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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2022 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Giammarino ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno via O. Ianella nr. 18 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
Contro
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv.Paolo Controparte_1 C.F._2
Travaglini ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Via D'Ancaria n.30 presso lo studio del difensore
APPELLATO
Nonchè
(c.f. CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il citava in giudizio il e Controparte_1 Parte_1
il dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per sentir " dichiarare che parte della corte CP_2
contraddistinta al foglio 139, particella 356, e precisamente la porzione di terreno che si trova tra l'immobile contraddistinto al foglio 139, particella 380 sub 3, ed il lato Sud dell'immobile identificato al foglio 139, particella 321 sub 3, della grandezza di mq 98,20, e della lunghezza per ogni suo lato rispettivamente di mt. 14,05 (lato nord), mt. 7,00 (lato est), mt. 14,00 (lato sud) ed mt. 7,00 (lato ovest), è stata da sempre posseduta e goduta uti dominus dai genitori del sig e poi Controparte_1
dal stesso con esclusione dal possesso dei sig.ri , e dei loro CP_1 Parte_1 CP_2
dante causa, e quindi dichiarare che la suddetta porzione è di proprietà del sig. , in Controparte_1
virtù di maturata usucapione, conseguentemente ordinando alla Agenzia del Territorio - Servizio
Pubblicità Immobiliare di Ascoli Piceno, ex Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Ascoli
Piceno, la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio." Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto della domanda mentre rimaneva contumace il Parte_1
. CP_2
All'esito della espletata istruttoria (interrogatorio formale, prove testimoniali e CTU ) il Tribunale di
Ascoli Piceno con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc n. 159/2022 pubblicata in data 17 marzo 2022, accoglieva la domanda ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione compensando integralmente fra le parti le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo in riforma sentir “ Parte_1
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per non aver l'attore convenuto in giudizio tutti i comproprietari della corte comune, oggetto di causa, ed aventi ancora diritto sulla stessa e quindi i sigg. e , emettendo ogni conseguente utile provvedimento. Nel merito, Controparte_3 CP_4
accogliere l'appello e conseguentemente respingere la domanda proposta da ”. Controparte_1
Si costituiva il chiedendo in via preliminare sentir dichiarare l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, numero 1 e 2 , e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto del gravame.
pagina 2 di 5 La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC , non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
Ciò posto deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
Invero la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento (ex multis Cass Civ. Sez 2 Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1630), ma può farlo anche la parte ( cfr ex multis Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018) per la prima volta anche in sede di legittimità “ a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio” : cosa che l' appellante ha fatto.
Invero dall' esame degli atti risulta che oggetto della domanda è una porzione della particella n.356 e precisamente “la porzione di terreno che si trovava tra l'immobile contraddistinto al foglio 139, particella 380 sub 3, ed il lato Sud dell'immobile identificato al foglio 139, particella 321 sub 3” ( cfr doc in atti ) e che : a) la sig.ra nel 1960 acquistava tutti i beni indicati da controparte Persona_1
nell'atto di citazione e con atto notarile del 17/3/2006 li donava ai figli , Controparte_1 [...]
, , e b) In pari data i donatari li dividevano fra loro compresa e tra CP_5 CP_6 CP_4 CP_3
essi presa la corte comune contraddistinta con la part.356 foglio 139 di mq.140 ( ( cfr. pg. 6 Atto notarile.) ; c) con l'atto di divisione del 2006 solo i fratelli ed rinunciavano a Controparte_5 CP_6
tutti i diritti di condominio loro spettanti sulla corte comune con esclusione di e CP_4 CP_3
Ciò premesso, è solo da rilevare che con l'atto di divisione viene assegnata al , oltre Persona_2
ad altro, ( cfr. punto sub 1) un fabbricato civile abitazione con “diritto alla corte 356 foglio 139” e (
pagina 3 di 5 cfr. punto 2) un fabbricato urbano (già rurale) “con diritto alla corte 356 foglio 139 costituita di mq.
140” costituita da cantina e fondaco al piano terra: appare pacifico che, considerando che il diritto alla corte significa che sulla stessa ogni titolare ha gli stessi diritti, dovevano essere citati in giudizio gli altri due titolari di diritti sul bene e precisamente i sigg. e . Persona_3 CP_4
La giurisprudenza sul punto è pacifica : qualora un soggetto agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni, il contraddittorio va esteso a tutti i titolari dei diritti ( cfr. in materia condominiale Cass.Civ. sez.VI-2 15 gennaio 2019 n. 848)
Il Tribunale doveva quindi disporre l' integrazione del contradditorio nei confronti dei sigg. Per_3
con la conseguenza che, non essendo stata ordinata, deve essere dichiarata la nullità
[...] CP_4
della gravata pronuncia.
L'appello è pertanto fondato nei limiti suindicati e la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell' art. 354 cpc.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Le spese dei due gradi di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, ben possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro e , ed avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli
[...] Controparte_1 CP_2
Piceno con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc n. 159/2022 pubblicata in data 17 marzo 2022 così provvede:
- dichiara la nullità della gravata pronuncia;
- rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c. p. c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 451/2022 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Giammarino ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno via O. Ianella nr. 18 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
Contro
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv.Paolo Controparte_1 C.F._2
Travaglini ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Via D'Ancaria n.30 presso lo studio del difensore
APPELLATO
Nonchè
(c.f. CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il citava in giudizio il e Controparte_1 Parte_1
il dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per sentir " dichiarare che parte della corte CP_2
contraddistinta al foglio 139, particella 356, e precisamente la porzione di terreno che si trova tra l'immobile contraddistinto al foglio 139, particella 380 sub 3, ed il lato Sud dell'immobile identificato al foglio 139, particella 321 sub 3, della grandezza di mq 98,20, e della lunghezza per ogni suo lato rispettivamente di mt. 14,05 (lato nord), mt. 7,00 (lato est), mt. 14,00 (lato sud) ed mt. 7,00 (lato ovest), è stata da sempre posseduta e goduta uti dominus dai genitori del sig e poi Controparte_1
dal stesso con esclusione dal possesso dei sig.ri , e dei loro CP_1 Parte_1 CP_2
dante causa, e quindi dichiarare che la suddetta porzione è di proprietà del sig. , in Controparte_1
virtù di maturata usucapione, conseguentemente ordinando alla Agenzia del Territorio - Servizio
Pubblicità Immobiliare di Ascoli Piceno, ex Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Ascoli
Piceno, la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio." Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto della domanda mentre rimaneva contumace il Parte_1
. CP_2
All'esito della espletata istruttoria (interrogatorio formale, prove testimoniali e CTU ) il Tribunale di
Ascoli Piceno con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc n. 159/2022 pubblicata in data 17 marzo 2022, accoglieva la domanda ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione compensando integralmente fra le parti le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo in riforma sentir “ Parte_1
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per non aver l'attore convenuto in giudizio tutti i comproprietari della corte comune, oggetto di causa, ed aventi ancora diritto sulla stessa e quindi i sigg. e , emettendo ogni conseguente utile provvedimento. Nel merito, Controparte_3 CP_4
accogliere l'appello e conseguentemente respingere la domanda proposta da ”. Controparte_1
Si costituiva il chiedendo in via preliminare sentir dichiarare l'inammissibilità della Controparte_1
domanda di appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, numero 1 e 2 , e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto del gravame.
pagina 2 di 5 La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC , non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
Ciò posto deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
Invero la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento (ex multis Cass Civ. Sez 2 Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1630), ma può farlo anche la parte ( cfr ex multis Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018) per la prima volta anche in sede di legittimità “ a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio” : cosa che l' appellante ha fatto.
Invero dall' esame degli atti risulta che oggetto della domanda è una porzione della particella n.356 e precisamente “la porzione di terreno che si trovava tra l'immobile contraddistinto al foglio 139, particella 380 sub 3, ed il lato Sud dell'immobile identificato al foglio 139, particella 321 sub 3” ( cfr doc in atti ) e che : a) la sig.ra nel 1960 acquistava tutti i beni indicati da controparte Persona_1
nell'atto di citazione e con atto notarile del 17/3/2006 li donava ai figli , Controparte_1 [...]
, , e b) In pari data i donatari li dividevano fra loro compresa e tra CP_5 CP_6 CP_4 CP_3
essi presa la corte comune contraddistinta con la part.356 foglio 139 di mq.140 ( ( cfr. pg. 6 Atto notarile.) ; c) con l'atto di divisione del 2006 solo i fratelli ed rinunciavano a Controparte_5 CP_6
tutti i diritti di condominio loro spettanti sulla corte comune con esclusione di e CP_4 CP_3
Ciò premesso, è solo da rilevare che con l'atto di divisione viene assegnata al , oltre Persona_2
ad altro, ( cfr. punto sub 1) un fabbricato civile abitazione con “diritto alla corte 356 foglio 139” e (
pagina 3 di 5 cfr. punto 2) un fabbricato urbano (già rurale) “con diritto alla corte 356 foglio 139 costituita di mq.
140” costituita da cantina e fondaco al piano terra: appare pacifico che, considerando che il diritto alla corte significa che sulla stessa ogni titolare ha gli stessi diritti, dovevano essere citati in giudizio gli altri due titolari di diritti sul bene e precisamente i sigg. e . Persona_3 CP_4
La giurisprudenza sul punto è pacifica : qualora un soggetto agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni, il contraddittorio va esteso a tutti i titolari dei diritti ( cfr. in materia condominiale Cass.Civ. sez.VI-2 15 gennaio 2019 n. 848)
Il Tribunale doveva quindi disporre l' integrazione del contradditorio nei confronti dei sigg. Per_3
con la conseguenza che, non essendo stata ordinata, deve essere dichiarata la nullità
[...] CP_4
della gravata pronuncia.
L'appello è pertanto fondato nei limiti suindicati e la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell' art. 354 cpc.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Le spese dei due gradi di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, ben possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro e , ed avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli
[...] Controparte_1 CP_2
Piceno con sentenza resa ex art. 281 sexies cpc n. 159/2022 pubblicata in data 17 marzo 2022 così provvede:
- dichiara la nullità della gravata pronuncia;
- rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c. p. c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
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