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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/11/2025, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14604/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Longo Alberto presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. Daniele Cericola, dell'avv. Federica Nazzaro e CP_1
dell'avv. Valentina Cacioni presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: ribadita in questa sede la non accettazione del contraddittorio sulle nuove domande eventualmente articolate dalla controparte, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
pagina 1 di 12 preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale per mancata impugnazione ad opera della controparte, a seguito della notifica eseguita in data 28.06.2024,
- pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Nichelino (TO) il giorno 11.07.2020 dai signori e trascritto all'Ufficio di stato civile di Nichelino (TO) – Parte_1 CP_1
atto 63, parte II, serie C, anno 2020, con addebito alla moglie, mandando conseguentemente alla
Cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile di Nichelino l'emananda sentenza in copia autentica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Torino di trascrivere l'emananda sentenza;
- porre a carico della sig.ra la corresponsione di un assegno divorzile a favore del CP_1
di €. 1.000,00= mensili oltre rivalutazione ISTAT annuale, anche in virtù Parte_1
dell'obbligazione ex art. 437 cod. civ. sulla stessa gravante quale beneficiaria di due distinte donazioni.
In via istruttoria, in ogni caso, ove utile ai fini del decidere
- disporsi accurate indagini fiscali e bancarie su tutti i rapporti bancari in essere facenti capo direttamente e/o indirettamente alla SI;
CP_1
- ammettersi, ove lo si ritenesse necessario con integrazione istruttoria, le prove per testi sui capitoli di seguito dedotti, mantenendo la numerazione già in atti, esclusi i capitoli ammessi con ordinanza del
07.11.2024 (con prova già espletata).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi di giudizio e con valutazione in relazione alla condotta processuale avversaria.
Per parte resistente: in via istruttoria
- ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova dal n. 1) al n. 23) formulati, con indicazione dei testi, alle pagg. 30 e 31 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 2/2/2024, con testi da escutersi in materia diretta e contraria su eventuali capitoli di prova avversari ammessi;
- ordinare al sig. o all'Agenzia delle Entrate l'esibizione delle movimentazioni di immobili, Pt_1
contratti di locazione, conti e investimenti degli ultimi venti anni;
pagina 2 di 12 - ordinare al sig. o all'INPS prov. di Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 3, Torino, Pt_1 CP_2
l'esibizione dei provvedimenti di concessione e dei documenti di erogazione della indennità di accompagnamento in favore del ricorrente, avendone quest'ultimo diritto ex lege;
sempre in via istruttoria:
- dichiarare l'inammissibilità e/o in subordine l'inattendibilità del teste sig. , Testimone_1
figlio del resistente, poiché avente interesse giuridico di natura economica – successoria e querelante unitamente al ricorrente ed al sig. contro la resistente, la di lei figlia ed il genero, Persona_1
nel procedimento penale archiviato (Proc. Pen. N. 1685/22 R.G.N.R. – n. 4645/22 R.G. GIP);
- dichiarare l'inammissibilità e/o in subordine l'inattendibilità del teste sig. , figlio Persona_1
del resistente, poiché avente interesse giuridico di natura economica – successoria e querelante unitamente al ricorrente e al sig. contro la resistente, la di lei figlia ed il genero, Testimone_1
nel procedimento penale archiviato (Proc. Pen. N. 1685/22 R.G.N.R. – n. 4645/22 R.G. GIP);
- valutare e dichiarare l'inattendibilità del teste avv. LA TI, poiché legata da rapporti di collaborazione lavorativa con l'avv. , come da consultazione del sito del CNF da Testimone_1
cui risulta che la stessa è domiciliata presso lo studio dell'avv. e ha indirizzo di posta Pt_1
elettronica con il dominio @studioavvcastagna;
- ordinare ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle frasi sconvenienti e gravemente offensive riportate a pag. 12 del ricorso avversario;
- in applicazione dell'art. 89 c.p.c. assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale subito nella misura ritenuta di giustizia;
nel merito e in via riconvenzionale:
- dichiarare la separazione addebitabile al sig. , per i suoi comportamenti contrari ai doveri Pt_1
coniugali;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra Pt_1
a titolo di assegno di mantenimento una somma non inferiore ad € 2.000. mensili, da CP_1
aggiornarsi annualmente come per legge.
Solo nel denegato caso di passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale e di scioglimento del matrimonio, cui si resiste, voglia il Tribunale adito:
pagina 3 di 12 porre a carico di la corresponsione di un assegno divorzile a favore Parte_1 CP_1
di €. 1.800,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT annuale;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Nichelino (TO), il 11/07/2020.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/11/2023, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 02/02/2024, si è costituita la sig.ra . CP_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori, i quali chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status con successiva rimessione della causa in istruttoria.
Con sentenza del 21/06/2024 il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per la domanda di addebito, per le questioni economiche nonché sulla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. che non risultava allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
L'istruttoria si svolgeva per prove per interpello e testi.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25/09/2025.
***
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
pagina 4 di 12 Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione alla SI a causa delle condotte CP_1
dalla stessa poste in essere a danno del marito. In particolare, la convenuta avrebbe approfittato delle condizioni di vulnerabilità e necessità dell'anziano marito al fine di sposarlo ed ottenere benefici di tipo economico. Dette condotte, contrarie ai doveri coniugali, sarebbero l'unica causa della separazione.
Nel maggio 2021 il ricorrente, infatti, avrebbe riferito al figlio , con particolare disagio, di Per_1
essersi recato da un notaio al fine di rettificare “una auto-donazione” fatta anni prima al nipote
[...]
, figlio della sorella premorta, avente ad oggetto l'acquisto della piena proprietà della casa di Parte_2
famiglia sita a Brunate (Como). Il avrebbe altresì riferito di dover restituire alla quanto Pt_1 CP_1
dalla stessa corrisposto al notaio in tale occasione.
In data 1 luglio 2021 i figli del ricorrente avrebbero inoltre appreso che, in data 11 luglio 2020, il sig.
a loro insaputa, e senza che l'evento fosse stato condiviso nemmeno con i famigliari, aveva Pt_1
contratto matrimonio civile con la SI , optando per il regime della comunione dei beni. Nel CP_1
tentativo di giustificare le proprie azioni, il sig. avrebbe riferito ai figli di essere stato Pt_1
“portato” a Nichelino per sposarsi dalla e che sarebbe stata la sposa a richiedere il massimo CP_1
riservo.
A seguito della predetta scoperta, i figli del ritenevano doveroso procedere con ulteriori Pt_1
verifiche a tutela del padre. Apprendevano così che l'atto stipulato in data 9.03.2021 non era una rettifica di una precedente liberalità, bensì una donazione in favore della della piena proprietà CP_1
della casa ove abitavano in Torino, Via Balzico 5.
Appresa la reale natura dell'atto di disposizione, il ricorrente avrebbe mostrato disappunto in quanto, la sua reale intenzione, sarebbe stata quella di costituire, in favore della moglie, un usufrutto sul predetto immobile che sarebbe poi dovuto tornare ai propri famigliari. In nessun modo avrebbe voluto donarlo alla . CP_1
Da un controllo sui conti correnti del padre, emergevano inoltre numerosi prelievi effettuati tramite carta bancomat, in contanti, costanti e ripetuti, di ingenti somme, non necessitati. Dal 2012 ad oggi emergevano prelievi per circa 200.000 euro effettuati con la carta bancomat del che non era Pt_1
pagina 5 di 12 mai stato in grado di operare agli sportelli. Si apprendeva altresì di interventi su polizze assicurative in essere nelle quali la risultava unica beneficiaria. CP_1
I figli avrebbero poi appreso che la SI aveva acquistato un immobile in Torino, Via Arbe 27 CP_1
nel 2015 senza ricorrere a mutuo e sul punto il sig. avrebbe riferito ai figli che la moglie, Pt_1
proprio nel 2015, aveva disposto autonomamente della somma necessaria all'acquisto, pari ad euro
240.000,00, con la promessa di restituirla il prima possibile. La proprietà di tale immobile, poi, era stata trasferita alla di lei figlia, SI . Parte_3
Il avrebbe ancora riferito ai figli di aver venduto, dietro insistenza della moglie, parte dell'oro Pt_1
detenuto in cassetta di sicurezza per un controvalore di euro 59.800,00, somma poi depositata su un conto corrente cointestato con la . Successivamente, in data 19.5.2021, detta somma veniva CP_1
trasferita su un altro conto corrente cointestato a , alla figlia ed al genero. CP_1
La avrebbe inoltre, in ogni modo, cercato negli anni di allontanare i figli ed i nipoti dal sig. CP_1
avrebbe omesso di informare gli stessi in ordine ai ricoveri ed alle condizioni di salute del Pt_1
padre e avrebbe riferito al marito, più volte, che aveva “due figli che si disinteressavano di lui”.
Svelate al le condotte della moglie, i rapporti divenivano tesi. In data 14.08.2021, il figlio Pt_1
, recatosi a trovare il padre, l'avrebbe rinvenuto solo, chiuso in casa a chiave. Il Tes_1 Pt_1
avrebbe poi riferito al figlio che si trattava di una prassi abituale.
In data 14.09.2021 la avrebbe costretto, inoltre, il a sottoscrivere un foglio in bianco CP_1 Pt_1
prima di permettergli di uscire di casa.
Infine, in data 19 e 20 ottobre 2021, il dava seguito alla volontà di allontanarsi dalla Pt_1 CP_1
per trasferirsi presso un'abitazione dei figli, essendo venute meno le condizioni per continuare a vivere nella stessa abitazione della ed al fine di preservare la propria incolumità. CP_1
La convenuta contestava recisamente tutte le allegazioni del ricorrente e chiedeva, a sua volta, che la separazione venisse addebitata al marito che, senza motivo, influenzato dalle storie raccontate dai figli, aveva abbandonato l'abitazione coniugale, non dopo averla completamente svuotata, lasciando l'anziana moglie priva di assistenza, morale e materiale.
Ritiene il collegio che la separazione sia da addebitarsi al sig. . Parte_1
pagina 6 di 12 Innanzitutto, occorre evidenziare come, nel corso dell'istruttoria, non sia in alcun modo emersa un'incapacità di intendere e di volere del sig. Pt_1
Il ricorrente è sempre stato un abile imprenditore. Egli ha conosciuto la SI a seguito della CP_1
crisi del primo matrimonio nel corso del quale erano nati due figli. Il sig. e la SI Pt_1 CP_1
hanno convissuto per vent'anni prima di convolare a nozze, poiché il sig. non ha mai voluto Pt_1
divorziare dalla prima moglie, SI per amore dei figli. Solamente dopo la morte di Parte_4
quest'ultima, il ricorrente decideva di sposare la SI . Nel 2020, quindi, i due contraevano CP_1
matrimonio. Tale circostanza risulta cristallizzata nel primo testamento olografo del sig. Pt_1
redatto in data 18/6/2010 e depositato presso il notaio in data 7/1/2013, ove si legge che la Persona_2
sig.ra non avrebbe dovuto essere tumulata nella tomba di famiglia: “se avete dei dubbi Parte_4
sentite quella sessantina di cassette da me registrate, descrivono cosa ha fatto … è stata arrogante, avida, senza scrupoli … non l'ho lasciata solamente perché amavo troppo i miei figli” (doc. 1 di parte convenuta).
Nell'integrazione del primo testamento datata 23/7/2014, depositata presso il notaio P.M. il Per_2
24/7/2014, il ricorrente dava atto inoltre di “aver già redatto un testamento olografo in data 18 giugno
2010 che confermo nella sua interezza ad eccezione di quanto segue. E precisamente la parte del detto testamento che qui con la presente sostituirò è quella relativa la SI ” specificando Persona_3
di voler attribuire alla stessa “in segno di affetto la piena proprietà dell'alloggio in Torino, C.so
Brunelleschi 167. Nonché l'usufrutto vitalizio con dispensa da cauzione e da inventario dell'alloggio in Torino, C.so Sebastopoli 159” (doc. 2 di parte convenuta).
Dai predetti testamenti emerge la volontà del di garantire una situazione economica stabile Pt_1
per la SI . Ciò giustifica le liberalità effettuate dal ricorrente in favore della convenuta. CP_1
Quanto ai prelievi effettuati dal conto del con il bancomat dello stesso, considerati gli anni di Pt_1
durata del rapporto, non appaiono di particolare rilevanza. L'ammontare dei prelevamenti in contanti dal 2012 al 2021 per circa € 200.000 si traduce, infatti, in circa € 20.000 all'anno, ovvero € 1.600,00 al mese.
Considerato che
il ricorrente utilizzava detto denaro per i pagamenti in contanti delle spese correnti, cui si devono aggiungere quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione da eseguire sulle numerose proprietà da lui possedute, per spese mediche, per i numerosi viaggi che era solito pagina 7 di 12 organizzare con la sig.ra (cfr. doc. 25 di parte convenuta), una spesa mensile di circa € 1.600,00 CP_1
appare del tutto congrua con lo stile di vita della coppia.
Deve inoltre rilevarsi che, come confermato dallo stesso sig. (cfr. pag. 7 della comparsa Pt_1
conclusionale), sul conto corrente del ricorrente operava direttamente l'avv. , Testimone_1
delegato per pagare in nome e per conto del padre spese condominiali e imposte. Quest'ultimo, pertanto, pur avendo evidenza di ogni prelievo eseguito dal padre sin dal 2012, nulla di anomalo ha mai rilevato.
Nulla emerge, dunque, dagli elementi raccolti durante il giudizio, se non che il sig. Pt_1
sentimentalmente legato, da anni, alla SI , abbia liberamente deciso di effettuare liberalità in CP_1
favore della stessa, probabilmente per garantirle una vecchiaia serena, anche in sua assenza. Nessuna costrizione, nessuna condizione di sudditanza, dipendenza o incapacità del sig. nei confronti Pt_1
della moglie.
Ciò risulta confermato, altresì, nell'ordinanza di archiviazione del 26.02.2024 nel procedimento penale per circonvenzione di incapace che vedeva come imputata la SI . Nella stessa si legge, a CP_1
pag. 3, che “in data 6 agosto 2021 il donava ai figli le nude proprietà di un totale di sette Pt_1
immobili, manifestando quindi la piena capacità di essere consapevole delle proprie scelte e di non essere influenzato dalla propria moglie nella gestione dei propri interessi. Difettano quindi elementi in ordine allo stato di incapacità della persona offesa” e ancora “gli eccessivi prelievi bancari contestati in sede di querela appaiono compatibili con le spese sostenute dal , in considerazione delle Pt_1
esigenze di vita dei coniugi” (doc. 27).
Quanto agli accadimenti dell'agosto 2021, risulta provato che, in data 13 agosto, il figlio del sig.
, si presentava presso l'abitazione coniugale accusando la con toni Pt_1 Tes_1 CP_1
aggressivi che costringevano quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine. Dall'ascolto dello stesso doc.
17 A di parte ricorrente, emergono i toni utilizzati dal sig. nei confronti della Testimone_1
Russo: min. 00.34.32: Sei una ladra te e tua figlia e tuo genero;
min. 00.34.45: Denunciami foggiana, ma se non hai neanche la quinta elementare, stai zitta;
min. 00.35.24: Non sai neanche parlare;
min.
00.36.37: Sai come le chiamano quelle come te, troie. Sei una troia;
min. 00.38.29: Ignorante, pugliese non sai neanche parlare, tu chi cazzo sei;
min. 00.39:35: Stai zitta, come ti permetti io ti ammazzo. Tu
pagina 8 di 12 che lo sbucchini da quarant'anni; min. 00.41.13: Sei una foggiana di merda la peggior razza che c'è, ignorante, ladra;
min. 00.45.51: Sta puttana della figlia;
min. 00.51.42: Vai a bruciare all'inferno; min. 00.53.30: Ti sei preso la foggiana, la peggior razza che ci sia sulla terra.
Nella relazione di servizio della Questura di Torino (doc. 18 di parte ricorrente) si legge che l'intervento veniva richiesto dalla SI a seguito dell'arrivo del figlio del sig. che la CP_1 Pt_1
accusava di aver rubato dei soldi. Quest'ultimo, dinanzi alle forze dell'ordine, ammetteva “di aver da poco scoperto che da circa un anno il padre, dopo una relazione lunga circa trent'anni, aveva sposato
[la ] senza nulla dire” e pertanto “si era recato presso la casa del genitore per chiedere conto di CP_1
questi movimenti apparentemente inutili”.
Nella stessa relazione si legge, ancora una volta, che: “ , a domande poste dagli Parte_1
scriventi, affermava che mai nessuno lo aveva obbligato a fare operazioni bancarie che quindi avevano tutte la sua approvazione”. Si rammenta che detto episodio è successivo ai trasferimenti immobiliari effettuati dal a favore dei figli (avvenuti in data 6 agosto 2021), ad ulteriore conferma della Pt_1
piena capacità di disporre dei propri averi da parte del ricorrente.
Ulteriore conferma si trova nel verbale di intervento del 14.09.2021 ove si legge che “come confermato dai figli del che lo stesso è capace di intendere e di volere”. Pt_1
Quanto all'episodio del 14.8.2021 in cui il sarebbe stato chiuso a chiave nel proprio Pt_1
appartamento ad opera della , nonché relativamente all'episodio del 14.09.2021 ed al foglio in CP_1
bianco che il ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere per poter uscire di casa, non vi è alcuna prova.
Nel verbale sopra citato relativo all'intervento delle forze dell'ordine del 14.09.2021 si legge che non è stata riscontrata alcuna traccia del figlio in bianco che sarebbe stato fatto sottoscrivere dalla al CP_1
Pt_1
Quanto alle testimonianze rese dai figli del e dalla collega del figlio in odine ai Pt_1 Tes_1
fatti sopra indicati, ritiene questo Tribunale che le stesse non siano attendibili, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento. Il sig. , infatti, ha certamente ragioni di Testimone_1
inimicizia con la SI . Ciò è desumibile dal tenore delle accuse formulate nei suoi confronti CP_1
in data 14.8.2021 (sopra riportate), nonché dalla querela proposta ai danni della convenuta che ha dato vita ad un procedimento per circonvenzione di incapace, poi archiviato.
pagina 9 di 12 Anche la testimonianza della SI LA TI, collaboratrice dello studio del sig.
[...]
, non appare attendibile in quanto contrastante con tutto il compendio probatorio agli atti e Tes_1
di cui si è detto.
Da ultimo, occorre ancora rilevare che, dal quadro fin qui descritto, emerge chiaramente come i figli del sig. non abbiano mai visto di buon occhio la SI , cui il padre era legato ormai Pt_1 CP_1
da oltre 20 anni. Appare verosimile, alla luce della ricostruzione effettuata, che i signori e Tes_1
non fossero così presenti nella vita del padre, tanto che quest'ultimo non ritenne di Persona_1
invitarli al matrimonio che si decise a contrarre con la successivamente al decesso della SI CP_1
Poiché il sig. era, come detto, pienamente in grado di comprendere le conseguenze Parte_4 Pt_1
dei propri atti, non appare verosimile che egli sia stato “portato” con la forza a sposarsi dalla SI
. Egli aveva provveduto a richiedere le pubblicazioni, aveva richiesto la delega per celebrare il CP_1
matrimonio in comune differente da quello di residenza, aveva scelto i testimoni e aveva fatto personalizzare le fedi (doc.ti da 10 a 14 di parte convenuta).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la SI non abbia posto in essere alcun CP_1
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Piuttosto il sig. indotto dai figli, Pt_1
ha abbandonato la casa coniugale in data 20.10.2021 senza farvi più ritorno, svuotandola e rendendola invivibile (doc. 5 di parte convenuta) e lasciando la moglie, all'epoca di anni 74, priva di supporto morale e materiale.
Per dette ragioni, la separazione deve essere addebitata al sig. . Parte_1
Sul mantenimento del coniuge
In ragione dell'addebito, la richiesta di mantenimento formulata dal sig. deve essere rigettata. Pt_1
La domanda della SI deve, invece, trovare accoglimento. CP_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi pagina 10 di 12 nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, la SI , di anni 78, non può certamente reperire alcuna attività lavorativa. CP_1
Non avendo prestato attività lavorativa nemmeno nel corso della convivenza e, poi, del matrimonio con il sig. la stessa non percepisce ad oggi alcun tipo di reddito. L'unica entrata è costituita dal Pt_1
rimborso di euro 14.200 annui da parte della figlia a titolo di rata per l'acquisto della casa di via Pt_3
Arbe 27. Inoltre, è proprietaria dell'immobile in cui vive.
Il sig. invece, come dallo stesso dichiarato (cfr. pag. 23 comparsa conclusionale), ha un Pt_1
reddito mensile di euro 3750,00 e vive in abitazione in comodato d'uso. È pur vero che ogni mese deve sopportare rilevanti spese, ma è pur vero che egli ha donato ai figli la nuda proprietà di 5 immobili, mantenendone l'usufrutto. Qualora vi fosse stata reale necessità, egli avrebbe potuto disporre in maniera differente degli immobili di sua proprietà, eventualmente alienandoli a terzi.
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità delle parti, l'età della richiedente e la durata del matrimonio, ivi compresa la convivenza more uxorio (21 anni), il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della SI nella somma di € 1000,00, con decorrenza dalla data della Pt_5
domanda.
* * *
Rilevato che il ricorrente ha formulato, congiuntamente alla domanda di separazione, anche la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc, deve provvedersi a rimettere la causa in istruttoria per la fase divorzile.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ADDEBITA la separazione in capo al sig. . Parte_1
RIGETTA le domande di addebito e di mantenimento formulate dal ricorrente.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 1000,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, con decorrenza dalla data della domanda.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14604/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Longo Alberto presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. Daniele Cericola, dell'avv. Federica Nazzaro e CP_1
dell'avv. Valentina Cacioni presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: ribadita in questa sede la non accettazione del contraddittorio sulle nuove domande eventualmente articolate dalla controparte, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
pagina 1 di 12 preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale per mancata impugnazione ad opera della controparte, a seguito della notifica eseguita in data 28.06.2024,
- pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Nichelino (TO) il giorno 11.07.2020 dai signori e trascritto all'Ufficio di stato civile di Nichelino (TO) – Parte_1 CP_1
atto 63, parte II, serie C, anno 2020, con addebito alla moglie, mandando conseguentemente alla
Cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile di Nichelino l'emananda sentenza in copia autentica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Torino di trascrivere l'emananda sentenza;
- porre a carico della sig.ra la corresponsione di un assegno divorzile a favore del CP_1
di €. 1.000,00= mensili oltre rivalutazione ISTAT annuale, anche in virtù Parte_1
dell'obbligazione ex art. 437 cod. civ. sulla stessa gravante quale beneficiaria di due distinte donazioni.
In via istruttoria, in ogni caso, ove utile ai fini del decidere
- disporsi accurate indagini fiscali e bancarie su tutti i rapporti bancari in essere facenti capo direttamente e/o indirettamente alla SI;
CP_1
- ammettersi, ove lo si ritenesse necessario con integrazione istruttoria, le prove per testi sui capitoli di seguito dedotti, mantenendo la numerazione già in atti, esclusi i capitoli ammessi con ordinanza del
07.11.2024 (con prova già espletata).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi di giudizio e con valutazione in relazione alla condotta processuale avversaria.
Per parte resistente: in via istruttoria
- ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova dal n. 1) al n. 23) formulati, con indicazione dei testi, alle pagg. 30 e 31 della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 2/2/2024, con testi da escutersi in materia diretta e contraria su eventuali capitoli di prova avversari ammessi;
- ordinare al sig. o all'Agenzia delle Entrate l'esibizione delle movimentazioni di immobili, Pt_1
contratti di locazione, conti e investimenti degli ultimi venti anni;
pagina 2 di 12 - ordinare al sig. o all'INPS prov. di Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 3, Torino, Pt_1 CP_2
l'esibizione dei provvedimenti di concessione e dei documenti di erogazione della indennità di accompagnamento in favore del ricorrente, avendone quest'ultimo diritto ex lege;
sempre in via istruttoria:
- dichiarare l'inammissibilità e/o in subordine l'inattendibilità del teste sig. , Testimone_1
figlio del resistente, poiché avente interesse giuridico di natura economica – successoria e querelante unitamente al ricorrente ed al sig. contro la resistente, la di lei figlia ed il genero, Persona_1
nel procedimento penale archiviato (Proc. Pen. N. 1685/22 R.G.N.R. – n. 4645/22 R.G. GIP);
- dichiarare l'inammissibilità e/o in subordine l'inattendibilità del teste sig. , figlio Persona_1
del resistente, poiché avente interesse giuridico di natura economica – successoria e querelante unitamente al ricorrente e al sig. contro la resistente, la di lei figlia ed il genero, Testimone_1
nel procedimento penale archiviato (Proc. Pen. N. 1685/22 R.G.N.R. – n. 4645/22 R.G. GIP);
- valutare e dichiarare l'inattendibilità del teste avv. LA TI, poiché legata da rapporti di collaborazione lavorativa con l'avv. , come da consultazione del sito del CNF da Testimone_1
cui risulta che la stessa è domiciliata presso lo studio dell'avv. e ha indirizzo di posta Pt_1
elettronica con il dominio @studioavvcastagna;
- ordinare ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle frasi sconvenienti e gravemente offensive riportate a pag. 12 del ricorso avversario;
- in applicazione dell'art. 89 c.p.c. assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale subito nella misura ritenuta di giustizia;
nel merito e in via riconvenzionale:
- dichiarare la separazione addebitabile al sig. , per i suoi comportamenti contrari ai doveri Pt_1
coniugali;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra Pt_1
a titolo di assegno di mantenimento una somma non inferiore ad € 2.000. mensili, da CP_1
aggiornarsi annualmente come per legge.
Solo nel denegato caso di passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale e di scioglimento del matrimonio, cui si resiste, voglia il Tribunale adito:
pagina 3 di 12 porre a carico di la corresponsione di un assegno divorzile a favore Parte_1 CP_1
di €. 1.800,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT annuale;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Nichelino (TO), il 11/07/2020.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/11/2023, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 02/02/2024, si è costituita la sig.ra . CP_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. il giudice delegato sentiva le parti ed i rispettivi difensori, i quali chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status con successiva rimessione della causa in istruttoria.
Con sentenza del 21/06/2024 il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per la domanda di addebito, per le questioni economiche nonché sulla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. che non risultava allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
L'istruttoria si svolgeva per prove per interpello e testi.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25/09/2025.
***
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
pagina 4 di 12 Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione alla SI a causa delle condotte CP_1
dalla stessa poste in essere a danno del marito. In particolare, la convenuta avrebbe approfittato delle condizioni di vulnerabilità e necessità dell'anziano marito al fine di sposarlo ed ottenere benefici di tipo economico. Dette condotte, contrarie ai doveri coniugali, sarebbero l'unica causa della separazione.
Nel maggio 2021 il ricorrente, infatti, avrebbe riferito al figlio , con particolare disagio, di Per_1
essersi recato da un notaio al fine di rettificare “una auto-donazione” fatta anni prima al nipote
[...]
, figlio della sorella premorta, avente ad oggetto l'acquisto della piena proprietà della casa di Parte_2
famiglia sita a Brunate (Como). Il avrebbe altresì riferito di dover restituire alla quanto Pt_1 CP_1
dalla stessa corrisposto al notaio in tale occasione.
In data 1 luglio 2021 i figli del ricorrente avrebbero inoltre appreso che, in data 11 luglio 2020, il sig.
a loro insaputa, e senza che l'evento fosse stato condiviso nemmeno con i famigliari, aveva Pt_1
contratto matrimonio civile con la SI , optando per il regime della comunione dei beni. Nel CP_1
tentativo di giustificare le proprie azioni, il sig. avrebbe riferito ai figli di essere stato Pt_1
“portato” a Nichelino per sposarsi dalla e che sarebbe stata la sposa a richiedere il massimo CP_1
riservo.
A seguito della predetta scoperta, i figli del ritenevano doveroso procedere con ulteriori Pt_1
verifiche a tutela del padre. Apprendevano così che l'atto stipulato in data 9.03.2021 non era una rettifica di una precedente liberalità, bensì una donazione in favore della della piena proprietà CP_1
della casa ove abitavano in Torino, Via Balzico 5.
Appresa la reale natura dell'atto di disposizione, il ricorrente avrebbe mostrato disappunto in quanto, la sua reale intenzione, sarebbe stata quella di costituire, in favore della moglie, un usufrutto sul predetto immobile che sarebbe poi dovuto tornare ai propri famigliari. In nessun modo avrebbe voluto donarlo alla . CP_1
Da un controllo sui conti correnti del padre, emergevano inoltre numerosi prelievi effettuati tramite carta bancomat, in contanti, costanti e ripetuti, di ingenti somme, non necessitati. Dal 2012 ad oggi emergevano prelievi per circa 200.000 euro effettuati con la carta bancomat del che non era Pt_1
pagina 5 di 12 mai stato in grado di operare agli sportelli. Si apprendeva altresì di interventi su polizze assicurative in essere nelle quali la risultava unica beneficiaria. CP_1
I figli avrebbero poi appreso che la SI aveva acquistato un immobile in Torino, Via Arbe 27 CP_1
nel 2015 senza ricorrere a mutuo e sul punto il sig. avrebbe riferito ai figli che la moglie, Pt_1
proprio nel 2015, aveva disposto autonomamente della somma necessaria all'acquisto, pari ad euro
240.000,00, con la promessa di restituirla il prima possibile. La proprietà di tale immobile, poi, era stata trasferita alla di lei figlia, SI . Parte_3
Il avrebbe ancora riferito ai figli di aver venduto, dietro insistenza della moglie, parte dell'oro Pt_1
detenuto in cassetta di sicurezza per un controvalore di euro 59.800,00, somma poi depositata su un conto corrente cointestato con la . Successivamente, in data 19.5.2021, detta somma veniva CP_1
trasferita su un altro conto corrente cointestato a , alla figlia ed al genero. CP_1
La avrebbe inoltre, in ogni modo, cercato negli anni di allontanare i figli ed i nipoti dal sig. CP_1
avrebbe omesso di informare gli stessi in ordine ai ricoveri ed alle condizioni di salute del Pt_1
padre e avrebbe riferito al marito, più volte, che aveva “due figli che si disinteressavano di lui”.
Svelate al le condotte della moglie, i rapporti divenivano tesi. In data 14.08.2021, il figlio Pt_1
, recatosi a trovare il padre, l'avrebbe rinvenuto solo, chiuso in casa a chiave. Il Tes_1 Pt_1
avrebbe poi riferito al figlio che si trattava di una prassi abituale.
In data 14.09.2021 la avrebbe costretto, inoltre, il a sottoscrivere un foglio in bianco CP_1 Pt_1
prima di permettergli di uscire di casa.
Infine, in data 19 e 20 ottobre 2021, il dava seguito alla volontà di allontanarsi dalla Pt_1 CP_1
per trasferirsi presso un'abitazione dei figli, essendo venute meno le condizioni per continuare a vivere nella stessa abitazione della ed al fine di preservare la propria incolumità. CP_1
La convenuta contestava recisamente tutte le allegazioni del ricorrente e chiedeva, a sua volta, che la separazione venisse addebitata al marito che, senza motivo, influenzato dalle storie raccontate dai figli, aveva abbandonato l'abitazione coniugale, non dopo averla completamente svuotata, lasciando l'anziana moglie priva di assistenza, morale e materiale.
Ritiene il collegio che la separazione sia da addebitarsi al sig. . Parte_1
pagina 6 di 12 Innanzitutto, occorre evidenziare come, nel corso dell'istruttoria, non sia in alcun modo emersa un'incapacità di intendere e di volere del sig. Pt_1
Il ricorrente è sempre stato un abile imprenditore. Egli ha conosciuto la SI a seguito della CP_1
crisi del primo matrimonio nel corso del quale erano nati due figli. Il sig. e la SI Pt_1 CP_1
hanno convissuto per vent'anni prima di convolare a nozze, poiché il sig. non ha mai voluto Pt_1
divorziare dalla prima moglie, SI per amore dei figli. Solamente dopo la morte di Parte_4
quest'ultima, il ricorrente decideva di sposare la SI . Nel 2020, quindi, i due contraevano CP_1
matrimonio. Tale circostanza risulta cristallizzata nel primo testamento olografo del sig. Pt_1
redatto in data 18/6/2010 e depositato presso il notaio in data 7/1/2013, ove si legge che la Persona_2
sig.ra non avrebbe dovuto essere tumulata nella tomba di famiglia: “se avete dei dubbi Parte_4
sentite quella sessantina di cassette da me registrate, descrivono cosa ha fatto … è stata arrogante, avida, senza scrupoli … non l'ho lasciata solamente perché amavo troppo i miei figli” (doc. 1 di parte convenuta).
Nell'integrazione del primo testamento datata 23/7/2014, depositata presso il notaio P.M. il Per_2
24/7/2014, il ricorrente dava atto inoltre di “aver già redatto un testamento olografo in data 18 giugno
2010 che confermo nella sua interezza ad eccezione di quanto segue. E precisamente la parte del detto testamento che qui con la presente sostituirò è quella relativa la SI ” specificando Persona_3
di voler attribuire alla stessa “in segno di affetto la piena proprietà dell'alloggio in Torino, C.so
Brunelleschi 167. Nonché l'usufrutto vitalizio con dispensa da cauzione e da inventario dell'alloggio in Torino, C.so Sebastopoli 159” (doc. 2 di parte convenuta).
Dai predetti testamenti emerge la volontà del di garantire una situazione economica stabile Pt_1
per la SI . Ciò giustifica le liberalità effettuate dal ricorrente in favore della convenuta. CP_1
Quanto ai prelievi effettuati dal conto del con il bancomat dello stesso, considerati gli anni di Pt_1
durata del rapporto, non appaiono di particolare rilevanza. L'ammontare dei prelevamenti in contanti dal 2012 al 2021 per circa € 200.000 si traduce, infatti, in circa € 20.000 all'anno, ovvero € 1.600,00 al mese.
Considerato che
il ricorrente utilizzava detto denaro per i pagamenti in contanti delle spese correnti, cui si devono aggiungere quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione da eseguire sulle numerose proprietà da lui possedute, per spese mediche, per i numerosi viaggi che era solito pagina 7 di 12 organizzare con la sig.ra (cfr. doc. 25 di parte convenuta), una spesa mensile di circa € 1.600,00 CP_1
appare del tutto congrua con lo stile di vita della coppia.
Deve inoltre rilevarsi che, come confermato dallo stesso sig. (cfr. pag. 7 della comparsa Pt_1
conclusionale), sul conto corrente del ricorrente operava direttamente l'avv. , Testimone_1
delegato per pagare in nome e per conto del padre spese condominiali e imposte. Quest'ultimo, pertanto, pur avendo evidenza di ogni prelievo eseguito dal padre sin dal 2012, nulla di anomalo ha mai rilevato.
Nulla emerge, dunque, dagli elementi raccolti durante il giudizio, se non che il sig. Pt_1
sentimentalmente legato, da anni, alla SI , abbia liberamente deciso di effettuare liberalità in CP_1
favore della stessa, probabilmente per garantirle una vecchiaia serena, anche in sua assenza. Nessuna costrizione, nessuna condizione di sudditanza, dipendenza o incapacità del sig. nei confronti Pt_1
della moglie.
Ciò risulta confermato, altresì, nell'ordinanza di archiviazione del 26.02.2024 nel procedimento penale per circonvenzione di incapace che vedeva come imputata la SI . Nella stessa si legge, a CP_1
pag. 3, che “in data 6 agosto 2021 il donava ai figli le nude proprietà di un totale di sette Pt_1
immobili, manifestando quindi la piena capacità di essere consapevole delle proprie scelte e di non essere influenzato dalla propria moglie nella gestione dei propri interessi. Difettano quindi elementi in ordine allo stato di incapacità della persona offesa” e ancora “gli eccessivi prelievi bancari contestati in sede di querela appaiono compatibili con le spese sostenute dal , in considerazione delle Pt_1
esigenze di vita dei coniugi” (doc. 27).
Quanto agli accadimenti dell'agosto 2021, risulta provato che, in data 13 agosto, il figlio del sig.
, si presentava presso l'abitazione coniugale accusando la con toni Pt_1 Tes_1 CP_1
aggressivi che costringevano quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine. Dall'ascolto dello stesso doc.
17 A di parte ricorrente, emergono i toni utilizzati dal sig. nei confronti della Testimone_1
Russo: min. 00.34.32: Sei una ladra te e tua figlia e tuo genero;
min. 00.34.45: Denunciami foggiana, ma se non hai neanche la quinta elementare, stai zitta;
min. 00.35.24: Non sai neanche parlare;
min.
00.36.37: Sai come le chiamano quelle come te, troie. Sei una troia;
min. 00.38.29: Ignorante, pugliese non sai neanche parlare, tu chi cazzo sei;
min. 00.39:35: Stai zitta, come ti permetti io ti ammazzo. Tu
pagina 8 di 12 che lo sbucchini da quarant'anni; min. 00.41.13: Sei una foggiana di merda la peggior razza che c'è, ignorante, ladra;
min. 00.45.51: Sta puttana della figlia;
min. 00.51.42: Vai a bruciare all'inferno; min. 00.53.30: Ti sei preso la foggiana, la peggior razza che ci sia sulla terra.
Nella relazione di servizio della Questura di Torino (doc. 18 di parte ricorrente) si legge che l'intervento veniva richiesto dalla SI a seguito dell'arrivo del figlio del sig. che la CP_1 Pt_1
accusava di aver rubato dei soldi. Quest'ultimo, dinanzi alle forze dell'ordine, ammetteva “di aver da poco scoperto che da circa un anno il padre, dopo una relazione lunga circa trent'anni, aveva sposato
[la ] senza nulla dire” e pertanto “si era recato presso la casa del genitore per chiedere conto di CP_1
questi movimenti apparentemente inutili”.
Nella stessa relazione si legge, ancora una volta, che: “ , a domande poste dagli Parte_1
scriventi, affermava che mai nessuno lo aveva obbligato a fare operazioni bancarie che quindi avevano tutte la sua approvazione”. Si rammenta che detto episodio è successivo ai trasferimenti immobiliari effettuati dal a favore dei figli (avvenuti in data 6 agosto 2021), ad ulteriore conferma della Pt_1
piena capacità di disporre dei propri averi da parte del ricorrente.
Ulteriore conferma si trova nel verbale di intervento del 14.09.2021 ove si legge che “come confermato dai figli del che lo stesso è capace di intendere e di volere”. Pt_1
Quanto all'episodio del 14.8.2021 in cui il sarebbe stato chiuso a chiave nel proprio Pt_1
appartamento ad opera della , nonché relativamente all'episodio del 14.09.2021 ed al foglio in CP_1
bianco che il ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere per poter uscire di casa, non vi è alcuna prova.
Nel verbale sopra citato relativo all'intervento delle forze dell'ordine del 14.09.2021 si legge che non è stata riscontrata alcuna traccia del figlio in bianco che sarebbe stato fatto sottoscrivere dalla al CP_1
Pt_1
Quanto alle testimonianze rese dai figli del e dalla collega del figlio in odine ai Pt_1 Tes_1
fatti sopra indicati, ritiene questo Tribunale che le stesse non siano attendibili, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento. Il sig. , infatti, ha certamente ragioni di Testimone_1
inimicizia con la SI . Ciò è desumibile dal tenore delle accuse formulate nei suoi confronti CP_1
in data 14.8.2021 (sopra riportate), nonché dalla querela proposta ai danni della convenuta che ha dato vita ad un procedimento per circonvenzione di incapace, poi archiviato.
pagina 9 di 12 Anche la testimonianza della SI LA TI, collaboratrice dello studio del sig.
[...]
, non appare attendibile in quanto contrastante con tutto il compendio probatorio agli atti e Tes_1
di cui si è detto.
Da ultimo, occorre ancora rilevare che, dal quadro fin qui descritto, emerge chiaramente come i figli del sig. non abbiano mai visto di buon occhio la SI , cui il padre era legato ormai Pt_1 CP_1
da oltre 20 anni. Appare verosimile, alla luce della ricostruzione effettuata, che i signori e Tes_1
non fossero così presenti nella vita del padre, tanto che quest'ultimo non ritenne di Persona_1
invitarli al matrimonio che si decise a contrarre con la successivamente al decesso della SI CP_1
Poiché il sig. era, come detto, pienamente in grado di comprendere le conseguenze Parte_4 Pt_1
dei propri atti, non appare verosimile che egli sia stato “portato” con la forza a sposarsi dalla SI
. Egli aveva provveduto a richiedere le pubblicazioni, aveva richiesto la delega per celebrare il CP_1
matrimonio in comune differente da quello di residenza, aveva scelto i testimoni e aveva fatto personalizzare le fedi (doc.ti da 10 a 14 di parte convenuta).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la SI non abbia posto in essere alcun CP_1
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Piuttosto il sig. indotto dai figli, Pt_1
ha abbandonato la casa coniugale in data 20.10.2021 senza farvi più ritorno, svuotandola e rendendola invivibile (doc. 5 di parte convenuta) e lasciando la moglie, all'epoca di anni 74, priva di supporto morale e materiale.
Per dette ragioni, la separazione deve essere addebitata al sig. . Parte_1
Sul mantenimento del coniuge
In ragione dell'addebito, la richiesta di mantenimento formulata dal sig. deve essere rigettata. Pt_1
La domanda della SI deve, invece, trovare accoglimento. CP_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi pagina 10 di 12 nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, la SI , di anni 78, non può certamente reperire alcuna attività lavorativa. CP_1
Non avendo prestato attività lavorativa nemmeno nel corso della convivenza e, poi, del matrimonio con il sig. la stessa non percepisce ad oggi alcun tipo di reddito. L'unica entrata è costituita dal Pt_1
rimborso di euro 14.200 annui da parte della figlia a titolo di rata per l'acquisto della casa di via Pt_3
Arbe 27. Inoltre, è proprietaria dell'immobile in cui vive.
Il sig. invece, come dallo stesso dichiarato (cfr. pag. 23 comparsa conclusionale), ha un Pt_1
reddito mensile di euro 3750,00 e vive in abitazione in comodato d'uso. È pur vero che ogni mese deve sopportare rilevanti spese, ma è pur vero che egli ha donato ai figli la nuda proprietà di 5 immobili, mantenendone l'usufrutto. Qualora vi fosse stata reale necessità, egli avrebbe potuto disporre in maniera differente degli immobili di sua proprietà, eventualmente alienandoli a terzi.
Alla luce di ciò, valutate le disponibilità delle parti, l'età della richiedente e la durata del matrimonio, ivi compresa la convivenza more uxorio (21 anni), il Collegio ritiene di stabilire l'assegno periodico per il mantenimento della SI nella somma di € 1000,00, con decorrenza dalla data della Pt_5
domanda.
* * *
Rilevato che il ricorrente ha formulato, congiuntamente alla domanda di separazione, anche la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc, deve provvedersi a rimettere la causa in istruttoria per la fase divorzile.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ADDEBITA la separazione in capo al sig. . Parte_1
RIGETTA le domande di addebito e di mantenimento formulate dal ricorrente.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 1000,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, con decorrenza dalla data della domanda.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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