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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11037/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11037/2019 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANTONI Parte_1 C.F._1
MARIO giusta procura in atti
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BAGLIERI CP_1 C.F._2
LIVIO giusta procura in atti
(C.F. ) E (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. VECE GIULIANA MARIA LUANA giusta C.F._4
procura in atti
CONVENUTI
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di avere concluso un contratto Parte_1
preliminare di compravendita in data 9.2.2003 relativo ai beni meglio descritti in atti con di avere versato la somma di euro 25.822,84 a titolo di acconto prezzo (sul Controparte_4
totale di euro 46.481,12) ed euro 12.911,42 a titolo di caparra confirmatoria;
che il era CP_1
deceduto ed erano succeduti e (figli anche della ricorrente) e (figlio di CP_2 CP_3 CP_1
primo letto del;
di avere invitato i convenuti con diffida del 14.10.2011 a stipulare il CP_1
contratto definitivo di compravendita;
che di contro aveva proposto querela CP_1
sostenendo la apocrifia della firma di sul contratto preliminare;
che il Controparte_4
procedimento si è concluso con l'archiviazione da parte del GIP in data 3.9.2018 (accertata la autenticità della sottoscrizione); di avere quindi richiesto la risoluzione bonaria del contratto per inadempimento dei convenuti, senza esito.
La ricorrente chiedeva dichiarava di voler recedere dal contratto preliminare in questione ai sensi dell'art. 1385 c.c. avendo perso interesse alla stipula dato il lungo tempo trascorso e chiedeva quindi al Tribunale anche la restituzione della somma versata a titolo di acconto prezzo e del doppio della caparra versata.
Si costituiva contestando la avversa ricostruzione dei fatti;
in particolare CP_1
evidenziava che il procedimento penale avviato in seguito alla sua querela di falso si era concluso con una archiviazione non per l'accertata genuinità della sottoscrizione ma per la depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 c.p. ed effettuava in questa sede formale disconoscimento della sottoscrizione apposta al preliminare stesso.
pagina 2 di 5 Diversamente, le altre convenute dichiaravano di aderire alla domanda attorea e si dichiaravano disponibili a pagare quanto stabilito dal Tribunale.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa perveniva alla decisione.
§§§
Preliminarmente si richiama integralmente il contenuto della ordinanza del 24.9.2023; in particolare si evidenzia che il disconoscimento della sottoscrizione effettuato in questa sede da va dichiarato ammissibile, in quanto nessuna consulenza ha accertato la CP_1
autenticità della firma e la archiviazione è stata disposta dal Gip di Catania per intervenuta depenalizzazione del reato;
infatti, in esito alla opposizione alla archiviazione proposta dalla ricorrente, lo stesso Gip aveva in precedenza disposto un supplemento di CTU con esame di ulteriori documenti.
Tuttavia, non è stata disposta in questa sede CTU in quanto, a fronte del disconoscimento, nel primo atto utile la attrice ha solo eccepito la inammissibilità del disconoscimento e non ha fatto istanza di verificazione.
Conseguentemente, il documento sul quale la attrice ha fondato la propria domanda è
inutilizzabile in questo giudizio.
Alla dichiarazione di inutilizzabilità consegue il rigetto delle domande di parte attrice, fondate sul documento disconosciuto e non verificabile.
Infatti, “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte pagina 3 di 5 che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (cfr. cass. n. 2777/25)
Ancora, è pacifico che “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione: altrimenti del contenuto del documento potrà fornire la prova con mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (cfr. cass. n. 24950/23).
§§§
Anche la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto va rigettata. CP_1
La domanda è stata proposta nei seguenti termini;
“riconoscere la sig.ra Parte_1
responsabile dell'illecito civile di cui all'art. 4 co. 4 D. lgs. 15/01/2016, n. 7 e condannarla alle sanzioni di legge, nonché al risarcimento del danno pari ad euro 20.000, o nella maggiore o minor somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia”.
Il ha chiesto di provare la fondatezza della propria domanda, esclusivamente CP_1
domandando al Giudice di disporre una CTU che accerti la non riconducibilità della sottoscrizione al Controparte_4
Tuttavia, quand'anche fosse stata disposta la chiesta CTU e fosse stata accertata la non autografia della sottoscrizione, non vi sarebbe stata prova della riconducibilità della firma apocrifa alla condotta della ricorrente;
sul punto, infatti, il convenuto non ha offerto nessun mezzo istruttorio.
§§§
pagina 4 di 5 Attese le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza le spese del presente giudizio si compensano tra e Parte_1 CP_1
Attesa l'adesione di e alle domande di parte attrice, le Controparte_3 Controparte_2
spese si compensano anche tra dette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta le domande attoree;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
- Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 14 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11037/2019 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CANTONI Parte_1 C.F._1
MARIO giusta procura in atti
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BAGLIERI CP_1 C.F._2
LIVIO giusta procura in atti
(C.F. ) E (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. VECE GIULIANA MARIA LUANA giusta C.F._4
procura in atti
CONVENUTI
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di avere concluso un contratto Parte_1
preliminare di compravendita in data 9.2.2003 relativo ai beni meglio descritti in atti con di avere versato la somma di euro 25.822,84 a titolo di acconto prezzo (sul Controparte_4
totale di euro 46.481,12) ed euro 12.911,42 a titolo di caparra confirmatoria;
che il era CP_1
deceduto ed erano succeduti e (figli anche della ricorrente) e (figlio di CP_2 CP_3 CP_1
primo letto del;
di avere invitato i convenuti con diffida del 14.10.2011 a stipulare il CP_1
contratto definitivo di compravendita;
che di contro aveva proposto querela CP_1
sostenendo la apocrifia della firma di sul contratto preliminare;
che il Controparte_4
procedimento si è concluso con l'archiviazione da parte del GIP in data 3.9.2018 (accertata la autenticità della sottoscrizione); di avere quindi richiesto la risoluzione bonaria del contratto per inadempimento dei convenuti, senza esito.
La ricorrente chiedeva dichiarava di voler recedere dal contratto preliminare in questione ai sensi dell'art. 1385 c.c. avendo perso interesse alla stipula dato il lungo tempo trascorso e chiedeva quindi al Tribunale anche la restituzione della somma versata a titolo di acconto prezzo e del doppio della caparra versata.
Si costituiva contestando la avversa ricostruzione dei fatti;
in particolare CP_1
evidenziava che il procedimento penale avviato in seguito alla sua querela di falso si era concluso con una archiviazione non per l'accertata genuinità della sottoscrizione ma per la depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 c.p. ed effettuava in questa sede formale disconoscimento della sottoscrizione apposta al preliminare stesso.
pagina 2 di 5 Diversamente, le altre convenute dichiaravano di aderire alla domanda attorea e si dichiaravano disponibili a pagare quanto stabilito dal Tribunale.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa perveniva alla decisione.
§§§
Preliminarmente si richiama integralmente il contenuto della ordinanza del 24.9.2023; in particolare si evidenzia che il disconoscimento della sottoscrizione effettuato in questa sede da va dichiarato ammissibile, in quanto nessuna consulenza ha accertato la CP_1
autenticità della firma e la archiviazione è stata disposta dal Gip di Catania per intervenuta depenalizzazione del reato;
infatti, in esito alla opposizione alla archiviazione proposta dalla ricorrente, lo stesso Gip aveva in precedenza disposto un supplemento di CTU con esame di ulteriori documenti.
Tuttavia, non è stata disposta in questa sede CTU in quanto, a fronte del disconoscimento, nel primo atto utile la attrice ha solo eccepito la inammissibilità del disconoscimento e non ha fatto istanza di verificazione.
Conseguentemente, il documento sul quale la attrice ha fondato la propria domanda è
inutilizzabile in questo giudizio.
Alla dichiarazione di inutilizzabilità consegue il rigetto delle domande di parte attrice, fondate sul documento disconosciuto e non verificabile.
Infatti, “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte pagina 3 di 5 che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (cfr. cass. n. 2777/25)
Ancora, è pacifico che “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione: altrimenti del contenuto del documento potrà fornire la prova con mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (cfr. cass. n. 24950/23).
§§§
Anche la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto va rigettata. CP_1
La domanda è stata proposta nei seguenti termini;
“riconoscere la sig.ra Parte_1
responsabile dell'illecito civile di cui all'art. 4 co. 4 D. lgs. 15/01/2016, n. 7 e condannarla alle sanzioni di legge, nonché al risarcimento del danno pari ad euro 20.000, o nella maggiore o minor somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia”.
Il ha chiesto di provare la fondatezza della propria domanda, esclusivamente CP_1
domandando al Giudice di disporre una CTU che accerti la non riconducibilità della sottoscrizione al Controparte_4
Tuttavia, quand'anche fosse stata disposta la chiesta CTU e fosse stata accertata la non autografia della sottoscrizione, non vi sarebbe stata prova della riconducibilità della firma apocrifa alla condotta della ricorrente;
sul punto, infatti, il convenuto non ha offerto nessun mezzo istruttorio.
§§§
pagina 4 di 5 Attese le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza le spese del presente giudizio si compensano tra e Parte_1 CP_1
Attesa l'adesione di e alle domande di parte attrice, le Controparte_3 Controparte_2
spese si compensano anche tra dette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta le domande attoree;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
- Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 14 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5