Art. 62-ter. (( 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all' articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 .
2. Il notaio attesta la conformita' all'originale delle copie di cui al comma 1 ))
2. Il notaio attesta la conformita' all'originale delle copie di cui al comma 1 ))