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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/08/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5064/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5064/2009
Promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2
, C.F. nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti
Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio legale Fiorillo sito in Salerno alla Piazza Casalbore, n. 25;
- attori-
contro
in Salerno, al Corso Garibaldi 215, C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Raffaele Carrano, e con lo stesso domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia alla via Rosa Iemma, n. 2;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
pagina 1 di 16 Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29/5/2009, ritualmente notificato,
, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
delibera Assembleare di del 4/4/2009, alla quale i ricorrenti Controparte_1
non erano stati presenti ed ai quali il relativo verbale era stato comunicato il
20/4/2009 a e ed in data 18.4.2009 a Parte_2 Parte_3 Parte_1
.
[...]
Descrivevano i ricorrenti di essere proprietari di alcuni immobili siti nel condominio;
che, fin dal 2002 il Condominio era interessato da interventi di manutenzione straordinaria che, in una prima fase, erano stati espressione della volontà pressoché totalitaria;
che le scelte condominiali erano di fatto legate alla volontà della famiglia che era legata da vincoli di Per_1
consuetudine affinità e parentela, sia con il direttore dei lavori che con l'amministratore; che i lavori deliberati nel 2002 erano stati piegati e volti al perseguimento degli interessi di alcuni condomini a discapito di quelli del condominio nel suo complesso;
che nel 2002 l'assemblea condominiale, dopo aver approvato la manutenzione delle facciate stabiliva in data 13/3/2002 di affidarne l'esecuzione alla ditta Eurocostruzioni per un importo complessivo di € 244.660,41 sotto la direzione dell'Arch. che i lavori consistevano CP_2
nel ripristino del calcestruzzo degradato componente i frontalini dei balconi,
le cornici, i timpani e gli elementi decorativi e nel trattamento protettivo di superficie delle facciate con esclusione, anche minima, degli elementi architettonici del fabbricato;
che, in tali sensi il D.L., l'Arch. CP_2
presentava, in data 7/2/2002, una DIA e in data 5/8/2002 veniva stipulato il contratto di appalto;
che in tale contratto veniva, fra l'atro, stabilito all'art. 4
che gli oneri derivanti dalla occupazione di suolo pubblico sarebbero stati a pagina 2 di 16 carico dell'appaltatore limitatamente alla durata del contratto stabilita in mesi
12; che tali oneri erano previsti in € 18.000,00; che, nel corso dell'esecuzione dell'intervento manutentivo, il D.L. rilevava che, a causa dello stato di degrado, peggiore del previsto, alcuni elementi architettonici non potevano essere restaurati ma dovevano esser sostituiti;
l'esecuzione di tali ulteriori lavori era stata oggetto di diatriba tra alcuni condomini e il D. L. che, di fatto,
aveva comportato la paralisi dei lavori sino all'anno 2004 quando, dopo le dimissioni dell'arch. veniva nominato quale nuovo D.L. l'ing. CP_2
, ed erano approvati i nuovi interventi da realizzarsi a Controparte_3
cura della medesima impresa appaltatrice alla quale veniva fatto sottoscrivere un contratto impropriamente chiamato “atto di sottomissione”; che il detto contratto stabiliva l'importo totale dei lavori in euro 750.000,00 comprensivo anche degli interventi già previsti nell'originario contratto del 2022, al quale era sta data solo parziale esecuzione;
che tale contratto era la prosecuzione del precedente tanto perché era redatta una unica contabilità e perché veniva riconosciuta alla impresa € 25.000,00 quali maggiori oneri per l'impalcatura ed € 5.760,00 per ulteriori spicconature approvate dall'assemblea; che i lavori non prevedevano alcuna alterazione degli elementi architettonici del fabbricato se non le modifiche relative al cornicione in corrispondenza del 7°
piano; che i lavori erano proseguiti sull'ala ovest del fabbricato;
che in data
21/4/2006 il assumeva la decisione di sottoscrivere un nuovo CP_1
contratto di appalto con l'impresa Eurocostruzioni relativo agli interventi sulla parte orientale del fabbricato, subordinandone l'efficacia al completamento dei lavori già in corso;
che in data 8/5/2006 era sottoscritto il nuovo contratto di appalto afferente l'ala est dello stabile, che avrebbe dovuto avere corso solo dopo il completamento dell'ala occidentale;
che in data 24/7/2006 l'assemblea, benché i lavori dell'ala ovest non fossero ancora terminati, in violazione di quanto precedentemente stabilito, decideva di dare pagina 3 di 16 ugualmente corso al nuovo appalto;
che tale delibera in uno alla successiva del 25/11/2006 era oggetto di impugnativa parte degli istanti iscritta al N. RG
125/2007; che nel corso dell'anno 2006 gli organi di informazione locali segnalavano la probabile esistenza di abusi non perfettamente visibili, a causa delle impalcature;
che, allorché nel 2006 furono smontate le impalcature del lato est del fabbricato emerse che i lavori realizzati non erano stati limitati come indicato nella DIA del 2002 alla manutenzione delle facciate ma avevano stravolto il profilo architettonico dello stabile, specialmente in corrispondenza degli ultimi due piani del palazzo;
che, come accertato, sia dalla Soprintendenza che dal comune di Salerno, con nota – verbale del
26/03/2008 evidenziava le difformità poste in essere dai lavori di ristrutturazione in spregio alle indicazioni dell'assemblea condominiale, alle autorizzazioni amministrative ed alla normativa urbanistica;
che, nel frattempo erano già iniziati i lavori alla parte est del fabbricato sulla scorta di una nuova DIA presentata dall'Ig. Carluccio;
che la Sopraintendenza e il ritenevano le planimetrie allegate alla DIA non conformi Controparte_4
allo stato di fatto;
che durante la assemblea del 15/3/2008 l'Assemblea
approvava il nuovo progetto dell'Ing. mirato, non a ripristinare lo CP_3
stato quo ante dell'intero stabile, ma, sfacciatamente, ad estendere anche all'ala orientale gli abusi commessi alla parte occidentale;
che tale delibera era stata impugnata al n. RG 4560/2008; che dopo le denunce provenienti anche dagli organi di stampa la Soprintendenza, verificato che i lavori di consolidamento non avevano tenuto conto dello stato architettonico preesistente, chiedeva al di disporre immediatamente la Controparte_4
sospensione dei lavori;
che in data 10/5/2007 veniva imposto il vincolo della
Soprintendenza sul fabbricato;
che in data 12/10/2006 il Direttore dei Lavori,
Ingegnere presentava direttamente alla Soprintendenza un CP_3
progetto di manutenzione straordinaria delle facciate;
che nel verbale di pagina 4 di 16 sopralluogo del 16/3/2008 la rilevava uno stato difforme sia CP_5
dell'elaborato presentato con la DIA al nel giugno 2006 sia dal reale CP_4
stato dei luoghi: che la sospendeva per due volte i lavori;
che CP_5
in data 2/11/2007 la Soprintendenza definitivamente revocava, in autotutela, il precedente provvedimento di approvazione dei lavori espressamente invitando il Condominio al rispetto delle prescrizioni contenute nella sua nota del 22/10/2007 prot. 28707; che la detta nota esprimeva chiaramente la volontà della Soprintendenza di conseguire non solo il ripristino dello stato dei luoghi originario del fabbricato lato est ma anche di quello lato ovest;
che tale situazione era ben chiara a tutti i condomini, come emergeva nella stessa assemblea del 15/3/2008 quando, in spregio alla volontà espressa dalla
Soprintendenza, approvava un nuovo progetto Carluccio mirato, non a ripristinare lo stato quo ante dell'intero stabile, ma ad estendere anche all'area orientale del fabbricato gli abusi commessi sull'ala occidentale;
che tale progetto era respinto dalla Soprintendenza;
che, anche un secondo progetto fu respinto per gli stessi motivi dalla Soprintendenza;
che, invece,
con deliberazione del 15/4/2009 l'Assemblea approvava un nuovo progetto mirato questa volta al solo ripristino della sola parte orientale del CP_3
fabbricato allo stato antecedente al 2006 lasciando inalterate le parti dell'edificio modificate durante i lavori 2002-2006; che il tecnico , CP_3
anche in questa occasione aveva presentato nuovi grafici difformi rispetto a quelli in precedenza redatti da cui emergeva che non tutti gli elementi del lato orientale sarebbero stati ripristinati e presentando difformità rispetto alla parte occidentale ante lavori 2002-2006; che più volte l'attività della
Soprintendenza è stata oggetto di ricorso da parte della famiglia Per_1
innanzi al TAR Salerno mentre unico legittimato sarebbe stato l'intero condominio;
che al momento della iscrizione a ruolo del presente procedimento nessun giudizio amministrativo era stato concluso ma solo che pagina 5 di 16 tutte le sospensive erano state rigettate;
che la delibera impugnata era senz'altro invalida, sia nella parte in cui approvava il rendiconto finanziario del primo appalto sia laddove approva i criteri di riparto indicati dall'amministratore; che il bilancio condominiale non appariva intellegibile ed, inoltre, conteneva degli errori come, per esempio, il conteggio del primo anno pari ad € 18.000,00 in favore dell'impresa dell'occupazione su suolo pubblico dell'impalcatura che invece doveva essere a carico dell'appaltatore,
come da contratto;
inoltre il rendiconto presentava un'altra anomalia rappresentata dalla somma di € 64.751,73 posta a debito del Condominio ed a credito di Eurocostruzioni in occasione del SAL finale data 26/3/2007 di cui non se ne aveva avuto alcuna conoscenza fino all'approvazione del rendiconto.
Concludevano i ricorrenti affinché il Tribunale, previa sospensione
,dichiarasse invalida la delibera impugnata del 4/4/2009 sia nella parte in cui ha approvato il rendiconto sia nella parte relativa ai piani di riparto. con vittoria di spese e di competenze di giudizio.
La prima udienza veniva fissata all'11/12/2009 quando il condominio si costituiva in udienza scambiando la comparsa con la controparte ed il
Giudice rinviava alla data dell'8/2/2010 onde consentire ai ricorrenti l'esame delle ragioni addotte da parte avversa.
Il assumeva che il fabbricato, già prima, nel corso degli anni, era CP_1
stato interessato da episodi di crolli che già ne avevano modificato in parte la struttura;
che il 5/8/2002 venne sottoscritto il contrato di appalto con l'impresa
Eurocostruzioni avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione;
che, a causa dell'avanzato stato di degrado, si resero necessari gli interventi attinenti al loggiato del sesto piano che si presentava in precarie condizioni di stabilità, nonché ulteriori interventi ai cornicioni decorativi posti al di sotto del loggiato;
che, quindi, con la successiva pagina 6 di 16 assemblea del 21/6/2003, alcuni parteciparono per delega anche i ricorrenti, si decise di iniziare i nuovi lavori entro la metà del mese di luglio;
che, dagli avanzamenti dei lavori, sottoposti all'attenzione dei condomini, si faceva espressamente riferimento alla demolizione di muratura in laterizi di qualsiasi specie fino allo spessore di 15 cm- alla demolizione e trasporto a rifiuto del cornicione della facciata del settimo piano compreso il taglio dei ferri di armatura e dell'asfalto esistente – demolizione della balconata con falda costituita da soletta e parapetto in struttura mista con calcestruzzo e muratura con taglio dei ferri di armatura;
alla demolizione della falda con tegole e sottostante orditura ecc.; si giungeva, quindi, alla riunione del
29/3/2004 con la quale il Condominio, all'unanimità dei presenti, deliberò di provvedere all'alleggerimento della struttura condominiale;
di nominare l'ing. quale nuovo D.L.; di approvare il cd atto di sottomissione con CP_3
la impresa appaltatrice Eurocostruzioni, prevedente l'esecuzione di ulteriori necessari lavori di approvare il preventivo ed il riparto e costo complessivo dell'opera in € 1.156.000,00, comprensivo dei lavori e degli oneri maturati al
IV Sal, nonché della spesa già sostenuta per € 206.001,51; che i lavori ripresero;
che con successiva assemblea del 5/2/2005 l'assemblea,
all'unanimità, deliberò di rimuovere i residui cinque elementi ornamentali di estremità del cornicione di coronamento del calpestio degli appartamenti del settimo piano, nonché di alleggerire il cornicione di coronamento dai materiali di riempimento presenti sotto le tegole del settimo piano;
che,
quindi, quanto asserito dai ricorrenti non era vero;
che in merito al rendiconto finanziario la giurisprudenza chiariva che poteva essere posto all'attenzione dell'assemblea senza particolari formalità; che il rendiconto era di facile intellegibilità e che l'amministratore non si era mai sottratto ad alcuna richiesta fosse pervenuta dai condomini di esibizione dei documenti giustificativi;
che, per quanto riguardava la posta relativa al pagamento di €
pagina 7 di 16 18.000,00 per l'occupazione di suolo pubblico che doveva essere a carico della impresa appaltatrice il condominio eccepiva che il contratto prevedeva l'accollo e non l'anticipo degli oneri derivanti dall'eventuale occupazione di suolo pubblico proprio perché gli stessi erano già stati compresi nel totale dell'appalto (art. 4 appalto del 2002) assumeva, ancora, che vi era discordanza circa il completamento dei lavori;
che non erano mai stati addebitati al lavori di spicconatura mai effettuati;
assumeva che il piano di CP_1
riparto era esente da critiche e concludeva per il rigetto della richiesta dei ricorrenti con vittoria di spese e di competenze di giudizio.
Il Giudice respingeva l'istanza di sospensione e rinviava la causa alla data dell'11.6.2010 con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.,
rinviata in seguito per conclusioni al 2/7/2012 ed in quella data assunta in decisione con termini.
Successivamente, rimessa su ruolo per la prova testimoniale ritenuta rilevante ai fini della decisione e chiamata per l'udienza del 15/7/2013.
Che all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, il giudice dichiarava chiusa la prova ed assumeva il fascicolo in riservata.
A scioglimento della riservata il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 31/1/2024 quando veniva trattenuto in decisione poi rimesso su ruolo per impedimento del giudice e nuovamente trattenuto in decisione in data 24/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rendiconto condominiale è quel documento, o meglio quell'insieme di documenti, che l'Amministratore di Condominio presenta all'Assemblea
condominiale con cadenza annuale per rendere i conti della propria gestione.
Come per altri aspetti della vita condominiale, anche il rendiconto è stato oggetto delle modifiche apportate dalla Legge di Riforma del Condominio
pagina 8 di 16 (Legge 11 dicembre 2012, n.220).
Prima della Riforma, in sintesi, era previsto che:l'Amministratore dovesse presentare il rendiconto al termine di ogni anno;
l'Amministratore potesse essere revocato giudizialmente in caso di mancata presentazione del rendiconto per due anni;
l'Assemblea provvedesse all'approvazione del rendiconto relativo alla gestione conclusa e del preventivo relativo alla nuova gestione.
La giurisprudenza di legittimità integrava questo scarno dettato con il principio della “intellegibilità” del rendiconto, della sua capacità – in altre parole – di essere facilmente comprensibile dai condomini, senza dover osservare le regole contabili previste per i bilanci societari.
In ogni caso, in tema di controversie ed impugnazione della delibera assembleare, chi agisce per l'annullamento della stessa ha l'onere di allegare l'esistenza di vizi del procedimento o del contenuto della delibera impugnata che giustifichino la richiesta di annullamento della stessa. Con riguardo alla delibera che approvi il bilancio, in particolare l'attore, ha l'onere di allegare le ragioni specifiche che inducano a ritenere che il bilancio approvato sia carente di veridicità, chiarezza e correttezza e che potrebbero giustificarne la dichiarazione di nullità. Il deve chiaramente assumere di aver CP_1
subito un pregiudizio a causa del difetto di veridicità, chiarezza e correttezza ed è, in particolare, onerato della indicazione di quali siano le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio sulla sussistenza dell'interesse della parte all'impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai processi legali.
Ebbene, dalla lettura dei documenti contabili e del bilancio e degli atti del giudizio non emerge quali siano effettivamente le doglianze espresse dagli attori in merito alla carenza di intellegibilità del bilancio se non fosse per le pagina 9 di 16 obiettive difficoltà dovute alla estensione del ed ai lavori di CP_1
ristrutturazione in corso.
Né viene data corretta esplicazione di quale sia la posta riguardante l'addebito operato al dell'importo di € 18.000,00 per CP_1
l'occupazione di suolo pubblico dei ponteggi per il primo anno dei lavori che effettivamente era a carico dell'impresa.
Come pure, era onere di parte attorea individuare le poste di cui ne sarebbero state eccepite la correttezza e la veridicità.
Parte attorea invece non è riuscita a dare la effettiva prova delle sue doglianze che conseguentemente sono apparse prive di incisività e non sufficientemente provate.
Di contro bisogna rilevare che il bilancio condominiale risulta sufficientemente intellegibile e sufficientemente dettagliato oltre che accompagnato da relazione dell'organo amministrativo.
Né può dirsi provato l'addebito di € 18.000,00 per il primo anno dell'occupazione di suolo pubblico, che da contratto di appalto era stato posto a carico della impresa.
Anche l'ascolto dei testi non ha apportato alcunché di che possa provare le effettive ragioni in capo agli attori essendosi limitati alla constatazione di fatti anteriori alla emanazione della delibera o del tutto avulse dal thema decidendum.
In merito veniva ascoltato il primo teste di parte ricorrente la Testimone_1
quale riferiva: “Posso riferire, vedendo le foto (all.23) nel fascicolo dell'attore,
che lo stato del piano terra, al momento indicato nelle foto (24/8/2006) era quello rappresentato dalle medesime foto, che rappresentano l'ala occidentale del fabbricato. Confermo che nell'anno 2007 sono stati effettuati piccoli interventi di ripristino a n. 3 vetrine delle 4 che prospettano su corso
Garibaldi (foto A e B) ed in particolare sono state ripristinate le cornici delle pagina 10 di 16 vetrine ed è stata ripristinata la zoccolatura sempre relativamente a n. 3
vetrine con eccezione della vetrina di LP. Lo stato dei luoghi attuale è
rimasto nelle stesse condizioni rappresentate dalle foto in questione, e ciò sia nella traversa (foto C), sia sul lato lungomare (foto D). Preciso che anche nel
2007 sono stati effettuati gli interventi di ripristino, essi sono stati lasciati allo stato grezzo. Con riferimento ai lavori della parte occidentale del fabbricato posso riferire che essi erano stati legittimati da una DIA del 2002 (prot. 15997)
e che successivamente alla sua scadenza del 7/2/2005, nessun altro titolo edilizio è stato richiesto con riferimento al lato occidentale del fabbricato.
Pertanto, anche i piccoli interventi di cui sopra ho riferito, sono privi di alcuna autorizzazione. In ogni caso posso confermare che non è stato depositato al comune né alcuna dichiarazione di fine lavori con riferimento ai lavori al lato occidentale, né alcun collaudo. Tanto posso riferire perché
attestato dalla nota 10/7/2009 del emessa dalla dott.ssa Controparte_4
in risposta ad una richiesta di mio marito. Non so se siano o meno Per_2
stati effettuati lavori di spicconatura tra il 29/1/2005 e il 15/2/2005. Preciso che il certificato di collaudo datato 20/4/2007, firmato da impresa, D. L ed amministratore, non è stato mai presentato al ” Controparte_4
Era la volta dell'altro teste di parte ricorrente , il quale Testimone_2
dichiarava: “Rispetto allo stato, rappresentato nelle foto allegato 23 del fascicolo dei ricorrenti, posso riferire che, dopo il 24/8/2006, nessun intervento
è stato effettuato, con eccezione di piccoli lavori sui negozi prospicienti il
Corso Garibaldi. Nulla so in ordine all'avvenuto deposito o meno del collaudo dichiarazione di ultimazione dei lavori al lato occidentale del fabbricato, né in ordine ad eventuali lavori di spicconatura nel periodo
21/1/2005 e 15/2/2005”.
Veniva introdotto il teste il quale dichiarava: “Sul primo Testimone_3
capitolo della memoria dell'8/4/2010 di parte ricorrente rispondo dopo la pagina 11 di 16 rimozione del ponteggio, ma non posso ricordare il mese in cui avvenne,
furono eseguiti dei lavori attinenti alla sistemazione ed il completamento delle opere dei balconi del primo piano, mentre il pian terreno rimase come rappresentato nelle foto allegato 23 del fascicolo ricorrente. Sul secondo capitolo di prova posso riferire che effettivamente nel 2005 ma non ricordo precisamente il periodo, ma era inizio anno, furono effettuati lavori di spicconatura agli ultimi piani, lato Lungomare Trieste a seguito del crollo di parte dei cornicioni e dell'invito rivolto a me dai VVFF che intervennero;
la circostanza n. 3 è vera ricordo perfettamente che insieme ai VVFF,
nell'occasione intervennero anche i VVUU;
le circostanze n. 4 non le conosco”.
Veniva quindi introdotto il teste , il quale dichiarava: “Nulla Testimone_4
so in ordine alla circostanza da n.1 a n. 4 della memoria ex art. 183 VI co c.p.c.
di parte attrice. Sulla circostanza n. 5 rispondo che essa è vera in quanto effettivamente nessun intervento di zincatura venne effettuato dal
, ma unicamente la pitturazione delle ringhiere. Tanto so perché CP_1
allorché vennero effettuati i lavori di pitturazione delle ringhiere io ero sui luoghi e posso riferire che le ringhiere in questione non erano state zincate”.
Era la volta del teste di parte resistente , socio della Testimone_5
Eurocostruzioni, il quale dichiarava: “Dopo lo smontaggio del ponteggio sul lato occidentale del fabbricato sono stati effettuati lavori di ripristino dei frontalini e delle solette dei balconi del primo piano. Ricordo che la mia impresa di cui sono socio ha effettuato lavori di spicconatura al lato lungomare del fabbricato ai piani alti, ma non ricordo con esattezza il periodo, anche se posso confermare che era nel 2005. Ricordo l'intervento dei
VVUU e dei VVFF relativo al pericolo di crollo dei cornicioni o meglio di cornici di intonaco che poi abbiamo spicconato. Noi abbiamo solo smontato e rimesso in opera le ringhiere dell'appartamento . Su dette ringhiere Pt_3
pagina 12 di 16 non è stato fatto un intervento di zincatura, bensì un intervento di sabbiatura che però ha effettuato la (fonderie) su commissione del sig. Parte_4
. Preciso che non avendo noi fatto i lavori di sabbiatura non ne abbiamo Pt_3
richiesto il pagamento né siamo stati pagati. Noi abbiamo fatto la pitturazione delle ringhiere con trattamento antiruggine e per detti lavori siamo stati regolarmente pagati”.
Veniva introdotto il teste , il quale dichiarava: “Nulla so Testimone_6
sulle circostanze da 1 a 4. So che dopo lo smontaggio dell'impalcatura non sono stati effettuati lavori al piano terra dell'ala occidentale del fabbricato, e ciò posso riferire fino a quando vi sono stato io nel palazzo. Sulla circostanza n. 6 della memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. di parte attrice posso escludere che siano stati fatti interventi di zincatura mentre l'impresa Eurocostruzioni,
incaricata dei lavori condominiali, ha effettuato unicamente dei lavori di pitturazione delle ringhiere medesime. So che diede incarico, invece, Pt_3
alla ditta fonderie Pisano di fare i lavori di sabbiatura alle stesse”.
Dopo alcuni rinvii in prosieguo prova all'udienza del 26/10/2018 venivano escussi testi il quale dichiarava: “Confermo con Controparte_3
riferimento al capo 1 delle memorie istruttorie di parte convenuta, che effettivamente a partire dal maggio 2006 sono stati eseguiti interventi al piano terra dell'edificio resi possibili dallo smontaggio del ponteggio. Preciso che si trattava di interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dal comma a) dell'art. 3 del DPR 980/2001 -opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture-. In particolare, sono stati effettuati lavori di ripresa di intonaci e tinteggiature del piano terreno (porzione di esso) della parte occidentale dell'edificio. Non ricordo essere stati ripristinati nell'occasione i frontalini dei balconi. Ricordo la circostanza di cui al capo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta in quanto, a seguito dei crolli dei cornicioni in corrispondenza della terrazza del 6° piano, occupato da intervennero Per_3
pagina 13 di 16 i e l'amministratore ordinò tale spicconatura. Sul capo 3 confermo Pt_5
quanto già detto. Ricordo che le ringhiere dell'appartamento di proprietà
al 5° piano scala B, furono oggetto di lavori di sabbiatura e zincatura Pt_3
da parte dell'impresa Eurocostruzioni ma non so chi li abbia pagati. Io ho contabilizzato detti lavori nella contabilità condominiale come fatto per altri lavori privati. Sono a conoscenza dei fatti di cui sopra in quanto sono stato
DL”.
Veniva introdotto il teste il quale dichiarava: “ Sul capo 1 della Testimone_7
memoria istruttoria di parte attrice confermo che dopo l'avvenuto smontaggio del ponteggio nell'estate 2006 non è stato effettuato alcun intervento edilizio in corrispondenza del piano terra dell'edificio condominiale (lato occidentale) e le foto che mi vengono mostrate rappresentano esattamente lo stato dei luoghi successivi allo smontaggio del ponteggio ed identici ai luoghi come attualmente sono, in relazione al piano terra. Sul capo 2 rispondo che, benché io quale consulente degli attori, abbia avuto accesso agli atti della pratica edilizia, non mi risulta che all'epoca fossero stati depositati al Comune né il certificato di collaudo né la dichiarazione di chiusura dei lavori. Al capo 3 della memoria rispondo lo ignoro”.
Veniva introdotto il teste , il quale dichiarava: “Conosco i fatti Testimone_8
in quanto sono tecnico di fiducia della società LP proprietaria del negozio al piano terreno del lato occidentale del condominio. Confermo che, dopo il mese di maggio 2006, ed anche dopo lo smontaggio del ponteggio non sono stati eseguiti lavori al piano terra del fabbricato, lato occidentale. Tale
mancata esecuzione non è dipesa dalla presenza delle pensiline e dei condizionatori, anche perché la mancata esecuzione di opere al piano terra ha riguardato non solo il negozio di LP ma anche tutti gli altri negozi ed anche le finestre sul lato lungomare;
preciso, infatti, che è stato l'intero piano pagina 14 di 16 terra di tutti e tre i lati dello stabile, posizione occidentale, ad essere rimasti privi di qualsiasi intervento. Nulla posso riferire sulla spicconatura. Nulla so della pratica edilizia presentata dal Condominio. So però, in quanto se ne è
parlato con altri tecnici incaricati dal che la fine dei lavori non è CP_1
stata mai depositata in Comune. Nulla so in ordine alle ringhiere dell'avv.
”. Pt_3
Veniva introdotta la teste la quale dichiarava: Testimone_9
“Conosco i fatti in quanto ho condotto in locazione, insieme a mio marito, la casa al 6° piano lato orientale (entrando a sinistra) dello stabile condominiale per circa 20 anni fino all'anno 2006. Ricordo che nell'anno 2005, alla fine del mese di gennaio, si verificò un crollo di un cornicione, anzi penso di alcune decorazioni site sotto il cornicione del fabbricato, che caddero sul mio terrazzo provocando danni per i quali siamo stati risarciti. Dopo che mi cadde anche una pietra in testa per la quale non ho mai chiesto risarcimento,
chiamai l'ingegnere e successivamente venne effettuata una CP_3
spicconatura. La durata dell'intervento certamente non durò un mese, ma durò un lasso di giorni che non sono in grado di quantificare con esattezza.
Non ricordo quanto tempo passò tra il crollo e la spicconatura, ma certamente non fu fatta subito. Ricordo che il crollo avvenne a fine mese di gennaio in quanto io all'epoca insegnavo al dottorato all'Università di Palermo, che si teneva ogni fine mese ed il crollo avvenne mentre io era a Palermo durante la notte. Null'altro so in relazione alle altre circostanze di prova”.
Rinviata la causa in prosieguo prova all'udienza del 31/05/2023 in cui veniva escusso l'ultimo teste il quale riferiva: “Circa 14 anni fa sono Tes_10
stato direttore dei lavori per gli interventi effettuati all'interno dell'appartamento di;
nulla so in merito alla circostanza della Parte_3
memoria istruttoria di parte convenuta;
sul capo 2 nulla so in merito alla circostanza;
sul capo 3 nulla so in merito alla circostanza;
sul capo 4 circa i pagina 15 di 16 lavori di zincatura posso affermare che non sono stati eseguiti ma furono eseguiti solo intervenuti di pitturazione delle ringhiere commissionati dal condominio ed eseguiti dall'impresa appaltatrice del condominio;
sul capo 1
e 2 a prova contraria nulla so in quanto mi sono occupato solo dei lavori interni e non di quelli condominiali, cosi come ugualmente nulla posso riferire circa la circostanza di cui al capo n. 2; sul capo 3 e 4: nulla so in merito alle circostanze 3 e 4; sul capo 5. “confermo quanto già dichiarato”.
In conclusione, quindi, anche all'esito della espletata prova testimoniale, in assenza di prove a sostegno della domanda attorea la stessa non può trovare accoglimento quindi, va rigettata.
Vi sono motivi che militano in ragione della compensazione delle spese dovute alla effettiva complessità della materia e alla oggettiva complessità
della contabilità dell'appalto.
PQM
Il Tribunale di Salerno, - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 5064/2009 r.g. tra Parte_1
, e e
[...] Parte_3 Parte_6 Controparte_1
in Salerno al Corso Garibaldi 215 –resistente-, ogni altra istanza,
[...]
eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese fra tutte le parti del presente giudizio.
Salerno lì, 21/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5064/2009
Promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2
, C.F. nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti
Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio legale Fiorillo sito in Salerno alla Piazza Casalbore, n. 25;
- attori-
contro
in Salerno, al Corso Garibaldi 215, C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Raffaele Carrano, e con lo stesso domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia alla via Rosa Iemma, n. 2;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
pagina 1 di 16 Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29/5/2009, ritualmente notificato,
, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
delibera Assembleare di del 4/4/2009, alla quale i ricorrenti Controparte_1
non erano stati presenti ed ai quali il relativo verbale era stato comunicato il
20/4/2009 a e ed in data 18.4.2009 a Parte_2 Parte_3 Parte_1
.
[...]
Descrivevano i ricorrenti di essere proprietari di alcuni immobili siti nel condominio;
che, fin dal 2002 il Condominio era interessato da interventi di manutenzione straordinaria che, in una prima fase, erano stati espressione della volontà pressoché totalitaria;
che le scelte condominiali erano di fatto legate alla volontà della famiglia che era legata da vincoli di Per_1
consuetudine affinità e parentela, sia con il direttore dei lavori che con l'amministratore; che i lavori deliberati nel 2002 erano stati piegati e volti al perseguimento degli interessi di alcuni condomini a discapito di quelli del condominio nel suo complesso;
che nel 2002 l'assemblea condominiale, dopo aver approvato la manutenzione delle facciate stabiliva in data 13/3/2002 di affidarne l'esecuzione alla ditta Eurocostruzioni per un importo complessivo di € 244.660,41 sotto la direzione dell'Arch. che i lavori consistevano CP_2
nel ripristino del calcestruzzo degradato componente i frontalini dei balconi,
le cornici, i timpani e gli elementi decorativi e nel trattamento protettivo di superficie delle facciate con esclusione, anche minima, degli elementi architettonici del fabbricato;
che, in tali sensi il D.L., l'Arch. CP_2
presentava, in data 7/2/2002, una DIA e in data 5/8/2002 veniva stipulato il contratto di appalto;
che in tale contratto veniva, fra l'atro, stabilito all'art. 4
che gli oneri derivanti dalla occupazione di suolo pubblico sarebbero stati a pagina 2 di 16 carico dell'appaltatore limitatamente alla durata del contratto stabilita in mesi
12; che tali oneri erano previsti in € 18.000,00; che, nel corso dell'esecuzione dell'intervento manutentivo, il D.L. rilevava che, a causa dello stato di degrado, peggiore del previsto, alcuni elementi architettonici non potevano essere restaurati ma dovevano esser sostituiti;
l'esecuzione di tali ulteriori lavori era stata oggetto di diatriba tra alcuni condomini e il D. L. che, di fatto,
aveva comportato la paralisi dei lavori sino all'anno 2004 quando, dopo le dimissioni dell'arch. veniva nominato quale nuovo D.L. l'ing. CP_2
, ed erano approvati i nuovi interventi da realizzarsi a Controparte_3
cura della medesima impresa appaltatrice alla quale veniva fatto sottoscrivere un contratto impropriamente chiamato “atto di sottomissione”; che il detto contratto stabiliva l'importo totale dei lavori in euro 750.000,00 comprensivo anche degli interventi già previsti nell'originario contratto del 2022, al quale era sta data solo parziale esecuzione;
che tale contratto era la prosecuzione del precedente tanto perché era redatta una unica contabilità e perché veniva riconosciuta alla impresa € 25.000,00 quali maggiori oneri per l'impalcatura ed € 5.760,00 per ulteriori spicconature approvate dall'assemblea; che i lavori non prevedevano alcuna alterazione degli elementi architettonici del fabbricato se non le modifiche relative al cornicione in corrispondenza del 7°
piano; che i lavori erano proseguiti sull'ala ovest del fabbricato;
che in data
21/4/2006 il assumeva la decisione di sottoscrivere un nuovo CP_1
contratto di appalto con l'impresa Eurocostruzioni relativo agli interventi sulla parte orientale del fabbricato, subordinandone l'efficacia al completamento dei lavori già in corso;
che in data 8/5/2006 era sottoscritto il nuovo contratto di appalto afferente l'ala est dello stabile, che avrebbe dovuto avere corso solo dopo il completamento dell'ala occidentale;
che in data 24/7/2006 l'assemblea, benché i lavori dell'ala ovest non fossero ancora terminati, in violazione di quanto precedentemente stabilito, decideva di dare pagina 3 di 16 ugualmente corso al nuovo appalto;
che tale delibera in uno alla successiva del 25/11/2006 era oggetto di impugnativa parte degli istanti iscritta al N. RG
125/2007; che nel corso dell'anno 2006 gli organi di informazione locali segnalavano la probabile esistenza di abusi non perfettamente visibili, a causa delle impalcature;
che, allorché nel 2006 furono smontate le impalcature del lato est del fabbricato emerse che i lavori realizzati non erano stati limitati come indicato nella DIA del 2002 alla manutenzione delle facciate ma avevano stravolto il profilo architettonico dello stabile, specialmente in corrispondenza degli ultimi due piani del palazzo;
che, come accertato, sia dalla Soprintendenza che dal comune di Salerno, con nota – verbale del
26/03/2008 evidenziava le difformità poste in essere dai lavori di ristrutturazione in spregio alle indicazioni dell'assemblea condominiale, alle autorizzazioni amministrative ed alla normativa urbanistica;
che, nel frattempo erano già iniziati i lavori alla parte est del fabbricato sulla scorta di una nuova DIA presentata dall'Ig. Carluccio;
che la Sopraintendenza e il ritenevano le planimetrie allegate alla DIA non conformi Controparte_4
allo stato di fatto;
che durante la assemblea del 15/3/2008 l'Assemblea
approvava il nuovo progetto dell'Ing. mirato, non a ripristinare lo CP_3
stato quo ante dell'intero stabile, ma, sfacciatamente, ad estendere anche all'ala orientale gli abusi commessi alla parte occidentale;
che tale delibera era stata impugnata al n. RG 4560/2008; che dopo le denunce provenienti anche dagli organi di stampa la Soprintendenza, verificato che i lavori di consolidamento non avevano tenuto conto dello stato architettonico preesistente, chiedeva al di disporre immediatamente la Controparte_4
sospensione dei lavori;
che in data 10/5/2007 veniva imposto il vincolo della
Soprintendenza sul fabbricato;
che in data 12/10/2006 il Direttore dei Lavori,
Ingegnere presentava direttamente alla Soprintendenza un CP_3
progetto di manutenzione straordinaria delle facciate;
che nel verbale di pagina 4 di 16 sopralluogo del 16/3/2008 la rilevava uno stato difforme sia CP_5
dell'elaborato presentato con la DIA al nel giugno 2006 sia dal reale CP_4
stato dei luoghi: che la sospendeva per due volte i lavori;
che CP_5
in data 2/11/2007 la Soprintendenza definitivamente revocava, in autotutela, il precedente provvedimento di approvazione dei lavori espressamente invitando il Condominio al rispetto delle prescrizioni contenute nella sua nota del 22/10/2007 prot. 28707; che la detta nota esprimeva chiaramente la volontà della Soprintendenza di conseguire non solo il ripristino dello stato dei luoghi originario del fabbricato lato est ma anche di quello lato ovest;
che tale situazione era ben chiara a tutti i condomini, come emergeva nella stessa assemblea del 15/3/2008 quando, in spregio alla volontà espressa dalla
Soprintendenza, approvava un nuovo progetto Carluccio mirato, non a ripristinare lo stato quo ante dell'intero stabile, ma ad estendere anche all'area orientale del fabbricato gli abusi commessi sull'ala occidentale;
che tale progetto era respinto dalla Soprintendenza;
che, anche un secondo progetto fu respinto per gli stessi motivi dalla Soprintendenza;
che, invece,
con deliberazione del 15/4/2009 l'Assemblea approvava un nuovo progetto mirato questa volta al solo ripristino della sola parte orientale del CP_3
fabbricato allo stato antecedente al 2006 lasciando inalterate le parti dell'edificio modificate durante i lavori 2002-2006; che il tecnico , CP_3
anche in questa occasione aveva presentato nuovi grafici difformi rispetto a quelli in precedenza redatti da cui emergeva che non tutti gli elementi del lato orientale sarebbero stati ripristinati e presentando difformità rispetto alla parte occidentale ante lavori 2002-2006; che più volte l'attività della
Soprintendenza è stata oggetto di ricorso da parte della famiglia Per_1
innanzi al TAR Salerno mentre unico legittimato sarebbe stato l'intero condominio;
che al momento della iscrizione a ruolo del presente procedimento nessun giudizio amministrativo era stato concluso ma solo che pagina 5 di 16 tutte le sospensive erano state rigettate;
che la delibera impugnata era senz'altro invalida, sia nella parte in cui approvava il rendiconto finanziario del primo appalto sia laddove approva i criteri di riparto indicati dall'amministratore; che il bilancio condominiale non appariva intellegibile ed, inoltre, conteneva degli errori come, per esempio, il conteggio del primo anno pari ad € 18.000,00 in favore dell'impresa dell'occupazione su suolo pubblico dell'impalcatura che invece doveva essere a carico dell'appaltatore,
come da contratto;
inoltre il rendiconto presentava un'altra anomalia rappresentata dalla somma di € 64.751,73 posta a debito del Condominio ed a credito di Eurocostruzioni in occasione del SAL finale data 26/3/2007 di cui non se ne aveva avuto alcuna conoscenza fino all'approvazione del rendiconto.
Concludevano i ricorrenti affinché il Tribunale, previa sospensione
,dichiarasse invalida la delibera impugnata del 4/4/2009 sia nella parte in cui ha approvato il rendiconto sia nella parte relativa ai piani di riparto. con vittoria di spese e di competenze di giudizio.
La prima udienza veniva fissata all'11/12/2009 quando il condominio si costituiva in udienza scambiando la comparsa con la controparte ed il
Giudice rinviava alla data dell'8/2/2010 onde consentire ai ricorrenti l'esame delle ragioni addotte da parte avversa.
Il assumeva che il fabbricato, già prima, nel corso degli anni, era CP_1
stato interessato da episodi di crolli che già ne avevano modificato in parte la struttura;
che il 5/8/2002 venne sottoscritto il contrato di appalto con l'impresa
Eurocostruzioni avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione;
che, a causa dell'avanzato stato di degrado, si resero necessari gli interventi attinenti al loggiato del sesto piano che si presentava in precarie condizioni di stabilità, nonché ulteriori interventi ai cornicioni decorativi posti al di sotto del loggiato;
che, quindi, con la successiva pagina 6 di 16 assemblea del 21/6/2003, alcuni parteciparono per delega anche i ricorrenti, si decise di iniziare i nuovi lavori entro la metà del mese di luglio;
che, dagli avanzamenti dei lavori, sottoposti all'attenzione dei condomini, si faceva espressamente riferimento alla demolizione di muratura in laterizi di qualsiasi specie fino allo spessore di 15 cm- alla demolizione e trasporto a rifiuto del cornicione della facciata del settimo piano compreso il taglio dei ferri di armatura e dell'asfalto esistente – demolizione della balconata con falda costituita da soletta e parapetto in struttura mista con calcestruzzo e muratura con taglio dei ferri di armatura;
alla demolizione della falda con tegole e sottostante orditura ecc.; si giungeva, quindi, alla riunione del
29/3/2004 con la quale il Condominio, all'unanimità dei presenti, deliberò di provvedere all'alleggerimento della struttura condominiale;
di nominare l'ing. quale nuovo D.L.; di approvare il cd atto di sottomissione con CP_3
la impresa appaltatrice Eurocostruzioni, prevedente l'esecuzione di ulteriori necessari lavori di approvare il preventivo ed il riparto e costo complessivo dell'opera in € 1.156.000,00, comprensivo dei lavori e degli oneri maturati al
IV Sal, nonché della spesa già sostenuta per € 206.001,51; che i lavori ripresero;
che con successiva assemblea del 5/2/2005 l'assemblea,
all'unanimità, deliberò di rimuovere i residui cinque elementi ornamentali di estremità del cornicione di coronamento del calpestio degli appartamenti del settimo piano, nonché di alleggerire il cornicione di coronamento dai materiali di riempimento presenti sotto le tegole del settimo piano;
che,
quindi, quanto asserito dai ricorrenti non era vero;
che in merito al rendiconto finanziario la giurisprudenza chiariva che poteva essere posto all'attenzione dell'assemblea senza particolari formalità; che il rendiconto era di facile intellegibilità e che l'amministratore non si era mai sottratto ad alcuna richiesta fosse pervenuta dai condomini di esibizione dei documenti giustificativi;
che, per quanto riguardava la posta relativa al pagamento di €
pagina 7 di 16 18.000,00 per l'occupazione di suolo pubblico che doveva essere a carico della impresa appaltatrice il condominio eccepiva che il contratto prevedeva l'accollo e non l'anticipo degli oneri derivanti dall'eventuale occupazione di suolo pubblico proprio perché gli stessi erano già stati compresi nel totale dell'appalto (art. 4 appalto del 2002) assumeva, ancora, che vi era discordanza circa il completamento dei lavori;
che non erano mai stati addebitati al lavori di spicconatura mai effettuati;
assumeva che il piano di CP_1
riparto era esente da critiche e concludeva per il rigetto della richiesta dei ricorrenti con vittoria di spese e di competenze di giudizio.
Il Giudice respingeva l'istanza di sospensione e rinviava la causa alla data dell'11.6.2010 con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.,
rinviata in seguito per conclusioni al 2/7/2012 ed in quella data assunta in decisione con termini.
Successivamente, rimessa su ruolo per la prova testimoniale ritenuta rilevante ai fini della decisione e chiamata per l'udienza del 15/7/2013.
Che all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, il giudice dichiarava chiusa la prova ed assumeva il fascicolo in riservata.
A scioglimento della riservata il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 31/1/2024 quando veniva trattenuto in decisione poi rimesso su ruolo per impedimento del giudice e nuovamente trattenuto in decisione in data 24/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rendiconto condominiale è quel documento, o meglio quell'insieme di documenti, che l'Amministratore di Condominio presenta all'Assemblea
condominiale con cadenza annuale per rendere i conti della propria gestione.
Come per altri aspetti della vita condominiale, anche il rendiconto è stato oggetto delle modifiche apportate dalla Legge di Riforma del Condominio
pagina 8 di 16 (Legge 11 dicembre 2012, n.220).
Prima della Riforma, in sintesi, era previsto che:l'Amministratore dovesse presentare il rendiconto al termine di ogni anno;
l'Amministratore potesse essere revocato giudizialmente in caso di mancata presentazione del rendiconto per due anni;
l'Assemblea provvedesse all'approvazione del rendiconto relativo alla gestione conclusa e del preventivo relativo alla nuova gestione.
La giurisprudenza di legittimità integrava questo scarno dettato con il principio della “intellegibilità” del rendiconto, della sua capacità – in altre parole – di essere facilmente comprensibile dai condomini, senza dover osservare le regole contabili previste per i bilanci societari.
In ogni caso, in tema di controversie ed impugnazione della delibera assembleare, chi agisce per l'annullamento della stessa ha l'onere di allegare l'esistenza di vizi del procedimento o del contenuto della delibera impugnata che giustifichino la richiesta di annullamento della stessa. Con riguardo alla delibera che approvi il bilancio, in particolare l'attore, ha l'onere di allegare le ragioni specifiche che inducano a ritenere che il bilancio approvato sia carente di veridicità, chiarezza e correttezza e che potrebbero giustificarne la dichiarazione di nullità. Il deve chiaramente assumere di aver CP_1
subito un pregiudizio a causa del difetto di veridicità, chiarezza e correttezza ed è, in particolare, onerato della indicazione di quali siano le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio sulla sussistenza dell'interesse della parte all'impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai processi legali.
Ebbene, dalla lettura dei documenti contabili e del bilancio e degli atti del giudizio non emerge quali siano effettivamente le doglianze espresse dagli attori in merito alla carenza di intellegibilità del bilancio se non fosse per le pagina 9 di 16 obiettive difficoltà dovute alla estensione del ed ai lavori di CP_1
ristrutturazione in corso.
Né viene data corretta esplicazione di quale sia la posta riguardante l'addebito operato al dell'importo di € 18.000,00 per CP_1
l'occupazione di suolo pubblico dei ponteggi per il primo anno dei lavori che effettivamente era a carico dell'impresa.
Come pure, era onere di parte attorea individuare le poste di cui ne sarebbero state eccepite la correttezza e la veridicità.
Parte attorea invece non è riuscita a dare la effettiva prova delle sue doglianze che conseguentemente sono apparse prive di incisività e non sufficientemente provate.
Di contro bisogna rilevare che il bilancio condominiale risulta sufficientemente intellegibile e sufficientemente dettagliato oltre che accompagnato da relazione dell'organo amministrativo.
Né può dirsi provato l'addebito di € 18.000,00 per il primo anno dell'occupazione di suolo pubblico, che da contratto di appalto era stato posto a carico della impresa.
Anche l'ascolto dei testi non ha apportato alcunché di che possa provare le effettive ragioni in capo agli attori essendosi limitati alla constatazione di fatti anteriori alla emanazione della delibera o del tutto avulse dal thema decidendum.
In merito veniva ascoltato il primo teste di parte ricorrente la Testimone_1
quale riferiva: “Posso riferire, vedendo le foto (all.23) nel fascicolo dell'attore,
che lo stato del piano terra, al momento indicato nelle foto (24/8/2006) era quello rappresentato dalle medesime foto, che rappresentano l'ala occidentale del fabbricato. Confermo che nell'anno 2007 sono stati effettuati piccoli interventi di ripristino a n. 3 vetrine delle 4 che prospettano su corso
Garibaldi (foto A e B) ed in particolare sono state ripristinate le cornici delle pagina 10 di 16 vetrine ed è stata ripristinata la zoccolatura sempre relativamente a n. 3
vetrine con eccezione della vetrina di LP. Lo stato dei luoghi attuale è
rimasto nelle stesse condizioni rappresentate dalle foto in questione, e ciò sia nella traversa (foto C), sia sul lato lungomare (foto D). Preciso che anche nel
2007 sono stati effettuati gli interventi di ripristino, essi sono stati lasciati allo stato grezzo. Con riferimento ai lavori della parte occidentale del fabbricato posso riferire che essi erano stati legittimati da una DIA del 2002 (prot. 15997)
e che successivamente alla sua scadenza del 7/2/2005, nessun altro titolo edilizio è stato richiesto con riferimento al lato occidentale del fabbricato.
Pertanto, anche i piccoli interventi di cui sopra ho riferito, sono privi di alcuna autorizzazione. In ogni caso posso confermare che non è stato depositato al comune né alcuna dichiarazione di fine lavori con riferimento ai lavori al lato occidentale, né alcun collaudo. Tanto posso riferire perché
attestato dalla nota 10/7/2009 del emessa dalla dott.ssa Controparte_4
in risposta ad una richiesta di mio marito. Non so se siano o meno Per_2
stati effettuati lavori di spicconatura tra il 29/1/2005 e il 15/2/2005. Preciso che il certificato di collaudo datato 20/4/2007, firmato da impresa, D. L ed amministratore, non è stato mai presentato al ” Controparte_4
Era la volta dell'altro teste di parte ricorrente , il quale Testimone_2
dichiarava: “Rispetto allo stato, rappresentato nelle foto allegato 23 del fascicolo dei ricorrenti, posso riferire che, dopo il 24/8/2006, nessun intervento
è stato effettuato, con eccezione di piccoli lavori sui negozi prospicienti il
Corso Garibaldi. Nulla so in ordine all'avvenuto deposito o meno del collaudo dichiarazione di ultimazione dei lavori al lato occidentale del fabbricato, né in ordine ad eventuali lavori di spicconatura nel periodo
21/1/2005 e 15/2/2005”.
Veniva introdotto il teste il quale dichiarava: “Sul primo Testimone_3
capitolo della memoria dell'8/4/2010 di parte ricorrente rispondo dopo la pagina 11 di 16 rimozione del ponteggio, ma non posso ricordare il mese in cui avvenne,
furono eseguiti dei lavori attinenti alla sistemazione ed il completamento delle opere dei balconi del primo piano, mentre il pian terreno rimase come rappresentato nelle foto allegato 23 del fascicolo ricorrente. Sul secondo capitolo di prova posso riferire che effettivamente nel 2005 ma non ricordo precisamente il periodo, ma era inizio anno, furono effettuati lavori di spicconatura agli ultimi piani, lato Lungomare Trieste a seguito del crollo di parte dei cornicioni e dell'invito rivolto a me dai VVFF che intervennero;
la circostanza n. 3 è vera ricordo perfettamente che insieme ai VVFF,
nell'occasione intervennero anche i VVUU;
le circostanze n. 4 non le conosco”.
Veniva quindi introdotto il teste , il quale dichiarava: “Nulla Testimone_4
so in ordine alla circostanza da n.1 a n. 4 della memoria ex art. 183 VI co c.p.c.
di parte attrice. Sulla circostanza n. 5 rispondo che essa è vera in quanto effettivamente nessun intervento di zincatura venne effettuato dal
, ma unicamente la pitturazione delle ringhiere. Tanto so perché CP_1
allorché vennero effettuati i lavori di pitturazione delle ringhiere io ero sui luoghi e posso riferire che le ringhiere in questione non erano state zincate”.
Era la volta del teste di parte resistente , socio della Testimone_5
Eurocostruzioni, il quale dichiarava: “Dopo lo smontaggio del ponteggio sul lato occidentale del fabbricato sono stati effettuati lavori di ripristino dei frontalini e delle solette dei balconi del primo piano. Ricordo che la mia impresa di cui sono socio ha effettuato lavori di spicconatura al lato lungomare del fabbricato ai piani alti, ma non ricordo con esattezza il periodo, anche se posso confermare che era nel 2005. Ricordo l'intervento dei
VVUU e dei VVFF relativo al pericolo di crollo dei cornicioni o meglio di cornici di intonaco che poi abbiamo spicconato. Noi abbiamo solo smontato e rimesso in opera le ringhiere dell'appartamento . Su dette ringhiere Pt_3
pagina 12 di 16 non è stato fatto un intervento di zincatura, bensì un intervento di sabbiatura che però ha effettuato la (fonderie) su commissione del sig. Parte_4
. Preciso che non avendo noi fatto i lavori di sabbiatura non ne abbiamo Pt_3
richiesto il pagamento né siamo stati pagati. Noi abbiamo fatto la pitturazione delle ringhiere con trattamento antiruggine e per detti lavori siamo stati regolarmente pagati”.
Veniva introdotto il teste , il quale dichiarava: “Nulla so Testimone_6
sulle circostanze da 1 a 4. So che dopo lo smontaggio dell'impalcatura non sono stati effettuati lavori al piano terra dell'ala occidentale del fabbricato, e ciò posso riferire fino a quando vi sono stato io nel palazzo. Sulla circostanza n. 6 della memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. di parte attrice posso escludere che siano stati fatti interventi di zincatura mentre l'impresa Eurocostruzioni,
incaricata dei lavori condominiali, ha effettuato unicamente dei lavori di pitturazione delle ringhiere medesime. So che diede incarico, invece, Pt_3
alla ditta fonderie Pisano di fare i lavori di sabbiatura alle stesse”.
Dopo alcuni rinvii in prosieguo prova all'udienza del 26/10/2018 venivano escussi testi il quale dichiarava: “Confermo con Controparte_3
riferimento al capo 1 delle memorie istruttorie di parte convenuta, che effettivamente a partire dal maggio 2006 sono stati eseguiti interventi al piano terra dell'edificio resi possibili dallo smontaggio del ponteggio. Preciso che si trattava di interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dal comma a) dell'art. 3 del DPR 980/2001 -opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture-. In particolare, sono stati effettuati lavori di ripresa di intonaci e tinteggiature del piano terreno (porzione di esso) della parte occidentale dell'edificio. Non ricordo essere stati ripristinati nell'occasione i frontalini dei balconi. Ricordo la circostanza di cui al capo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta in quanto, a seguito dei crolli dei cornicioni in corrispondenza della terrazza del 6° piano, occupato da intervennero Per_3
pagina 13 di 16 i e l'amministratore ordinò tale spicconatura. Sul capo 3 confermo Pt_5
quanto già detto. Ricordo che le ringhiere dell'appartamento di proprietà
al 5° piano scala B, furono oggetto di lavori di sabbiatura e zincatura Pt_3
da parte dell'impresa Eurocostruzioni ma non so chi li abbia pagati. Io ho contabilizzato detti lavori nella contabilità condominiale come fatto per altri lavori privati. Sono a conoscenza dei fatti di cui sopra in quanto sono stato
DL”.
Veniva introdotto il teste il quale dichiarava: “ Sul capo 1 della Testimone_7
memoria istruttoria di parte attrice confermo che dopo l'avvenuto smontaggio del ponteggio nell'estate 2006 non è stato effettuato alcun intervento edilizio in corrispondenza del piano terra dell'edificio condominiale (lato occidentale) e le foto che mi vengono mostrate rappresentano esattamente lo stato dei luoghi successivi allo smontaggio del ponteggio ed identici ai luoghi come attualmente sono, in relazione al piano terra. Sul capo 2 rispondo che, benché io quale consulente degli attori, abbia avuto accesso agli atti della pratica edilizia, non mi risulta che all'epoca fossero stati depositati al Comune né il certificato di collaudo né la dichiarazione di chiusura dei lavori. Al capo 3 della memoria rispondo lo ignoro”.
Veniva introdotto il teste , il quale dichiarava: “Conosco i fatti Testimone_8
in quanto sono tecnico di fiducia della società LP proprietaria del negozio al piano terreno del lato occidentale del condominio. Confermo che, dopo il mese di maggio 2006, ed anche dopo lo smontaggio del ponteggio non sono stati eseguiti lavori al piano terra del fabbricato, lato occidentale. Tale
mancata esecuzione non è dipesa dalla presenza delle pensiline e dei condizionatori, anche perché la mancata esecuzione di opere al piano terra ha riguardato non solo il negozio di LP ma anche tutti gli altri negozi ed anche le finestre sul lato lungomare;
preciso, infatti, che è stato l'intero piano pagina 14 di 16 terra di tutti e tre i lati dello stabile, posizione occidentale, ad essere rimasti privi di qualsiasi intervento. Nulla posso riferire sulla spicconatura. Nulla so della pratica edilizia presentata dal Condominio. So però, in quanto se ne è
parlato con altri tecnici incaricati dal che la fine dei lavori non è CP_1
stata mai depositata in Comune. Nulla so in ordine alle ringhiere dell'avv.
”. Pt_3
Veniva introdotta la teste la quale dichiarava: Testimone_9
“Conosco i fatti in quanto ho condotto in locazione, insieme a mio marito, la casa al 6° piano lato orientale (entrando a sinistra) dello stabile condominiale per circa 20 anni fino all'anno 2006. Ricordo che nell'anno 2005, alla fine del mese di gennaio, si verificò un crollo di un cornicione, anzi penso di alcune decorazioni site sotto il cornicione del fabbricato, che caddero sul mio terrazzo provocando danni per i quali siamo stati risarciti. Dopo che mi cadde anche una pietra in testa per la quale non ho mai chiesto risarcimento,
chiamai l'ingegnere e successivamente venne effettuata una CP_3
spicconatura. La durata dell'intervento certamente non durò un mese, ma durò un lasso di giorni che non sono in grado di quantificare con esattezza.
Non ricordo quanto tempo passò tra il crollo e la spicconatura, ma certamente non fu fatta subito. Ricordo che il crollo avvenne a fine mese di gennaio in quanto io all'epoca insegnavo al dottorato all'Università di Palermo, che si teneva ogni fine mese ed il crollo avvenne mentre io era a Palermo durante la notte. Null'altro so in relazione alle altre circostanze di prova”.
Rinviata la causa in prosieguo prova all'udienza del 31/05/2023 in cui veniva escusso l'ultimo teste il quale riferiva: “Circa 14 anni fa sono Tes_10
stato direttore dei lavori per gli interventi effettuati all'interno dell'appartamento di;
nulla so in merito alla circostanza della Parte_3
memoria istruttoria di parte convenuta;
sul capo 2 nulla so in merito alla circostanza;
sul capo 3 nulla so in merito alla circostanza;
sul capo 4 circa i pagina 15 di 16 lavori di zincatura posso affermare che non sono stati eseguiti ma furono eseguiti solo intervenuti di pitturazione delle ringhiere commissionati dal condominio ed eseguiti dall'impresa appaltatrice del condominio;
sul capo 1
e 2 a prova contraria nulla so in quanto mi sono occupato solo dei lavori interni e non di quelli condominiali, cosi come ugualmente nulla posso riferire circa la circostanza di cui al capo n. 2; sul capo 3 e 4: nulla so in merito alle circostanze 3 e 4; sul capo 5. “confermo quanto già dichiarato”.
In conclusione, quindi, anche all'esito della espletata prova testimoniale, in assenza di prove a sostegno della domanda attorea la stessa non può trovare accoglimento quindi, va rigettata.
Vi sono motivi che militano in ragione della compensazione delle spese dovute alla effettiva complessità della materia e alla oggettiva complessità
della contabilità dell'appalto.
PQM
Il Tribunale di Salerno, - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 5064/2009 r.g. tra Parte_1
, e e
[...] Parte_3 Parte_6 Controparte_1
in Salerno al Corso Garibaldi 215 –resistente-, ogni altra istanza,
[...]
eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese fra tutte le parti del presente giudizio.
Salerno lì, 21/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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