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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 463/2025
Oggi 1 luglio 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 463/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Grammatico ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71.
2 Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del 67% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il CTU, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “… pertanto, le predette infermità coesistenti
tra di loro, valutate attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano
nella ricorrente un grado di invalidità complessivo pari al 64% riferito alla capacità lavorativa (art.
1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità
lavorativa generica, cui si ritiene di aggiungere ulteriori 3 punti percentuali per incidenza sulle
occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, per un totale del 67%, a decorrere da novembre
2024, che non dà diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/1971).”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti sottoposti,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr.
relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971.
3 Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
118/1971;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento
Marsala, 1.7.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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