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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3976/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
Difensore_6 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82032500002685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa, dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2
contro
Publiservizi S.R.L. e Comune di Marcianise, impugna avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione passiva della società ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 823, della legge n. 160/2019;
- insussistenza del presupposto impositivo. esenzione per le insegne di esercizio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 833, lett. l), della legge n. 160/2019.
Chiede:
- annullare l'avviso di accertamento impugnato;
- spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dei difensori.
Si costituisce in giudizio il Comune di Marcianise.
Chiede:
- l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 3 del D.Lgs. 546 del 1992, in ragione della natura non tributaria del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per la pubblicità;
- spese di lite, competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge a favore del difensore costituito.
Si costituisce in giudizio la Publiservizi S.r.l..
Chiede:
- difetto di Giurisdizione della Corte in favore del Giudice di pace di Caserta;
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di causa.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice tributario difetta di giurisdizione.
La L. n. 160 del 2019 ha istituito, con decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha sostituito: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Detto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il legislatore ha inteso perseguire la semplificazione nell'esazione dei tributi e canoni afferenti ai c.d.
"tributi minori" e detto obiettivo si è realizzato con il raggruppamento di più fonti di prelievo e quindi con l'unificazione dei canoni e tributi precedentemente gestiti, separatamente, con singole e specifiche norme. Nell'ambito di questa unificazione, il legislatore ha delineato la natura giuridica del prelievo che viene espressamente definito "canone" e non "tassa" o "tributo", anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ha ritenuto che il prelievo non abbia natura tributaria, inducendo anche la Corte costituzionale a prendere atto del "diritto vivente" (Corte cost. n. 64 del 2008).
Le considerazioni di cui sopra inducono a ritenere che anche al nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" si sia inteso attribuire natura non tributaria, dovendosi trarne la conseguenza che la cognizione sulle relative controversie è riservata al giudice ordinario poiché dal raggruppamento voluto dal legislatore deriva che le controversie concernenti il nuovo canone unico devono essere riservate ad un'altrettanta unica giurisdizione che, nel dubbio, non può che essere la giurisdizione ordinaria, tenuto conto delle previsioni della Costituzione che impediscono le giurisdizioni speciali.
In altri termini, una volta preferita la tesi per cui a un canone unico (tale voluto dalla legge) deve corrispondere un'unica giurisdizione, l'eventuale natura ibrida del canone (in parte tributaria e in parte non tributaria) è costituzionalmente compatibile con l'attribuzione di tutte le controversie al giudice ordinario
(non essendoci vincoli costituzionali all'attribuzione di cause tributarie al giudice ordinario), non invece con l'attribuzione di tutte le controversie al giudice tributario (posto il divieto costituzionale di estendere la giurisdizione speciale tributaria al di fuori dell'ambito della materia tributaria).
Né vanno trascurate le indicazioni della Corte costituzionale (cfr., tra le altre, la pronuncia n. 238/2009) circa i criteri cui far utile riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (cfr. anche Cass. ord. S.U., n. 25515 del 13/12/2016).
La disciplina del CUP è, al pari di quella della COSAP, fondata proprio sul legame sinallagmatico tra le rispettive prestazioni delle parti, con la precisa parametrazione delle misure dei pagamenti dovuti dal privato beneficiario alle quantità di superfici dei beni pubblici da lui utilizzati.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, con indicazione del giudice ordinario quale autorità giudiziaria fornita di giurisdizione.
La novità della questione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell'A. G. R.. Assegna il termine di legge per la riassunzione della causa. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3976/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
Difensore_6 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82032500002685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa, dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2
contro
Publiservizi S.R.L. e Comune di Marcianise, impugna avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione passiva della società ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 823, della legge n. 160/2019;
- insussistenza del presupposto impositivo. esenzione per le insegne di esercizio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 833, lett. l), della legge n. 160/2019.
Chiede:
- annullare l'avviso di accertamento impugnato;
- spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dei difensori.
Si costituisce in giudizio il Comune di Marcianise.
Chiede:
- l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 3 del D.Lgs. 546 del 1992, in ragione della natura non tributaria del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per la pubblicità;
- spese di lite, competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge a favore del difensore costituito.
Si costituisce in giudizio la Publiservizi S.r.l..
Chiede:
- difetto di Giurisdizione della Corte in favore del Giudice di pace di Caserta;
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di causa.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice tributario difetta di giurisdizione.
La L. n. 160 del 2019 ha istituito, con decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha sostituito: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Detto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il legislatore ha inteso perseguire la semplificazione nell'esazione dei tributi e canoni afferenti ai c.d.
"tributi minori" e detto obiettivo si è realizzato con il raggruppamento di più fonti di prelievo e quindi con l'unificazione dei canoni e tributi precedentemente gestiti, separatamente, con singole e specifiche norme. Nell'ambito di questa unificazione, il legislatore ha delineato la natura giuridica del prelievo che viene espressamente definito "canone" e non "tassa" o "tributo", anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ha ritenuto che il prelievo non abbia natura tributaria, inducendo anche la Corte costituzionale a prendere atto del "diritto vivente" (Corte cost. n. 64 del 2008).
Le considerazioni di cui sopra inducono a ritenere che anche al nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" si sia inteso attribuire natura non tributaria, dovendosi trarne la conseguenza che la cognizione sulle relative controversie è riservata al giudice ordinario poiché dal raggruppamento voluto dal legislatore deriva che le controversie concernenti il nuovo canone unico devono essere riservate ad un'altrettanta unica giurisdizione che, nel dubbio, non può che essere la giurisdizione ordinaria, tenuto conto delle previsioni della Costituzione che impediscono le giurisdizioni speciali.
In altri termini, una volta preferita la tesi per cui a un canone unico (tale voluto dalla legge) deve corrispondere un'unica giurisdizione, l'eventuale natura ibrida del canone (in parte tributaria e in parte non tributaria) è costituzionalmente compatibile con l'attribuzione di tutte le controversie al giudice ordinario
(non essendoci vincoli costituzionali all'attribuzione di cause tributarie al giudice ordinario), non invece con l'attribuzione di tutte le controversie al giudice tributario (posto il divieto costituzionale di estendere la giurisdizione speciale tributaria al di fuori dell'ambito della materia tributaria).
Né vanno trascurate le indicazioni della Corte costituzionale (cfr., tra le altre, la pronuncia n. 238/2009) circa i criteri cui far utile riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (cfr. anche Cass. ord. S.U., n. 25515 del 13/12/2016).
La disciplina del CUP è, al pari di quella della COSAP, fondata proprio sul legame sinallagmatico tra le rispettive prestazioni delle parti, con la precisa parametrazione delle misure dei pagamenti dovuti dal privato beneficiario alle quantità di superfici dei beni pubblici da lui utilizzati.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, con indicazione del giudice ordinario quale autorità giudiziaria fornita di giurisdizione.
La novità della questione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell'A. G. R.. Assegna il termine di legge per la riassunzione della causa. Spese compensate.