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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL IN, nella causa iscritta al N. 5126/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALIOTO Parte_1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente-
, in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, qui dichiarata, annulla l'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 29620259000490826000, in relazione agli avvisi di addebito nn.
59620160000933546000, 59620160006266183000, 59620170003123978000,
59620180001545587000, 59620180005867360000, 59620190000062325000,
59620190001971148000, 59620190006246623000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, CP_1
che liquida in complessivi € 5.000,00, per compensi professionali e rimborso spese generali, oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ALIOTO VALENTINA, antistataria, nulla disponendo sulle spese in relazione alla posizione processuale dell' Controparte_2
.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/04/2025 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29620259000490826000 e sottostanti avvisi di addebito, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti come i relativi contributi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il CP_4
rigetto, variamente argomentando.
Non si costituiva invece in giudizio l'agente della riscossione, benché ritualmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, relativamente agli avvisi di addebito nn. 59620160000933546000,
59620160006266183000, 59620170003123978000, 59620180001545587000,
59620180005867360000, 59620190000062325000, 59620190001971148000, 59620190006246623000 si osserva che, anche ove ritualmente notificati, risultano prescritti, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica degli stessi (rispettivamente in data
04/04/2016, 18/11/2016, 12/10/2017, 20/06/2018, 06/12/2018, 18/01/2019,
07/07/2019 e 05/12/2019) e precedente all'atto di intimazione oggi impugnato n.
29620259000490826000, notificato in data 07/03/2025.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_1
e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 25/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025.
La Giudice
OL IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL IN, nella causa iscritta al N. 5126/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALIOTO Parte_1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente-
, in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, qui dichiarata, annulla l'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 29620259000490826000, in relazione agli avvisi di addebito nn.
59620160000933546000, 59620160006266183000, 59620170003123978000,
59620180001545587000, 59620180005867360000, 59620190000062325000,
59620190001971148000, 59620190006246623000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, CP_1
che liquida in complessivi € 5.000,00, per compensi professionali e rimborso spese generali, oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ALIOTO VALENTINA, antistataria, nulla disponendo sulle spese in relazione alla posizione processuale dell' Controparte_2
.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/04/2025 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29620259000490826000 e sottostanti avvisi di addebito, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti come i relativi contributi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il CP_4
rigetto, variamente argomentando.
Non si costituiva invece in giudizio l'agente della riscossione, benché ritualmente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, relativamente agli avvisi di addebito nn. 59620160000933546000,
59620160006266183000, 59620170003123978000, 59620180001545587000,
59620180005867360000, 59620190000062325000, 59620190001971148000, 59620190006246623000 si osserva che, anche ove ritualmente notificati, risultano prescritti, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica degli stessi (rispettivamente in data
04/04/2016, 18/11/2016, 12/10/2017, 20/06/2018, 06/12/2018, 18/01/2019,
07/07/2019 e 05/12/2019) e precedente all'atto di intimazione oggi impugnato n.
29620259000490826000, notificato in data 07/03/2025.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate CP_1
e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 25/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025.
La Giudice
OL IN