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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 5195 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
(C.F. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Fernando Targa;
appellante
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, Sig. e Arch. (C.F. Controparte_2 Controparte_3
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. C.F._1
Carlo De Porcellinis;
appellati
1
sentenza Tribunale di Roma n. 7317, pubblicata il 18.05.2020
oggetto
appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Veniva impugnata da la sentenza in epigrafe Parte_1
del Tribunale di Roma n. 7317/2020;
2. Resistevano la e l'Architetto CP_1 Controparte_3
3. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/03/2025 le parti non depositavano le note scritte e la Corte rinviava ex art. 309
c.p.c. assegnando un nuovo e perentorio termine per il deposito di note scritte sino al 14/05/2025.
4. Alla suddetta udienza del 14 maggio 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte depositava note scritte.
5. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
6. La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
7. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7317 dell'anno 2020, così decide:
2 a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 19/05/2025
Il presidente estensore
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