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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 11.3.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11897/2022 R.G.
PROMOSSO DA nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emanuela Battaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tremestieri Etneo (CT), via San Marco n. 6; Ricorrente
CONTRO
con sede in Caltagirone (CT), Piazza Bellini n. 3, P.IVA e C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Strazzeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Guido Gozzano n. 47; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che in data 28.04.2003 è stata assunta dalla società convenuta, avente sede legale in Caltagirone (CT), per lo svolgimento delle mansione di addetta ausiliaria alle vendite, con inquadramendo dapprima al livello 5 e poi, dall'anno 2006, al livello 4 del CCNL settore “Terziario: distribuzione e servizi di categoria”, da espletarsi presso la sede operativa della società resistente, corrente in Catania, via Gelso Bianco n. 32; b) che, contrariamente a quanto volutamente ufficializzato dalla società datrice, il rapporto impiegatizio de quo sin dal principio si è articolato secondo modalità differenti rispetto a quelle formalmente concordate;
c) che, invero, a fronte della parziarietà dell'orario pattuito, in ragione del quale la dipendente avrebbe dovuto limitarsi a svolgere attività lavorativa per quattro ore al dì per cinque giorni settimanali, poi modificate contrattualmente in quattro ore al dì per sei giorni settimanali, la società convenuta ha imposto alla suddetta di prestare servizio dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 16,00 alle ore 20,00, richiedendo quindi la sua presenza full-time; d) che, inoltre, e a dispetto di quelle di addetta ausiliaria alle vendite per le quali
è stata formalmente assunta, la stessa ha svolto anche le mansioni di cassiera, come tale essendo stata puntualmente addetta anche alle operazioni di cassa, senza tuttavia ricevere alcun riconoscimento normativo per le prestazioni rese;
e) che, nonostante i reiterati solleciti, la società resistente non solo non ha mai inteso formalizzare le effettive modalità con cui si è articolato il rapporto lavorativo intercorso tra lre parti, adeguando il trattamento economico percepito dalla lavoratrice, alla quale viceversa ha continuato a corrispondere la retribuzione originariamente contrattualizzata, ma ha riconosciuto siffatto diritto a due colleghi della ricorrente, tali sig.ri Parte_2
e , e questo nonostante entrambi avessero minore anzianità di servizio
[...] Parte_3
rispetto alla sua;
f) che, constatata l'infruttuosità di qualsiasi tentativo volto al riconoscimento delle reali modalità di svolgimento del rapporto intercorrente tra le parti come rapporto di lavoro effettivamente full time, la società datrice è rimasta a tutt'oggi debitrice nei suoi confronti delle seguenti somme: € 20.509,36, per differenze retributive maturate a titolo di stipendio dall'1.04.2003 al 31.12.2021, 13ª e 14ª mensilità, ferie e permessi, nonché indennità di cassa, ed €
2.771,93 per differenze del TFR corrisposto solo parzialmente.
Tanto premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che tra la ricorrente e la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore sig. , con sede legale in Caltagirone (CT), piazza Bellini n. 3, P.I.: CP_2
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, indi condannare la P.IVA_1
al pagamento in favore della lavoratrice della somma complessiva di € 23.281,29 Controparte_1
(euro ventitremiladuecentoottantuno/29) o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia,
a titolo di spettanze economiche dovute alla dipendente, quali differenze retributive per le prestazioni lavorative non regolarizzate, per il TFR e, comunque, di tutto quant'altro maturato e giammai corrisposto, oltre interessi e rivalutazione. …. Con vittoria di spese e compensi.”.
La società datrice di lavoro, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita tempestivamente, contestando il fondamento della domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
In particolare, la resistente ha contestato per intero e in ogni sua parte il racconto prospettato dalla ricorrente sulle circostanze relative allo svolgimento dell'attività lavorativa, agli orari, alle mansioni ed alla quantificazione delle asserite differenze retributive, ribadendo la legittimità e la correttezza nel calcolo della retribuzione e di ogni altra spettanza derivante dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed eccependo, preliminarmente, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione parziale del credito azionato dalla ricorrente.
Ha concluso, quindi, chiedendo “• Preliminarmente accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione, anche parziale, del diritto azionato dalla ricorrente e delle relative richieste di pagamento;
• nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza della richiesta di pagamento formulata dal ricorrente, avendo la lavoratrice già percepito tutto ciò in suo diritto per la propria prestazione lavorativa, rigettando la richiesta di pagamento della complessiva somma di € € 23.281,29 di cui € 20.509,36, per differenze retributive maturate a titolo di stipendio dall'01.04.2003 al 31.12.2021, 13ª e 14ª mensilità, ferie e permessi, nonché indennità di cassa, ed € 2.771,93 per differenze del TFR corrisposto solo parzialmente. Condannare la sig.ra , alla rifusione, in Parte_1
favore della società resistente, alle maggiori spese del giudizio ex art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione intrapresa nell'evidente carenza di presupposti.”.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prove orali;
quindi, preso atto che le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., disposta CTU contabile,
l'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita nei termini che seguono.
In esito alla fase istruttoria, alla luce delle prove documentali e orali acquisite e del riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione.
Sotto il profilo processuale, innanzitutto, va disattesa l'istanza di declaratoria dell'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., avanzata con note in sostituzione d'udienza datate 20.01.2025 dal difensore della società resistente in conseguenza della documentata morte del legale rappresentante di quest'ultima.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte affermato che “La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cass.
8584/1994,10534/1998,15735/2004)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6.2.2018, n. 2817). In relazione all'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. sollevata dalla società resistente, va osservato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come regolato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18.07.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520, che richiama
Cass. n. 26246 del 2022), e rimane sospeso in costanza dello stesso (conf., di recente, ad esempio,
Cass. 14.03.2024 n. 6903).
La Suprema Corte ha quindi precisato che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (nel caso di specie avvenuta il 31.12.2021) “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18.07.2012)”. Pertanto, per un verso, in assenza di tempestivi atti interruttivi, sono ormai prescritti i crediti maturati fino al
18.7.2007, in quanto ancora precedenti al quinquennio anteriore alla data (18.7.2012) di entrata in vigore della l. n. 92/2012, e, per altro verso, per i crediti sorti successivamente al 18.7.2007, il termine quinquennale di prescrizione decorreva dalla data fine del rapporto di lavoro (31.12.2021)
e non era maturato alla data (2.1.2023) di notifica del ricorso introduttivo al resistente.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata limitatamente ai crediti sorti prima del 18.7.2007.
Sotto altro aspetto, va osservato che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218
c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e, conseguentemente, l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Conseguentemente, incombe su parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto al pagamento delle somme richieste.
In atti risulta prodotto il contratto di lavoro (cfr. doc. 2 ricorrente) ed è incontestato che sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta, mentre vi è contestazione sia sul tipo di mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente, la quale sostiene di avere svolto, per tutta la durata del rapporto lavorativo, le mansioni di cassiera anziché quelle di addetta ausiliaria alle vendite, sia sul tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro. Infatti, la ricorrente, contrariamente a quanto risulta dalla documentazione in atti e confermato dalla stessa parte resistente in sede di costituzione in giudizio, a fronte della parziarietà dell'orario pattuito, in ragione del quale la dipendente avrebbe dovuto limitarsi a svolgere attività lavorativa per quattro ore al dì per cinque giorni settimanali, poi modificate contrattualmente in quattro ore al dì per sei giorni settimanali, ha dedotto di avere lavorato dall'1.4.2003 al 31.12.2021, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 16,00 alle ore 20,00, espletando sin dall'inizio del rapporto lavorativo le mansioni di cassiera.
Così circoscritto temporalmente l'oggetto della presente indagine al periodo suddetto, e passando all'accertamento dell'asserito svolgimento di lavoro supplementare, straordinario e, comunque, ulteriore rispetto a quello pattuito al momento dell'assunzione, deve rilevarsi che secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava, invero, in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento della prestazione oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. n.
16150/2018; Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 1389/2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile - per identità di ratio - anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, prestato oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto, a mente del quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1° settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)” (così Cass. n. 3714/2019).
All'esito della fase istruttoria non è emersa la prova dell'espletamento da parte della ricorrente del preteso lavoro ulteriore rispetto all'orario contrattualmente previsto al momento dell'assunzione a tempo indeterminato;
piuttosto si è avuta la conferma della perfetta corrispondenza dell'orario effettivamente osservato dalla lavoratrice a quello convenuto.
Non assume valore probatorio la dichiarazione del teste , la quale, anche Testimone_1
per lo strettissimo rapporto che la lega alla ricorrente, oltre che per sua stessa ammissione, ha esordito dicendo che avrebbe riferito delle circostanze apprese de relato actoris: “D.R. Sono la figlia della ricorrente . Non convivo con mia madre da circa cinque anni. Sono Parte_1
a conoscenza dei fatti di causa in ragione del rapporto familiare che mi lega alla ricorrente. Conosco la società tramite mia madre”. Controparte_1
Infatti, è nulla la testimonianza resa de relato actoris, anche in presenza di ulteriori risultanze probatorie a suo suffragio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 18.5.2017 n. 12477).
In ogni caso, in merito proprio all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, il teste Tes_1
rispondendo sul cap. 2 di cui al ricorso, ha dichiarato: “E' vero che mia madre alle dipendenze della società ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica Controparte_1
dalle ore 09.00 alle ore 13.30 oppure dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Sono a conoscenza di tali orari in quanto spesso l'accompagnavo sul posto di lavoro oppure andavo a fare la spesa, e comunque ne parlavamo con mia madre”.
La congiunzione con valore disgiuntivo “oppure” adoperata nella circostanza dalla testimone impedisce che si possa cumulare l'orario osservato in turno antimeridiano e quello osservato in turno pomeridiano, lasciando intendere che, per averlo appreso de relato o per averlo constatato di persona, l'orario di lavoro osservato dalla genitrice sostanzialmente corrispondesse a quello di cui al contratto di lavoro.
Ma anche la deposizione dell'altro testimone indicato da parte ricorrente, , cliente Testimone_2
assiduo del supermercato della resistente e padre di un dipendente del suddetto punto vendita, non comprova l'orario full-time dedotto in ricorso. Infatti, rispondendo sul cap. 2 del ricorso, il teste ha dichiarato: “Non sono in grado di riferire nel dettaglio l'orario di lavoro osservato dalla signora
, però posso dire che io la vedevo sempre quando andavo, e posso anche dire che io talvolta Pt_1
aspettavo mio figlio all'uscita ed erano quasi sempre le ore 21.00”.
Peraltro, il fatto di averne riscontrato la mera presenza, di tanto in tanto, persino alle ore 21,00, non dimostra nulla, posto che dalla suddetta deposizione non emerge alcunché circa l'orario di lavoro di fatto osservato dalla ricorrente, della quale, peraltro, quantunque sia stata riscontrata la mera presenza fisica all'interno del supermercato, non è stato dato atto da parte del testimone in questione di avere effettivamente assistito allo svolgimento di una qualche sua attività lavorativa.
Invero, nulla è stato riferito dal teste relativamente all'orario di lavoro full time che sostiene di avere osservato la ricorrente;
nulla sul ricevimento di ordini e di direttive datoriali, al di fuori dell'orario lavorativo concordato dalle parti nel contratto di assunzione a tempo indeterminato part time versato in atti;
nulla, sempre al di fuori del detto orario lavorativo contrattualizzato, su sottoposizione a potere disciplinare e subordinazione dei titolari della società o dei superiori a ciò delegati e, tantomeno, sull'obbligo di un puntuale rispetto dei vincoli di orario e di svolgimento della prestazione lavorativa esclusivamente in favore della società resistente.
Le evidenze processuali sono pertanto inidonee a far ritenere fondate le pretese economiche avanzate ricorrente in ordine all'espletamento di lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualizzato.
A ciò aggiungasi che anche , l'unico teste escusso di parte resistente, avendo Parte_2
quest'ultima rinunciato espressamente all'audizione dell'altro teste ripetutamente citato e non comparso, è soggetto legato da un vincolo di parentela con una delle parti in causa (“D.R. Sono la nipote del legale rappresentante della e sono stata anche dipendente, svolgendo le Controparte_1
mansioni di cassiera e repartista di quest'ultima, dal 2016 alla chiusura del punto vendita di Catania,
Gelso Bianco, che è avvenuta nel 2021. Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme.
Non ho alcuna quota della società resistente”) e ha reso dichiarazioni che non provano i fatti dedotti in ricorso.
Infatti, il teste ha così riferito: “D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova di cui alla memori di costituzione. E' vero che la signora ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1 Controparte_1
per quel che posso dire io l'ho vista al lavoro dal 2016 e da tale anno la stessa svolgeva le mansioni di addetta alle vendite per 24 ore settimanali con un giorno di riposo. I turni che svolgeva erano di quattro ore giornaliere o di mattino o di pomeriggio oppure anche in ora pausa pranzo in base alle esigenze aziendali”; “D.R. sull'art. 2 del capitolato di prova di cui alla memoria di costituzione. E' vero la signora lavorava sei giorni la settimana, quattro ore giornaliere ed i turni erano dalle Pt_1
9.30 alle ore 13.30 di mattina e dalle ore 16.30 alle 20.30”.
Lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice ricorrente e la società resistente secondo l'orario full time dedotto in ricorso, dunque, non appare provato sulla base della istruttoria espletata, non avendo così parte ricorrente assolto sul punto l'onere probatorio sulla stessa gravante (Cass. n. 3714/2009; Cass. n. 12434/2006).
Pertanto, nulla risulta dovuto alla ricorrente per il dedotto espletamento di servizio effettuato oltre l'orario contrattualmente stabilito dalle parti (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time, per n. 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 o, nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 20.30, dall'1.04.2003 al 31.12.2021), essendo emerso dalla prova espletata che la ricorrente aveva un impegno orario effettivamente contenuto nel tempo parziale pattuito.
Conseguentemente non dovuto si ritiene quanto calcolato in ricorso per differenze retributive maturate a titolo di stipendio dall'1.4.2003 al 31.12.2021, 13ª e 14ª mensilità, ferie e permessi, nonché per differenze del TFR asseritamente corrisposto solo parzialmente, la cui debenza è rimasta completamente indimostrata nel presente giudizio.
Appare invece provato lo svolgimento delle specifiche mansioni di cassiera espletate da parte della ricorrente per tutta la durata del rapporto lavorativo, essendo stato ciò confermato, oltre che dal teste (“Mia madre svolgeva le mansioni di cassiera presso il supermercato Testimone_1
Mar Aleo S.r.l. in Stradale Gelso Bianco Catania.”; “D.R. sull'art. 3 del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. Per come ho detto prima, mia madre ha sempre e solo prestato le mansioni di cassiera.”), anche da tutti gli altri testi escussi (teste : “D.R. La signora ha svolto le Pt_2 Pt_1
mansioni di cassiera.”; teste : “D.R. sull'art. 1 del capitolato di prova di cui al ricorso Tes_2
introduttivo. Io posso dire solo che vedevo la signora lavorare alla cassa ma non sono in grado di dire quando la stessa è stata assunta. L'ho vista sin da quando sono andato le prime volte.”; “D.R. sull'art. 3 del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo. Ribadisco che io ho visto sempre la signora lavorare alla cassa”).
Alla stregua di ciò, spetta alla ricorrente il riconoscimento dell'indennità di cassa, nei limiti degli importi per cui non sia già maturata la prescrizione quinquennale alla data (18.7.2012) di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, nonché il riconoscimento di quant'altro abbia corrispondentemente inciso sul TFR e sulle mensilità aggiuntive.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cassa, in relazione anche alla previsione contenuta nella norma contrattuale, ciò che rileva è l'autonomia nell'espletamento delle mansioni di cassiere e la continuatività e non occasionalità di queste ultime (cfr. Cass. Civ. sez. lav., 5.09.2019, n. 22294).
Tra le mansioni specifiche del cassiere il maneggio di denaro assume aspetto prevalente, il che induce a ritenere immanente all'attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione
(art. 2104 c.c.). Ciò comporta, in sostanza, che per riconoscere al lavoratore l'indennità di cassa è necessario che la relativa attività sia svolta in modo continuativo ed in via autonoma (ossia non con carattere occasionale), mentre l'assunzione di responsabilità è comunque implicita nello stesso maneggio di denaro che è un'attività connaturale all'incasso e che può determinare errori (cfr. Corte appello Firenze sez. lav., 5.10.2023, n. 482).
Le evidenze processuali comprovano la continuità e non occasionalità delle mansioni di cassiera espletate dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Il CTU all'uopo incaricato della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente per la specifica attività di cassa dalla stessa svolta, tenuto conto della prescrizione dei crediti anteriori al 18.7.2007, con relazione integrativa depositata l'11.2.2025 ha così concluso: “Le somme in ipotesi dovute alla lavoratrice in relazione al periodo disposto con ordinanza del 22.1.2025, sono pari a complessivi euro
9.924,13, da ascrivere: - per euro 2.404,53 agli importi spettanti a titolo di indennità di cassa, già rassegnati in seno alla ctu depositata in data 18.12.2024, maggiorati dell'importo di euro 5.260,55 accertato in relazione al periodo 18.7.2007 - 30.112017, e dunque rideterminati in complessivi euro
7.665,08 (cioè 2.404,53 più 5.260,55); - per euro 657,63 alla relativa incidenza sulle mensilità aggiuntive già rassegnata in seno alla ctu depositata in data 18.12.2024, maggiorata dell'importo di euro 865,25 accertato in relazione al periodo 18.7.2007 - 30.112017, e dunque rideterminata in complessivi euro 1.522,88 (cioè 657,63 più 865,25); - per euro 736,17 alla relativa incidenza sul TFR rideterminata in considerazione dell'intero periodo 18.7.2007 - 31.12.2021”.
Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 9.924,13, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per metà compensate, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande formulate, e per la restante metà vanno poste a carico della resistente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente a pagare a Parte_1
la complessiva somma di € 9.924,13, di cui € 7.665,08 per importi spettanti a titolo di
[...]
indennità di cassa ancora dovuta;
€ 1.522,88 per incidenza dell'indennità sulle mensilità aggiuntive ed € 736,17 per incidenza dell'indennità sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore dell'Erario risultando ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la metà delle spese processuali che, in tale frazione, si liquidano in € 1.348,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese tra le parti per la restante metà; pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
[...]
Catania, 15.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi