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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 2092/2024 cui è riunito il giudizio n. 21441/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e C.F._1
Alessandro Di Genova, presso il cui studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicerchia 1 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Anna di Stefano, elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Alcide de Gasperi 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 il ricorrente in epigrafe si opponeva alle risultanze emerse dalla perizia d'ufficio condotta dal consulente dott.
[...]
nell'ambito del procedimento di ATPO recante n. R. G. 21441/2022, Persona_1 introdotto al fine di sentire accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tale perizia, per vero, si era conclusa con il disconoscimento dell'anzidetto requisito e con l'affermazione secondo cui “l'istante abbia la possibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e non abbia bisogno di assistenza continua in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Leggi 11.2.1980 n°18 e 21.11.1988 n° 508)”. Avverso il responso del CTU nominato in sede cautelare il ricorrente evidenziava di essere affetto dalle seguenti gravi patologie “ipertensione arteriosa sistemica;
dislipidemia; diabete mellito tipo II;
retinopatia diabetica;
ischemia acuto arto inferiore sinistro per failing graft (pregresso bypass protesico femoro-TTP); cardiopatia ischemica cronica (2020 sottoposto a PCI+DES su IVA e CX per IMA;
il 8/5/2022 PTA+Stenting per IMA;
28/2/2023 PTA della femorale comune e dell'anastomosi distale;
26/7/2023, per la comparsa di nuova stenosi, è stato nuovamente sottoposto a PTA della femorale comune e dell'anastomosi distale); iperplasia prostatica;
artrosi diffusa;
sindrome ansiosa;
BPCO; deficit deambulatorio che avviene con utilizzo di carrozzina”, così come confermato dai certificati medici prodotti nel giudizio preventivo.
A tal proposito, il ricorrente lamentava la mancata considerazione da parte del CTU della documentazione medica autorizzata nelle note del 12.5.2023, contestando l'assunto peritale secondo il quale “la stazione eretta è conservata e che la deambulazione, sebbene un po' rallentata, risulta, comunque, possibile in forma autonoma, al pari dei passaggi posturali”, entrando questo in conflitto con la necessità di utilizzo della carrozzina pieghevole.
Il ricorrente, inoltre, rammentava che già nella relazione di dimissioni dall'Ospedale Santa Maria delle grazie di Pozzuoli del 2.3.2022 si leggeva dell'impossibilità di deambulazione ed osservava che anche tale referto fosse stato tralasciato dal consulente tecnico.
Pertanto, richiamati i precedenti giurisprudenziali relativi alle nozioni di deambulazione, autonomia e dipendenza da terzi, il ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare che lo stato patologico del ricorrente è tale da renderlo invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita e/o deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cu all'art. 1 legge 18/1980 e ss. mm. ii., a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa che l'On. Giudicante riterrà opportuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Avverso l'opposizione si costituiva l , che, valutata l'esaustività e la CP_1 condivisibilità della perizia, contestava la genericità della contestazione di controparte.
Accolta l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, veniva incaricato il dott. , il quale depositava in data 4.9.2024 relazione nella quale Controparte_2 formulava le seguenti conclusioni: “SUSSISTONO elementi clinici per la concessione dei benefici dell'accompagnamento la cui disciplina è regolata dalla Legge n. 18 del 11.02.1980 con successive modifiche ed integrazioni, e dalla più recente normativa prevista dalla legge n. 508 del 21.11.1988, a partire dal mese di Febbraio 2023 con revisione nel Febbraio 2026”.
Il consulente, peraltro, ricostruiva nei seguenti termini la situazione clinica del ricorrente e dava atto, a sostegno della affidabilità dell'attività peritale, delle seguenti patologie “Diabete mellito di tipo 2, complicato da retinopatia ed arteriopatia periferica. Cardiopatia ischemico-ipertensiva con esiti di intervento chirurgico di PTCA e stent per NSTEMI, arteriopatia cronica ostruttiva trattata con multipli interventi chirurgici di rivascolarizzazione arto inferiore sinistro, artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio”, precisando che tali malattie fossero già presenti al momento della domanda amministrativa, decorrendo, invece, le condizioni di accesso al beneficio dell'indennità di accompagnamento soltanto da febbraio 2023.
Ritenuta la completezza della perizia e l'affidabilità delle conclusioni cui perveniva il consulente tecnico d'ufficio e considerato che la data a decorrere dalla quale veniva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento è comunque anteriore all'introduzione del giudizio di opposizione, il ricorso va accolto e le spese di lite disciplinate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta la ricorrenza, in capo a del requisito sanitario prescritto per l'accesso all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza da febbraio 2023;
- Condanna l' al pagamento di euro 2.500,00 comprensivi delle spese di ATPO, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Napoli, 13/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 2092/2024 cui è riunito il giudizio n. 21441/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e C.F._1
Alessandro Di Genova, presso il cui studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicerchia 1 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Anna di Stefano, elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Alcide de Gasperi 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 il ricorrente in epigrafe si opponeva alle risultanze emerse dalla perizia d'ufficio condotta dal consulente dott.
[...]
nell'ambito del procedimento di ATPO recante n. R. G. 21441/2022, Persona_1 introdotto al fine di sentire accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tale perizia, per vero, si era conclusa con il disconoscimento dell'anzidetto requisito e con l'affermazione secondo cui “l'istante abbia la possibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e non abbia bisogno di assistenza continua in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Leggi 11.2.1980 n°18 e 21.11.1988 n° 508)”. Avverso il responso del CTU nominato in sede cautelare il ricorrente evidenziava di essere affetto dalle seguenti gravi patologie “ipertensione arteriosa sistemica;
dislipidemia; diabete mellito tipo II;
retinopatia diabetica;
ischemia acuto arto inferiore sinistro per failing graft (pregresso bypass protesico femoro-TTP); cardiopatia ischemica cronica (2020 sottoposto a PCI+DES su IVA e CX per IMA;
il 8/5/2022 PTA+Stenting per IMA;
28/2/2023 PTA della femorale comune e dell'anastomosi distale;
26/7/2023, per la comparsa di nuova stenosi, è stato nuovamente sottoposto a PTA della femorale comune e dell'anastomosi distale); iperplasia prostatica;
artrosi diffusa;
sindrome ansiosa;
BPCO; deficit deambulatorio che avviene con utilizzo di carrozzina”, così come confermato dai certificati medici prodotti nel giudizio preventivo.
A tal proposito, il ricorrente lamentava la mancata considerazione da parte del CTU della documentazione medica autorizzata nelle note del 12.5.2023, contestando l'assunto peritale secondo il quale “la stazione eretta è conservata e che la deambulazione, sebbene un po' rallentata, risulta, comunque, possibile in forma autonoma, al pari dei passaggi posturali”, entrando questo in conflitto con la necessità di utilizzo della carrozzina pieghevole.
Il ricorrente, inoltre, rammentava che già nella relazione di dimissioni dall'Ospedale Santa Maria delle grazie di Pozzuoli del 2.3.2022 si leggeva dell'impossibilità di deambulazione ed osservava che anche tale referto fosse stato tralasciato dal consulente tecnico.
Pertanto, richiamati i precedenti giurisprudenziali relativi alle nozioni di deambulazione, autonomia e dipendenza da terzi, il ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare che lo stato patologico del ricorrente è tale da renderlo invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita e/o deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cu all'art. 1 legge 18/1980 e ss. mm. ii., a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa che l'On. Giudicante riterrà opportuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Avverso l'opposizione si costituiva l , che, valutata l'esaustività e la CP_1 condivisibilità della perizia, contestava la genericità della contestazione di controparte.
Accolta l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, veniva incaricato il dott. , il quale depositava in data 4.9.2024 relazione nella quale Controparte_2 formulava le seguenti conclusioni: “SUSSISTONO elementi clinici per la concessione dei benefici dell'accompagnamento la cui disciplina è regolata dalla Legge n. 18 del 11.02.1980 con successive modifiche ed integrazioni, e dalla più recente normativa prevista dalla legge n. 508 del 21.11.1988, a partire dal mese di Febbraio 2023 con revisione nel Febbraio 2026”.
Il consulente, peraltro, ricostruiva nei seguenti termini la situazione clinica del ricorrente e dava atto, a sostegno della affidabilità dell'attività peritale, delle seguenti patologie “Diabete mellito di tipo 2, complicato da retinopatia ed arteriopatia periferica. Cardiopatia ischemico-ipertensiva con esiti di intervento chirurgico di PTCA e stent per NSTEMI, arteriopatia cronica ostruttiva trattata con multipli interventi chirurgici di rivascolarizzazione arto inferiore sinistro, artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio”, precisando che tali malattie fossero già presenti al momento della domanda amministrativa, decorrendo, invece, le condizioni di accesso al beneficio dell'indennità di accompagnamento soltanto da febbraio 2023.
Ritenuta la completezza della perizia e l'affidabilità delle conclusioni cui perveniva il consulente tecnico d'ufficio e considerato che la data a decorrere dalla quale veniva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento è comunque anteriore all'introduzione del giudizio di opposizione, il ricorso va accolto e le spese di lite disciplinate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta la ricorrenza, in capo a del requisito sanitario prescritto per l'accesso all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza da febbraio 2023;
- Condanna l' al pagamento di euro 2.500,00 comprensivi delle spese di ATPO, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari.
Napoli, 13/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.