Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2713.
(Taglie o tacche di contrassegno).
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
(Taglie o tacche di contrassegno).
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
Commentari • 5
- 1. Il valore probatorio dell’email come documento informaticoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 17 aprile 2015 · 130.65506
[…] Anzi, a dire il vero, in alcuni casi anche il documento analogico non necessita di sottoscrizione per assumere valore probatorio, basti pensare alle tacche di contrassegno disciplinate dall'articolo 2713 del Codice Civile. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sentenza 22/02/2021, n. 899Provvedimento: […] “in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2713 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica fo fotostalica) di una scriftura, impiica necessanamentie che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una ineguivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi. […]Leggi di più...
- estratto di ruolo·
- opposizione a cartella esattoriale·
- impugnazione atti tributari·
- dies a quo impugnazione·
- prescrizione tributaria·
- notifica art. 140 c.p.c.·
- onere della prova·
- art. 19 D.Lgs. 546/1992·
- mancata notifica