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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Occhinegro del Foro di
Reggio Emilia
opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Remy del Foro di Ferrara opposta e contro
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Giuseppe Basile opposto conclusioni
Per : "In via principale accertarsi, previa sospensione dell'esecuzione Parte_1
specificata in premessa ricorrendo fondati motivi, la nullità delle notificazioni delle cartelle esattoriali azionate, nonché la prescrizione dei crediti contributivi iv indicati, con ogni conseguenza di legge e dal caso relative agli atti successivi costituenti il titolo dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento nei confronti della ricorrente sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_3
Per : “a) Respingere la domanda di sospensione dell'esecutività dell'atto CP_1
impugnato; b) Respingere il ricorso e le domande avanzate dal ricorrente, con vittoria di spese in favore di da distrarsi a favore Controparte_1
del sottoscritto legale antistatario”
Pag. 2 di 10 Per :” Tutto ciò premesso la difesa dell'Istituto chiede che Codesto Tribunale, CP
disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario. Spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a 14 avvisi di
[...] CP
addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09520249003469510/00 Parte_2
20/05/2024, pari ad euro 116.424,23 (all. ricorso.)
[...]
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale non avendo ricevuto alcun avviso di addebito da parte dell né alcun atto interruttivo da parte di CP CP_5
ora .
[...] CP_1
Il ricorrente ha rilevato, inoltre, la mancata allegazione all'intimazione di pagamento impugnata delle copie degli avvisi di addebito in essa indicati, esponendo che l'allegazione degli atti in precedenza notificati è obbligatoria ex art. 7, c. 1, L.
212/2000. (c.d. Statuto dei diritti del contribuente)
2. Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva in relazione agli avvisi di addebito che vengono formati e notificati direttamente dall' ; inoltre, la prescrizione non è maturata essendo stati CP
notificati diversi atti interruttivi.
Sulla violazione dell'art.7, c.1 L.212/2000 o omessa allegazione degli atti in precedenza già notificati, l ha esposto che tale articolo prevede Controparte_6
che gli atti siano motivati e che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo sia allegato nel caso in cui non sia se già stato notificato in precedenza;
l'intimazione di pagamento impugnata è redatta su modello previsto dalla Legge ed è correttamente motivata, in quanto riporta (e quindi “allega”) gli atti prodromici
Pag. 3 di 10 notificati, così fornendo al contribuente ogni informazione utile alla propria difesa o ad un pagamento consapevole. (doc.2 ) CP_1
3. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo correttamente CP
notificati gli avvisi di addebito.
Sull'eccezione riguardante l'art. 7 comma 1 della L. 212/2000, l'Ente ha esposto che il caso in oggetto non rientra nella fattispecie regolata dalla suddetta norma, in quanto nel presente giudizio si tratta non di un atto “dell'amministrazione finanziaria” in senso stretto (ad es. un accertamento tributario) ma di una massa di crediti maturati dall'amministrazione previdenziale che l'TO (quale Agente della Riscossione, dei crediti, tributari e previdenziali) ha posto in esecuzione.
4. Tanto premesso, la causa viene oggi decisa all'esito della discussione.
5. Il ricorso va respinto.
6. Nel caso in oggetto l'opposizione si concentra sui 14 avvisi di addebito che il ricorrente afferma di non aver mai validamente ricevuto;
pertanto, l'intimazione impugnata sarebbe invalida per omessa notifica degli avvisi di addebito che causa l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi.
La pronuncia della Cassazione menzionata dal ricorrente ((Cass SS. UU. n. 5791 del
4.3.2008-pag.10 ricorso) richiama un principio tributario che non è applicabile al caso in esame.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
Pag. 4 di 10 dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Va poi ricordato che a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
Va poi ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “… questa
Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” (Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del
10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
7. Nello specifico, gli avvisi di addebito di cui si discute sono i seguenti:
1) N. 39520140000832836000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2008 al 12/2013, notificato il 21/10/2015, per un importo complessivo
Pag. 5 di 10 di €14.358,53 (doc.n.
2-2.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
notificata il 21/05/2018 (doc. 4 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024. CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2018,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
2) N. 39520140001700766000 emesso per omissioni contributive commercianti periodo dal 01/2008 al 12/2013., notificato il 18/10/2014, per un importo complessivo di € 14.232,94 (doc.n.
3-3.bis) - è stato oggetto di intimazione di pagamento notificata il 21/05/2018 (doc. 4 ); di intimazione di pagamento CP_1
notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2018,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
3) N. 39520160001028304000 emesso per omissioni contributive commercianti periodo dal 01/2015 al 12/2015, notificato in data 8/01/2018 per un importo complessivo di € 1.915,63 (doc.n.
4-4.bis ) – è stato oggetto di intimazione di CP
pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta CP_1
notificata il 20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
4) N. 39520160002532371000 emesso per omissioni contributive commercianti nel periodo dal 01/2015 al 12/2015, notificato il 30/11/2016 per un importo complessivo di € 1.920,31 (doc.n.
5-5.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
Pag. 6 di 10 notificata il 21/05/2018 (doc. 4 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024. CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2018,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva
5) N. 9520170001303643000 emesso per omissioni contributive commercianti nel periodo dal 01/2016 al 12/2016, notificato per compiuta giacenza in data 03/11/2017 per un importo complessivo di € 3.945,69 (doc.n.
6-6.bis ) – è stato oggetto di CP
atto di pignoramento verso terzi notificato il 25/05/2018 (doc. 5 ): di CP_1
intimazione di pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione CP_1
qui opposta notificata il 20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'atto di pignoramento verso terzi del 2018, l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
6) N. 39520170001677865000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2012 al 12/2012, notificato il 07/11/2017 per un importo complessivo di € 16.721,28 (doc.n.
7-7.bis ) - è stato oggetto di atto di pignoramento verso CP
terzi notificato il 25/05/2018 (doc. 5 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024 CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'atto di pignoramento verso terzi del 2018, l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
7) N.39520170001748225000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2011 al 12/2011, notificato il 22.11.2017 per un importo complessivo di € 7.153,27 (doc.n.
8-8.bis ) - è stato oggetto di atto di pignoramento verso CP
Pag. 7 di 10 terzi notificato il 25/05/2018 (doc. 5 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024. CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'atto di pignoramento verso terzi del 2018, l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
8) N. 39520180001375804000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2017 al 12/2017, notificato il 30/07/2018 per un importo complessivo di € 3.004,16 (doc.n.
9-9.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
9) N. 39520180002793545000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2017 al 12/2018, notificato il 09/01/2019 per un importo complessivo di € 2.016,43 (Doc.n.10-10.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
10) N. 39520180003168878000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2013 al 12/2014, notificato il 09/01/2019 per un importo complessivo di € 21.774,66 (doc.n.11-11.bis ) - è stato oggetto di intimazione di CP
pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta CP_1
notificata il 20/05/2024.
Pag. 8 di 10 Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
11) N. 39520190001111137000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018, notificato il 24/11/2022 per un importo complessivo di € 2.049,68 (doc.n.12-12.bis ) - è stato oggetto dell'intimazione CP
qui opposta notificata il 20/05/2024.La prescrizione non è certamente maturata.
12) N. 39520190001421168000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2015 al 12/2015, notificato il 23/08/2019 per un importo complessivo di € 3.087,82 (doc.n.13-13.bis ) - è stato oggetto di intimazione di CP
pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
notificata il 20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
13) N. 39520190002593069000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2019, notificato il 24/11/2022 per un importo complessivo di €2.047,64 (doc.n.14-14.bis ) - è stato oggetto dell'intimazione CP
qui opposta notificata il 20/05/2024.La prescrizione non è certamente maturata.
14) N. 39520210001061969000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2019, notificato il 24/11/2022 per un importo complessivo di €3.309,36 (doc.n.15-15.bis ) - è stato oggetto dell'intimazione CP
qui opposta notificata il 20/05/2024. La prescrizione non è certamente maturata.
In via generale deve osservarsi che l'opponente- dopo il deposito della documentazione relativa alle notifiche da parte di e non ha preso CP CP_1
posizione specifica sulle modalità delle notifiche.
Pag. 9 di 10 Quanto alle modalità di notifica degli avvisi di addebito va richiamata la pronuncia della Suprema Corte n. . n. 31369/2024.
8. Per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 7 comma 1 della L. 212/2000, sono condivisibili e difese degli enti sopra riportate ed in ogni caso la questione è superata dalla avvenuta notifica delle precedenti intimazioni mai opposte.
9. Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
Le spese come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 606/2024:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro e Parte_1 CP [...]
. Controparte_4
2) Condanna a rimborsare agli Enti resistenti euro 3.000,00 ciascuno Parte_1
con distrazione , quanto ad a favore del difensore antistatario oltre spese CP_1
generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia, così deciso il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Occhinegro del Foro di
Reggio Emilia
opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Remy del Foro di Ferrara opposta e contro
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Giuseppe Basile opposto conclusioni
Per : "In via principale accertarsi, previa sospensione dell'esecuzione Parte_1
specificata in premessa ricorrendo fondati motivi, la nullità delle notificazioni delle cartelle esattoriali azionate, nonché la prescrizione dei crediti contributivi iv indicati, con ogni conseguenza di legge e dal caso relative agli atti successivi costituenti il titolo dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento nei confronti della ricorrente sig. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_3
Per : “a) Respingere la domanda di sospensione dell'esecutività dell'atto CP_1
impugnato; b) Respingere il ricorso e le domande avanzate dal ricorrente, con vittoria di spese in favore di da distrarsi a favore Controparte_1
del sottoscritto legale antistatario”
Pag. 2 di 10 Per :” Tutto ciò premesso la difesa dell'Istituto chiede che Codesto Tribunale, CP
disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario. Spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a 14 avvisi di
[...] CP
addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09520249003469510/00 Parte_2
20/05/2024, pari ad euro 116.424,23 (all. ricorso.)
[...]
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale non avendo ricevuto alcun avviso di addebito da parte dell né alcun atto interruttivo da parte di CP CP_5
ora .
[...] CP_1
Il ricorrente ha rilevato, inoltre, la mancata allegazione all'intimazione di pagamento impugnata delle copie degli avvisi di addebito in essa indicati, esponendo che l'allegazione degli atti in precedenza notificati è obbligatoria ex art. 7, c. 1, L.
212/2000. (c.d. Statuto dei diritti del contribuente)
2. Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva in relazione agli avvisi di addebito che vengono formati e notificati direttamente dall' ; inoltre, la prescrizione non è maturata essendo stati CP
notificati diversi atti interruttivi.
Sulla violazione dell'art.7, c.1 L.212/2000 o omessa allegazione degli atti in precedenza già notificati, l ha esposto che tale articolo prevede Controparte_6
che gli atti siano motivati e che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo sia allegato nel caso in cui non sia se già stato notificato in precedenza;
l'intimazione di pagamento impugnata è redatta su modello previsto dalla Legge ed è correttamente motivata, in quanto riporta (e quindi “allega”) gli atti prodromici
Pag. 3 di 10 notificati, così fornendo al contribuente ogni informazione utile alla propria difesa o ad un pagamento consapevole. (doc.2 ) CP_1
3. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo correttamente CP
notificati gli avvisi di addebito.
Sull'eccezione riguardante l'art. 7 comma 1 della L. 212/2000, l'Ente ha esposto che il caso in oggetto non rientra nella fattispecie regolata dalla suddetta norma, in quanto nel presente giudizio si tratta non di un atto “dell'amministrazione finanziaria” in senso stretto (ad es. un accertamento tributario) ma di una massa di crediti maturati dall'amministrazione previdenziale che l'TO (quale Agente della Riscossione, dei crediti, tributari e previdenziali) ha posto in esecuzione.
4. Tanto premesso, la causa viene oggi decisa all'esito della discussione.
5. Il ricorso va respinto.
6. Nel caso in oggetto l'opposizione si concentra sui 14 avvisi di addebito che il ricorrente afferma di non aver mai validamente ricevuto;
pertanto, l'intimazione impugnata sarebbe invalida per omessa notifica degli avvisi di addebito che causa l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi.
La pronuncia della Cassazione menzionata dal ricorrente ((Cass SS. UU. n. 5791 del
4.3.2008-pag.10 ricorso) richiama un principio tributario che non è applicabile al caso in esame.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
Pag. 4 di 10 dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Va poi ricordato che a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
Va poi ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “… questa
Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” (Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del
10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
7. Nello specifico, gli avvisi di addebito di cui si discute sono i seguenti:
1) N. 39520140000832836000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2008 al 12/2013, notificato il 21/10/2015, per un importo complessivo
Pag. 5 di 10 di €14.358,53 (doc.n.
2-2.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
notificata il 21/05/2018 (doc. 4 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024. CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2018,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
2) N. 39520140001700766000 emesso per omissioni contributive commercianti periodo dal 01/2008 al 12/2013., notificato il 18/10/2014, per un importo complessivo di € 14.232,94 (doc.n.
3-3.bis) - è stato oggetto di intimazione di pagamento notificata il 21/05/2018 (doc. 4 ); di intimazione di pagamento CP_1
notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2018,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
3) N. 39520160001028304000 emesso per omissioni contributive commercianti periodo dal 01/2015 al 12/2015, notificato in data 8/01/2018 per un importo complessivo di € 1.915,63 (doc.n.
4-4.bis ) – è stato oggetto di intimazione di CP
pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta CP_1
notificata il 20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
4) N. 39520160002532371000 emesso per omissioni contributive commercianti nel periodo dal 01/2015 al 12/2015, notificato il 30/11/2016 per un importo complessivo di € 1.920,31 (doc.n.
5-5.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
Pag. 6 di 10 notificata il 21/05/2018 (doc. 4 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024. CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2018,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva
5) N. 9520170001303643000 emesso per omissioni contributive commercianti nel periodo dal 01/2016 al 12/2016, notificato per compiuta giacenza in data 03/11/2017 per un importo complessivo di € 3.945,69 (doc.n.
6-6.bis ) – è stato oggetto di CP
atto di pignoramento verso terzi notificato il 25/05/2018 (doc. 5 ): di CP_1
intimazione di pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione CP_1
qui opposta notificata il 20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'atto di pignoramento verso terzi del 2018, l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
6) N. 39520170001677865000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2012 al 12/2012, notificato il 07/11/2017 per un importo complessivo di € 16.721,28 (doc.n.
7-7.bis ) - è stato oggetto di atto di pignoramento verso CP
terzi notificato il 25/05/2018 (doc. 5 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024 CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'atto di pignoramento verso terzi del 2018, l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
7) N.39520170001748225000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2011 al 12/2011, notificato il 22.11.2017 per un importo complessivo di € 7.153,27 (doc.n.
8-8.bis ) - è stato oggetto di atto di pignoramento verso CP
Pag. 7 di 10 terzi notificato il 25/05/2018 (doc. 5 ); di intimazione di pagamento notificata il CP_1
23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il 20/05/2024. CP_1
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'atto di pignoramento verso terzi del 2018, l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
8) N. 39520180001375804000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2017 al 12/2017, notificato il 30/07/2018 per un importo complessivo di € 3.004,16 (doc.n.
9-9.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
9) N. 39520180002793545000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2017 al 12/2018, notificato il 09/01/2019 per un importo complessivo di € 2.016,43 (Doc.n.10-10.bis ) - è stato oggetto di intimazione di pagamento CP
notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta notificata il CP_1
20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
10) N. 39520180003168878000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2013 al 12/2014, notificato il 09/01/2019 per un importo complessivo di € 21.774,66 (doc.n.11-11.bis ) - è stato oggetto di intimazione di CP
pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta CP_1
notificata il 20/05/2024.
Pag. 8 di 10 Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
11) N. 39520190001111137000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018, notificato il 24/11/2022 per un importo complessivo di € 2.049,68 (doc.n.12-12.bis ) - è stato oggetto dell'intimazione CP
qui opposta notificata il 20/05/2024.La prescrizione non è certamente maturata.
12) N. 39520190001421168000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2015 al 12/2015, notificato il 23/08/2019 per un importo complessivo di € 3.087,82 (doc.n.13-13.bis ) - è stato oggetto di intimazione di CP
pagamento notificata il 23/06/2022 (doc. 6 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
notificata il 20/05/2024.
Tenuto conto che si discute di notifica di atto amministrativo e che in ogni caso la prescrizione doveva essere fatta valere con opposizione all'intimazione del 2022,
l'eccezione proposta in questa sede è tardiva.
13) N. 39520190002593069000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2019, notificato il 24/11/2022 per un importo complessivo di €2.047,64 (doc.n.14-14.bis ) - è stato oggetto dell'intimazione CP
qui opposta notificata il 20/05/2024.La prescrizione non è certamente maturata.
14) N. 39520210001061969000 emesso per omissioni contributive commercianti per il periodo dal 01/2019 al 12/2019, notificato il 24/11/2022 per un importo complessivo di €3.309,36 (doc.n.15-15.bis ) - è stato oggetto dell'intimazione CP
qui opposta notificata il 20/05/2024. La prescrizione non è certamente maturata.
In via generale deve osservarsi che l'opponente- dopo il deposito della documentazione relativa alle notifiche da parte di e non ha preso CP CP_1
posizione specifica sulle modalità delle notifiche.
Pag. 9 di 10 Quanto alle modalità di notifica degli avvisi di addebito va richiamata la pronuncia della Suprema Corte n. . n. 31369/2024.
8. Per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 7 comma 1 della L. 212/2000, sono condivisibili e difese degli enti sopra riportate ed in ogni caso la questione è superata dalla avvenuta notifica delle precedenti intimazioni mai opposte.
9. Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
Le spese come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 606/2024:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro e Parte_1 CP [...]
. Controparte_4
2) Condanna a rimborsare agli Enti resistenti euro 3.000,00 ciascuno Parte_1
con distrazione , quanto ad a favore del difensore antistatario oltre spese CP_1
generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia, così deciso il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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