Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 01/04/2025, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05849/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5849 del 2020, proposto da
Frank Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e ER Muzzi, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanna Cipriani e Sandro Sciattella, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale in atti;
Regione Lazio e Comune di Castel Gandolfo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dell’11 marzo 2020, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area denominata “ La Campagna Romana tra la via Nettunense e l’Agro Romano ”, che ha decretato tale area sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM), ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, Parte Terza, art. 136 comma 1, lettere C e D, art. 138 comma 1 e art. 141 comma 1, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nel predetto decreto;
- nonché di ogni altro atto ad esso comunque preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – proprietari di alcuni terreni siti nel comune di Castel Gandolfo, meglio individuati in ricorso – impugnano il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (nel prosieguo “MIBAC” o “Ministero”) dell’11 marzo 2020, recante “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comune di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, denominata "La Campagna Romana tra la via Nettunense e l'Agro Romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)" ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO” ”.
Essi chiedono l’annullamento di tale atto, evidenziandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 10 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DELL’ART. 141 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 42/2004 , per essere stato “l’atto finale … adottato senza la preventiva valutazione delle osservazioni dei proprietari, oggi ricorrenti ”;
2. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.136 E SS. DEL D.LGS N. 42/2004. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 114 E 117 COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE, AGGRAVAMENTO DELLA PROCEDURA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA’ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , in relazione all’essere stata “ l’area di proprietà dei ricorrenti … inclusa nell’area di destinazione del vincolo senza che in essa si ravveda alcun elemento che giustifichi l’adozione di un provvedimento di tutela ”;
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE E DELLA POSIZIONE E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST., CONTRADDITTORIETÀ. INCOERENZA , in relazione all’aver “ gli odierni ricorrenti … presentato un progetto integrato (PRINT, protocollo 5266 del 15-2-2015) in via di approvazione presso il Comune di Castel Gandolfo ”;
4. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS DELLA L. N. 241/1990 per elusione del principio di proporzionalità.
Il Ministero si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto e, poi, versando in giudizio tutta la relativa documentazione.
La Città metropolitana di Roma Capitale si costituiva con memoria di pura forma.
All’udienza di smaltimento del 21 febbraio 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il decreto avversato, recante la declaratoria di notevole interesse pubblico di un’area che si estende nel territorio dei tre Comuni di Marino, Albano Laziale e Castel Gandolfo, motivata in ragione dell'esigenza di preservare i caratteri identitari tipici della “ campagna romana ”, è stato già sottoposto al vaglio di questo Tribunale seppur con precipuo riferimento ad altre porzioni territoriali ricomprese nel perimetro della dichiarazione (cfr. T.A.R. Lazio, II quater , sentenze n. 3238 del 17 marzo 2021, passata in giudicato, n. 13428 del 23 dicembre 2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9059 del 12 novembre 2024, n. 7786 del 13 giugno 2022, e n. 22202, 22204 e 22213 del 9 dicembre 2024).
Ebbene, il medesimo vincolo “dichiarativo” torna ora nuovamente all'esame di questa Sezione con precipuo riferimento ai lotti ubicati in località “Pavona”, comune di Castel Gandolfo, di proprietà delle odierne ricorrenti.
Occorre premettere che in generale, come rilevato di recente sempre da questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lazio, II quater , 14 maggio 2024, n. 9514) nonché messo in luce anche nella Relazione descrittiva allegata alla proposta formulata dalla Soprintendenza (in atti), la determinazione avversata si innesta nel solco di altre iniziative volte alla tutela di ulteriori porzioni di “Campagna Romana”, avendo l'amministrazione tutoria inteso imporre il vincolo paesaggistico su un'area “ interclusa fra svariati ambiti già oggetto di diversi provvedimenti di tutela, assicurandone continuità ” (vedasi i riferimenti testuali, contenuti a pag. 2 della suddetta Relazione, all'ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina di cui al d.m. del 25 gennaio 2010, nonché al vasto ambito dei “Castelli Romani” di cui al d.m. del 22 maggio 1985, oltre che alla confinante area del Parco dell'Appia Antica di cui al d.m. 24 febbraio 1986, unitamente al vincolo archeologico “La Giostra” di cui al d.m. 23 settembre 1980 e al vincolo “Mugilla” di cui al d.m. 24 febbraio 1986).
Occorre poi rammentare che quello in contestazione è un provvedimento espressione di ampia discrezionalità, sub specie di discrezionalità tecnica, recando valutazioni e apprezzamenti connotati da un certo margine di opinabilità.
Ne consegue che, come da granitica giurisprudenza, le relative determinazioni sono censurabili in sede giurisdizionale solo laddove emergano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, o qualora siano carenti di adeguata istruttoria e sufficiente motivazione.
E’ consolidato, infatti, il principio secondo cui “ l'Amministrazione, nell'effettuare le valutazioni di competenza, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza (...) che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, si riveli manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti. Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013) ” (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 31 luglio 2024, n. 6862, resa seppure in relazione ad altra specifica porzione di territorio).
In particolare, la tutela del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime, con il risultato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico costituisce il frutto di un giudizio valutativo nel quale convergono una pluralità di competenze tecnico-scientifiche, tutte concorrenti al fine di dare concretezza a una nozione - quella di bene paesaggistico - che rappresenta un vero e proprio concetto giuridico indeterminato.
In quanto tale la dichiarazione di interesse è, dunque, connotata da un apprezzabile margine di opinabilità, la quale riflette il carattere delle differenti cognizioni specialistiche che vi concorrono, tutte ascrivibili al novero delle scienze umane (antropologia, urbanistica, architettura, urbanistica, storia, storia dell'arte, agronomia, a titolo puramente esemplificativo) e non delle scienze esatte.
Ne consegue che il sindacato giurisdizionale - sempre ammissibile, trattandosi della valutazione di fatti complessi e non di scelte di stretto merito amministrativo - va condotto sul piano dell'attendibilità del giudizio tecnico espresso dall'amministrazione, essendo il giudice chiamato a stabilire se quel giudizio rientri o meno nella gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto: detto sindacato, così inteso, è comunque pieno e presuppone che la parte interessata contesti e ponga seriamente in discussione il nucleo delle valutazioni tecniche che fondano la dichiarazione di notevole interesse, col risultato che laddove nessun profilo di inattendibilità emerga a carico di tali valutazioni, e semplicemente restino sul campo a fronteggiarsi opinioni tecnico-scientifiche divergenti, ma tutte allo stesso modo plausibili, il giudice non può che dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, II quater , n. 9514/2024, cit., nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 febbraio 2024, n. 194).
Con precipuo riferimento, poi, al provvedimento oggi gravato, trattasi di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un ambito territoriale che, come si legge nella citata Relazione, conserva ancora integri i " tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna Romana ".
Detta dichiarazione è stata adottata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004, che qualificano rispettivamente come beni paesaggistici “ i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ” e “ le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ”.
In particolare, la giurisprudenza ha di recente ribadito che il gravato d.m. 11 marzo 2020 mira a tutelare “ la visuale delle zone da cui si vede campagna romana - tutelata complessivamente per le caratteristiche richiamate e mediante una operazione di ricucitura dei segmenti e delle porzioni di territorio afferenti all'insieme - e, quindi, il carattere identitario ed estetico complessivo della campagna romana coincidente con il nucleo più antico (c.d. agro romano) spesso connotato da emergenze archeologiche (anche se non tutelate nella loro singolarità) ”, precisando che tale valutazione “ non può essere giudicata manifestamente illogica né violativa della normazione in materia. Non è necessario, ai fini della legittimità delle scelte relative alla perimetrazione delle aree da tutelare come "bellezze d'insieme", ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004, che ogni singolo elemento compreso nell'area presenti i caratteri della bellezza naturale, poiché ciò che s'intende tutelare è per l'appunto l'insieme. (...) L'operazione di ricucitura delle porzioni dell'agro romano mira a salvaguardarne il godimento della visuale complessiva, compromessa dall'espansione urbanistica e dall'intervento edificatorio dell'uomo ed in questo senso si apprezza il valore estetico tutelato dal vincolo d'insieme " (cfr. Consiglio di Stato, n. 6862/2024, cit.).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Come accennato, i ricorrenti deducono plurimi profili di illegittimità sub specie di violazione di legge nonché eccesso di potere (sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e sviamento) e, in particolare, l’assenza dei valori paesaggistici da tutelare (i “ valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ” di cui all'art. 138, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004), in ragione dell’asserita inesistenza dei tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna Romana richiamati nella Relazione della Soprintendenza: l’area vincolata, infatti, non risulterebbe connotata dalle caratteristiche tipiche della campagna romana.
Tale condizione riguarderebbe anche il terreno di proprietà dei ricorrenti, infatti, collocato “ in un contesto di edificazione diffusa, … contornat (o) da importanti vie di comunicazione (strade e ferrovia), da nuclei abitati sorti spontaneamente e da attività di forte impatto visivo come autodemolizioni, deposito metalli, vendita di automobili … non partecipa (ndo) alla visuale paesaggistica, né attivamente, non risultando in esso le caratteristiche peculiari della campagna romana, né come punto di osservazione di visuali paesaggistiche ” (in tal senso, quanto si legge nel ricorso).
Tale censura è priva di pregio, non emergendo nel caso di specie elementi che inducano a ravvisare profili di manifesta illegittimità tali da inficiare - secondo i canoni ermeneutici sopra delineati - l’operato ministeriale.
L’istruttoria condotta dalla Soprintendenza, infatti, risulta sufficientemente completa e supportata da una motivazione esaustiva e articolata: in particolare, la corposa Relazione allegata alla proposta di vincolo offre ampia illustrazione e analitica descrizione dello stato dei luoghi e degli ancora attuali valori paesaggistici da salvaguardare, in un territorio che abbraccia alcune tenute storiche (conosciute nell'800 come "Palaverta", "Castel Gandolfo" e "Albano - Savelli" ) e che si connota ad oggi per la “ permanenza e preminenza dei caratteri identitari agricoli tipici della Campagna Romana unitamente a quelli di tipo geologico-idrografico e naturalistico, un insieme panoramico di notevole rilevanza paesaggistica e storica” particolarmente apprezzato in passato dai “ viaggiatori del Grand Tour e celebrato da artisti e scrittori, che transitavano lungo la via (omissis)” (vedasi anche la dettagliata Sezione relativa alla parte archeologica, monumentale e paesaggistica).
Sono state poi illustrate le finalità del neo-introdotto vincolo, che persegue l'obiettivo di “ conservare la parte residua di questa area agricola identitaria della Campagna Romana a Sud-Est di Roma e ad Ovest dei Castelli Romani, cosi come infatti venne individuata ai sensi dell'art. 51 della L.R. 38/1999 anni or sono, seppure parzialmente, dal P.T.P.R della Regione Lazio (v. Tav. 11 "Perimetrazione su P.T.P.R. (Tav. B) " e " interconnettere zone oggetto di precedenti provvedimenti in modo da assicurare una continuità di tutela (...) ", scelta che la giurisprudenza, anche da ultimo, ha ritenuto del tutto legittima (cfr. Consiglio di Stato, n. 6862/2024, cit., secondo cui “ L'operazione di ricucitura delle porzioni dell'agro romano mira a salvaguardarne il godimento della visuale complessiva, compromessa dall'espansione urbanistica e dall'intervento edificatorio dell'uomo ed in questo senso si apprezza il valore estetico tutelato dal vincolo d'insieme ”).
Ben si comprende, dunque, come in tale contesto la ratio del provvedimento - consistente nell’approntare una tutela d’insieme all'area nella sua complessiva consistenza nell’intento di preservare il carattere “ identitario ” dei luoghi - giustifichi la “ localizzazione ” anche dei lotti dei ricorrenti all'interno del perimetro del vincolo, inserendosi essi armonicamente nell’ambito da tutelare in ragione dell’esprimerne i caratteri paesistici ritenuti meritevoli di protezione.
Il vincolo interessa, infatti, una porzione di territorio molto più ampia dell’area specifica per cui è causa, che si inserisce, pertanto, in un contesto paesaggistico esteso e integrato (peraltro contermine ad altre aree analoghe già tutelate da appositi provvedimenti), del quale fa parte in modo evidente e indissolubile.
In altri termini, sono, dunque, ben desumibili dal contenuto del d.m. e, in particolare, dell’allegata Relazione della Soprintendenza le ragioni e i persistenti valori di pregio paesistico-ambientale che hanno giustificato l’inclusione anche dei lotti delle ricorrenti nel perimetro del vincolo di tutela.
Del resto, la ricostruzione fattuale offerta dalla Soprintendenza risulta in linea con il materiale di causa, ove è presente anche un inquadramento dall’alto dell’intero perimetro dell'area, da cui si evince che i lotti delle ricorrenti risultano effettivamente ubicati in una zona che, seppur in parte edificata, comunque appartiene a quel contesto “identitario”, nel cui ambito si sono stratificati i caratteri sia storici, archeologici e architettonici, che di vegetazione, con un effetto d’insieme qualificante l’intera area nella sua complessiva consistenza, non identificabile senza l’apprezzamento della configurazione assunta dalla stessa nella sua estensione, non essendo la tutela isolata delle sue singole componenti equivalente alla tutela del complesso in cui ciascun elemento si correla agli altri, integrandosi nell’insieme e rapportandosi ai tratti comuni di questo insieme i sistemi paesistici che lo compongono, anche con le trasformazioni intervenute.
Deve, dunque, essere confermata la legittimità delle valutazioni ministeriali, non palesando le medesime profili di inattendibilità o implausibilità.
Quanto, poi, alla indebita non considerazione delle osservazioni presentate dai ricorrenti ai sensi dell'art. 139, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, osserva il Collegio come, per quanto esse non risultino essere state prese in esame, si tratti comunque di deduzioni assai generiche, poi sostanzialmente riprodotte in ricorso, per quanto fin qui detto non in grado di inficiare l’avversata determinazione.
Né rileva in senso contrario il generico riferimento operato da parte ricorrente ad un - non meglio identificato - “ PTPR copianificato tra Mibac e Regione Lazio ” (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) con un protocollo d’intesa nel 2013, in cui i terreni per cui è causa risulterebbero essere qualificati come “ Paesaggio agrario di continuità ” ed espressamente esclusi dal perimetro del “ Paesaggio agrario di valore ”, non valendo ciò a comprovare l’estraneità dei terreni in questione rispetto al paesaggio della campagna romana.
Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela paesaggistica, assume valore dirimente la considerazione che la normativa dettata da Codice dei beni culturali ha attribuito al Ministero un potere dichiarativo che concorre con quello della Regione (cfr. art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, secondo cui “ È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 ”), oltretutto destinato ad imporsi sulla pianificazione paesaggistica territoriale, dovendo la dichiarazione ministeriale essere recepita nel corpo del P.T.P.R. giusto il disposto dell’art. 143, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004.
Le valutazioni prodromiche all’approvazione del P.T.P.R. sono, peraltro, rese “ in una sede destinata, in ragione del contenuto proprio del PTPR, ad assumere in considerazione congiuntamente gli interessi sottesi al paesaggio e quelli, facenti capo alla Regione, proiettati piuttosto verso il governo del territorio, secondo un contemperamento, che, ai soli fini della pianificazione regionale, pone a raffronto le esigenze di sviluppo urbanistico con quelle di tutela dell'ambiente. Queste ultime, tuttavia, restano dotate di un "valore primario e assoluto" (Corte cost. sentenza n. 367 del 2007 e n. 101 del 2010), che le rende prevalenti su ogni altro profilo di pianificazione. Non si può pertanto escludere che lo Stato, al quale spetta tutelare tale valore, ravvisi la necessità di vincolare beni, quand'anche in sede di pianificazione paesaggistica essi siano sfuggiti a previsioni conservative. Ciò può dunque accadere nell'ambito di un procedimento (quello regolato appunto dall'art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) ove è l'interesse ambientale a trovare considerazione in via preminente, e ad imporsi laddove sia dichiarato (e, dunque, non costituito, ma portato alla luce) il carattere di notevole interesse pubblico di un bene. In forza di tali considerazioni, non può perciò reputarsi viziata da eccesso di potere la scelta statale di riassumere in considerazione, al di fuori del procedimento di formazione del piano e ad una certa distanza di tempo, la natura del territorio in oggetto, recuperando il livello di tutela più elevato che la stessa Regione, in sede di adozione del PTPR, aveva ritenuto congruo” (cfr. sent. n. 3238/2021, cit.).
Ne consegue che l’apposizione di un vincolo dichiarativo, volto ad apprestare o rafforzare una tutela su aree comunque già contemplate e tutelate dal P.T.P.R., di per sé non è censurabile, anche qualora “scollegata” dai contenuti del piano territoriale già approvato, in quanto espressiva di un potere ex lege riservato all'autorità statale.
Invero, il vincolo di tutela paesaggistica, in quanto rispondente ad un interesse costituzionalmente rilevante ex art. 9 della Costituzione, è destinato a prevalere sulle scelte di pianificazione urbanistica, secondo un principio di ordine generale espressamente codificato agli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, sicché nemmeno sussistono i profili di illegittimità discendenti dal richiamato – ma non meglio specificato - “ progetto integrato (PRINT, protocollo 5266 del 15-2-2015) ”, che parte ricorrente riferisce essere stato “ presentato nel 2015” e - peraltro - ancora “ in via di approvazione presso il Comune di Castel Gandolfo” .
Il provvedimento gravato, inoltre, è stato espressamente adottato nell'esercizio delle prerogative che la parte III del Codice di cui al d.lgs. n. 42/2004 riserva al Ministero per i beni e le attività culturali, ragione per cui non è ravvisabile alcun indebito sconfinamento nella sfera di competenza di altri Ministeri (i.e. Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Infrastrutture).
Rientra, poi, a pieno titolo nella competenza ministeriale il potere di dettare vincoli c.d. “vestiti”, ossia corredati da specifiche prescrizioni d’uso, giusto il disposto dell'art. 140, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, a mente del quale “ La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo ”.
Quanto, infine, alla scelta di vincolare un’area piuttosto estesa (1.200 ettari), scelta di cui la parte ricorrente lamenta l’abnormità e il difetto di proporzionalità, va precisato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico oggi gravata è stata adottata in base ad una norma che mira a preservare le c.d. “bellezze d'insieme”, rappresentando la “campagna romana”, come puntualmente descritta nella Relazione allegata al decreto, un insieme armonico da apprezzarsi nella sua unitarietà in quanto espressivo di “identità” culturale, nell’ottica dell'art. 131, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 42/2004.
Ciò posto, per consolidato indirizzo giurisprudenziale più volte condiviso anche di recente da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, II quater , n. 9514/2024), non è illegittima la scelta di vincolare un ambito territoriale assai vasto qualora esso presenti, nel suo insieme, quei caratteri identitari che si è inteso salvaguardare quali, nel caso di specie, quelli propri dalla “campagna romana” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 533, 534 e 535, richiamate da T.A.R. Lazio, II quater , 30 ottobre 2018, n. 10464, nonché Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 novembre 2019, n. 7570).
Peraltro, proprio con riferimento al d.m. 11 marzo 2020 oggi in contestazione, questo T.A.R., con la citata sentenza n. 13428/2021, ha enunciato i seguenti, condivisibili principi: “ nella ratio del provvedimento è proprio l'estensione dell'area che costituisce il presupposto per la sua qualificazione in termini di paesaggio, offrendo il contesto identitario dell'ampiezza dei quadri panoramici segnati dal permanente uso agricolo diffuso, nel cui ambito si sono stratificati gli ulteriori caratteri sia storici, archeologici e architettonici, che di vegetazione, con un effetto di insieme qualificante l'intera area nella sua unitaria complessità. Il riconoscimento di tale unitarietà non sarebbe stato perciò possibile senza l'apprezzamento della configurazione assunta dall'area nella sua estensione, non essendo la tutela isolata delle sue singole componenti equivalente alla tutela del complesso in cui ciascun elemento si correla agli altri integrandosi nell'insieme, rapportandosi ai tratti comuni di questo insieme i sistemi paesaggistici che lo compongono anche con le trasformazioni intervenute. Al riguardo occorre prendere atto della scelta di fondo di ritenere meritevole di tutela, nel contesto sociale, urbanistico e culturale attuale, la "campagna romana"; scelta che si deve ritenere compiuta nell'esercizio della discrezionalità amministrativa espressione della "politica di settore" e in quanto tale non suscettibile di censura se non nei limiti della ragionevolezza ”.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere respinto, in ragione della legittimità, sotto i profili contestati, delle avversate valutazioni ministeriali, non palesando esse profili di manifesta inattendibilità o implausibilità.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO