Ordinanza cautelare 2 marzo 2017
Ordinanza collegiale 13 aprile 2017
Sentenza 18 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/02/2019, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2019
N. 02195/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da:
KA RS UM EE Gedara, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Gatti, con domicilio ex lege presso la segreteria della sezione terza III del Tar Lazio, Roma
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento, prot. 20160010477, di diniego del visto turistico, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Colombo (Sri Lanka) in data 27.12.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente introdotto la ricorrente in epigrafe indicata, impugna, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, il provvedimento, prot. 20160010477, di diniego del visto turistico, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Colombo (Sri Lanka) in data 27.12.2016.
Premette la ricorrente in fatto:
di aver prodotto istanza di visto turistico all’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia in Colombo per il periodo di tempo compreso fra il 21.12.2016 ed il 19.01.2017 e di aver prodotto, a sostegno della richiesta, due attestati di lavoro, relativi l’uno all’ impiego di amministratrice presso un’azienda per la coltivazione e per il commercio di thè di proprietà del padre, l’altro all’impiego di collaboratrice nell’attività di contabilità delle proprietà terriere di titolarità della madre;
di vantare congruo reddito economico, desumibile dal conto corrente personale bancario N. 25620147993055 (People’s Bank), aperto nel 2005 e a tutt’oggi con provvista di rupie 2.014.147.29, equivalente ad € 14.000,00 circa;
di aver provveduto a fornire la richiesta documentazione in ordine al biglietto di volo di andata e ritorno dallo Sri Lanka per l’Italia, e la documentazione relativa al progetto dell’itinerario turistico in territorio italiano comprensiva di biglietti in treno di andata e ritorno e delle prenotazioni alberghiere;
di essersi recata a Reggio Calabria, ove, munito di regolare permesso di soggiorno, vive il marito all’indirizzo Via Reggio Campi n. 119 b e di aver provveduto, ancora, a fornirsi di biglietto di ritorno in treno da Reggio Calabria a Roma, per poi ripartire per lo Sri Lanka in data 18.1.2017.
Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale depositando documenti.
Con ordinanza collegiale n.4601/2017 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria in cui sosteneva che era stata prodotta deposizione scritta giurata nella quale la firma della stessa ricorrente, con cui viene rilasciato il mandato difensivo, è stata autenticata dapprima dal Procuratore Legale e Notaio Pubblico della Corte di Cassazione dello Sri Lanka, certificata con protocollo n. 20288/2018 e, successivamente, è stata postillata dal Ministero degli Affari Esteri dello Sri Lanka con protocollo n. 0095 del 24/12/2018.
Nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
La ricorrente affida il ricorso ai vizi di violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali dell’ordinamento; violazione legge 241/90; illogicità manifesta; carenza di motivazione
Ritenuto di superare, per ragioni di economia processuale, le questioni preliminari processuali evidenziate nell’ordinanza cautelare, si può senz’altro passare all’esame di merito del ricorso.
Il ricorso è nel merito infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che l’art. 4 D.M. n. 850 del 11.05.2011 - recante la definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento - stabilisce che “1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. 3. L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. 4. In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto ”.
Nel caso in esame, considerata l’istruttoria procedimentale, risulta adeguatamente motivato il rischio migratorio. Infatti, l’Ambasciata giustifica detto diniego sulla base degli esiti dell’intervista e della documentazione fornita dalla ricorrente dalla quale risulta l’inattendibilità delle informazioni addotte per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia e la mancanza di elementi utili da cui evincere con certezza l’intenzione della stessa di rientrare in patria alla fine del soggiorno in Italia.
L’Ambasciata considera quanto emerso nel corso dell’intervista di verifica tenutasi il 14 dicembre 2016 alla presenza del Sostituto Responsabile della Sezione Visti, in cui la ricorrente forniva risposte contraddittorie sull’occupazione del marito, sulla sua disponibilità alloggiativa e sulla dichiarazione di alloggio compilata dallo stesso per il periodo da trascorrere a Reggio Calabria, elementi su cui la richiedente non ha mai prodotto le documentazioni richieste; inoltre la ricorrente non aveva fornito il motivo per la mancata richiesta da parte del marito del nulla osta per ricongiungimento familiare.
Sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente ancora emerge l’insufficienza della domanda in quanto priva di concreti elementi sulla condizione socio-economica, professionale della stessa, considerato che nella lettera di richiesta del visto non era presente alcuna registrazione delle proprietà dei suoi genitori presso cui era impiegata, nessun attestato di lavoro e nessuna documentazione comprovante proprietà di immobili.
L’Autorità amministrativa risulta avere correttamente esercitato la discrezionalità amministrativa che le compete nella valutazione del rischio migratorio, che non risulta affetta da vizi macroscopici di logicità per i motivi dedotti in giudizio.
Destituito di fondamento è anche il vizio di violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, sotto il profilo della omessa comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di visto, per il suo carattere “formale” e per la evidente inidoneità a modificare l'esito del procedimento nel caso di specie, che, dunque, è inidoneo a determinare ex se l'illegittimità del provvedimento di diniego finale, alla stregua dell'art. 21 octies, L. n. 241 del 1990, come modificata dalla l. n. 15 del 2005.
Per quanto riguarda la censura sollevata sul difetto di motivazione si richiama l’art. 32, comma 2 del Reg. CE 810/2009, che stabilisce che “la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’Allegato VI”.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego adottato dall’Ambasciata d’Italia a Colombo
appare conforme a tale modulo.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 1.000,00 sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in E.1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Antonino Masaracchia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO