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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 596 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Scardigno (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Piazza n. 62 a C.F._3
Molfetta, giusta procura in atti
APPELLANTI contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto (c.f. ), C.F._4
Marco Pesenti (c.f. ), Christian Romeo (c.f. CodiceFiscale_5
), (c.f. ), C.F._6 Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
(c.f. ) e Simona Daminelli (c.f. ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Gorini (c.f.
) in Via Belvedere n. 10 a Bologna, giusta procura in atti C.F._10
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 311/2021 del 11.02.2021, pubblicata il 12.02.2021.
pagina 1 di 15 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9.7.2024:
Appellanti , ): Parte_1 Parte_2
“ 1) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sottoscritto in data 21.10.2004 tra il Sig. , in qualità di titolare firmatario dell'omonima ditta Parte_1 individuale, e la (ora è illegittimo e nullo Controparte_4 Controparte_1 parzialmente a causa del superamento del tasso soglia, fissato trimestralmente dal Decreto
Ministeriale del 17.09.2004 pro tempore relativo al periodo dal 1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e anche dalla Banca d'Italia; accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenzionali(a cui vanno sommate le commissioni
e i costi riscossi a vario titolo, anche per polizze assicurative, dalla banca ed in narrativa evidenziati)individuati nel contratto di mutuo in narrativa evidenziato, e/o con calcolo alternativo la nullità del tasso di mora, al momento della pattuizione degli interessi stessi e quindi nel momento in cui essi sono stati convenuti;
accertare e dichiarare, in particolare, la nullità del mutuo riguardo agli interessi corrispettivi, e come ipotesi separata ed alternativa, agli interessi di mora, per violazione dell'art. 1815 c.c. secondo comma, per violazione dell'art. 1 della Legge n. 108/1996, per violazione dell'art. 644 c.p. nonché per violazione del Decreto Legge n. 394 del 2000, poi convertito con modifiche nella Legge n. 24 del 2001;
2) accertare e dichiarare, in particolare, la nullità ed illegittimità del tasso di interesse corrispettivo convenuto in sede di stipula del contratto di mutuo per cui è causa il quale, comprensivo delle spese sostenute per l'erogazione del finanziamento (ovvero commissione di istruttoria, spese incasso rata e polizze assicurative), è pari al 5,78%, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, e quindi a causa del superamento del tasso soglia pro tempore applicato e fissato dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 17.09.2004, pari quest'ultimo al 5,76 % per i mutui a tasso variabile
(ovvero 3,84% aumentato della metà);
3) accertare e dichiarare che sommando gli interessi corrispettivi, pari al 3,95% al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, anche alla penale di estinzione anticipata del mutuo, pari al 2% del capitale restituito, si giunge ad un tasso di interesse del
5,95%, superiore al tasso soglia pro tempore vigente del 5,76%;
4) accertare e dichiarare che sommando agli interessi corrispettivi, le polizze assicurative (con incidenza pari al 1,65%) e la penale di estinzione anticipata, pari al 2% del capitale restituito, i costi e le commissioni varie, si giunge ad un tasso complessivo del
7,785%, superiore al tasso soglia pro tempore vigente al 5,76%;
5) accertare e dichiarare che anche solo il tasso di mora, di per sé considerato, previsto e convenuto contrattualmente all'art. 5 del contratto, è pari al 5,95%, già di per sé superiore al tasso soglia pro tempore vigente, pari al 5,76%;
6) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 21.10.2004ha previsto quindi dall'origine e quindi sin dalla sua sottoscrizione, tassi di interesse, corrispettivi e/o di mora, superiori al tasso soglia e, pertanto, tassi usurari ai sensi della Legge n. 108/1996, così come interpretata in via autentica dal Decreto Legge n. 394/2000, convertito con modificazioni con la legge n. 24/200, nonché ha violato gli artt. 1815, II comma c.p.c. e l'art.644 c.p.;
7) per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., la nullità parziale del contratto di mutuo del 21.10.2004, relativamente alle clausole relative agli interessi poste all'interno del contratto stesso, vale a dire la nullità parziale dell'art. 5, in
pagina 2 di 15 merito agli interessi di corrispettivi e, in ipotesi alternativa, di mora, nonché dell'art. 7 del contratto, relativo alla penale di rimborso anticipato del mutuo;
8) accertare e dichiarare che il Sig. , in relazione al Parte_1 contratto di mutuo del 21.10.2004, sottoscritto con la ha corrisposto Controparte_1 ingiustamente una somma pari ad € 82.310,02, per interessi corrispettivi dal 31.12.2004 sino al 28.02.2014, per interessi di mora liquidati a seguito di progetto di distribuzione redatto dal dott. nell'ambito della procedura esecutiva n. 494/2011 per spese di istruttoria Per_1 mutuo e per le voci illegittimamente corrisposte alla a seguito di progetto di CP_1 distribuzione nella procedura esecutiva n. 494/2011, così come evidenziate ed elencate già in atto di citazione, nel giudizio di I^ grado;
9) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione nei confronti del Sig. , di € 82.310,02*, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria, per interessi corrispettivi dal
31.12.2004 sino al 28.02.2014, per interessi di mora liquidati a seguito di progetto di distribuzione redatto dal dott. nell'ambito della procedura esecutiva n. 494/2011, Per_1 spese di istruttoria mutuo e per le voci illegittimamente corrisposte alla a seguito di CP_1 progetto di distribuzione nella procedura esecutiva n. 494/2011, così come evidenziate ed elencate in atto di citazione e, precisamente,
-€ 48.064,83 per interessi corrisposti dal 31.12.2004 al 28.02.2011 (vds. piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo);
-€ 6.652,96 per “interessi corrispettivi maturati su capitale residuo su due annualità ante più una in corso dal 31.10.2008 al 30.11.2009” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 7.678,28 per “interessi corrispettivi su capitale residuo dalla ultima semestralità scaduta prima del pignoramento fino all'annata in corso” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 2.114,99 per “Interessi moratori convenzionali maturati sulle rate insolute nelle due annualità ante più una in corso dal 31.10.2008 al 21.10.2011” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 11.403,17 per “interessi moratori successivi dal 22.10.11/21.07.2015 nella misura legale” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura CP_1 esecutiva n. 494/2011);
-€ 1.581,92 per crediti chirografari riconosciuti ad per “differenza tra interessi CP_1 convenzionali e legali dal 22.10.2011 al 21.07.2015” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 3.313,87 per le polizze assicurative sottoscritte in occasione del mutuo in esame;
-€ 1.500,00per commissione di istruttoria;
-€ 4.000,00, pari al 2% del mutuo, per commissione di estinzione anticipata.
Il tutto per un totale complessivo di € 82.310,02, oltre gli ulteriori interessi di mora calcolati da parte del dott. . Parte_3
In subordine, si chiede che venga condannata alla restituzione in favore dei Controparte_1 sig.ri e della somma di euro 78.039,36, così come Parte_1 Parte_2 quantificato dal CTU IN PRIMO GRADO alla pag. 20, righi dal n. 5 al n. 7 della CTU;
pagina 3 di 15 In ulteriore subordine si chiede che venga condannata alla restituzione in Controparte_1 favore dei sig.ri e della somma di euro 28.891,55, Parte_1 Parte_2 così come quantificato dal CTU IN PRIMO GRADO alla pag. 13 e 15 dell'elaborato datato
11.10.2019, righi dal n. 5 al n. 7 della CTU;
In via estremamente gradata, si chiede che alla restituzione in favore dei Controparte_1 sig.ri e della somma di euro 13.306,81, così come Parte_1 Parte_2 quantificato dal CTU IN PRIMO GRADO alla pag. 15 dell'elaborato datato 11.10.2019 e pag. 20 dell'elaborato del 8.11.2019;
10) in via subordinata: accertare e dichiarare, nell'ipotesi di superamento del tasso di interessi di mora del tasso soglia pro tempore vigente al momento della sottoscrizione,
l'applicazione al contratto di mutuo de quo solo gli interessi legali a partire dalla sottoscrizione del mutuo sino all'estinzione; accertare e dichiarare che durante lo svolgimento del rapporto di mutuo, la banca mutuante ha applicato tra tassi debitori e costi e spese varie, un tasso complessivo debitorio superiore al tasso soglia pro tempore vigente, e per l'effetto applicare solo gli interessi legali nei periodi in cui sono stati superati i tassi soglia antiusura;
11) sempre in via subordinata si chiede che la Ecc.a Corte adita voglia:
-ACCERTARE LA OMESSA INDICAZIONE OVVERO INESISTENZA O MANCATA
PATTUIZIONE DI ALCUN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE (COME NOTO VIZIO DI
NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO,
DA RECENTE GIURISPRUDENZA), CON CONSEGUENTE DISTINTO CALCOLO E
QUINDI ELIMINAZIONE DELLE SOMME ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATE DALLA
BANCA PER TALE MOTIVO;
- ACCERTARE CHE IL MUTUO PER CUI E' CAUSA E' CARATTERIZZATO DALLA
PATTUIZIONE DI PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE CON APPLICAZIONE
DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E CONSEGUENTEMENTE
QUANTIFICARE ED ELIMINARE LE SOMME ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATE
DALLA BANCA PER TALE MOTIVO, AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 7 DEL TUB;
- ACCERTARE CHE IL TASSO DEBITORIO INDICATO RIGUARDO AL MUTUO PER CUI
E' CAUSA E' DIFFORME RISPETTO AL TEG EFFETTIVAMENTE E CONCRETAMENTE
APPLICATO DALLA BANCA NELL'ESECUZIONE DEL MUTUO (COME NOTO VIZIO DI
NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, COME
DA RECENTE GIURISPRUDENZA), CON CONSEGUENTE SOSTITUZIONE DEL TASSO
DEBITORIO CON QUELLO EX ART. 117 , COMMA 7, LETTERE A) E B) DEL TESTO
UNICO BANCARIO OVVERO, IN SUBORDINE DEGLI INTERESSI LEGALI DI CUI
ALL'ART. 1284, TERZO COMMA, C.C., E QUINDI QUANTIFICAZIONE DEGLI
ADDEBITI ILLEGITTIMI EFFETTUATI APPELLATA PER TALE CP_5
MOTIVO; per l'effetto, condannare la banca appellata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate per i motivi di nullità di cui sopra;
11) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara distrattario”.
pagina 4 di 15 Appellata ( ): CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 311/2021 pubblicata il 12/02/2021, emessa dal Tribunale di Bologna;
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere tutte le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sig. , titolare dell'omonima ditta individuale (da qui Parte_1
anche o mutuatario) e (in qualità di fideiussore) con Parte_1 Parte_2
atto di citazione del 29.6.2018 convenivano in giudizio (da qui Controparte_1
o banca) innanzi al Tribunale di Bologna, esponendo: CP_1
- il 21.10.2004, al fine di acquistare due immobili, avevano sottoscritto con CP_1 un contratto di mutuo ipotecario, per la somma di € 200.000,00, da rimborsare
[...]
mediante n. 180 rate mensili a tasso variabile, a partire dal 01.11.2004;
- a garanzia del prestito veniva iscritta ipoteca sugli immobili oggetto della compravendita;
- il mutuo era assistito da garanzia personale rilasciata dalla sig. Parte_2
coniuge in separazione dei beni del sig. ; Parte_1
- avevano corrisposto le rate del mutuo sino al 10.02.2011, allorché il capitale residuo era di € 131.920,74;
- avevano subito la procedura esecutiva immobiliare da parte della banca, a seguito della quale aveva percepito la somma di € 186.941,36 in privilegio e l'ulteriore CP_1 somma di € 40.823,17 per interessi corrispettivi e di mora;
- l'impresa individuale era cessata il 31.05.2012 e cancellata con comunicazione del
31.01.2018;
- il contratto prevedeva un tasso di interesse corrispettivo del 3,95%,
- il contratto di mutuo prevedeva anche interessi di mora al 5,95% ed una commissione di estinzione anticipata del 2%;
- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), comprensivo di commissione di istruttoria e di spese incasso rata era indicato in 4,13592% annuo;
- all'ISC doveva essere aggiunto il costo della polizza assicurativa contro gli incendi, nella misura dell'1,65%;
- il Tasso Soglia Usura (TSU) per mutui a tasso variabile con garanzia reale era fissato pagina 5 di 15 al 17.9.2004 al 5,760% e quindi vi era il superamento dello stesso essendo stato applicato un tasso complessivo del 5,78%;
- il superamento del TSU era evidente anche solo sommando la penale di estinzione anticipata del 2%, giungendo così al tasso del 5,95%, anch'esso superiore al tasso soglia;
- anche solo gli interessi di mora erano pari al 5,95%, (tasso contrattuale 3,95% + 2%).
Gli attori concludevano chiedendo che fosse accertata la natura usuraria del mutuo e la nullità delle clausole relative agli interessi, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite (€ 82.310,02).
2. si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
- trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito, parte attrice non aveva provato il pagamento delle somme contestate né l'illegittimità di tale pagamento avendo omesso di depositare le contabili dei pagamenti effettuati;
- il calcolo del TEG proposto dagli attori non era conforme alla formula matematica indicata dalla Banca d'Italia, essendo l'unica a garantire omogeneità dei parametri;
- il criterio indicato dagli attori per stabilire il tasso “omnicomprensivo” era errato, in quanto il cumulo della mora non doveva concorrere con il tasso degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del TSU;
- analogamente la “commissione di estinzione anticipata del mutuo” non poteva essere considerata, in quanto la sua applicazione era solo eventuale;
- la spesa per la polizza assicurativa contro l'incendio degli immobili, non rientrava nel calcolo per il TSU, essendo diversa dalle assicurazioni intese a garantire al creditore il rimborso in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente, come previsto dall'art. 2 § 4 del D.M. dell'8 luglio 1992.
La banca concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. Espletata la CTU econometrica ed a seguito dei chiarimenti del consulente sulla commissione di estinzione anticipata e del premio assicurativo ai fini della verifica del superamento del TSU, all'esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 311/2021 rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig.
[...]
e . Parte_1 Parte_2
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 9.7.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le pagina 6 di 15 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la banca, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È stato altresì precisato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure (v. Cass. n. 3679/2021).
8. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
9. Passando al merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti ritengono censurabile la decisione impugnata laddove non sarebbe chiaro se nel computo del TEG, ai fini della verifica del superamento del TSU, siano state considerate le spese del premio assicurativo della polizza contro gli incendi degli immobili acquistati. In particolare, sebbene il Tribunale abbia considerato che nell'all. 1 alla CTU risultano incluse le spese di assicurazione (€
3.303,87 pari al 3,3% del capitale), tale affermazione sarebbe smentita dallo stesso consulente al § 5 dell'elaborato peritale del 8.11.2019, ove nell'elenco delle voci considerate ai fini del calcolo del TEG dette spese non risultano indicate. Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, anche a voler considerare dette spese, la variazione del TEG sarebbe minima (di pochi decimali). In conclusione, le spese per le polizze assicurative dovevano essere pagina 7 di 15 considerate nel calcolo, richiamando sia i principi posti da Cass. n. 17466/2020 e n.
29501/2023, sia il punto 5) delle Istruzioni di Banca d'Italia 2002 (lett. C4) che prevedono l'inserimento nel calcolo del TEG delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore al momento della sottoscrizione del mutuo, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.
10. Il motivo è infondato.
11. La questione attiene allo stabilire se le spese dell'assicurazione contro gli incendi vadano incluse o meno nel costo del credito e quindi nel TEG, ai fini della verifica del superamento del TSU. Va ricordato che la valutazione usuraria ricomprende tutti i costi legati all'erogazione del credito (ad eccezione di imposte e tasse) in base al principio dell'onnicomprensività del costo del credito ai fini del vaglio usurario. L'indicatore del costo totale del credito deve considerare quindi anche il costo degli oneri assicurativi della polizza stipulata contestualmente al contratto di finanziamento e con durata coincidente con quella del finanziamento stesso, in quanto avente carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato.
12. Il presupposto è che il costo assicurativo sia collegato all'operazione di finanziamento e tale collegamento si considera presunto quando sussiste la contestualità fra stipula del contratto di mutuo e di assicurazione: “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n. 3025/2022; n.18221/2024). Pertanto il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (vedi Cass. n. 13536/2023).
13. Nella fattispecie, le risultanze in atti, inducono a ritenere che in assenza dell'adesione alla polizza assicurativa contro incendi, la banca appellata non avrebbe erogato alcun mutuo, come si evince dall'art. 9 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo, ove risulta l'obbligo per la mutuataria di procedere alla stipula di tale assicurazione. Può inoltre ritenersi pagina 8 di 15 pacifico e non contestato che la polizza sia stata stipulata contestualmente alla conclusione del finanziamento.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto sussistente il collegamento tra spesa assicurativa ed erogazione del finanziamento, nella quantificazione del TEG andava tenuto conto di siffatta spesa assicurativa ai fini della verifica del superamento del TSU.
Orbene, alla data del 21.10.2004 il TEGM rilevato da Banca d'Italia era di 3,84% e nell'elaborato peritale il CTU ha considerato anche le spese di assicurazione (€ 3.303,87), come risulta dal prospetto dell'allegato n. 1 alla relazione (e confermato dal consulente in risposta alle osservazioni – v. pag. 18). Il CTU ha determinato il TAEG al 4,451% che non risulta essere superiore al TSU del 5,7600%, rilevato da Banca d'Italia per il periodo IV trimestre 2004 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile. Tale conclusione è stata recepita dal Tribunale e quindi la successiva affermazione (anche se la spesa non fosse stata considerata, non avrebbe inciso significativamente sul TEG) appare del tutto irrilevante.
15. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erronea determinazione del TSU, calcolato aggiungendo 2,1 punti al TEGM e moltiplicandolo per 1,5 con riferimento agli interessi di mora. Nella fattispecie il superamento del TSU deriverebbe dal cumulo degli interessi corrispettivi (3,95%) con la penale di risoluzione anticipata (2%), dando un tasso di interesse di mora del 5,95% e quindi superiore al TSU di riferimento del periodo (5,76%).
Secondo gli appellanti, il Tribunale, pur prendendo spunto da Cass. SS.UU. n. 19597/2020, non ne avrebbe compreso la portata in merito alla normativa applicabile ratione temporis (IV
Trim. 2004), secondo la quale - all'epoca - l'unica operazione consentita era quella prevista dal D.M. 17.9.2004 ovvero aumento del 50% del TEG (mutui con garanzia reale a tasso variabile: 3,84%+50%=5,76%). Pertanto, la maggiorazione del TEGM di 2,1% e la moltiplicazione per 1,5% non sarebbe corretta in quanto le stesse SS.UU. hanno stabilito che per ogni contratto deve essere preso a riferimento il DM vigente all'epoca della stipula. Ne deriverebbe la gratuità del mutuo ed in subordine la necessità di integrazione della CTU.
16. Il motivo è infondato.
17. Premesso che la verifica della usurarietà o meno degli interessi pattuiti, sia corrispettivi sia moratori, debba essere rapportata al momento dell'insorgenza del vincolo (v. Cass.
SS.UU. n. 24675/2017; n. 9762/2018), è ormai pacifico in giurisprudenza che l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, rappresentando il costo del denaro il pagina 9 di 15 cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, mentre quello di mora risponde alla funzione di risarcimento per il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Pertanto gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti, vengono percepiti allorché ricorrono presupposti diversi ed antitetici: mentre i primi sono una controprestazione, i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
18. Poiché il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora è il comportamento inadempiente del debitore e quindi la sua concreta applicazione è solo eventuale, i due tipi di tassi sono alternativi e non possono trovare applicazione cumulativa ai fini della verifica del superamento del TSU, in ragione dei diversi presupposti applicativi. Come ribadito dalla
Corte di Cassazione, "gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare" (Cass. n. 31615/2021). Pertanto "…non vi è dubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti insieme a quelli moratori" (Cass. n. 26286/2019; v. anche 1725/2023). Difatti, qualora il debitore sia in ritardo nel rimborso della rata scaduta non verrebbe applicato dalla banca un saggio di interesse risultante dalla somma di quello corrispettivo e di quello di mora, ma esclusivamente quest'ultimo sull'intero importo della rata scaduta (v. Cass. n. 17447/2019).
19. L'esclusione del cumulo fra interessi di mora ed interessi corrispettivi è stato recepito dall'indirizzo giurisprudenziale anche di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità:
"deve infatti evidenziarsi in primo luogo che, ai fini della verifica dell'usurarietà, non è possibile cumulare i tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori
(come genericamente e comunque erroneamente affermato dal giudice di prime cure), in quanto, una volta verificatosi l'inadempimento, l'interesse moratorio è destinato a sostituirsi all'interesse corrispettivo, sicché i due tipi di interessi non possono essere applicati cumulativamente, a ciò non ostando la sentenza n. 27442/2018 della S.C. sopra richiamata, che si è limitata ad affermare l'applicabilità dell'interesse del tasso soglia anche agli interessi moratori. Inoltre, detta equiparazione non si estende alle conseguenze derivanti dal superamento del tasso soglia, dovendosi escludere che l'art. 1815, co. 2 c.c. trovi applicazione anche nel caso di interessi moratori usurari, in quanto la disposizione ha
pagina 10 di 15 finalità sanzionatorie e carattere eccezionale, e come tale insuscettibile di applicazione analogica, anche perché, come affermato dalla S.C. nell'obiter sopra riportato, “nonostante
l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa” (C. App. Bologna sez. III, 9.7.2019 est.
Velotti; v. anche n. 2490/2020; n. 1344/2023). In breve, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia non va risolto attraverso il loro cumulo.
20. Esclusa la cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori, tuttavia va rilevato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (v. Cass. SS.UU. n.
19597/2020; n. 14214/2022). Difatti, secondo i principi affermati dalla Cassazione, la verifica di usurarietà degli interessi di mora deve essere condotta nel rispetto del principio di
“simmetria” e deve tener conto della rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, che la
Banca d'Italia ha nel tempo effettuato, seppure a fini statistici e conoscitivi. È stato altresì chiarito che la mancata inclusione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali che contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali con la conseguenza che "ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista"
(come quelli precedenti al D.M. 25.3.2003, a partire dal quale ha iniziato ad essere compiuta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori con il c.d. “spread di mora”) (v. Cass. SS.UU. n. 19597/2020, n. 12964/2021, n. 31615/2021).
21. Sulla questione la costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura deve essere effettuata separatamente per interessi corrispettivi e moratori tenendo conto per i moratori della maggiorazione dei punti percentuali rispetto ai TAEG medi prevista dalle circolari della Banca d'Italia, con l'ulteriore precisazione che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi moratori per superamento del tasso soglia non si estende alla pattuizione degli interessi corrispettivi, i quali non si sommano ma si sostituiscono ai moratori (v. da ultimo Cass. n. 398/2025).
22. In particolare secondo Cass. SS.UU. n. 19597/2020, occorre fare riferimento al tasso soglia specifico per gli interessi moratori sulla base della rilevazione del tasso medio di mora contenuta nei decreti ministeriali pari, nel caso di specie, a 2,1%. Difatti “la mancata
pagina 11 di 15 indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
23. Venendo alla fattispecie, la tesi di parte appellante si fonda sulla pretesa cumulabilità di tutte le voci (e non i singoli addendi) che vanno ad incidere sul costo del mutuo e che dovrebbero essere considerate ai fini della verifica del superamento del TSU. Ma come detto, tale operazione non appare corretta, visto che sulla base dei suddetti principi l'interesse di mora va considerato autonomamente ai fini del superamento del TSU. Premesso che non è contestato il tasso di interesse corrispettivo previsto dal contratto di mutuo (3,95% in preammortamento e media tassi EURIBOR 3 mesi maggiorato di 1,75), il tasso di mora contrattualmente fissato è pari al 2% in più rispetto al tasso corrispettivo del 3,95% e quindi pari a 5,95%.
24. Tuttavia, applicando il criterio indicato dalle S.U. con la citata sentenza n. 19597/2020, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al
30.06.2011, il TSU si determina sommando al TEGM il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, L.
108/1996 secondo la seguente formula (TEGM + 2,1) x 1,5. Sommando allora al TEGM di periodo (3,84%) i 2,1 punti percentuali, si ottiene un TEGM del 6,340% che, maggiorato del
50%, porta ad un tasso soglia di mora del 8,910% e quindi superiore al tasso di mora contrattuale (5,95%) previsto nella fattispecie.
25. Con il terzo motivo di gravame in punto di inserimento nel calcolo ai fini del superamento del TSU, anche la “commissione di estinzione anticipata”. Gli appellanti sostengono che il CTU ha omesso di includere nel calcolo del TEG la “commissione omnicomprensiva” del 2% del capitale restituito, prevista dal contratto. Tale penale sarebbe da considerare ai fini del TSU, giungendo al tasso del 6,451% (TEG 4,451% per commissione istruttoria e incasso rata + 2%), superando il TSU del 5,760%.
26. Il motivo è infondato.
27. Le stesse considerazioni già scolte valgono anche per la penale/commissione per pagina 12 di 15 "estinzione anticipata" in quanto è un costo eventuale ed ha finalità e basi di calcolo del tutto differenti dagli interessi corrispettivi e moratori. Entrambe le categorie di interessi e le singole penali possono risultare usurarie, ma la valutazione deve essere effettuata singolarmente, per ciascuna di esse, secondo il principio consolidato espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU.
n. 19587/2020 e da ultimo Cass. n. 31615/2021). Come più volte affermato da questa Corte in precedenti pronunce (v. n. 1116/2021 est. Dott. M. Velotti) e dalla stessa Cassazione (v. per tutte Cass. n. 7352/2022; n. 23866/2022, n. 4537/2023), ai fini del superamento del TSU non deve essere considerata come voce di costo la commissione di “estinzione anticipata” del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Invero detta penale, costituisce un corrispettivo omnicomprensivo per l'esercizio di detta facoltà ed è ovviamente meramente eventuale ed alternativo alla corresponsione degli interessi (che costituiscono il corrispettivo del credito o, in caso di mora, hanno un'autonoma funzione di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione).
Si tratta, in altri termini, di un compenso pattuito (in misura percentuale al capitale anticipatamente rimborsato) per l'esercizio meramente eventuale di una facoltà che, se esercitata, fa venir meno l'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi e che pertanto esula, anche secondo le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, dal novero degli oneri che, in quanto collegati all'erogazione del credito, devono essere posti a raffronto con il tasso soglia (v. C. App. Bologna n. 1874/2018 tra le altre).
28. Ciò ha trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte: “sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644
c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ciò, tuttavia, non consente di estendere la norma anche alla penale per
l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia
l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata” (Cass. n. 13228/2023).
29. Dunque la suddetta penale/commissione costituisce un elemento accidentale del negozio,
pagina 13 di 15 solo eventuale e pertanto tale penale non è computabile ai fini della verifica di usurarietà, non essendo un costo collegato all'erogazione del finanziamento. In conclusione, nel caso in questione, sia la commissione per “estinzione anticipata” (2%) sia le altre voci (non cumulabili), sono ampiamente al di sotto del TSU del periodo di riferimento.
30. D'altra parte lo stesso CTU ha precisato che “pur ritenendo che tale commissione non sia stata applicata, ha elaborato il TAEG nel caso di estinzione anticipata alla data del
30.11.2009,così come indicato nella nota di precisazione del credito utilizzando il foglio elettronico con la formula del TIR.X. In tale caso il TEG pari al 5,00% NON supera il TSU alla data di stipula (IV trimestre del 2004) pari al 5,76%.”
31. Va solo aggiunto che laddove le parti, come nel caso di specie, abbiano convenuto un saggio di interesse corrispettivo annuo inferiore al tasso soglia di riferimento, la relativa disposizione resta comunque valida: a ciò consegue la palese infondatezza della prospettazione di parte appellante che pretende di far discendere dal preteso superamento della soglia usuraria degli interessi di mora pattuiti, la conseguenza della gratuità del contratto e, quindi, della non spettanza alla banca delle somme alla stessa versate a titolo di interessi corrispettivi e delle quali è chiesta la restituzione. Difatti la pattuizione di un tasso di interesse superiore al TSU non determina l'invalidità del contratto, ma trova applicazione l'art. 1815, co. 2 c.c. per cui “resta l'applicazione dell'art. 1224 cod. civ., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”, poiché “la nullità della clausola degli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi” (v. SS.UU. n. 19597/2020) (1). In conclusione, qualora i tassi applicati risultino legittimi e sotto soglia, non trova applicazione la sanzione della gratuità del mutuo prevista dall'art. 1815 co. 2 c.c. (Cass. 5690/2025; idem C. App. Bologna sez. III, 9.7.2019, n.
2490/2020 cit.).
32. Alla luce di quanto sopra, l'istanza di integrazione e/o rinnovazione della CTU va rigettata.
33. L'appello deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
34. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la
(1) Nella previsione di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. - secondo il quale è nulla la clausola relativa agli interessi ove questi siano usurari - per “clausola” deve intendersi la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia e pertanto, la sanzione non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano.
pagina 14 di 15 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
35. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 311/2021 del 11.2.2021, pubblicata il
12.2.2021;
- condanna e , in solido fra di loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 carica, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 17 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 596 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Scardigno (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Piazza n. 62 a C.F._3
Molfetta, giusta procura in atti
APPELLANTI contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto (c.f. ), C.F._4
Marco Pesenti (c.f. ), Christian Romeo (c.f. CodiceFiscale_5
), (c.f. ), C.F._6 Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
(c.f. ) e Simona Daminelli (c.f. ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Gorini (c.f.
) in Via Belvedere n. 10 a Bologna, giusta procura in atti C.F._10
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 311/2021 del 11.02.2021, pubblicata il 12.02.2021.
pagina 1 di 15 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9.7.2024:
Appellanti , ): Parte_1 Parte_2
“ 1) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo sottoscritto in data 21.10.2004 tra il Sig. , in qualità di titolare firmatario dell'omonima ditta Parte_1 individuale, e la (ora è illegittimo e nullo Controparte_4 Controparte_1 parzialmente a causa del superamento del tasso soglia, fissato trimestralmente dal Decreto
Ministeriale del 17.09.2004 pro tempore relativo al periodo dal 1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e anche dalla Banca d'Italia; accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenzionali(a cui vanno sommate le commissioni
e i costi riscossi a vario titolo, anche per polizze assicurative, dalla banca ed in narrativa evidenziati)individuati nel contratto di mutuo in narrativa evidenziato, e/o con calcolo alternativo la nullità del tasso di mora, al momento della pattuizione degli interessi stessi e quindi nel momento in cui essi sono stati convenuti;
accertare e dichiarare, in particolare, la nullità del mutuo riguardo agli interessi corrispettivi, e come ipotesi separata ed alternativa, agli interessi di mora, per violazione dell'art. 1815 c.c. secondo comma, per violazione dell'art. 1 della Legge n. 108/1996, per violazione dell'art. 644 c.p. nonché per violazione del Decreto Legge n. 394 del 2000, poi convertito con modifiche nella Legge n. 24 del 2001;
2) accertare e dichiarare, in particolare, la nullità ed illegittimità del tasso di interesse corrispettivo convenuto in sede di stipula del contratto di mutuo per cui è causa il quale, comprensivo delle spese sostenute per l'erogazione del finanziamento (ovvero commissione di istruttoria, spese incasso rata e polizze assicurative), è pari al 5,78%, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, e quindi a causa del superamento del tasso soglia pro tempore applicato e fissato dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 17.09.2004, pari quest'ultimo al 5,76 % per i mutui a tasso variabile
(ovvero 3,84% aumentato della metà);
3) accertare e dichiarare che sommando gli interessi corrispettivi, pari al 3,95% al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, anche alla penale di estinzione anticipata del mutuo, pari al 2% del capitale restituito, si giunge ad un tasso di interesse del
5,95%, superiore al tasso soglia pro tempore vigente del 5,76%;
4) accertare e dichiarare che sommando agli interessi corrispettivi, le polizze assicurative (con incidenza pari al 1,65%) e la penale di estinzione anticipata, pari al 2% del capitale restituito, i costi e le commissioni varie, si giunge ad un tasso complessivo del
7,785%, superiore al tasso soglia pro tempore vigente al 5,76%;
5) accertare e dichiarare che anche solo il tasso di mora, di per sé considerato, previsto e convenuto contrattualmente all'art. 5 del contratto, è pari al 5,95%, già di per sé superiore al tasso soglia pro tempore vigente, pari al 5,76%;
6) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 21.10.2004ha previsto quindi dall'origine e quindi sin dalla sua sottoscrizione, tassi di interesse, corrispettivi e/o di mora, superiori al tasso soglia e, pertanto, tassi usurari ai sensi della Legge n. 108/1996, così come interpretata in via autentica dal Decreto Legge n. 394/2000, convertito con modificazioni con la legge n. 24/200, nonché ha violato gli artt. 1815, II comma c.p.c. e l'art.644 c.p.;
7) per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., la nullità parziale del contratto di mutuo del 21.10.2004, relativamente alle clausole relative agli interessi poste all'interno del contratto stesso, vale a dire la nullità parziale dell'art. 5, in
pagina 2 di 15 merito agli interessi di corrispettivi e, in ipotesi alternativa, di mora, nonché dell'art. 7 del contratto, relativo alla penale di rimborso anticipato del mutuo;
8) accertare e dichiarare che il Sig. , in relazione al Parte_1 contratto di mutuo del 21.10.2004, sottoscritto con la ha corrisposto Controparte_1 ingiustamente una somma pari ad € 82.310,02, per interessi corrispettivi dal 31.12.2004 sino al 28.02.2014, per interessi di mora liquidati a seguito di progetto di distribuzione redatto dal dott. nell'ambito della procedura esecutiva n. 494/2011 per spese di istruttoria Per_1 mutuo e per le voci illegittimamente corrisposte alla a seguito di progetto di CP_1 distribuzione nella procedura esecutiva n. 494/2011, così come evidenziate ed elencate già in atto di citazione, nel giudizio di I^ grado;
9) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione nei confronti del Sig. , di € 82.310,02*, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria, per interessi corrispettivi dal
31.12.2004 sino al 28.02.2014, per interessi di mora liquidati a seguito di progetto di distribuzione redatto dal dott. nell'ambito della procedura esecutiva n. 494/2011, Per_1 spese di istruttoria mutuo e per le voci illegittimamente corrisposte alla a seguito di CP_1 progetto di distribuzione nella procedura esecutiva n. 494/2011, così come evidenziate ed elencate in atto di citazione e, precisamente,
-€ 48.064,83 per interessi corrisposti dal 31.12.2004 al 28.02.2011 (vds. piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo);
-€ 6.652,96 per “interessi corrispettivi maturati su capitale residuo su due annualità ante più una in corso dal 31.10.2008 al 30.11.2009” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 7.678,28 per “interessi corrispettivi su capitale residuo dalla ultima semestralità scaduta prima del pignoramento fino all'annata in corso” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 2.114,99 per “Interessi moratori convenzionali maturati sulle rate insolute nelle due annualità ante più una in corso dal 31.10.2008 al 21.10.2011” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 11.403,17 per “interessi moratori successivi dal 22.10.11/21.07.2015 nella misura legale” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura CP_1 esecutiva n. 494/2011);
-€ 1.581,92 per crediti chirografari riconosciuti ad per “differenza tra interessi CP_1 convenzionali e legali dal 22.10.2011 al 21.07.2015” (vds. nota precisazione del credito depositata da nella procedura esecutiva n. 494/2011); CP_1
-€ 3.313,87 per le polizze assicurative sottoscritte in occasione del mutuo in esame;
-€ 1.500,00per commissione di istruttoria;
-€ 4.000,00, pari al 2% del mutuo, per commissione di estinzione anticipata.
Il tutto per un totale complessivo di € 82.310,02, oltre gli ulteriori interessi di mora calcolati da parte del dott. . Parte_3
In subordine, si chiede che venga condannata alla restituzione in favore dei Controparte_1 sig.ri e della somma di euro 78.039,36, così come Parte_1 Parte_2 quantificato dal CTU IN PRIMO GRADO alla pag. 20, righi dal n. 5 al n. 7 della CTU;
pagina 3 di 15 In ulteriore subordine si chiede che venga condannata alla restituzione in Controparte_1 favore dei sig.ri e della somma di euro 28.891,55, Parte_1 Parte_2 così come quantificato dal CTU IN PRIMO GRADO alla pag. 13 e 15 dell'elaborato datato
11.10.2019, righi dal n. 5 al n. 7 della CTU;
In via estremamente gradata, si chiede che alla restituzione in favore dei Controparte_1 sig.ri e della somma di euro 13.306,81, così come Parte_1 Parte_2 quantificato dal CTU IN PRIMO GRADO alla pag. 15 dell'elaborato datato 11.10.2019 e pag. 20 dell'elaborato del 8.11.2019;
10) in via subordinata: accertare e dichiarare, nell'ipotesi di superamento del tasso di interessi di mora del tasso soglia pro tempore vigente al momento della sottoscrizione,
l'applicazione al contratto di mutuo de quo solo gli interessi legali a partire dalla sottoscrizione del mutuo sino all'estinzione; accertare e dichiarare che durante lo svolgimento del rapporto di mutuo, la banca mutuante ha applicato tra tassi debitori e costi e spese varie, un tasso complessivo debitorio superiore al tasso soglia pro tempore vigente, e per l'effetto applicare solo gli interessi legali nei periodi in cui sono stati superati i tassi soglia antiusura;
11) sempre in via subordinata si chiede che la Ecc.a Corte adita voglia:
-ACCERTARE LA OMESSA INDICAZIONE OVVERO INESISTENZA O MANCATA
PATTUIZIONE DI ALCUN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE (COME NOTO VIZIO DI
NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO,
DA RECENTE GIURISPRUDENZA), CON CONSEGUENTE DISTINTO CALCOLO E
QUINDI ELIMINAZIONE DELLE SOMME ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATE DALLA
BANCA PER TALE MOTIVO;
- ACCERTARE CHE IL MUTUO PER CUI E' CAUSA E' CARATTERIZZATO DALLA
PATTUIZIONE DI PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE CON APPLICAZIONE
DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E CONSEGUENTEMENTE
QUANTIFICARE ED ELIMINARE LE SOMME ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATE
DALLA BANCA PER TALE MOTIVO, AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 7 DEL TUB;
- ACCERTARE CHE IL TASSO DEBITORIO INDICATO RIGUARDO AL MUTUO PER CUI
E' CAUSA E' DIFFORME RISPETTO AL TEG EFFETTIVAMENTE E CONCRETAMENTE
APPLICATO DALLA BANCA NELL'ESECUZIONE DEL MUTUO (COME NOTO VIZIO DI
NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, COME
DA RECENTE GIURISPRUDENZA), CON CONSEGUENTE SOSTITUZIONE DEL TASSO
DEBITORIO CON QUELLO EX ART. 117 , COMMA 7, LETTERE A) E B) DEL TESTO
UNICO BANCARIO OVVERO, IN SUBORDINE DEGLI INTERESSI LEGALI DI CUI
ALL'ART. 1284, TERZO COMMA, C.C., E QUINDI QUANTIFICAZIONE DEGLI
ADDEBITI ILLEGITTIMI EFFETTUATI APPELLATA PER TALE CP_5
MOTIVO; per l'effetto, condannare la banca appellata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate per i motivi di nullità di cui sopra;
11) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara distrattario”.
pagina 4 di 15 Appellata ( ): CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 311/2021 pubblicata il 12/02/2021, emessa dal Tribunale di Bologna;
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere tutte le istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sig. , titolare dell'omonima ditta individuale (da qui Parte_1
anche o mutuatario) e (in qualità di fideiussore) con Parte_1 Parte_2
atto di citazione del 29.6.2018 convenivano in giudizio (da qui Controparte_1
o banca) innanzi al Tribunale di Bologna, esponendo: CP_1
- il 21.10.2004, al fine di acquistare due immobili, avevano sottoscritto con CP_1 un contratto di mutuo ipotecario, per la somma di € 200.000,00, da rimborsare
[...]
mediante n. 180 rate mensili a tasso variabile, a partire dal 01.11.2004;
- a garanzia del prestito veniva iscritta ipoteca sugli immobili oggetto della compravendita;
- il mutuo era assistito da garanzia personale rilasciata dalla sig. Parte_2
coniuge in separazione dei beni del sig. ; Parte_1
- avevano corrisposto le rate del mutuo sino al 10.02.2011, allorché il capitale residuo era di € 131.920,74;
- avevano subito la procedura esecutiva immobiliare da parte della banca, a seguito della quale aveva percepito la somma di € 186.941,36 in privilegio e l'ulteriore CP_1 somma di € 40.823,17 per interessi corrispettivi e di mora;
- l'impresa individuale era cessata il 31.05.2012 e cancellata con comunicazione del
31.01.2018;
- il contratto prevedeva un tasso di interesse corrispettivo del 3,95%,
- il contratto di mutuo prevedeva anche interessi di mora al 5,95% ed una commissione di estinzione anticipata del 2%;
- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), comprensivo di commissione di istruttoria e di spese incasso rata era indicato in 4,13592% annuo;
- all'ISC doveva essere aggiunto il costo della polizza assicurativa contro gli incendi, nella misura dell'1,65%;
- il Tasso Soglia Usura (TSU) per mutui a tasso variabile con garanzia reale era fissato pagina 5 di 15 al 17.9.2004 al 5,760% e quindi vi era il superamento dello stesso essendo stato applicato un tasso complessivo del 5,78%;
- il superamento del TSU era evidente anche solo sommando la penale di estinzione anticipata del 2%, giungendo così al tasso del 5,95%, anch'esso superiore al tasso soglia;
- anche solo gli interessi di mora erano pari al 5,95%, (tasso contrattuale 3,95% + 2%).
Gli attori concludevano chiedendo che fosse accertata la natura usuraria del mutuo e la nullità delle clausole relative agli interessi, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme percepite (€ 82.310,02).
2. si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_1
- trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito, parte attrice non aveva provato il pagamento delle somme contestate né l'illegittimità di tale pagamento avendo omesso di depositare le contabili dei pagamenti effettuati;
- il calcolo del TEG proposto dagli attori non era conforme alla formula matematica indicata dalla Banca d'Italia, essendo l'unica a garantire omogeneità dei parametri;
- il criterio indicato dagli attori per stabilire il tasso “omnicomprensivo” era errato, in quanto il cumulo della mora non doveva concorrere con il tasso degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del TSU;
- analogamente la “commissione di estinzione anticipata del mutuo” non poteva essere considerata, in quanto la sua applicazione era solo eventuale;
- la spesa per la polizza assicurativa contro l'incendio degli immobili, non rientrava nel calcolo per il TSU, essendo diversa dalle assicurazioni intese a garantire al creditore il rimborso in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente, come previsto dall'art. 2 § 4 del D.M. dell'8 luglio 1992.
La banca concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. Espletata la CTU econometrica ed a seguito dei chiarimenti del consulente sulla commissione di estinzione anticipata e del premio assicurativo ai fini della verifica del superamento del TSU, all'esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 311/2021 rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig.
[...]
e . Parte_1 Parte_2
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 9.7.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le pagina 6 di 15 conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la banca, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È stato altresì precisato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure (v. Cass. n. 3679/2021).
8. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
9. Passando al merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti ritengono censurabile la decisione impugnata laddove non sarebbe chiaro se nel computo del TEG, ai fini della verifica del superamento del TSU, siano state considerate le spese del premio assicurativo della polizza contro gli incendi degli immobili acquistati. In particolare, sebbene il Tribunale abbia considerato che nell'all. 1 alla CTU risultano incluse le spese di assicurazione (€
3.303,87 pari al 3,3% del capitale), tale affermazione sarebbe smentita dallo stesso consulente al § 5 dell'elaborato peritale del 8.11.2019, ove nell'elenco delle voci considerate ai fini del calcolo del TEG dette spese non risultano indicate. Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, anche a voler considerare dette spese, la variazione del TEG sarebbe minima (di pochi decimali). In conclusione, le spese per le polizze assicurative dovevano essere pagina 7 di 15 considerate nel calcolo, richiamando sia i principi posti da Cass. n. 17466/2020 e n.
29501/2023, sia il punto 5) delle Istruzioni di Banca d'Italia 2002 (lett. C4) che prevedono l'inserimento nel calcolo del TEG delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore al momento della sottoscrizione del mutuo, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.
10. Il motivo è infondato.
11. La questione attiene allo stabilire se le spese dell'assicurazione contro gli incendi vadano incluse o meno nel costo del credito e quindi nel TEG, ai fini della verifica del superamento del TSU. Va ricordato che la valutazione usuraria ricomprende tutti i costi legati all'erogazione del credito (ad eccezione di imposte e tasse) in base al principio dell'onnicomprensività del costo del credito ai fini del vaglio usurario. L'indicatore del costo totale del credito deve considerare quindi anche il costo degli oneri assicurativi della polizza stipulata contestualmente al contratto di finanziamento e con durata coincidente con quella del finanziamento stesso, in quanto avente carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato.
12. Il presupposto è che il costo assicurativo sia collegato all'operazione di finanziamento e tale collegamento si considera presunto quando sussiste la contestualità fra stipula del contratto di mutuo e di assicurazione: “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n. 3025/2022; n.18221/2024). Pertanto il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (rimborso del credito o l'immobile sotto il profilo dei danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione (vedi Cass. n. 13536/2023).
13. Nella fattispecie, le risultanze in atti, inducono a ritenere che in assenza dell'adesione alla polizza assicurativa contro incendi, la banca appellata non avrebbe erogato alcun mutuo, come si evince dall'art. 9 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo, ove risulta l'obbligo per la mutuataria di procedere alla stipula di tale assicurazione. Può inoltre ritenersi pagina 8 di 15 pacifico e non contestato che la polizza sia stata stipulata contestualmente alla conclusione del finanziamento.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto sussistente il collegamento tra spesa assicurativa ed erogazione del finanziamento, nella quantificazione del TEG andava tenuto conto di siffatta spesa assicurativa ai fini della verifica del superamento del TSU.
Orbene, alla data del 21.10.2004 il TEGM rilevato da Banca d'Italia era di 3,84% e nell'elaborato peritale il CTU ha considerato anche le spese di assicurazione (€ 3.303,87), come risulta dal prospetto dell'allegato n. 1 alla relazione (e confermato dal consulente in risposta alle osservazioni – v. pag. 18). Il CTU ha determinato il TAEG al 4,451% che non risulta essere superiore al TSU del 5,7600%, rilevato da Banca d'Italia per il periodo IV trimestre 2004 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile. Tale conclusione è stata recepita dal Tribunale e quindi la successiva affermazione (anche se la spesa non fosse stata considerata, non avrebbe inciso significativamente sul TEG) appare del tutto irrilevante.
15. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erronea determinazione del TSU, calcolato aggiungendo 2,1 punti al TEGM e moltiplicandolo per 1,5 con riferimento agli interessi di mora. Nella fattispecie il superamento del TSU deriverebbe dal cumulo degli interessi corrispettivi (3,95%) con la penale di risoluzione anticipata (2%), dando un tasso di interesse di mora del 5,95% e quindi superiore al TSU di riferimento del periodo (5,76%).
Secondo gli appellanti, il Tribunale, pur prendendo spunto da Cass. SS.UU. n. 19597/2020, non ne avrebbe compreso la portata in merito alla normativa applicabile ratione temporis (IV
Trim. 2004), secondo la quale - all'epoca - l'unica operazione consentita era quella prevista dal D.M. 17.9.2004 ovvero aumento del 50% del TEG (mutui con garanzia reale a tasso variabile: 3,84%+50%=5,76%). Pertanto, la maggiorazione del TEGM di 2,1% e la moltiplicazione per 1,5% non sarebbe corretta in quanto le stesse SS.UU. hanno stabilito che per ogni contratto deve essere preso a riferimento il DM vigente all'epoca della stipula. Ne deriverebbe la gratuità del mutuo ed in subordine la necessità di integrazione della CTU.
16. Il motivo è infondato.
17. Premesso che la verifica della usurarietà o meno degli interessi pattuiti, sia corrispettivi sia moratori, debba essere rapportata al momento dell'insorgenza del vincolo (v. Cass.
SS.UU. n. 24675/2017; n. 9762/2018), è ormai pacifico in giurisprudenza che l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, rappresentando il costo del denaro il pagina 9 di 15 cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, mentre quello di mora risponde alla funzione di risarcimento per il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Pertanto gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti, vengono percepiti allorché ricorrono presupposti diversi ed antitetici: mentre i primi sono una controprestazione, i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
18. Poiché il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora è il comportamento inadempiente del debitore e quindi la sua concreta applicazione è solo eventuale, i due tipi di tassi sono alternativi e non possono trovare applicazione cumulativa ai fini della verifica del superamento del TSU, in ragione dei diversi presupposti applicativi. Come ribadito dalla
Corte di Cassazione, "gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare" (Cass. n. 31615/2021). Pertanto "…non vi è dubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti insieme a quelli moratori" (Cass. n. 26286/2019; v. anche 1725/2023). Difatti, qualora il debitore sia in ritardo nel rimborso della rata scaduta non verrebbe applicato dalla banca un saggio di interesse risultante dalla somma di quello corrispettivo e di quello di mora, ma esclusivamente quest'ultimo sull'intero importo della rata scaduta (v. Cass. n. 17447/2019).
19. L'esclusione del cumulo fra interessi di mora ed interessi corrispettivi è stato recepito dall'indirizzo giurisprudenziale anche di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità:
"deve infatti evidenziarsi in primo luogo che, ai fini della verifica dell'usurarietà, non è possibile cumulare i tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori
(come genericamente e comunque erroneamente affermato dal giudice di prime cure), in quanto, una volta verificatosi l'inadempimento, l'interesse moratorio è destinato a sostituirsi all'interesse corrispettivo, sicché i due tipi di interessi non possono essere applicati cumulativamente, a ciò non ostando la sentenza n. 27442/2018 della S.C. sopra richiamata, che si è limitata ad affermare l'applicabilità dell'interesse del tasso soglia anche agli interessi moratori. Inoltre, detta equiparazione non si estende alle conseguenze derivanti dal superamento del tasso soglia, dovendosi escludere che l'art. 1815, co. 2 c.c. trovi applicazione anche nel caso di interessi moratori usurari, in quanto la disposizione ha
pagina 10 di 15 finalità sanzionatorie e carattere eccezionale, e come tale insuscettibile di applicazione analogica, anche perché, come affermato dalla S.C. nell'obiter sopra riportato, “nonostante
l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa” (C. App. Bologna sez. III, 9.7.2019 est.
Velotti; v. anche n. 2490/2020; n. 1344/2023). In breve, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia non va risolto attraverso il loro cumulo.
20. Esclusa la cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori, tuttavia va rilevato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (v. Cass. SS.UU. n.
19597/2020; n. 14214/2022). Difatti, secondo i principi affermati dalla Cassazione, la verifica di usurarietà degli interessi di mora deve essere condotta nel rispetto del principio di
“simmetria” e deve tener conto della rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, che la
Banca d'Italia ha nel tempo effettuato, seppure a fini statistici e conoscitivi. È stato altresì chiarito che la mancata inclusione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali che contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali con la conseguenza che "ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista"
(come quelli precedenti al D.M. 25.3.2003, a partire dal quale ha iniziato ad essere compiuta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori con il c.d. “spread di mora”) (v. Cass. SS.UU. n. 19597/2020, n. 12964/2021, n. 31615/2021).
21. Sulla questione la costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura deve essere effettuata separatamente per interessi corrispettivi e moratori tenendo conto per i moratori della maggiorazione dei punti percentuali rispetto ai TAEG medi prevista dalle circolari della Banca d'Italia, con l'ulteriore precisazione che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi moratori per superamento del tasso soglia non si estende alla pattuizione degli interessi corrispettivi, i quali non si sommano ma si sostituiscono ai moratori (v. da ultimo Cass. n. 398/2025).
22. In particolare secondo Cass. SS.UU. n. 19597/2020, occorre fare riferimento al tasso soglia specifico per gli interessi moratori sulla base della rilevazione del tasso medio di mora contenuta nei decreti ministeriali pari, nel caso di specie, a 2,1%. Difatti “la mancata
pagina 11 di 15 indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
23. Venendo alla fattispecie, la tesi di parte appellante si fonda sulla pretesa cumulabilità di tutte le voci (e non i singoli addendi) che vanno ad incidere sul costo del mutuo e che dovrebbero essere considerate ai fini della verifica del superamento del TSU. Ma come detto, tale operazione non appare corretta, visto che sulla base dei suddetti principi l'interesse di mora va considerato autonomamente ai fini del superamento del TSU. Premesso che non è contestato il tasso di interesse corrispettivo previsto dal contratto di mutuo (3,95% in preammortamento e media tassi EURIBOR 3 mesi maggiorato di 1,75), il tasso di mora contrattualmente fissato è pari al 2% in più rispetto al tasso corrispettivo del 3,95% e quindi pari a 5,95%.
24. Tuttavia, applicando il criterio indicato dalle S.U. con la citata sentenza n. 19597/2020, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al
30.06.2011, il TSU si determina sommando al TEGM il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, L.
108/1996 secondo la seguente formula (TEGM + 2,1) x 1,5. Sommando allora al TEGM di periodo (3,84%) i 2,1 punti percentuali, si ottiene un TEGM del 6,340% che, maggiorato del
50%, porta ad un tasso soglia di mora del 8,910% e quindi superiore al tasso di mora contrattuale (5,95%) previsto nella fattispecie.
25. Con il terzo motivo di gravame in punto di inserimento nel calcolo ai fini del superamento del TSU, anche la “commissione di estinzione anticipata”. Gli appellanti sostengono che il CTU ha omesso di includere nel calcolo del TEG la “commissione omnicomprensiva” del 2% del capitale restituito, prevista dal contratto. Tale penale sarebbe da considerare ai fini del TSU, giungendo al tasso del 6,451% (TEG 4,451% per commissione istruttoria e incasso rata + 2%), superando il TSU del 5,760%.
26. Il motivo è infondato.
27. Le stesse considerazioni già scolte valgono anche per la penale/commissione per pagina 12 di 15 "estinzione anticipata" in quanto è un costo eventuale ed ha finalità e basi di calcolo del tutto differenti dagli interessi corrispettivi e moratori. Entrambe le categorie di interessi e le singole penali possono risultare usurarie, ma la valutazione deve essere effettuata singolarmente, per ciascuna di esse, secondo il principio consolidato espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU.
n. 19587/2020 e da ultimo Cass. n. 31615/2021). Come più volte affermato da questa Corte in precedenti pronunce (v. n. 1116/2021 est. Dott. M. Velotti) e dalla stessa Cassazione (v. per tutte Cass. n. 7352/2022; n. 23866/2022, n. 4537/2023), ai fini del superamento del TSU non deve essere considerata come voce di costo la commissione di “estinzione anticipata” del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Invero detta penale, costituisce un corrispettivo omnicomprensivo per l'esercizio di detta facoltà ed è ovviamente meramente eventuale ed alternativo alla corresponsione degli interessi (che costituiscono il corrispettivo del credito o, in caso di mora, hanno un'autonoma funzione di risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione).
Si tratta, in altri termini, di un compenso pattuito (in misura percentuale al capitale anticipatamente rimborsato) per l'esercizio meramente eventuale di una facoltà che, se esercitata, fa venir meno l'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi e che pertanto esula, anche secondo le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, dal novero degli oneri che, in quanto collegati all'erogazione del credito, devono essere posti a raffronto con il tasso soglia (v. C. App. Bologna n. 1874/2018 tra le altre).
28. Ciò ha trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte: “sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644
c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ciò, tuttavia, non consente di estendere la norma anche alla penale per
l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia
l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata” (Cass. n. 13228/2023).
29. Dunque la suddetta penale/commissione costituisce un elemento accidentale del negozio,
pagina 13 di 15 solo eventuale e pertanto tale penale non è computabile ai fini della verifica di usurarietà, non essendo un costo collegato all'erogazione del finanziamento. In conclusione, nel caso in questione, sia la commissione per “estinzione anticipata” (2%) sia le altre voci (non cumulabili), sono ampiamente al di sotto del TSU del periodo di riferimento.
30. D'altra parte lo stesso CTU ha precisato che “pur ritenendo che tale commissione non sia stata applicata, ha elaborato il TAEG nel caso di estinzione anticipata alla data del
30.11.2009,così come indicato nella nota di precisazione del credito utilizzando il foglio elettronico con la formula del TIR.X. In tale caso il TEG pari al 5,00% NON supera il TSU alla data di stipula (IV trimestre del 2004) pari al 5,76%.”
31. Va solo aggiunto che laddove le parti, come nel caso di specie, abbiano convenuto un saggio di interesse corrispettivo annuo inferiore al tasso soglia di riferimento, la relativa disposizione resta comunque valida: a ciò consegue la palese infondatezza della prospettazione di parte appellante che pretende di far discendere dal preteso superamento della soglia usuraria degli interessi di mora pattuiti, la conseguenza della gratuità del contratto e, quindi, della non spettanza alla banca delle somme alla stessa versate a titolo di interessi corrispettivi e delle quali è chiesta la restituzione. Difatti la pattuizione di un tasso di interesse superiore al TSU non determina l'invalidità del contratto, ma trova applicazione l'art. 1815, co. 2 c.c. per cui “resta l'applicazione dell'art. 1224 cod. civ., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”, poiché “la nullità della clausola degli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi” (v. SS.UU. n. 19597/2020) (1). In conclusione, qualora i tassi applicati risultino legittimi e sotto soglia, non trova applicazione la sanzione della gratuità del mutuo prevista dall'art. 1815 co. 2 c.c. (Cass. 5690/2025; idem C. App. Bologna sez. III, 9.7.2019, n.
2490/2020 cit.).
32. Alla luce di quanto sopra, l'istanza di integrazione e/o rinnovazione della CTU va rigettata.
33. L'appello deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
34. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la
(1) Nella previsione di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. - secondo il quale è nulla la clausola relativa agli interessi ove questi siano usurari - per “clausola” deve intendersi la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia e pertanto, la sanzione non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano.
pagina 14 di 15 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
35. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 311/2021 del 11.2.2021, pubblicata il
12.2.2021;
- condanna e , in solido fra di loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 carica, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 17 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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