adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Innanzitutto, in punto di diritto occorre premettere come, per la “configurabilità di un possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, con il compimento di atti tali da rivelare anche esternamente una indiscussa e piena signoria" (Cass. Sez. II - sent. 8.05.13, n.
10894).
Inoltre, l'iter da seguire, per l'esame della fattispecie oggetto di causa, deve essere necessariamente incentrato sui seguenti principi, evidenziati dalla giurisprudenza in punto di prova e condivisi da questo giudice:
- In primo luogo chi sostiene una propria posizione di possesso (anche ai fini dell'usucapione) è onerato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. "a fornire la prova di una relazione materiale con il bene che presenti determinate e caratteristiche, ovvero è tenuto ad allegare e comprovare il corpus e l'animus, il quale ultimo, in quanto atteggiamento psicologico interiore, dovrà di regola essere dimostrato in via inferenziale attraverso fatti esteriori (inclusi gli stessi, aventi natura primaria, integranti il corpus) idonei a farlo presumere” (cfr., Cass. civ. Sez. II, sent. n.
9325 del 26.4.2011);
- In secondo luogo "Chi agisce per la declaratoria di usucapione ventennale è onerato ad allegare e specificare i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche proprie, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali" A tal fine, anche al fine dell'ammissione della prova testimoniale, l'attore che evidenzia l'usucapione è
pag. 3/8 tenuto a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio (Vedi
Trib. Livorno 20 Febbraio 2017).
Ancora, l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili si caratterizza con una situazione di fatto in cui vi è, da una parte, il mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e, dall'altra, la prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa.
E' opportuno rilevare, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di legittimità, che ai fini della configurabilità di un possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena", e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus" che il "corpus".
Occorre, pertanto, che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2044/2015,
Cass. civ. n. 11000/2001).
L'animus possidendi richiesto al fine di acquisire la proprietà per usucapione consta dell'intenzione di comportarsi come proprietario e non della convinzione di comportarsi come tale, pertanto, la buona fede non è richiesta come requisito necessario ad usucapire.
Preliminarmente occorre rilevare che appaiono correttamente identificati e citati in giudizio coloro che, in base ai registri immobiliari e alle intestazioni catastali, risultano proprietari degli immobili oggetto della richiesta attorea.
Per quanto riguarda l'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, si rileva quanto segue.
pag. 4/8 Come visto, l'attrice ha allegato di essere nel possesso e godimento pubblico, pacifico e continuo, da oltre vent'anni, degli immobili siti in OZ NO (PD), e così catastalmente censiti: A) , VIA CUCCOLO N. 29 Parte_2
INT. 1-2 – AS RB - FOGLIO 10, Parte_3
PARTICELLA 582, SUB 4, CATEGORIA A/4, CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8,
SUPERFICIE CATASTALE 197 MQ, RENDITA EURO 272,69 - FOGLIO 10,
PARTICELLA 582, SUB 5, CATEGORIA C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE
CATASTALE 30 MQ, RENDITA EURO 30,47 - FOGLIO 10, PARTICELLA 582,
SUB 6, CATEGORIA A/4, CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8, SUPERFICIE
CATASTALE 182 MQ, RENDITA EURO 272,69; FOGLIO 10, PARTICELLA 582,
SUB 7, CATEGORIA C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE CATASTALE 46 MQ,
RENDITA EURO 50,20 B) Controparte_16
- 10, PARTICELLA 583, CONS. HA 0.00.51 C)
[...] CP_17 [...]
10, PARTICELLA 665, Controparte_18
CONS. HA 0.09.90 D) - Controparte_16
FOGLIO 10, PARTICELLA 666, CONS. HA 0.01.00 E)
[...]
11, PARTICELLA 102, Controparte_18 CP_19
, come da visure ipotecarie e catastali e da relazione tecnica, depositate in
[...] giudizio ai docc. 1-2.
Innanzitutto, parte attrice ha documentato, anche per mezzo della perizia prodotta e della visura catastale, il proprio titolo di comproprietà rispetto agli immobili oggetto di giudizio.
L'attrice ha evidenziato e documentato che l'immobile di cui alla lettera A) è facente parte di un suddiviso in due unità abitative cielo-terra, l'uno da sempre abitato dall'odierna attrice (o quantomeno nell'ultimo ventennio) e l'altro nel suo possesso esclusivo e, ad oggi, abitato dalla figlia dell'attrice con la famiglia.
Inoltre, la stessa ha specificato che il predetto complesso immobiliare è stato oggetto di integrale ristrutturazione, per ambedue le porzioni, il tutto a cura e spese della stessa la quale si è sempre occupata anche della coltivazione e della manutenzione dei fondi pag. 5/8 attigui, identificati alle lettere B), C) e D), essendosi la stessa occupata anche della manutenzione e coltivazione del fondo di cui alla lettera E), attualmente adibito a bosco.
Le testimonianze assunte in corso di causa hanno confermato il possesso esclusivo uti dominus esercitato dall'attrice sugli immobili in esame.
Difatti, il teste , vicino di casa dell'attrice, all'udienza del 9.04.2025, ha Testimone_1 dichiarato che “io sono vicino di casa dell'attrice, ho sempre abitato dall'infanzia nella casa dove vivo adesso, e lei è stata mia vicina, lei ha sempre abitato lì; 1) Si, è vero, io
l'ho sempre vista abitare lì; sono anche entrato in casa e c'è sempre stata lei;
io ho 46 anni, e me la ricordo lì per lo meno da quando io avevo 10 anni;
2) Si è vero, le vedevo sempre fare pulizie in casa e anche sistemare il giardino;
3) Non lo so, non ho visto delle impalcature, ma ho visto che venivano delle ditte che venivano a fare dei lavori in quell'immobile, l'ho visto negli ultimi 10 anni;
non so dire da chi venissero pagati questi lavori;
4) So che la figlia abita in un appartamento dell'immobile ma non so a che titolo ci abiti;
5) Si, lo so, la vedevo da fuori che curava le piante e il manto erboso,
o la signora o suo marito;
6) Io non sono mai andato in questo bosco, ma so avendolo sentito dire dall'attrice e dalla sua famiglia, che la famiglia dell'attrice ha sempre curato questo pezzo di bosco, in cui io non sono mai andato, ci sono passato una volta sul monte, ma non sono mai andato dentro”.
Ancora, il testimone vicino di casa dell'attrice, ha dichiarato che Testimone_2
“dichiaro che l'attrice è una vicina di casa, la conosco da sempre, io ho un negozio in centro è sempre venuta da me a fare spesa;
1) Si è vero;
l'ho vista abitare lì almeno da
25-30 anni sicuramente;
io abito nel mio immobile da 25 anni, e da quando io vivo lì,
l'attrice già viveva nell'immobile dove si trova adesso, ci vive ancora;
2) Si è vero;
3)
Si, è vero, ho visto dei lavori sulla parte superiore e sul tetto;
non so chi ha pagato i lavori;
4) Si, ci vive la figlia, non so a che titolo;
5) Si è vero, era un vigneto ormai in disuso, l'ho vista lì, ha tenuto pulito, ha tagliato erba;
6) Quando andavo a camminare con mio papà, lui mi diceva che era un bosco della mamma dell'attrice, ma non so di chi fosse quel bosco;
io non ho visto l'attrice in quel bosco;
ci sono passato a volte
pag. 6/8 ultimamente, le volte in cui ci sono passato non ho visto l'attrice; l'attrice mi ha detto che ha questo appezzamento, ossia il bosco, ma non so niente di più di questo bosco”.
Da ultimo, il testimone ha dichiarato che “conosco da piccolo Testimone_3
l'attrice, abitiamo vicini;
dai campi possiamo vederci;
1) Si è vero, da quando lei era nata;
almeno da 45 anni;
2) Si è vero;
3) Si, ho visto i lavori, 12-13 anni fa;
non so chi li abbia pagati;
4) Si lo so, c'è la figlia che abita lì; non so a che titolo;
5) Si lo so, c'è sempre lei o il marito che gestisce il vigneto e taglia erba e mette su le vigne, e anche un pezzo di orto. 6) Si lo so, io e il marito dell'attrice abbiamo tagliato la legna ricavata da quel bosco, lo abbiamo fatto 25 anni fa circa;
non si può tagliare ancora prima che siano passati altri anni, per il momento non abbiamo accordi per tornare a tagliare legna lì; non so niente di più di questo bosco”.
Hanno dunque trovato piena conferma gli assunti di parte attrice in ordine al possesso, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni, relativo agli immobili come identificati nell'atto introduttivo oggetto della domanda di usucapione formulata dall'attrice.
In definitiva, alla luce di tutto quanto è emerso, deve essere accolta la domanda attorea e, per l'effetto, si deve dichiarare che l'attrice ha acquisito per usucapione – ovvero per possesso ultraventennale, pacifico, continuo ed ininterrotto – la proprietà dei beni immobili come sopra indicati.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 11/08/2005, n. 16853).
Nulla per le spese processuali, in quanto la domanda dell'attrice non ha trovato alcuna opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così provvede:
HI , nata a OZ NO (PD) in [...] Parte_1
09.03.1960, proprietaria esclusiva, a seguito di intervenuta usucapione, dei seguenti beni immobili siti in Comune di OZ NO (PD), in via Cuccolo n. 29, così censiti pag. 7/8 presso il Catasto Fabbricati e Catasto Terreni: COMUNE DI LOZZO ATESTINO (PD)
– AS DEI FABBRICATI SEZIONE RB: FOGLIO 10, PARTICELLA
582, SUB 4, CATEGORIA A/4, CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8, SUPERFICIE
CATASTALE 197 MQ, RENDITA EURO 272,69; FOGLIO 10, PARTICELLA 582,
SUB 5, CATEGORIA C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE CATASTALE 30 MQ,
RENDITA EURO 30,47; FOGLIO 10, PARTICELLA 582, SUB 6, CATEGORIA A/4,
CLASSE 1, CONSISTENZA VANI 8, SUPERFICIE CATASTALE 182 MQ,
RENDITA EURO 272,69; FOGLIO 10, PARTICELLA 582, SUB 7, CATEGORIA
C/6, CLASSE 1, SUPERFICIE CATASTALE 46 MQ, RENDITA EURO 50,20;
NONCHÉ COMUNE DI LOZZO ATESTINO – AS TERRENI: FOGLIO 10,
PARTICELLA 583, CONS. HA 0.00.51; 10, PARTICELLA 665, CONS. HA CP_17
0.09.90; 10, PARTICELLA 666, CONS. HA 0.01.00; Controparte_18
11, PARTICELLA 102, CONS. HA 1.34.20; CP_17
Nulla sulle spese.
Rovigo, 10/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8