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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6420/2022 depositato il 30/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1386/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201920462 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1386/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014.
Motivi dell'appello
Incompetenza funzionale del Sindaco nella nomina del funzionario responsabile (Dott. Nominativo_4). Violazione del principio di trasparenza, per mancata pubblicazione del nominativo del funzionario sul sito istituzionale.
Illegittimità della firma a stampa sull'avviso di accertamento, in assenza di un provvedimento dirigenziale che ne autorizzi l'uso.
Errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso per presunta mancanza di prova della notifica.
Controdeduzioni del Comune di Siracusa
La firma a stampa è legittima, come previsto dall'art. 1, comma 87, della Legge 549/1995, e confermata dalla giurisprudenza (Cassazione 2024).
Il funzionario responsabile è stato regolarmente nominato con Determina Sindacale n. 44/2019.
Il principio di trasparenza è rispettato, grazie alla chiara indicazione del nominativo nell'atto.
Anche se ci fosse un vizio, sarebbe sanabile ex art. 156 c.p.c., poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo.
La notifica è stata correttamente effettuata, e le doglianze dell'appellante sono infondate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato.
Va confermata la sentenza di primo grado, tenuto conto che la parte ricorrente fra i motivi di appello non ha dedotto né prodotto alcun documento atto a dimostrare la tempestività del ricorso di primo grado, depositato al Comune di Sicìracusa il 20.12.2019 prot.255875 ove si afferma che l'atto impugnato è stato notificato il 24.10.2019, a fronte di una declaratoria di inammissibilità del ricorso da aprte del giudice di primo grado.
Orbene la parte ricorrente ritiene che anche nel giudizio di appello non sia obbligato a dimostrare la tempestività del ricorso.
Tuttavia si osserva che nel processo tributario, grava sul contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. civ., sez.
V, sent., 17.09.2019 n. 23060 11). Va ricordato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado (vedi Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante alle spese del giudizio a favore del comune di Siracusa che liquida in € 400,00
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6420/2022 depositato il 30/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1386/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201920462 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1386/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014.
Motivi dell'appello
Incompetenza funzionale del Sindaco nella nomina del funzionario responsabile (Dott. Nominativo_4). Violazione del principio di trasparenza, per mancata pubblicazione del nominativo del funzionario sul sito istituzionale.
Illegittimità della firma a stampa sull'avviso di accertamento, in assenza di un provvedimento dirigenziale che ne autorizzi l'uso.
Errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso per presunta mancanza di prova della notifica.
Controdeduzioni del Comune di Siracusa
La firma a stampa è legittima, come previsto dall'art. 1, comma 87, della Legge 549/1995, e confermata dalla giurisprudenza (Cassazione 2024).
Il funzionario responsabile è stato regolarmente nominato con Determina Sindacale n. 44/2019.
Il principio di trasparenza è rispettato, grazie alla chiara indicazione del nominativo nell'atto.
Anche se ci fosse un vizio, sarebbe sanabile ex art. 156 c.p.c., poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo.
La notifica è stata correttamente effettuata, e le doglianze dell'appellante sono infondate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato.
Va confermata la sentenza di primo grado, tenuto conto che la parte ricorrente fra i motivi di appello non ha dedotto né prodotto alcun documento atto a dimostrare la tempestività del ricorso di primo grado, depositato al Comune di Sicìracusa il 20.12.2019 prot.255875 ove si afferma che l'atto impugnato è stato notificato il 24.10.2019, a fronte di una declaratoria di inammissibilità del ricorso da aprte del giudice di primo grado.
Orbene la parte ricorrente ritiene che anche nel giudizio di appello non sia obbligato a dimostrare la tempestività del ricorso.
Tuttavia si osserva che nel processo tributario, grava sul contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. civ., sez.
V, sent., 17.09.2019 n. 23060 11). Va ricordato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado (vedi Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante alle spese del giudizio a favore del comune di Siracusa che liquida in € 400,00
Palermo 10.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE