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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 19/03/2025 , tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 22957 /2024
Tra
A , nat a a AN (NA) il 1 7. 06. 1963 residente in [...]( nel Parte_1
Corso Resina n. 322, CAP 80056 C.F. , rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1
per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Salvatore
Russo , C.F. , PEC Nicola Zampieri , C.F._2 Email_1
C.F. , PEC: C.F._3 C.F._4 Emai_2 [...]
, Giovanni Rinaldi , , PEC Email_3 CodiceFiscale_5
, Walter Miceli , C.F. , PEC Email_4 C.F._6
e C.F. , PEC Email_5 CP_1 C.F._7
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso Email_6
e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo. Gli Avvocati Salvatore Russo, Nicola Zampieri,
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e e dichiarano di voler ricevere tutte le CP_1
comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax, 0645471649 e
0916419038, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_7
Email_4 Email_5 Email_6
pagina1 di 8 RICORRENTE
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1
difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._8 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_2
55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_8
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/10/2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli incarichi di educatore di cui era stata destinataria.
In particolare, richiedeva il suddetto beneficio per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in applicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, o per i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 4.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
pagina2 di 8 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, Cont 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 4.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali….”.
Ritualmente evocate in giudizio, si costituivano le parti resistenti che eccepivano il difetto di giurisdizione del GO, la prescrizione del diritto e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 19/03/2025 , tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice adìto tenuto conto del petitum e della causa petendi della domanda formulata.
Ai fini che ci occupano deve aversi riguardo al criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr. ex multis, Cass.
S.U. n. 12441/22; Cass. S.U. n. 25840/16).
Nel caso in esame, l'oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico rappresentato dalla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del DPCM che ne regola i criteri e le modalità di erogazione.
Si tratta di fattispecie rientrante nella giurisdizione del g.o. in funzione di giudice del lavoro, essendo tale beneficio strettamente legato alle condizioni di impiego (come si vedrà nel prosieguo) e direttamente derivante da norme di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale, cui questo giudice ritiene di uniformarsi, per le ragioni che seguono e nei limiti che saranno indicati pagina3 di 8 La questione alla base del ricorso risulta invero definita con la recente pronuncia della
Corte di Cassazione, sentenza n. 32104 del 31.10.2022. Il tribunale ritiene di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni.
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n.
32104/2022, secondo cui: “L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché´ le modalità' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa,
pagina4 di 8 personale e non trasferibile».
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi,
pagina5 di 8 convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] CP_6
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , CP_6 laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente
«dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”.
pagina6 di 8 L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, come ritenuto dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. Dunque, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta nel termine quinquennale applicabile in virtù del principio di diritto della citata sentenza Cass. (che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza), tenuto conto della data di notifica del ricorso introduttivo (30.11.24), vanno ritenuti prescritti i benefici maturati per gli anni scolastici fino al 2019/2020.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto parzialmente, con condanna del CP_6 all'assegnazione della carta docente in favore di:
- , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 2500,00, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per ciascun importo riconosciuto alla parte ricorrente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l.
724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite, attesa la serialità della questione e la parziale prescrizione, si compensano per 1/2, seguendo la soccombenza per la restante parte, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina7 di 8
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando, così provvede in parziale accoglimento del ricorso:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il all'assegnazione in favore di Controparte_2 [...]
della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo Pt_2 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 2500,00, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
- rigetta nel resto la domanda;
- Compensa per i ½ le spese di lite, condannando il al pagamento della CP_2 restante parte in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.600,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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