Sentenza 12 luglio 1980
Massime • 2
Il giudice di appello puo rilevare ex officio la svalutazione monetaria del debito di valore, sempreche non si siano verificate preclusioni e non vi sia stata univoca rinunzia a far valere detta svalutazione da parte dell'interessato. ( Conf 4123/78, mass n 393743).*
L'obbligazione di risarcimento del danno ha per oggetto un debito di valore rispetto al quale l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, poiche la domanda non altera il petitum, ma tende a conseguire attraverso l'aestimatio, lo stesso petitum originario. Pertanto il giudice d'appello ha il potere di rivalutare la somma gia liquidata nella sentenza di primo grado, ancorche provvisoriamente esecutiva. ( Conf 4863/78, mass n 394571).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1980, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1980 |
Testo completo
L'obbligazione di risarcimento del danno ha per oggetto un debito di valore rispetto al quale l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, poiche la domanda non altera il petitum, ma tende a conseguire attraverso l'aestimatio, lo stesso petitum originario. Pertanto il giudice d'appello ha il potere di rivalutare la somma gia liquidata nella sentenza di primo grado, ancorche provvisoriamente esecutiva. ( Conf 4863/78, mass n 394571).*