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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 04/07/1993 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Selenia Staniscia
E
, n. a Pontecorvo (FR) il 10.09.1992 – CF CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rachelina Martelli
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 07.08.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 21.10.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
- la figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
- salvo ogni diverso accordo tra le parti ed in caso di disaccordo, l'affido della minore sarà esercitato in modo paritetico tra i genitori e, precisamente, la prima settimana: il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica con la madre ed il mercoledì, il giovedì ed il venerdì con il padre;
la settimana successiva: il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica con il padre ed il mercoledì, il giovedì ed il venerdì con la madre e così via via ripetendo la predetta alternanza;
- le vacanze estive o in altre stagioni dell'anno, potranno essere trascorse, con ciascun genitore per 14 giorni anche non consecutivi. Le parti si comunicheranno per iscritto, almeno 30 giorni prima, i giorni prescelti. In detto periodo, se consecutivo, rimarrà sospesa la calendarizzazione di cui al punto precedente. Durante i detti periodi di ferie, ciascuno genitore avrà l'obbligo di informare l'altro della località ove la minore sarà condotta al di fuori delle rispettive residenze e di assicurare il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente (moderatamente);
- il compleanno e l'onomastico della minore sarà festeggiato insieme al padre ad alla madre, salvo diverso accordo tra i genitori. In caso di disaccordo tra essi genitori, secondo le seguenti modalità: il primo anno il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre e l'anno successivo il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre, e così via via ad anni alterni;
- il compleanno del padre sarà festeggiato con il padre e quello della madre con la madre;
- riguardo le festività Natalizie e Pasquali, attesa l'alternanza dei giorni con l'uno e l'altro genitore durante la settimana, le stesse verranno trascorse con il genitore collocatario in tale momento;
- in ordine al mantenimento della minore, atteso l'affidamento congiunto con tempi paritetici tra le parti, ognuno provvederà al mantenimento ordinario nei giorni di sua spettanza e le spese straordinarie, come da Protocollo del CNF, saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori e, previo consenso dell'altro genitore per quelle non obbligatorie che andranno concordate, in seguito alla consegna della documentazione comprovante le stesse, il genitore che avrà sostenuto la spesa verrà rimborsato per la metà dall'altro genitore entro cinque giorni;
- l'assegno unico universale, attualmente corrisposto dallo Stato solo in favore del sig.
e dal medesimo riversato interamente in favore della sig.ra presso cui CP_1 Pt_1 la minore era stata collocata in modo prevalente dopo l'interruzione della convivenza, in virtù dell'affido condiviso con tempi paritetici sarà, ex lege, percepito in parti uguali tra le parti impegnandosi il sig. a corrisponderne la metà in favore della sig.ra CP_1 sino a quando le istanze della medesima, di percepire la sua quota parte, Pt_1 verranno accolte dall'INPS;
- entrambi le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso irrevocabile al rilascio del passaporto personale, nonché all'inserimento della figlia minore nel passaporto di ciascuno di essi, impegnandosi, in ogni caso, a sottoscrivere le autorizzazioni che dovessero essere richieste dalle autorità preposte;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: Pers
- Regolamenta la gestione di , figlia di e Persona_1 Parte_2 CP_1 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 04/07/1993 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Selenia Staniscia
E
, n. a Pontecorvo (FR) il 10.09.1992 – CF CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rachelina Martelli
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 07.08.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 21.10.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
- la figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
- salvo ogni diverso accordo tra le parti ed in caso di disaccordo, l'affido della minore sarà esercitato in modo paritetico tra i genitori e, precisamente, la prima settimana: il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica con la madre ed il mercoledì, il giovedì ed il venerdì con il padre;
la settimana successiva: il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica con il padre ed il mercoledì, il giovedì ed il venerdì con la madre e così via via ripetendo la predetta alternanza;
- le vacanze estive o in altre stagioni dell'anno, potranno essere trascorse, con ciascun genitore per 14 giorni anche non consecutivi. Le parti si comunicheranno per iscritto, almeno 30 giorni prima, i giorni prescelti. In detto periodo, se consecutivo, rimarrà sospesa la calendarizzazione di cui al punto precedente. Durante i detti periodi di ferie, ciascuno genitore avrà l'obbligo di informare l'altro della località ove la minore sarà condotta al di fuori delle rispettive residenze e di assicurare il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente (moderatamente);
- il compleanno e l'onomastico della minore sarà festeggiato insieme al padre ad alla madre, salvo diverso accordo tra i genitori. In caso di disaccordo tra essi genitori, secondo le seguenti modalità: il primo anno il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre e l'anno successivo il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre, e così via via ad anni alterni;
- il compleanno del padre sarà festeggiato con il padre e quello della madre con la madre;
- riguardo le festività Natalizie e Pasquali, attesa l'alternanza dei giorni con l'uno e l'altro genitore durante la settimana, le stesse verranno trascorse con il genitore collocatario in tale momento;
- in ordine al mantenimento della minore, atteso l'affidamento congiunto con tempi paritetici tra le parti, ognuno provvederà al mantenimento ordinario nei giorni di sua spettanza e le spese straordinarie, come da Protocollo del CNF, saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori e, previo consenso dell'altro genitore per quelle non obbligatorie che andranno concordate, in seguito alla consegna della documentazione comprovante le stesse, il genitore che avrà sostenuto la spesa verrà rimborsato per la metà dall'altro genitore entro cinque giorni;
- l'assegno unico universale, attualmente corrisposto dallo Stato solo in favore del sig.
e dal medesimo riversato interamente in favore della sig.ra presso cui CP_1 Pt_1 la minore era stata collocata in modo prevalente dopo l'interruzione della convivenza, in virtù dell'affido condiviso con tempi paritetici sarà, ex lege, percepito in parti uguali tra le parti impegnandosi il sig. a corrisponderne la metà in favore della sig.ra CP_1 sino a quando le istanze della medesima, di percepire la sua quota parte, Pt_1 verranno accolte dall'INPS;
- entrambi le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso irrevocabile al rilascio del passaporto personale, nonché all'inserimento della figlia minore nel passaporto di ciascuno di essi, impegnandosi, in ogni caso, a sottoscrivere le autorizzazioni che dovessero essere richieste dalle autorità preposte;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: Pers
- Regolamenta la gestione di , figlia di e Persona_1 Parte_2 CP_1 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo