Articolo 62 ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 62 bisArticolo 62 quater
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3 agosto 2010
Art. 62-ter. (( 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all' articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 .

2. Il notaio attesta la conformita' all'originale delle copie di cui al comma 1 ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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