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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1844/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa TT Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1844/2025, promossa con ricorso depositato il 09/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Alessia Deleo;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Alessia Deleo;
pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 02/10/2010
(anno 2010 atto n. 123 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: Persona_1
nata a [...], il [...], , nata a [...], il
[...] Persona_2
11.11.2013.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, per come integrate con le note di trattazione scritta:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di tetto, mensa e letto con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi di comune accordo stabiliscono che la RA , a breve, si Parte_1 trasferirà nell'immobile di proprietà dei suoi genitori, sito in Varese, in Via Goldoni n.31, concesso alla stessa dai suoi genitori a titolo gratuito, mentre nell'abitazione coniugale, sito in Varese, in Via Mottarone n.9, comprensiva di arredi e suppellettili, continuerà ad abitarvi il signor con le precisazioni di cui al punto 14) Parte_2
3. i ricorrenti dispongono l'affido condiviso delle figlie minori ed TT PE con collocamento paritetico.
4. i genitori si impegnano a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Per quanto riguarda il collocamento paritetico, dividendo i giorni di collocamento nell'arco di due settimane (indicando anche i week-end), i genitori stabiliscono che:
- Il lunedì le minori staranno con la madre che le terrà con sé sino al giorno successivo, accompagnando le minori a scuola. Nel periodo di chiusura della scuola, la madre porterà le minori presso l'abitazione paterna entro le ore 9:00;
- Il martedì le minori staranno con il padre che le terrà con sè dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola, sino al giovedì mattina, quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna entro le ore 9:00;
- Il giovedì le minori staranno con la madre che le terrà con sé dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola sino al martedì mattina pagina 2 di 6 (comprensivo quindi del week end), quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione paterna entro le ore 9:00;
- Martedì le minori staranno con il padre che le terrà con sè dal termine dell'orario scolastico sino al giovedì mattina, quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna entro le ore 9:00;
- Il giovedì le minori staranno con la madre che le terrà con sé dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola sino al venerdì mattina, quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione paterna entro le ore 9:00 ;
- Il venerdì le minori staranno con il padre che le terrà con sé dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola, sino al lunedì mattina
(comprensivo quindi del week end), quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna entro le ore 9:00.
I genitori in ogni caso si impegnano a concordare modalità di collocamento diverse che consentano ad entrambi i genitori ed ai relativi nonni, la maggiore possibilità di trascorrere tempo con le minori;
resta inteso che in caso di disaccordo, troveranno applicazioni le regole sopra riportate;
6. nel periodo delle vacanze estive (giugno, luglio, agosto e settembre, sino all'inizio dell'anno scolastico) entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con le minori tre settimane, di cui solo due consecutive. Il periodo di fruizione delle vacanze andrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno e sempre tenuto conto delle esigenze e delle inclinazioni di e di TT. I genitori si impegnano a comunicare la località PE turistica ove si recheranno con le figlie, garantendo quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore. I nonni materni e paterni di ed TT potranno trascorrere con le PE minori una settimana di vacanza nel periodo estivo, il cui periodo andrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
7. con riferimento alle festività natalizie, il giorno 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre verranno tra loro alternati (a titolo di esempio: nel 2025 TT e saranno PE con il papà il 25 dicembre e con la mamma il 26 dicembre;
nel 2026, TT e PE saranno con la madre il 25 dicembre e con il padre il 26 dicembre) dalle ore 10:00 del mattino sino alle ore 10:00 del giorno successivo;
il 24 dicembre le minori saranno con il genitore con cui trascorreranno il 26 dicembre (a titolo di esempio: nel 2025 TT e saranno il 24 dicembre con la mamma;
nel 2026, TT e PE PE saranno con il padre). Tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della pagina 3 di 6 chiusura della scuola, il restante periodo dal 27 dicembre al 6 gennaio verrà concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando che, in caso di mancato accordo, nel 2025 TT e staranno con la madre dal 27 dicembre PE al 1° gennaio 2026 sino ad ore 18:00, orario in cui il padre potrà prelevare le minori dalla casa materna e tenerle con sé sino al 6 gennaio ad ore 18:00, riconducendo le minori presso l'abitazione materna;
per il 2026 si invertiranno i periodi. Con riferimento alle festività
Pasquali resta inteso che le minori trascorreranno la giornata di Pasqua del 2026 con il padre ed il giorno di SQ con la madre. Per gli anni successivi, le festività verranno invertite;
8. Per quanto concerne il giorno del compleanno di e di TT, PE nell'anno 2025 nel giorno del compleanno di TT (11 novembre) la madre terrà con sé entrambe le minori dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19:00, quando le accompagnerà presso il padre che trascorrerà il compleanno con entrambe le figlie e con pernotto presso di lui, sino al giorno dopo;
nell'anno 2026 nel giorno del compleanno di
(21 gennaio) la madre terrà con sé entrambe le minori dalla fine dell'orario PE scolastico sino alle ore 19:00, quando le accompagnerà presso il padre che trascorrerà il compleanno con entrambe le figlie e con pernotto presso di lui;
nel giorno del compleanno di
TT (11 novembre) il padre terrà con sé entrambe le minori dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19:00, quando le accompagnerà presso la madre che trascorrerà il compleanno con entrambe le figlie e con pernotto presso di lei. Per gli anni successivi, gli orari ed i giorni verranno invertiti. Inoltre, entrambi i genitori potranno tenere con loro le minori nel giorno del loro rispettivo compleanno (padre il 13 luglio e madre il 20 aprile);
9. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé le minori;
10. per quanto concerne il mantenimento delle minori ed TT, i coniugi PE di comune accordo scelgono il mantenimento diretto;
11. i genitori concordano che le spese straordinarie in favore delle figlie, sino al 31 dicembre 2025, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% per la RA
e del 40% per il signor A decorrere dal mese di gennaio 2026 i signori Pt_1 Parte_2
e concordano che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi Pt_1 Parte_2 nella misura del 50% ciascuno. I coniugi, al fine di evitare e al fine prevenire future inutili pagina 4 di 6 controversie inerenti alla classificazione delle spese in ordinarie o straordinarie, intendono riferirsi alle Linee Guida del Tribunale di Varese avente ad oggetto le “spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” recante data 1 febbraio 2018. Le spese anticipate da uno dei due genitori verranno rimborsate dall'altro genitore entro il giorno 12 del mese successivo a quelle in cui sono state sostenute;
12. fermo quanto indicato al punto 11), i signori e precisano che la Pt_1 Parte_2 retta della scuola frequentata dalle minori ed il cui costo mensile ammonta ad € 950,00 (ossia
€ 500,00 per il primo iscritto e sconto del 10% per TT) per il periodo PE scolastico settembre 2024 giugno 2025 verrà interamente sostenuta dai nonni materni, genitori della RA;
Parte_1
13. I genitori concordano che l'Assegno Unico, ad oggi corrisposto dall'INPS al signor e di importi pari, ad oggi, a circa € 328,00, continui ad essere Parte_2 interamente corrisposto e percepito dal signor Parte_2
14. Per quanto concerne l'abitazione coniugale gravata dal mutuo, i signori e Parte_2 si obbligano a corrispondere ciascuno la quota del 50% della rata mensile di Pt_1 complessivi € 924,73, fintantoché l'unità immobiliare non verrà venduta di comune accordo tra i coniugi. I signori e si impegnano, sin da ora, altresì a porre in Parte_2 Pt_1 vendita l'immobile sito in Varese, in Via Mottarone n.9 entro e non oltre cinque anni decorrenti dalla data di omologa;
15. Per quanto concerne il finanziamento contratto dalla RA durante Pt_1
l'unione coniugale per l'acquisto di beni per la famiglia, con la società Findomestic, con scadenza nell'anno 2027 ed indicato al punto f. delle premesse del ricorso per separazione consensuale, il signor si impegna a corrispondere ogni mese, in favore della Parte_2 RA la quota del 50% della rata mensile, sino all'estinzione del finanziamento;
Pt_1
16. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per se stessi e dichiarano, dandosene vicendevolmente atto, di non avere alcuna pretesa patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro quale ne possa essere il titolo o la ragione;
17. i coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere o rinnovare il passaporto o ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, per sé e per le minori, ed acconsentono che le minori dispongano di autonomo documento valido per l'espatrio.
pagina 5 di 6 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte, anche integrative comunque tempestive, contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 20/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_2
13.07.1982, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02.10.2010, in
Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2010, atto n. 123, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa TT Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa TT Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1844/2025, promossa con ricorso depositato il 09/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Alessia Deleo;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Alessia Deleo;
pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 02/10/2010
(anno 2010 atto n. 123 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: Persona_1
nata a [...], il [...], , nata a [...], il
[...] Persona_2
11.11.2013.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, per come integrate con le note di trattazione scritta:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di tetto, mensa e letto con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi di comune accordo stabiliscono che la RA , a breve, si Parte_1 trasferirà nell'immobile di proprietà dei suoi genitori, sito in Varese, in Via Goldoni n.31, concesso alla stessa dai suoi genitori a titolo gratuito, mentre nell'abitazione coniugale, sito in Varese, in Via Mottarone n.9, comprensiva di arredi e suppellettili, continuerà ad abitarvi il signor con le precisazioni di cui al punto 14) Parte_2
3. i ricorrenti dispongono l'affido condiviso delle figlie minori ed TT PE con collocamento paritetico.
4. i genitori si impegnano a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Per quanto riguarda il collocamento paritetico, dividendo i giorni di collocamento nell'arco di due settimane (indicando anche i week-end), i genitori stabiliscono che:
- Il lunedì le minori staranno con la madre che le terrà con sé sino al giorno successivo, accompagnando le minori a scuola. Nel periodo di chiusura della scuola, la madre porterà le minori presso l'abitazione paterna entro le ore 9:00;
- Il martedì le minori staranno con il padre che le terrà con sè dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola, sino al giovedì mattina, quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna entro le ore 9:00;
- Il giovedì le minori staranno con la madre che le terrà con sé dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola sino al martedì mattina pagina 2 di 6 (comprensivo quindi del week end), quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione paterna entro le ore 9:00;
- Martedì le minori staranno con il padre che le terrà con sè dal termine dell'orario scolastico sino al giovedì mattina, quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna entro le ore 9:00;
- Il giovedì le minori staranno con la madre che le terrà con sé dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola sino al venerdì mattina, quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione paterna entro le ore 9:00 ;
- Il venerdì le minori staranno con il padre che le terrà con sé dal termine dell'orario scolastico o dalle ore 9:00 nel periodo di chiusura della scuola, sino al lunedì mattina
(comprensivo quindi del week end), quando accompagnerà le minori a scuola o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna entro le ore 9:00.
I genitori in ogni caso si impegnano a concordare modalità di collocamento diverse che consentano ad entrambi i genitori ed ai relativi nonni, la maggiore possibilità di trascorrere tempo con le minori;
resta inteso che in caso di disaccordo, troveranno applicazioni le regole sopra riportate;
6. nel periodo delle vacanze estive (giugno, luglio, agosto e settembre, sino all'inizio dell'anno scolastico) entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con le minori tre settimane, di cui solo due consecutive. Il periodo di fruizione delle vacanze andrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno e sempre tenuto conto delle esigenze e delle inclinazioni di e di TT. I genitori si impegnano a comunicare la località PE turistica ove si recheranno con le figlie, garantendo quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore. I nonni materni e paterni di ed TT potranno trascorrere con le PE minori una settimana di vacanza nel periodo estivo, il cui periodo andrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
7. con riferimento alle festività natalizie, il giorno 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre verranno tra loro alternati (a titolo di esempio: nel 2025 TT e saranno PE con il papà il 25 dicembre e con la mamma il 26 dicembre;
nel 2026, TT e PE saranno con la madre il 25 dicembre e con il padre il 26 dicembre) dalle ore 10:00 del mattino sino alle ore 10:00 del giorno successivo;
il 24 dicembre le minori saranno con il genitore con cui trascorreranno il 26 dicembre (a titolo di esempio: nel 2025 TT e saranno il 24 dicembre con la mamma;
nel 2026, TT e PE PE saranno con il padre). Tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della pagina 3 di 6 chiusura della scuola, il restante periodo dal 27 dicembre al 6 gennaio verrà concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando che, in caso di mancato accordo, nel 2025 TT e staranno con la madre dal 27 dicembre PE al 1° gennaio 2026 sino ad ore 18:00, orario in cui il padre potrà prelevare le minori dalla casa materna e tenerle con sé sino al 6 gennaio ad ore 18:00, riconducendo le minori presso l'abitazione materna;
per il 2026 si invertiranno i periodi. Con riferimento alle festività
Pasquali resta inteso che le minori trascorreranno la giornata di Pasqua del 2026 con il padre ed il giorno di SQ con la madre. Per gli anni successivi, le festività verranno invertite;
8. Per quanto concerne il giorno del compleanno di e di TT, PE nell'anno 2025 nel giorno del compleanno di TT (11 novembre) la madre terrà con sé entrambe le minori dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19:00, quando le accompagnerà presso il padre che trascorrerà il compleanno con entrambe le figlie e con pernotto presso di lui, sino al giorno dopo;
nell'anno 2026 nel giorno del compleanno di
(21 gennaio) la madre terrà con sé entrambe le minori dalla fine dell'orario PE scolastico sino alle ore 19:00, quando le accompagnerà presso il padre che trascorrerà il compleanno con entrambe le figlie e con pernotto presso di lui;
nel giorno del compleanno di
TT (11 novembre) il padre terrà con sé entrambe le minori dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19:00, quando le accompagnerà presso la madre che trascorrerà il compleanno con entrambe le figlie e con pernotto presso di lei. Per gli anni successivi, gli orari ed i giorni verranno invertiti. Inoltre, entrambi i genitori potranno tenere con loro le minori nel giorno del loro rispettivo compleanno (padre il 13 luglio e madre il 20 aprile);
9. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé le minori;
10. per quanto concerne il mantenimento delle minori ed TT, i coniugi PE di comune accordo scelgono il mantenimento diretto;
11. i genitori concordano che le spese straordinarie in favore delle figlie, sino al 31 dicembre 2025, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% per la RA
e del 40% per il signor A decorrere dal mese di gennaio 2026 i signori Pt_1 Parte_2
e concordano che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi Pt_1 Parte_2 nella misura del 50% ciascuno. I coniugi, al fine di evitare e al fine prevenire future inutili pagina 4 di 6 controversie inerenti alla classificazione delle spese in ordinarie o straordinarie, intendono riferirsi alle Linee Guida del Tribunale di Varese avente ad oggetto le “spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” recante data 1 febbraio 2018. Le spese anticipate da uno dei due genitori verranno rimborsate dall'altro genitore entro il giorno 12 del mese successivo a quelle in cui sono state sostenute;
12. fermo quanto indicato al punto 11), i signori e precisano che la Pt_1 Parte_2 retta della scuola frequentata dalle minori ed il cui costo mensile ammonta ad € 950,00 (ossia
€ 500,00 per il primo iscritto e sconto del 10% per TT) per il periodo PE scolastico settembre 2024 giugno 2025 verrà interamente sostenuta dai nonni materni, genitori della RA;
Parte_1
13. I genitori concordano che l'Assegno Unico, ad oggi corrisposto dall'INPS al signor e di importi pari, ad oggi, a circa € 328,00, continui ad essere Parte_2 interamente corrisposto e percepito dal signor Parte_2
14. Per quanto concerne l'abitazione coniugale gravata dal mutuo, i signori e Parte_2 si obbligano a corrispondere ciascuno la quota del 50% della rata mensile di Pt_1 complessivi € 924,73, fintantoché l'unità immobiliare non verrà venduta di comune accordo tra i coniugi. I signori e si impegnano, sin da ora, altresì a porre in Parte_2 Pt_1 vendita l'immobile sito in Varese, in Via Mottarone n.9 entro e non oltre cinque anni decorrenti dalla data di omologa;
15. Per quanto concerne il finanziamento contratto dalla RA durante Pt_1
l'unione coniugale per l'acquisto di beni per la famiglia, con la società Findomestic, con scadenza nell'anno 2027 ed indicato al punto f. delle premesse del ricorso per separazione consensuale, il signor si impegna a corrispondere ogni mese, in favore della Parte_2 RA la quota del 50% della rata mensile, sino all'estinzione del finanziamento;
Pt_1
16. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per se stessi e dichiarano, dandosene vicendevolmente atto, di non avere alcuna pretesa patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro quale ne possa essere il titolo o la ragione;
17. i coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere o rinnovare il passaporto o ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, per sé e per le minori, ed acconsentono che le minori dispongano di autonomo documento valido per l'espatrio.
pagina 5 di 6 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte, anche integrative comunque tempestive, contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
(Visto pervenuto in data 20/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_2
13.07.1982, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 02.10.2010, in
Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese
(anno 2010, atto n. 123, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa TT Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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