TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR.1545/2025 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Nicola De Vito, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nata il [...] a [...] (avv. Nicola De Vito, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza 4/11/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti, sulla premessa di aver avuto una convivenza more uxorio, che dalla predetta unione sono nati i figli (13/10/2019) e (23/7/2024) e che, in virtù Persona_1 Persona_2
dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra le parti, addivenivano alla decisione di interrompere consensualmente la convivenza, hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori,
chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente predisposte.
p. 1/3 2. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che:
- “stabiliscono l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole;
- stabiliscono che i figli avranno collocazione privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità: a) il padre avrà la facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20 circa;
inoltre il padre potrà pernottare con i minori
(anche con quando avrà compiuto i tre anni) il weekend- a settimane alterne- prelevando i minori Per_2
dalla casa materna il sabato sera alle ore 18, per riportarli alla madre la domenica alle ore 18; b) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
c) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis, dalle ore 18 alle ore 21; d) le vacanze estive della minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1° luglio di ogni anno , compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto la collocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza;
e) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; f) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, la minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre, a quello successivo;
g) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
- stabiliscono a titolo di mantenimento per i figli che verserà a , la Parte_1 Controparte_1
somma di €.500 (cinquecento/00) mensili, ossia €.250 per ciascun figlio, entro il giorno 1 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico Iban o di altro strumento di pagamento tracciabile (es. carta postepay et similia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. rinuncia al suo 50% dell'assegno Parte_1
unico consentendo a di percepirne il 100%. Controparte_1
- stabiliscono a carico di il versamento del 50% delle spese mediche relative alla salute Parte_1
della figlia , il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione della stessa, nonché il Per_1
50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene riportato: I- spese mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per l'istituto superiore;
b)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e)mensa; II- spese scolastiche (da documentare) che richiedono p. 2/3 accordo preventivo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master o quant'altro necessario ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso la sede universitaria;
III- spese mediche(da documentare) che non richiedono accordo preventivo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)ticket sanitari;
IV- spese mediche(da documentare) che richiedono accordo preventivo: a)cure dentistiche
,ortodontiche ed oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e)patologie gravi;
V- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono accordo preventivo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono accordo preventivo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
- dichiarano reciprocamente di impegnarsi a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
Inoltre, si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole;
- dichiarano di acconsentire sin da ora, l'uno verso l'altra, al rilascio del passaporto”.
3. Tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori. Pertanto, la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale merita accoglimento e il Collegio ritiene di poter porre i suindicati accordi a base della presente decisione. Parere favorevole del P.M. espresso in data 20/11/2025.
4. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti dei loro figli minori secondo le Parte_1 Controparte_1
condizioni debitamente riportate in parte motiva;
- compensa le spese.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR.1545/2025 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Nicola De Vito, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nata il [...] a [...] (avv. Nicola De Vito, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza 4/11/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti, sulla premessa di aver avuto una convivenza more uxorio, che dalla predetta unione sono nati i figli (13/10/2019) e (23/7/2024) e che, in virtù Persona_1 Persona_2
dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra le parti, addivenivano alla decisione di interrompere consensualmente la convivenza, hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori,
chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente predisposte.
p. 1/3 2. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che:
- “stabiliscono l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole;
- stabiliscono che i figli avranno collocazione privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità: a) il padre avrà la facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20 circa;
inoltre il padre potrà pernottare con i minori
(anche con quando avrà compiuto i tre anni) il weekend- a settimane alterne- prelevando i minori Per_2
dalla casa materna il sabato sera alle ore 18, per riportarli alla madre la domenica alle ore 18; b) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
c) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis, dalle ore 18 alle ore 21; d) le vacanze estive della minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1° luglio di ogni anno , compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto la collocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza;
e) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; f) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, la minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre, a quello successivo;
g) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
- stabiliscono a titolo di mantenimento per i figli che verserà a , la Parte_1 Controparte_1
somma di €.500 (cinquecento/00) mensili, ossia €.250 per ciascun figlio, entro il giorno 1 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico Iban o di altro strumento di pagamento tracciabile (es. carta postepay et similia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. rinuncia al suo 50% dell'assegno Parte_1
unico consentendo a di percepirne il 100%. Controparte_1
- stabiliscono a carico di il versamento del 50% delle spese mediche relative alla salute Parte_1
della figlia , il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione della stessa, nonché il Per_1
50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene riportato: I- spese mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per l'istituto superiore;
b)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e)mensa; II- spese scolastiche (da documentare) che richiedono p. 2/3 accordo preventivo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master o quant'altro necessario ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso la sede universitaria;
III- spese mediche(da documentare) che non richiedono accordo preventivo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)ticket sanitari;
IV- spese mediche(da documentare) che richiedono accordo preventivo: a)cure dentistiche
,ortodontiche ed oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e)patologie gravi;
V- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono accordo preventivo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono accordo preventivo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
- dichiarano reciprocamente di impegnarsi a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
Inoltre, si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole;
- dichiarano di acconsentire sin da ora, l'uno verso l'altra, al rilascio del passaporto”.
3. Tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori. Pertanto, la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale merita accoglimento e il Collegio ritiene di poter porre i suindicati accordi a base della presente decisione. Parere favorevole del P.M. espresso in data 20/11/2025.
4. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti dei loro figli minori secondo le Parte_1 Controparte_1
condizioni debitamente riportate in parte motiva;
- compensa le spese.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3