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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 191/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.DE ROSIS MARCO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 9/7/2006, che dalla unione erano nate le figlie , e e rappresentavano di voler separarsi alle Persona_1 Per_2 CP_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I ricorrenti vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con l'obbligo del reciproco rispetto con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Lima (Area Urbana di Corigliano),
concordemente, resta assegnata alla SI.ra . Parte_1
La SI.ra provvederà in modo esclusivo alle spese relative al sopra specificato Parte_1
immobile.
3. Entrambi i coniugi rinunciano, così come in effetti rinunciano, all'obbligo di mantenimento,
sia presente che futuro a qualsiasi obbligo di mantenimento fatto salvo quanto concordato a carico del SI. nei confronti delle figlie. CP_1
4. Le figlie minori saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, nel rispetto dei principi sanciti dalla L. 54/2006 e dell'interesse morale e materiale dei figli medesimi ed al fine di poter garantire agli stessi rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi.
Durante la settimana, nelle ore diurne, il padre potrà esercitare il diritto di vedere, tenere con se nonché visitare le figlie minori, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e con la distanza delle rispettive residenze dei genitori, ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la moglie e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
Al fine di una migliore gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici delle ragazze i giorni in cui le figlie potranno pernottare dal padre durante la settimana sono 3 e dovranno essere stabiliti entro la domenica antecedente all'inizio della settimana.
Il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente le figlie minori e di interloquire con loro anche mediante video-chiamata. La madre, conseguentemente, dovrà favorire ed incentivare i contatti telefonici tra i figli ed il padre.
Durante l'estate le minori potranno trascorrere con il padre 30 giorni, anche non continuativi,
con la gradualità necessaria, che verrà concordata dai genitori, entro il 30 giugno di ogni anno.
Quanto alle festività: vacanze natalizie (dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio) suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno i periodi predetti;
vacanze pasquali suddivise tra i genitori, in modo che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano trascorse dai figli, di anno in anno, alternativamente con ciascun genitore.
7. Il SI. , corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1
mantenimento mensile delle suindicate figlie, la somma pari ad euro 100,00 ciascuna (pari a complessivi euro 300,00 mensili) mediante bonifico bancario, o altra modalità tracciabile di pagamento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
Tali importi verranno corrisposti da parte del SI. a favore delle figlie sino a quando CP_1
quest'ultime non saranno indipendenti dal punto di vista economico patrimoniale. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra nella misura del 50%, previa CP_1 Parte_1
concordia pianificazione tra i genitori e sino alla completa indipendenza economica delle dette figlie, tutte le spese straordinarie, qui di seguito dettagliatamente elencate ai punti a);
b); e c), sostenute per le figlie medesime, entro 7 giorni dalla richiesta.
A) Per quanto concerne le spese mediche, quest'ultime, dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino. Vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori in caso di cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia e farmaci particolari omeopatici. Sarà necessario il preventivo consulto tra entrambi i coniugi, in caso di visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica e tickets sanitari.
B) Per quanto concerne le spese scolastiche, vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori per le tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private ed alloggi presso la sede universitaria. Non sarà necessario il preventivo accordo fra i genitori per quanto concerne le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
C) Per quanto concerne le spese ludico sportive, sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori, per tutte quelle attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, spese per viaggi e vacanze e tutte quelle spese di natura non prevedibile.
Si precisa che, in qualsiasi caso, tali summenzionate spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
8. I SIg. e concordano, inoltre, che le figlie saranno totalmente a carico Parte_1 CP_1
della madre per il versamento diretto da parte dell'INPS degli assegni familiari, assegno unico, assegno universale o qualsiasi forma di sussidio erogato dal detto Istituto per le dette figlie.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
AB (CS) il 31/01/1983 e nato a [...] il CP_1
06/06/1980 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 29 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento