TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2015/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
2.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05.08.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PELUSO MARIA LIBERA, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. DI FUCCIA MASSIMILIANO, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data 29.03.1995; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 02.05.1996), (il 10.03.1998), Per_1 Per_2
(il 27.11.2000), (il 26.11.2009), (il 05.05.2012); Per_3 Per_4 Per_5 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell'8.01.2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1) I figli minori ed restano affidati congiuntamente ai genitori, con Per_4 Per_5 collocamento prevalente presso la madre;
Parte_2
2) Il padre potrà tenerli con sé durante due fine settimana alterni e 15 Parte_1 giorni nel mese di agosto, oltre che in altre occasioni da concordare;
3) il Signor verserà un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili (€ Parte_1
200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo vaglia o bonifico bancario;
4) Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
6) L'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla madre Parte_2
;
[...]
7) I coniugi si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza entro 30 giorni;
8) I coniugi dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale e di non avere beni da dividere. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 29.03.1995 da Pt_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a
[...] Parte_2
CASERTA (CE) il 3.10.1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.2, parte I, serie, anno 1995);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2 3