Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 08/01/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 14778/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. FERRARI MORANDI ESTER, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Valdinievole n. 11; ricorrente E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Cristiana Giordano, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Ente in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29; resistente FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 15/04/2024 la ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa dell'1.9.23 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo alla suddetta del requisito medico per percepire l'assegno di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa dell'11.1.22, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo di aver provveduto a sollecitare la CP_1 definizione del procedimento agli uffici competenti. All'esito dell'udienza fissata per la discussione, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa dell'1.9.23 ha riconosciuto in capo all'istante l'esistenza delle condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza 11.1.22, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di assegno di invalidità CP_1 ex art. 1 l. 222/84 e relativi interessi legali maturati dall'11.1.22, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 09/01/2025.
IL GIUDICE