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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ND
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA CI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 718/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI UC (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
COL. ALESSI N. 16 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. PINOS RENZO (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliata in VIA N. SAURO, 7 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 18.02.2006 in Romania, e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio.
1.1 Dall'unione sono nati i figli (02.01.2009) e Persona_1 Persona_2
(17.11.2015).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2025, Controparte_1
e davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione
[...] Parte_1
morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 16.05.2025.
3. All'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, lettera a), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi stessi: le parti, infatti, sono residenti in Italia a
ND (SO) e LE (SO) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente su territorio italiano, tant'è vero che il secondo figlio è nato in [...]
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge romena ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lett. c), del reg. U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal regolamento, fra le quali la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al pagina 2 di 5 momento della conclusione dell'accordo (nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno cittadinanza romena). La legge romena prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio, essendo unico presupposto per l'adozione di tale pronuncia rappresentato dalla constatazione che il matrimonio si è completamente e irrimediabilmente deteriorato, purché ciò non danneggi l'interesse dei figli minorenni nati all'interno del matrimonio, o non sia incompatibile con le norme di convivenza civile per altri motivi, o l'istanza non venga presentata da un coniuge cui è imputabile la responsabilità esclusiva del deterioramento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di coesistenza civile.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si sia completamente ed irrimediabilmente deteriorato, anche perché i coniugi sono concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio).
Il Tribunale ritiene, inoltre, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata Controparte_1
in Romania il 31.07.1987 e nato in [...] il [...], celebrato il Parte_1
18.02.2006 in Romania;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 5 1. La sig.ra non perderà il cognome del marito. Controparte_1
2. I sig.ri e eserciteranno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La residenza/domicilio dei minori viene fissata presso quella della loro madre sig.ra , con la quale essi vivono abitualmente, in Controparte_1
23100 ND, via Valeriana n. 50, nell'immobile condotto in locazione dalla suddetta.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, nei giorni, orari e periodi Parte_1
di seguito specificati:
• fine settimana: alternati, da venerdì alle ore 19,00 alle ore 21,00 della domenica, allorquando il sig. si troverà in Italia;
Parte_1
• periodo estivo: 1 mese, anche consecutivo con il padre;
il resto con la madre;
• festività: metà del periodo di vacanza, seguendo il principio dell'alternanza fra genitori, di anno in anno, nei giorni di Natale e Pasqua.
5. Ogni genitore, anche se non collocatario in quel momento, potrà autonomamente partecipare ad eventi scolastici, sportivi, ricreativi e comunque importanti per la vita sociale dei due minori, a patto che non interferisca con la funzione di collocatario dell'altro genitore e nel pieno rispetto del rapporto di quest'ultimo con i figli.
6. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. verserà alla Parte_1
sig.ra , a far data dalla metà del mese di maggio Controparte_1
2025, un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore, non ancora autosufficiente, pari a € 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'assegno unico e universale per i figli a carico (o analoga provvidenza) verrà percepito dalla madre nella misura del 100%, in quanto collocataria dei figli.
pagina 4 di 5 Il pagamento del contributo al mantenimento dei figli dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
, IBAN [...] entro la metà di ogni Controparte_1
mese.
7. I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche documentate per iscritto. In caso di disaccordo sull'attività e/o sulla spesa, essa verrà sostenuta esclusivamente dal genitore che avrà comunque voluto darvi corso.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i reciproci rapporti dare/avere, compreso quanto oggetto dello scioglimento della comunione legale.
Essi, pertanto, si dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo o ragione, in conseguenza del matrimonio dai medesimi contratto.
9. coniugi si scambiano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e, ove necessario, per l'annotazione sugli stessi dei figli.
10. Spese legali integralmente compensate fra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ND in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER RO BA CI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ND
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA CI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 718/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI UC (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
COL. ALESSI N. 16 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. PINOS RENZO (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliata in VIA N. SAURO, 7 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 18.02.2006 in Romania, e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio.
1.1 Dall'unione sono nati i figli (02.01.2009) e Persona_1 Persona_2
(17.11.2015).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2025, Controparte_1
e davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione
[...] Parte_1
morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 16.05.2025.
3. All'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, lettera a), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi stessi: le parti, infatti, sono residenti in Italia a
ND (SO) e LE (SO) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente su territorio italiano, tant'è vero che il secondo figlio è nato in [...]
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge romena ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lett. c), del reg. U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal regolamento, fra le quali la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al pagina 2 di 5 momento della conclusione dell'accordo (nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno cittadinanza romena). La legge romena prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio, essendo unico presupposto per l'adozione di tale pronuncia rappresentato dalla constatazione che il matrimonio si è completamente e irrimediabilmente deteriorato, purché ciò non danneggi l'interesse dei figli minorenni nati all'interno del matrimonio, o non sia incompatibile con le norme di convivenza civile per altri motivi, o l'istanza non venga presentata da un coniuge cui è imputabile la responsabilità esclusiva del deterioramento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di coesistenza civile.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si sia completamente ed irrimediabilmente deteriorato, anche perché i coniugi sono concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio).
Il Tribunale ritiene, inoltre, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata Controparte_1
in Romania il 31.07.1987 e nato in [...] il [...], celebrato il Parte_1
18.02.2006 in Romania;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 5 1. La sig.ra non perderà il cognome del marito. Controparte_1
2. I sig.ri e eserciteranno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. La residenza/domicilio dei minori viene fissata presso quella della loro madre sig.ra , con la quale essi vivono abitualmente, in Controparte_1
23100 ND, via Valeriana n. 50, nell'immobile condotto in locazione dalla suddetta.
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli, nei giorni, orari e periodi Parte_1
di seguito specificati:
• fine settimana: alternati, da venerdì alle ore 19,00 alle ore 21,00 della domenica, allorquando il sig. si troverà in Italia;
Parte_1
• periodo estivo: 1 mese, anche consecutivo con il padre;
il resto con la madre;
• festività: metà del periodo di vacanza, seguendo il principio dell'alternanza fra genitori, di anno in anno, nei giorni di Natale e Pasqua.
5. Ogni genitore, anche se non collocatario in quel momento, potrà autonomamente partecipare ad eventi scolastici, sportivi, ricreativi e comunque importanti per la vita sociale dei due minori, a patto che non interferisca con la funzione di collocatario dell'altro genitore e nel pieno rispetto del rapporto di quest'ultimo con i figli.
6. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. verserà alla Parte_1
sig.ra , a far data dalla metà del mese di maggio Controparte_1
2025, un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore, non ancora autosufficiente, pari a € 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'assegno unico e universale per i figli a carico (o analoga provvidenza) verrà percepito dalla madre nella misura del 100%, in quanto collocataria dei figli.
pagina 4 di 5 Il pagamento del contributo al mantenimento dei figli dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
, IBAN [...] entro la metà di ogni Controparte_1
mese.
7. I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche documentate per iscritto. In caso di disaccordo sull'attività e/o sulla spesa, essa verrà sostenuta esclusivamente dal genitore che avrà comunque voluto darvi corso.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito tutti i reciproci rapporti dare/avere, compreso quanto oggetto dello scioglimento della comunione legale.
Essi, pertanto, si dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo o ragione, in conseguenza del matrimonio dai medesimi contratto.
9. coniugi si scambiano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e, ove necessario, per l'annotazione sugli stessi dei figli.
10. Spese legali integralmente compensate fra le parti. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ND in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER RO BA CI
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