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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 655/2017 del Ruolo Gen., avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso, riservata in decisione coi termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27-5-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra ( ) nonché Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi, giusta procura a margine C.F._2 della comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv. Pasquale Difonzo ( ), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in C.F._3
Altamura, alla via Assisi 7 appellanti e ( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._4 giusta procura a margine del ricorso introduttivo del primo grado, dall'avv. Giuseppe Rago ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Policoro, alla via Monte Bianco 14 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 11-10-2017 e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Matera, in composizione monocratica, n. 980/2017, pubblicata il 19-9- 2017, notificata il 5-10-2017, in forza della quale, in accoglimento della domanda di reintegra nel possesso proposta da con Controparte_1 ricorso depositato il 20-11-2008, sono stati condannati a reintegrare la ricorrente del possesso esclusivo del compendio immobiliare costituente l'asse ereditario di , come meglio individuato nella narrativa CP del ricorso introduttivo, mediante consegna alla stessa di tutte le chiavi che consentono l'accesso agli immobili;
il primo giudice ha compensato altresì
1 le spese nella misura del 1/3, condannando altresì i resistenti alla rifusione della quota residua, liquidata in detta ridotta misura in € 202,00 per esborsi, e € 5.390,00 per compensi, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione. La domanda di reintegrazione era stata proposta da Controparte_1 quale unica erede legittima del coniuge separato , deceduto CP il 9-11-2007 a seguito di sinistro stradale, qualifica in forza della quale era subentrata nel possesso della consistenza ereditaria immobiliare, della quale aveva ricevuto le chiavi;
aggiungeva che il 21-11-2007 Parte_1 assumendo di essere unica erede di in forza di testamento CP olografo, aveva ottenuto da essa ricorrente le chiavi del compendio immobiliare, impegnandosi alla restituzione dei duplicati, da essa ricorrente invano richiesti. Rigettata la domanda di reintegra con provvedimento confermato in sede di reclamo, nonché introdotto il merito possessorio con ricorso del 27-3-2012, interveniva ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità ravvisata nel giudizio di querela di falso proposto dalla ricorrente avverso il testamento olografo attribuito Controparte_1
a ; avverso detto provvedimento i resistenti proponevano CP regolamento necessario di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione che con ordinanza del 23-3-2015, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnata ordinanza, rammentando come “l'oggetto della tutela possessoria è rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto e non dalla titolarità di esso”. Ha ritenuto il primo giudice, premessa la pacifica circostanza fattuale del pregresso possesso dei beni ereditari in capo a , come la CP regola posta dall'art. 1146 c.c., a mente del quale “il possesso continua nell'erede con effetti dall'apertura della successione”, imponesse di ritenere la qualità di erede in capo alla ricorrente coniuge Controparte_1 separato del de cuius, atteso che il Tribunale di Matera, con sentenza n.846 del 2016, salvi gli esiti non ponderabili del giudizio di appello, aveva giudicato nullo, in quanto apocrifo, il testamento olografo che aveva istituito erede . Parte_1
Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 motivi, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei loro confronti dalla ricorrente CP_1
con il favore delle spese del doppio grado e del giudizio di
[...] legittimità. L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione. Con ordinanza del 6-2-2018 e del 19-9-2023 la Corte ha rispettivamente accolto l'istanza degli appellanti di sospensione della esecutività della impugnata sentenza e rigettato l'istanza degli appellanti di riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con i procedimenti iscritti
2 ai n. 750/2016 e 265/2019, aventi ad oggetto rispettivamente l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. Parte_1
846/2016 del Tribunale di Matera, nonché la riassunzione promossa dalla appellata a seguito a seguito di annullamento con rinvio Controparte_1 disposto ai soli effetti civili dalla Corte di Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza – Sezione penale, del 14-9-2017 di assoluzione degli appellanti e dal resto di falso Parte_1 Parte_2 in testamento olografo. All'udienza del 27-5-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamentano gli appellanti la errata interpretazione e applicazione dell'art. 1146 c.c. sotto il profilo della carenza della legittimazione attiva, la inosservanza degli articoli 1146 e 1168 c.c. in relazione all'art. 703 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria;
deducono in particolare: a) la carenza in capo alla appellata CP_1 della qualità di erede di “non essendo, ancora allo
[...] CP stato, e nonostante la sentenza di primo grado sulla querela di falso del testamento, destinataria di alcuna delazione ereditaria, né testamentaria (della quale, invece, è investita con pretermissione Parte_1 della ), né legittima, essendo pendente il giudizio di falso alla CP_1 rimozione eventuale delle disposizioni contrarie che, appunto, escludono tale chiamata”; b) la ininfluenza del giudizio petitorio, afferente l'accertamento della titolarità dello ius possidendi in capo alla appellata
[...]
sul giudizio possessorio, giacché oggetto del secondo è Controparte_1 rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto, non già dalla titolarità dello stesso;
c) la subordinazione di fatto dell'esito del giudizio possessorio a quello, pur se provvisorio, del giudizio petitorio, nonostante il principio affermato all'esito del regolamento necessario di competenza. Con il secondo motivo lamentano gli appellanti la inosservanza dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli articoli 1168 c.c., 703 e 277 c.p.c.; deducono in particolare come al giudice del possessorio non sia consentita la conoscenza di questioni petitorie, ovvero la validità del testamento, oggetto di separato giudizio, cui il primo giudice ha tuttavia riconosciuto rilevanza, sicché la ritenuta legittimazione della ricorrente ad esperire Controparte_1
l'azione di reintegrazione si è tradotta in vizio di ultrapetizione, consentendo altresì il conseguimento anticipato degli effetti di un giudicato petitorio non ancora formatosi. B) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati. È esatta la contestazione formulata dagli appellanti relativamente alla applicabilità nella specie dell'art. 1146 c.c., stante la inesistenza della qualità ereditaria in capo alla ricorrente, attuale appellata, effettivamente non munita di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del possesso, tale da consentire di imputare alla stessa la situazione possessoria già facente
3 al de cuius . È sufficiente il rilievo della mancata formazione CP del giudicato esterno nel separato giudizio petitorio, avente ad oggetto la impugnativa del testamento olografo – la cui declaratoria di falsità, allo stato, è limitata alla pronuncia di secondo grado, impugnata con ricorso per cassazione, come precisato dagli attuali appellanti con la comparsa conclusionale – attribuito al de cuius;
il che implica la non CP operatività nel giudizio possessorio della regola, posta dall'art. 1146 cit. ritenuta dirimente dal primo giudice ai fini del decidere, e ciò ad onta del principio enunciato dalla Corte di Cassazione nel definire il regolamento di competenza proposto dagli appellanti. La conclusione che precede si attaglia sicuramente alla parte del compendio ereditario il cui materiale possesso – inteso quale esercizio di fatto, sia pure solo animo di facoltà normalmente contenuto nel diritto dominicale – la ricorrente, attuale appellata, non ha dimostrato di avere concretamente esperito, ovvero avuto riguardo segnatamente, in uno ai mobili registrati, agli immobili rurali, tanto che la stessa ricorrente, attuale appellata, ha escluso dalla domanda di reintegrazione l'azienda agricola in località Casone. Alla medesima conclusione può pervenirsi anche per gli immobili urbani già appartenenti al de cuius, il possesso quantomeno solo animo – suscettibile di tutela mercé l'azione di reintegrazione – è indimostrato essere stato trasferito dall'appellante alla ricorrente Parte_1 [...]
attuale appellata. Hanno infatti dedotto gli appellanti Controparte_1 come “subito dopo il tragico incidente, la Polizia Stradale intervenuta, eseguiti i necessari rilievi, consegnò a , cugino del Parte_2 defunto, gli effetti personali di quest'ultimo rinvenuti nella macchina e specificamente le chiavi di casa e di tutti gli immobili in proprietà dello stesso”. Si osserva come non siano stati acquisiti elementi atti a confutare l'ulteriore assunto degli appellanti, secondo cui “chiese Controparte_1 ed ottenne dalla le chiavi degli immobili del de cuius” al solo Parte_1 scopo di provvedere al governo degli animali ricoverati in una parte dell'abitazione alla via Massari 10 (attività che ad ogni modo la stessa ricorrente ha allegato di avere svolto). Sicché non v'è chi non scorga come all'appellata sia al Controparte_1 più riconoscibile – indipendentemente dai profili petitori – la titolarità di una detenzione precaria degli immobili urbani caduti in successione, sia prima del sinistro a seguito del quale perse la vita il de cuius CP
– attese le condivisibili argomentazioni formulate dal Tribunale con la ordinanza di rigetto del reclamo proposto dalla attuale appellata avverso il provvedimento di reiezione della invocata tutela possessoria, segnatamente sulla scorta del rilievo della fruizione saltuaria, a titolo di cortesia, della abitazione situata alla via Massari –, sia dopo il sinistro, stante la esigenza specifica esclusivamente per soddisfare la quale ottenne la consegna delle chiavi da . Parte_1
4 Consegue la irrilevanza, ai fini della invocata tutela possessoria, della circostanza, ancorché riferita dall'informatore Persona_1 peraltro fratello della attuale appellata, che l'appellante Parte_1
dopo il rito funebre e la lettura del testamento olografo, avrebbe
[...] ottenuto dalla ricorrente la riconsegna delle chiavi in Controparte_1 forza della prospettazione di un impegno non mantenuto, ovvero, dopo avere comunque sostituito le serrature, di restituirle a sua volta alla ricorrente una volta realizzati i duplicati. Controparte_1
È evidente la carenza del prescritto animus spoliandi in capo alla appellante
– requisito che postula la consapevolezza dell'autore Parte_1 di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore – posta l'insussistenza di una preesistente situazione possessoria tutelabile in capo alla appellata che peraltro, a fronte dell'ampia Controparte_1 motivazione addotta in parte qua nella sede cautelare, si è in sostanza limitata a ribadire di avere avuto “libero accesso alla abitazione del coniuge”; laddove finanche l'informatore ha Persona_1 espressamente limitato il soggiorno dell'appellata Controparte_1 presso l'abitazione situata alla via Massari 10 “ad alcuni rientri dai turni scolastici”, stante la professione di insegnate svolta dalla stessa. Né sembra superfluo rilevare come alle informazioni acquisite dal
[...]
si contrappongano quelle dell'informatore figlio di una CP_1 Tes_1 cugina di a dire del quale – ad onta del contegno Parte_1
“ingannevole” che l'appellata ascrive all'appellante Controparte_1
– in occasione della lettura del testamento la seconda Parte_1 ottenne dalla prima – previa manifestazione in realtà della mera opportunità di “procedere alla sostituzione delle serrature di tutti i locali” – la consegna delle chiavi “senza alcuna reazione o riserva”. In sintesi, è sfornita di prova la prospettazione dell'appellata di essere stata
“artatamente estromessa dai coniugi dal compendio Parte_3 ereditario”, sia perché la falsità del testamento olografo non è stata accertata con sentenza passata in cosa giudicata, sia perché non titolare essa appellata di una qualificata situazione possessoria rettamente intesa, tale da fondare la (fondatamente contestata) legittimazione attiva prescritta ai fini della invocazione della tutela possessoria. C) Pertanto, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta dalla appellata
[...] con ricorso del 20-11-2008 di reintegra nel possesso ex Controparte_1 articoli 703 c.p.c. e 1168 c.c., nonché con ricorso del 27-3-2012 introduttivo del primo grado. D) Si ravvisano tuttavia le prescritte ragioni per compensare interamente le spese di entrambi e gradi, della fase cautelare e del giudizio di regolamento di competenza, tenuto conto – in uno alla vigenza, alla data di proposizione dell'originario ricorso possessorio, della formulazione dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla novella introdotta dalla legge 69/2009 – della tuttora
5 perdurante incertezza circa un elemento, sebbene afferente il profilo petitorio, ma di indubbio rilievo anche ai fini della definizione della presente vertenza possessoria, in ordine alla autenticità (peraltro già esclusa in primo e secondo grado) del testamento olografo attribuito al de cuius CP
.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in
[...] Parte_2 composizione monocratica, n. 980/2017, pubblicata il 19-9-2017, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla appellata con ricorso del 20-11-2008 di Controparte_1 reintegra nel possesso ex articoli 703 c.p.c. e 1168 c.c., nonché con ricorso del 27-3-2012 introduttivo del primo grado;
compensa per l'intero le spese del doppio grado, della fase cautelare e del giudizio di regolamento di competenza. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 15-7-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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( ) rappresentati e difesi, giusta procura a margine C.F._2 della comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv. Pasquale Difonzo ( ), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in C.F._3
Altamura, alla via Assisi 7 appellanti e ( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._4 giusta procura a margine del ricorso introduttivo del primo grado, dall'avv. Giuseppe Rago ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Policoro, alla via Monte Bianco 14 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 11-10-2017 e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Matera, in composizione monocratica, n. 980/2017, pubblicata il 19-9- 2017, notificata il 5-10-2017, in forza della quale, in accoglimento della domanda di reintegra nel possesso proposta da con Controparte_1 ricorso depositato il 20-11-2008, sono stati condannati a reintegrare la ricorrente del possesso esclusivo del compendio immobiliare costituente l'asse ereditario di , come meglio individuato nella narrativa CP del ricorso introduttivo, mediante consegna alla stessa di tutte le chiavi che consentono l'accesso agli immobili;
il primo giudice ha compensato altresì
1 le spese nella misura del 1/3, condannando altresì i resistenti alla rifusione della quota residua, liquidata in detta ridotta misura in € 202,00 per esborsi, e € 5.390,00 per compensi, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione. La domanda di reintegrazione era stata proposta da Controparte_1 quale unica erede legittima del coniuge separato , deceduto CP il 9-11-2007 a seguito di sinistro stradale, qualifica in forza della quale era subentrata nel possesso della consistenza ereditaria immobiliare, della quale aveva ricevuto le chiavi;
aggiungeva che il 21-11-2007 Parte_1 assumendo di essere unica erede di in forza di testamento CP olografo, aveva ottenuto da essa ricorrente le chiavi del compendio immobiliare, impegnandosi alla restituzione dei duplicati, da essa ricorrente invano richiesti. Rigettata la domanda di reintegra con provvedimento confermato in sede di reclamo, nonché introdotto il merito possessorio con ricorso del 27-3-2012, interveniva ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità ravvisata nel giudizio di querela di falso proposto dalla ricorrente avverso il testamento olografo attribuito Controparte_1
a ; avverso detto provvedimento i resistenti proponevano CP regolamento necessario di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione che con ordinanza del 23-3-2015, in accoglimento del ricorso, annullava l'impugnata ordinanza, rammentando come “l'oggetto della tutela possessoria è rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto e non dalla titolarità di esso”. Ha ritenuto il primo giudice, premessa la pacifica circostanza fattuale del pregresso possesso dei beni ereditari in capo a , come la CP regola posta dall'art. 1146 c.c., a mente del quale “il possesso continua nell'erede con effetti dall'apertura della successione”, imponesse di ritenere la qualità di erede in capo alla ricorrente coniuge Controparte_1 separato del de cuius, atteso che il Tribunale di Matera, con sentenza n.846 del 2016, salvi gli esiti non ponderabili del giudizio di appello, aveva giudicato nullo, in quanto apocrifo, il testamento olografo che aveva istituito erede . Parte_1
Gli appellanti hanno affidato l'appello a 2 motivi, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei loro confronti dalla ricorrente CP_1
con il favore delle spese del doppio grado e del giudizio di
[...] legittimità. L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e diritto, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione. Con ordinanza del 6-2-2018 e del 19-9-2023 la Corte ha rispettivamente accolto l'istanza degli appellanti di sospensione della esecutività della impugnata sentenza e rigettato l'istanza degli appellanti di riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con i procedimenti iscritti
2 ai n. 750/2016 e 265/2019, aventi ad oggetto rispettivamente l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. Parte_1
846/2016 del Tribunale di Matera, nonché la riassunzione promossa dalla appellata a seguito a seguito di annullamento con rinvio Controparte_1 disposto ai soli effetti civili dalla Corte di Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Potenza – Sezione penale, del 14-9-2017 di assoluzione degli appellanti e dal resto di falso Parte_1 Parte_2 in testamento olografo. All'udienza del 27-5-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamentano gli appellanti la errata interpretazione e applicazione dell'art. 1146 c.c. sotto il profilo della carenza della legittimazione attiva, la inosservanza degli articoli 1146 e 1168 c.c. in relazione all'art. 703 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria;
deducono in particolare: a) la carenza in capo alla appellata CP_1 della qualità di erede di “non essendo, ancora allo
[...] CP stato, e nonostante la sentenza di primo grado sulla querela di falso del testamento, destinataria di alcuna delazione ereditaria, né testamentaria (della quale, invece, è investita con pretermissione Parte_1 della ), né legittima, essendo pendente il giudizio di falso alla CP_1 rimozione eventuale delle disposizioni contrarie che, appunto, escludono tale chiamata”; b) la ininfluenza del giudizio petitorio, afferente l'accertamento della titolarità dello ius possidendi in capo alla appellata
[...]
sul giudizio possessorio, giacché oggetto del secondo è Controparte_1 rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto, non già dalla titolarità dello stesso;
c) la subordinazione di fatto dell'esito del giudizio possessorio a quello, pur se provvisorio, del giudizio petitorio, nonostante il principio affermato all'esito del regolamento necessario di competenza. Con il secondo motivo lamentano gli appellanti la inosservanza dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli articoli 1168 c.c., 703 e 277 c.p.c.; deducono in particolare come al giudice del possessorio non sia consentita la conoscenza di questioni petitorie, ovvero la validità del testamento, oggetto di separato giudizio, cui il primo giudice ha tuttavia riconosciuto rilevanza, sicché la ritenuta legittimazione della ricorrente ad esperire Controparte_1
l'azione di reintegrazione si è tradotta in vizio di ultrapetizione, consentendo altresì il conseguimento anticipato degli effetti di un giudicato petitorio non ancora formatosi. B) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati. È esatta la contestazione formulata dagli appellanti relativamente alla applicabilità nella specie dell'art. 1146 c.c., stante la inesistenza della qualità ereditaria in capo alla ricorrente, attuale appellata, effettivamente non munita di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del possesso, tale da consentire di imputare alla stessa la situazione possessoria già facente
3 al de cuius . È sufficiente il rilievo della mancata formazione CP del giudicato esterno nel separato giudizio petitorio, avente ad oggetto la impugnativa del testamento olografo – la cui declaratoria di falsità, allo stato, è limitata alla pronuncia di secondo grado, impugnata con ricorso per cassazione, come precisato dagli attuali appellanti con la comparsa conclusionale – attribuito al de cuius;
il che implica la non CP operatività nel giudizio possessorio della regola, posta dall'art. 1146 cit. ritenuta dirimente dal primo giudice ai fini del decidere, e ciò ad onta del principio enunciato dalla Corte di Cassazione nel definire il regolamento di competenza proposto dagli appellanti. La conclusione che precede si attaglia sicuramente alla parte del compendio ereditario il cui materiale possesso – inteso quale esercizio di fatto, sia pure solo animo di facoltà normalmente contenuto nel diritto dominicale – la ricorrente, attuale appellata, non ha dimostrato di avere concretamente esperito, ovvero avuto riguardo segnatamente, in uno ai mobili registrati, agli immobili rurali, tanto che la stessa ricorrente, attuale appellata, ha escluso dalla domanda di reintegrazione l'azienda agricola in località Casone. Alla medesima conclusione può pervenirsi anche per gli immobili urbani già appartenenti al de cuius, il possesso quantomeno solo animo – suscettibile di tutela mercé l'azione di reintegrazione – è indimostrato essere stato trasferito dall'appellante alla ricorrente Parte_1 [...]
attuale appellata. Hanno infatti dedotto gli appellanti Controparte_1 come “subito dopo il tragico incidente, la Polizia Stradale intervenuta, eseguiti i necessari rilievi, consegnò a , cugino del Parte_2 defunto, gli effetti personali di quest'ultimo rinvenuti nella macchina e specificamente le chiavi di casa e di tutti gli immobili in proprietà dello stesso”. Si osserva come non siano stati acquisiti elementi atti a confutare l'ulteriore assunto degli appellanti, secondo cui “chiese Controparte_1 ed ottenne dalla le chiavi degli immobili del de cuius” al solo Parte_1 scopo di provvedere al governo degli animali ricoverati in una parte dell'abitazione alla via Massari 10 (attività che ad ogni modo la stessa ricorrente ha allegato di avere svolto). Sicché non v'è chi non scorga come all'appellata sia al Controparte_1 più riconoscibile – indipendentemente dai profili petitori – la titolarità di una detenzione precaria degli immobili urbani caduti in successione, sia prima del sinistro a seguito del quale perse la vita il de cuius CP
– attese le condivisibili argomentazioni formulate dal Tribunale con la ordinanza di rigetto del reclamo proposto dalla attuale appellata avverso il provvedimento di reiezione della invocata tutela possessoria, segnatamente sulla scorta del rilievo della fruizione saltuaria, a titolo di cortesia, della abitazione situata alla via Massari –, sia dopo il sinistro, stante la esigenza specifica esclusivamente per soddisfare la quale ottenne la consegna delle chiavi da . Parte_1
4 Consegue la irrilevanza, ai fini della invocata tutela possessoria, della circostanza, ancorché riferita dall'informatore Persona_1 peraltro fratello della attuale appellata, che l'appellante Parte_1
dopo il rito funebre e la lettura del testamento olografo, avrebbe
[...] ottenuto dalla ricorrente la riconsegna delle chiavi in Controparte_1 forza della prospettazione di un impegno non mantenuto, ovvero, dopo avere comunque sostituito le serrature, di restituirle a sua volta alla ricorrente una volta realizzati i duplicati. Controparte_1
È evidente la carenza del prescritto animus spoliandi in capo alla appellante
– requisito che postula la consapevolezza dell'autore Parte_1 di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore – posta l'insussistenza di una preesistente situazione possessoria tutelabile in capo alla appellata che peraltro, a fronte dell'ampia Controparte_1 motivazione addotta in parte qua nella sede cautelare, si è in sostanza limitata a ribadire di avere avuto “libero accesso alla abitazione del coniuge”; laddove finanche l'informatore ha Persona_1 espressamente limitato il soggiorno dell'appellata Controparte_1 presso l'abitazione situata alla via Massari 10 “ad alcuni rientri dai turni scolastici”, stante la professione di insegnate svolta dalla stessa. Né sembra superfluo rilevare come alle informazioni acquisite dal
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si contrappongano quelle dell'informatore figlio di una CP_1 Tes_1 cugina di a dire del quale – ad onta del contegno Parte_1
“ingannevole” che l'appellata ascrive all'appellante Controparte_1
– in occasione della lettura del testamento la seconda Parte_1 ottenne dalla prima – previa manifestazione in realtà della mera opportunità di “procedere alla sostituzione delle serrature di tutti i locali” – la consegna delle chiavi “senza alcuna reazione o riserva”. In sintesi, è sfornita di prova la prospettazione dell'appellata di essere stata
“artatamente estromessa dai coniugi dal compendio Parte_3 ereditario”, sia perché la falsità del testamento olografo non è stata accertata con sentenza passata in cosa giudicata, sia perché non titolare essa appellata di una qualificata situazione possessoria rettamente intesa, tale da fondare la (fondatamente contestata) legittimazione attiva prescritta ai fini della invocazione della tutela possessoria. C) Pertanto, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta dalla appellata
[...] con ricorso del 20-11-2008 di reintegra nel possesso ex Controparte_1 articoli 703 c.p.c. e 1168 c.c., nonché con ricorso del 27-3-2012 introduttivo del primo grado. D) Si ravvisano tuttavia le prescritte ragioni per compensare interamente le spese di entrambi e gradi, della fase cautelare e del giudizio di regolamento di competenza, tenuto conto – in uno alla vigenza, alla data di proposizione dell'originario ricorso possessorio, della formulazione dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla novella introdotta dalla legge 69/2009 – della tuttora
5 perdurante incertezza circa un elemento, sebbene afferente il profilo petitorio, ma di indubbio rilievo anche ai fini della definizione della presente vertenza possessoria, in ordine alla autenticità (peraltro già esclusa in primo e secondo grado) del testamento olografo attribuito al de cuius CP
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[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in
[...] Parte_2 composizione monocratica, n. 980/2017, pubblicata il 19-9-2017, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla appellata con ricorso del 20-11-2008 di Controparte_1 reintegra nel possesso ex articoli 703 c.p.c. e 1168 c.c., nonché con ricorso del 27-3-2012 introduttivo del primo grado;
compensa per l'intero le spese del doppio grado, della fase cautelare e del giudizio di regolamento di competenza. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 15-7-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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