Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1980, n. 4475
CASS
Sentenza 12 luglio 1980

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Il giudice di appello puo rilevare ex officio la svalutazione monetaria del debito di valore, sempreche non si siano verificate preclusioni e non vi sia stata univoca rinunzia a far valere detta svalutazione da parte dell'interessato. ( Conf 4123/78, mass n 393743).*

L'obbligazione di risarcimento del danno ha per oggetto un debito di valore rispetto al quale l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, poiche la domanda non altera il petitum, ma tende a conseguire attraverso l'aestimatio, lo stesso petitum originario. Pertanto il giudice d'appello ha il potere di rivalutare la somma gia liquidata nella sentenza di primo grado, ancorche provvisoriamente esecutiva. ( Conf 4863/78, mass n 394571).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1980, n. 4475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4475
    Data del deposito : 12 luglio 1980

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