Decreto cautelare 14 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23437 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
provvedimento di sospensione a firma Direttore Reggente Marruzzo ex d l 172/2021 del 17.1.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1306/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa RI AR AL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è Ass.te Capo della Polizia, invitato alla vaccinazione per Covid 19.
Ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato sospeso dal servizio per mancata vaccinazione Covid 19.
Afferma di aver prodotto, in data 14.12.2021, certificato medico a firma Dr De Santis, in cui si certifica : <<presenta mutazione di fattore V di leiden g1691a in eterozigosi e mutazione MTOFR C 677 T in eterozigosi e mutazione PAI – I4G/5G in omozigosi 5G/5G per cui presenta rischio trombotico elevato…. Si sconsiglia la vaccinazione>>.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:” Violazione di legge – eccesso e sviamento di potere – motivazione assente apparente insufficiente “, perché nel provvedimento non sono state menzionate le condizioni di salute dell’istante.
La documentazione medica dimostra la pericolosità della vaccinazione per la sua salute, quindi una fattispecie di esenzione dall’obbligo vaccinale; l’esame di detta documentazione (i cui requisiti sono stabiliti dal c.2 dell’art. 4 quater, del d.l. n. 44/2021, come integrato dall’art. 1 del d.l. 2.1/2022) nonostante fosse stata trasmessa all’amministrazione, non risulta essere stato effettuato.
3. Il Ministero si è costituito prospettando l’inammissibilità del ricorso per genericità e chiedendone il rigetto nel merito.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 1306/2022 è stata respinta l’istanza cautelare, peraltro motivata sotto profili puramente economici.
5. Il Ministero ha successivamente prodotto altri documenti; il ricorrente ha dichiarato l’interesse alla decisione nel merito ma non ha coltivato la domanda.
All’udienza di smaltimento del 3.10.2025, la causa è passata in decisione avendo l’Amministrazione depositato istanza di passaggio mentre nessuno era presente per parte ricorrente.
6.Il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile stante la sua estrema genericità ma va comunque ritenuto infondato come pure già affermato nella fase cautelare
Ritenuto che, ad una delibazione sommaria propria di questa fase cautelare, in quanto la giurisprudenza di questo tribunale (conf.: Tar Lazio, Sez. I-quater, Ordinanze 17 gennaio 2022, n. 269 e 1 febbraio 2022, n. 672 e Sent. 4 febbraio 2022, n. 1304; Cons. Stato, Sez. 3°, Ord. 4.2.2022 n. 583.) ha evidenziato la coerenza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 con i principi della Costituzione (alla luce di quanto affermato da Corte costituzionale n. 5/2018 e da Consiglio di Stato, III, n. 7045/2021) ed è stato precisato che «non è irragionevole la decisione adottata con i d.l. n. 44/2021 e n. 172/2021 (e invero ad oggi superata da un’ulteriore estensione dell’obbligo vaccinale) di introdurre l’obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori – quali operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine, vigili del fuoco, etc. – la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione lato sensu di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all’interno della collettività di riferimento (colleghi, persone assistite, etc.)».
Peraltro l’art. 4-ter, l. n. 44/2021 prevede che l’obbligo vaccinale anti SARS Cov-2 (e la verifica del suo esatto adempimento, con le relative conseguenze in caso opposto) riguarda tutto il personale indicato al comma 1 dello stesso articolo, senza distinzioni di sorta (conf.: Tar Lazio, Sez. I-quater, Sent. 4 febbraio 2022, n. 1304 e Tar Molise, Sent. 31 gennaio 2022, n. 23) e che tale decisione, oltre a rientrare nell’ambito della discrezionalità del legislatore, appare ragionevolmente orientata a finalità antielusive, a garanzia della tutela della salute degli stessi lavoratori, oltreché della collettività;
Con Ordinanza Tar Lazio, Sez. I-quater n. 672/2022 è stato affermato che «la misura della sospensione dal diritto del dipendente di svolgere l’attività lavorativa … risulta ragionevole e proporzionata, in quanto trattasi di misura temporanea di sospensione del rapporto di lavoro in quanto efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi (dal 15 dicembre 2021), risultando coerente con l’essenzialità e temporaneità del requisito»; che la stessa misura «non risulta irragionevole e sproporzionata in relazione alla autodeterminazione del dipendente di non vaccinarsi, poiché a fronte del non svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo di sospensione il legislatore ha previsto, contemperando gli interessi, che la sospensione operi “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, quale forma di tutela del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale e non svolgente prestazione lavorativa; ciò tanto più in considerazione delle previsioni a garanzia del diritto alla salute del singolo che consentono l’esenzione ovvero il differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili»; e, inoltre, che la fattispecie del pubblico dipendente sospeso cautelarmente (ad es. in
conseguenza dell’avvio di un procedimento penale) con diritto a percepire parte dello stipendio «non è sovrapponibile alla fattispecie della sospensione in esame in quanto diverse sono le ragioni che determinano le due misure»;
7. Inoltre va evidenziato che il ricorrente è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, non avendo prodotto, entro 5 giorni, certificazione sanitaria attestante un “accertato pericolo per la salute” rilasciata dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione, la sola idonea a giustificare il differimento del citato obbligo vaccinale in linea con la previsione dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in forza del quale (testualmente):“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
Il provvedimento di sospensione impugnato è legittimo posto che è stato adottato dopo aver constatato l’inidoneità della certificazione prodotta, rilasciatagli dal medico curante, nella quale viene dichiarato che la vaccinazione è “sconsigliabile”.
Serviva invece , come da circolari dell’Amministrazione (non impugnate) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, articolo 3 del D.L. 23 luglio 2021 n.105.
Serviva inoltre la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____”.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in capo all’Amministrazione non gravava alcun ulteriore onere istruttorio se non quello di verificare la corrispondenza della certificazione esibita dal dipendente al modello normativo previsto, adottando, come per il caso di specie, i conseguenti provvedimenti.
Sul punto, peraltro, anche il Consiglio di Stato ha affermato come nel procedimento de quo non possa applicarsi il rimedio del c.d. “soccorso istruttorio”, avendo il legislatore scandito i passaggi procedimentali e la relativa tempistica, al fine di adottare celermente il provvedimento conclusivo, quale “atto meramente consequenziale e vincolato” (ordinanza Cons. Stato - Sezione Terza n.
6790/2021 del 22 dicembre 2021).
Per tutto quanto esposto, il provvedimento gravato è una mera conseguenza (e così si pone come atto dovuto da parte del “datore di lavoro”) del comportamento osservato dal ricorrente che, ha esibito certificazione sanitaria difforme da quella espressamente prevista dall’art. 4, comma 2 del decreto legge n. 44/2021, a norma del quale l’esenzione può essere ottenuta “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”;
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AR AL, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Francesca RIni, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AR AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.