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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3167 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Stefano Sorice ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, deve rilevarsi – nel merito – che dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione
1 medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che “… La nuova documentazione di cui trattasi consiste in referto di: a) RMN rachide Cervicale e
Lombosacrale del 13/7/23; b) Visita Ortopedica del 6/7/23; c) Visita Ortopedica del
3/10/24.
La RMN della colonna vertebrale è lo stessa già allegata alla documentazione di cui all'ATP e di essa già si è tenuto conto nella precedente valutazione.
La Visita Ortopedica del 6/7/23 attiene a prescrizione di FKT al rachide cervicale e lombare evidentemente per fatti infiammatori acuti in tali sedi.
La visita Ortopedica del 3/10/24, oltre a riportare quanto già presente in analogo certificato di cui all'ATP, riporta anche una artralgia alla spalla destra, con limitazione funzionale, che viene definita come periartrite. Diagnosi non confortata da eventuale esame radiografico, comunque, non essendo riportata dalle vigenti tabelle, essa è valutabile solo per analogia con quanto riportato al codice 7215, laddove è contemplata una "anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70%", e non è il caso di specie, e laddove è prevista una valutazione del 25%. Nella fattispecie, ritenendo che il caso in esame non riflette completamente lo stato contemplato a tale codice, essa potrebbe essere valutata al massimo nella misura del 15%. Sommando tale grado di invalidità a quello precedentemente stimato, applicando la formula a scalare, comunque non si raggiunge quel grado di invalidità del 74% richiesto. Il grado di invalidità complessivo può essere quindi stimato nella misura del 65% circa” (cfr. integraz. ctu in atti).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
2 CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 13.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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