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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 73/2022
All'udienza del 06/03/2025 ore 09.25 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv PAPA GIANNITALO . Per parte resistente è presente l' avv MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO .
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli e la d.ssa Laura Tonelli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle relative richieste. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di ConIGlio alle ore 12.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAPA GIANNITALO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO e avv. ILARIA Controparte_1
MILIANTI resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo iscritto a ruolo in data 2.1.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la IG.ra e la in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con decorrenza dal 17/04/2019 e cessazione, a seguito di successive proroghe, in data
12/10/2019, è da qualificarsi come stagionale, anche in forza dell'accordo sindacale del 20/03/2019, sottoscritto dalla società odierna convenuta;
CP_
2) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla so.ge.si. in persona del legale rappresentante p.t., ha CP_2 determinato l'impossibilità, per la IG.ra , di conseguire le indennità previste dalla normativa emergenziale, per la Parte_1 somma complessiva di €. 8.800,00 #, ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia;
CP_
3) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della società so.ge.si. in persona del legale rappresentante p.t., e i danni subìti dalla IG.ra ; e, per l'effetto, Parte_1
Controparte 4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento, in favore della IG.ra , Parte_1 di tutti i danni da quest'ultima subìti (patrimoniali, da perdita di chances, da stress e/o morali), nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
1 La ricorrente ha dedotto di avere sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro subordinato a termine dal 17.4.2019 al 17.5.2019, con successive 4 proroghe fino alla definitiva scadenza del 12.10.2019, lavorando presso lo stabilimento della convenuta, sito in Porcari. La ricorrente ha dedotto che riteneva di avere sottoscritto un contratto di lavoro stagionale, come peraltro comunicatole verbalmente dalla procuratrice dell'azienda.
La ricorrente, una volta cessato il rapporto di lavoro, aveva chiesto all' il pagamento delle CP_3 provvidenze previste dalla legislazione emergenziale COVID 19, ovvero l'importo di euro 600,00 per il mese di marzo 2020, ai sensi dell'art. 2, D.I. n.10/2020; nonché gli ulteriori importi di 600 euro per il mese di aprile e di 600 euro per il mese di maggio 2020 previsti dall'art. 84 comma 8 lettera a) D.L. n. 34/2020
L' respingeva le domande non ritenendo integrati i presupposti di cui alle norme, ed in particolare CP_3 rilevando che la IG.ra non risultava iscritta alla gestione lavoratori dipendenti quale lavoratrice Pt_1 stagionale all'interno del periodo 1.1.2019-31.1.2020. In tale occasione, la medesima si avvedeva che il contratto stipulato con la odierna resistente non era di tipo stagionale. La ricorrente riteneva che l'assunzione con contratti a termine stagionali per il periodo dal 1.3.al 31.10 di ogni anno era dovuta, in virtù di quanto previsto dall'accordo sindacale stipulato dalla resistente con la rappresentanza sindacale unitaria in data 20.3.2019 in merito alla qualifica dell'attività dello stabilimento di Porcari quale stagionale;
quindi, non avendo la società provveduto in tal senso, aveva causato un danno alla ricorrente medesima.
Chiedeva pertanto il risarcimento del danno, consistente nella perdita di tutte le provvidenze previste dai vari decreti emergenziali susseguitisi nel periodo 2020-2021, a favore dei lavoratori che avessero intrattenuto un rapporto di lavoro di tipo stagionale nel periodo 1.1.2019-31.1.2020 con almeno 30 giornate di contribuzione, per un importo totale di euro 8.800,00 oltre il risarcimento dei danni ulteriori, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo che il contratto era stato liberamente sottoscritto quale normale contratto a termine ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 81/15, il che, peraltro, garantiva al lavoratore maggiori tutele rispetto al contratto stagionale;
che l'accordo sindacale richiamato non obbligava affatto la società a stipulare esclusivamente contratti stagionali nel periodo 1.3-31.10 di ogni anno;
in ogni caso, la società non era legittimata passiva in giudizio poiché, dato che la ricorrente riteneva di avere intrattenuto un rapporto di lavoro di tipo stagionale, avrebbe dovuto fare valere il proprio diritto nei confronti dell' erogatore dei benefici di legge, e non della datrice di lavoro. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna, tenutasi mediante collegamento da remoto.
******
Le domande sono infondate.
2 L'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 30 aprile 2020, n. 10, attuativo dell'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prevede
Art. 2
(Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non coperti da altri interventi)
1. I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto
o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
[…]
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
b) titolari di pensione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La misura è stata prorogata con gli stessi requisiti per i mesi di aprile e maggio 2020 dall'art. 84 comma 8 del D.L. 19.5.2020 n. 34. In seguito, con ulteriore decretazione di emergenza sono state previste ulteriori indennità con i medesimi requisiti: 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. a), D.L. n. 104/2020;
1.000.00 euro ai sensi dell'art. 15, D.L. n. 137/2020; 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 15-bis, co. 1, D.L. n.
137/2020; 2.400,00 euro ai sensi dell'art. 10, co. 1, D.L. n. 41/2021; 1600,00 euro ai sensi dell'art. 42, co. 1,
D.L. n. 73/2021.
Va in primo luogo osservato che la ricorrente ha documentato di avere presentato domanda all' CP_3 soltanto per i benefici previsti dai primi due decreti, e non ha proposto ricorso giudiziale avverso il diniego dell' . Pertanto, intesa la domanda nel senso dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di CP_4 lavoro stagionale (v. punto 1 delle conclusioni), la società datrice di lavoro è priva di legittimazione passiva, poiché la ricorrente, in tale ipotesi, avrebbe diritto ai benefici di legge a carico dell'Istituto Previdenziale e avrebbe dovuto convenire in giudizio quest'ultimo.
Nella misura in cui la domanda è volta ad ottenere un risarcimento del danno, in quanto la convenuta non avrebbe offerto alla ricorrente la stipulazione di un contratto a termine di tipo stagionale, la domanda è ammissibile nei confronti del datore di lavoro, però è infondata nel merito per le seguenti, concorrenti ragioni.
3 Dall'esame dell'accordo collettivo aziendale del 20.3.2019 si desume la volontà delle parti sociali di qualificare l'attività dello stabilimento di Porcari, di noleggio di biancheria a strutture ricettive, quale stagionale, come previsto dall'art. 21 comma 2 del Dlgs. 81/15. Ciò, appunto, al fine di consentire all'impresa di usufruire di un contratto più elastico di quello ordinario a tempo determinato;
infatti il lavoro stagionale non è soggetto ai limiti percentuali previsti dal CCNL rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non prevede i limiti di intervallo fra un contratto e l'altro, non è soggetto ad una durata massima, non prevede alcuna motivazione per le proroghe;
anche il diritto di precedenza è disciplinato in senso più elastico e il datore di lavoro non è soggetto al contributo aggiuntivo NASPI. Anche per tale ultimo motivo, il contratto stagionale deve essere qualificato come tale nei confronti degli enti previdenziali. L'accordo sindacale del 20.3.2019 prevede che si applichi la stagionalità (anche in deroga ai limiti quantitativi del CCNL) a tutto il personale dello stabilimento di Porcari che venga assunto, di norma, fra i mesi di marzo e ottobre di ogni anno;
tuttavia, non pare che da ciò si possa trarre la conclusione che il datore di lavoro sia obbligato in tale periodo a stipulare solo contratti di lavoro stagionale. Infatti,
l'interpretazione della volontà delle parti sociali va condotta in assonanza con la ratio dell'accordo, che è quello di fornire al datore di lavoro forme più flessibili di reclutamento della manodopera, e non di limitarne la libertà contrattuale;
del resto al momento in cui l'accordo fu stipulato non poteva ritenersi che il sindacato avesse un interesse ad obbligare il datore di lavoro ad assumere lavoratori con un contratto meno favorevole per i lavoratori medesimi. In ogni caso, una volontà in tal senso avrebbe dovuto essere chiaramente espressa, anche per salvaguardare le causali che sicuramente non avrebbero potuto essere escluse, ad es. le ragioni sostitutive.
Per quanto riguarda il prospettato accordo verbale con la procuratrice della società IG.ra circa la Pt_2 stipula di un contratto stagionale, la ricorrente non ha formulato idonee richieste di prova in tal senso, non essendovi nel ricorso istanze di prova per testimoni e non risultando tale circostanza inserita nell'istanza di interrogatorio formale della Sig.ra Pt_2
Sotto altro punto di vista, la domanda appare infondata anche sotto il profilo della risarcibilità del danno: infatti, il danno risarcibile nella responsabilità contrattuale (al di fuori delle ipotesi di dolo) deve essere prevedibile al momento dell'inadempimento (art. 1225 c.c.); ciò comporta che il debitore non possa ritenersi obbligato al risarcimento di un danno che, al momento dell'inadempimento dell'obbligazione (in ipotesi, quella di stipulare con la ricorrente un contratto stagionale, in quanto a ciò obbligato dall'accordo collettivo del 20.3.2019) non fosse prevedibile secondo un criterio di astratta prevedibilità, giudizio da inquadrarsi nell'ambito della regolarità causale, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile (cfr. Cass. n. 1956/2007, n. 18239/2003, n. 15559/2004). Nella fattispecie, il verificarsi dell'emergenza sanitaria e la previsione di benefici dettati a favore dei soggetti titolari di rapporti stagionali entro un determinato periodo, antecedente rispetto al manifestarsi dell'emergenza medesima, non possono
4 essere considerati prevedibili, nei termini di cui alla giurisprudenza richiamata. Né può addebitarsi alla convenuta una responsabilità per non essersi attivata per una successiva modifica della causale, a contratto ormai scaduto da tempo: ciò non sarebbe stato né possibile (poiché l'iscrizione all' e il versamento CP_3 contributivo devono essere “titolati” con la causa di lavoro stagionale) né obiettivamente eIGibile, poiché avrebbe manifestato nei confronti dell'ente il tentativo di favorire la lavoratrice, facendole conseguire un beneficio non spettante.
Per tutti tali motivi il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
La novità della questione comporta la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 73/2022
All'udienza del 06/03/2025 ore 09.25 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv PAPA GIANNITALO . Per parte resistente è presente l' avv MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO .
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Sono presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli e la d.ssa Laura Tonelli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle relative richieste. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di ConIGlio alle ore 12.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAPA GIANNITALO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO e avv. ILARIA Controparte_1
MILIANTI resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo iscritto a ruolo in data 2.1.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la IG.ra e la in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con decorrenza dal 17/04/2019 e cessazione, a seguito di successive proroghe, in data
12/10/2019, è da qualificarsi come stagionale, anche in forza dell'accordo sindacale del 20/03/2019, sottoscritto dalla società odierna convenuta;
CP_
2) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla so.ge.si. in persona del legale rappresentante p.t., ha CP_2 determinato l'impossibilità, per la IG.ra , di conseguire le indennità previste dalla normativa emergenziale, per la Parte_1 somma complessiva di €. 8.800,00 #, ovvero quella diversa somma che risulterà di giustizia;
CP_
3) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della società so.ge.si. in persona del legale rappresentante p.t., e i danni subìti dalla IG.ra ; e, per l'effetto, Parte_1
Controparte 4) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento, in favore della IG.ra , Parte_1 di tutti i danni da quest'ultima subìti (patrimoniali, da perdita di chances, da stress e/o morali), nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
1 La ricorrente ha dedotto di avere sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro subordinato a termine dal 17.4.2019 al 17.5.2019, con successive 4 proroghe fino alla definitiva scadenza del 12.10.2019, lavorando presso lo stabilimento della convenuta, sito in Porcari. La ricorrente ha dedotto che riteneva di avere sottoscritto un contratto di lavoro stagionale, come peraltro comunicatole verbalmente dalla procuratrice dell'azienda.
La ricorrente, una volta cessato il rapporto di lavoro, aveva chiesto all' il pagamento delle CP_3 provvidenze previste dalla legislazione emergenziale COVID 19, ovvero l'importo di euro 600,00 per il mese di marzo 2020, ai sensi dell'art. 2, D.I. n.10/2020; nonché gli ulteriori importi di 600 euro per il mese di aprile e di 600 euro per il mese di maggio 2020 previsti dall'art. 84 comma 8 lettera a) D.L. n. 34/2020
L' respingeva le domande non ritenendo integrati i presupposti di cui alle norme, ed in particolare CP_3 rilevando che la IG.ra non risultava iscritta alla gestione lavoratori dipendenti quale lavoratrice Pt_1 stagionale all'interno del periodo 1.1.2019-31.1.2020. In tale occasione, la medesima si avvedeva che il contratto stipulato con la odierna resistente non era di tipo stagionale. La ricorrente riteneva che l'assunzione con contratti a termine stagionali per il periodo dal 1.3.al 31.10 di ogni anno era dovuta, in virtù di quanto previsto dall'accordo sindacale stipulato dalla resistente con la rappresentanza sindacale unitaria in data 20.3.2019 in merito alla qualifica dell'attività dello stabilimento di Porcari quale stagionale;
quindi, non avendo la società provveduto in tal senso, aveva causato un danno alla ricorrente medesima.
Chiedeva pertanto il risarcimento del danno, consistente nella perdita di tutte le provvidenze previste dai vari decreti emergenziali susseguitisi nel periodo 2020-2021, a favore dei lavoratori che avessero intrattenuto un rapporto di lavoro di tipo stagionale nel periodo 1.1.2019-31.1.2020 con almeno 30 giornate di contribuzione, per un importo totale di euro 8.800,00 oltre il risarcimento dei danni ulteriori, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo che il contratto era stato liberamente sottoscritto quale normale contratto a termine ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 81/15, il che, peraltro, garantiva al lavoratore maggiori tutele rispetto al contratto stagionale;
che l'accordo sindacale richiamato non obbligava affatto la società a stipulare esclusivamente contratti stagionali nel periodo 1.3-31.10 di ogni anno;
in ogni caso, la società non era legittimata passiva in giudizio poiché, dato che la ricorrente riteneva di avere intrattenuto un rapporto di lavoro di tipo stagionale, avrebbe dovuto fare valere il proprio diritto nei confronti dell' erogatore dei benefici di legge, e non della datrice di lavoro. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna, tenutasi mediante collegamento da remoto.
******
Le domande sono infondate.
2 L'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 30 aprile 2020, n. 10, attuativo dell'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prevede
Art. 2
(Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non coperti da altri interventi)
1. I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto
o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
[…]
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
b) titolari di pensione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La misura è stata prorogata con gli stessi requisiti per i mesi di aprile e maggio 2020 dall'art. 84 comma 8 del D.L. 19.5.2020 n. 34. In seguito, con ulteriore decretazione di emergenza sono state previste ulteriori indennità con i medesimi requisiti: 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. a), D.L. n. 104/2020;
1.000.00 euro ai sensi dell'art. 15, D.L. n. 137/2020; 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 15-bis, co. 1, D.L. n.
137/2020; 2.400,00 euro ai sensi dell'art. 10, co. 1, D.L. n. 41/2021; 1600,00 euro ai sensi dell'art. 42, co. 1,
D.L. n. 73/2021.
Va in primo luogo osservato che la ricorrente ha documentato di avere presentato domanda all' CP_3 soltanto per i benefici previsti dai primi due decreti, e non ha proposto ricorso giudiziale avverso il diniego dell' . Pertanto, intesa la domanda nel senso dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di CP_4 lavoro stagionale (v. punto 1 delle conclusioni), la società datrice di lavoro è priva di legittimazione passiva, poiché la ricorrente, in tale ipotesi, avrebbe diritto ai benefici di legge a carico dell'Istituto Previdenziale e avrebbe dovuto convenire in giudizio quest'ultimo.
Nella misura in cui la domanda è volta ad ottenere un risarcimento del danno, in quanto la convenuta non avrebbe offerto alla ricorrente la stipulazione di un contratto a termine di tipo stagionale, la domanda è ammissibile nei confronti del datore di lavoro, però è infondata nel merito per le seguenti, concorrenti ragioni.
3 Dall'esame dell'accordo collettivo aziendale del 20.3.2019 si desume la volontà delle parti sociali di qualificare l'attività dello stabilimento di Porcari, di noleggio di biancheria a strutture ricettive, quale stagionale, come previsto dall'art. 21 comma 2 del Dlgs. 81/15. Ciò, appunto, al fine di consentire all'impresa di usufruire di un contratto più elastico di quello ordinario a tempo determinato;
infatti il lavoro stagionale non è soggetto ai limiti percentuali previsti dal CCNL rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non prevede i limiti di intervallo fra un contratto e l'altro, non è soggetto ad una durata massima, non prevede alcuna motivazione per le proroghe;
anche il diritto di precedenza è disciplinato in senso più elastico e il datore di lavoro non è soggetto al contributo aggiuntivo NASPI. Anche per tale ultimo motivo, il contratto stagionale deve essere qualificato come tale nei confronti degli enti previdenziali. L'accordo sindacale del 20.3.2019 prevede che si applichi la stagionalità (anche in deroga ai limiti quantitativi del CCNL) a tutto il personale dello stabilimento di Porcari che venga assunto, di norma, fra i mesi di marzo e ottobre di ogni anno;
tuttavia, non pare che da ciò si possa trarre la conclusione che il datore di lavoro sia obbligato in tale periodo a stipulare solo contratti di lavoro stagionale. Infatti,
l'interpretazione della volontà delle parti sociali va condotta in assonanza con la ratio dell'accordo, che è quello di fornire al datore di lavoro forme più flessibili di reclutamento della manodopera, e non di limitarne la libertà contrattuale;
del resto al momento in cui l'accordo fu stipulato non poteva ritenersi che il sindacato avesse un interesse ad obbligare il datore di lavoro ad assumere lavoratori con un contratto meno favorevole per i lavoratori medesimi. In ogni caso, una volontà in tal senso avrebbe dovuto essere chiaramente espressa, anche per salvaguardare le causali che sicuramente non avrebbero potuto essere escluse, ad es. le ragioni sostitutive.
Per quanto riguarda il prospettato accordo verbale con la procuratrice della società IG.ra circa la Pt_2 stipula di un contratto stagionale, la ricorrente non ha formulato idonee richieste di prova in tal senso, non essendovi nel ricorso istanze di prova per testimoni e non risultando tale circostanza inserita nell'istanza di interrogatorio formale della Sig.ra Pt_2
Sotto altro punto di vista, la domanda appare infondata anche sotto il profilo della risarcibilità del danno: infatti, il danno risarcibile nella responsabilità contrattuale (al di fuori delle ipotesi di dolo) deve essere prevedibile al momento dell'inadempimento (art. 1225 c.c.); ciò comporta che il debitore non possa ritenersi obbligato al risarcimento di un danno che, al momento dell'inadempimento dell'obbligazione (in ipotesi, quella di stipulare con la ricorrente un contratto stagionale, in quanto a ciò obbligato dall'accordo collettivo del 20.3.2019) non fosse prevedibile secondo un criterio di astratta prevedibilità, giudizio da inquadrarsi nell'ambito della regolarità causale, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile (cfr. Cass. n. 1956/2007, n. 18239/2003, n. 15559/2004). Nella fattispecie, il verificarsi dell'emergenza sanitaria e la previsione di benefici dettati a favore dei soggetti titolari di rapporti stagionali entro un determinato periodo, antecedente rispetto al manifestarsi dell'emergenza medesima, non possono
4 essere considerati prevedibili, nei termini di cui alla giurisprudenza richiamata. Né può addebitarsi alla convenuta una responsabilità per non essersi attivata per una successiva modifica della causale, a contratto ormai scaduto da tempo: ciò non sarebbe stato né possibile (poiché l'iscrizione all' e il versamento CP_3 contributivo devono essere “titolati” con la causa di lavoro stagionale) né obiettivamente eIGibile, poiché avrebbe manifestato nei confronti dell'ente il tentativo di favorire la lavoratrice, facendole conseguire un beneficio non spettante.
Per tutti tali motivi il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
La novità della questione comporta la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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