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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2024, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il Giudice del Tribunale di TO AT, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 2333/ 2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nato a [...] l'11 ottobre e 1962, c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
entrambi residente in [...], rappresentati e difesi, in
[...]
forza di mandato in atti, dall'Avv. Adriano Bellacosa (c.f. ), del CodiceFiscale_3
Foro di Nocera Inferiore, con il quale elettivamente domiciliano in TO AT, al
Corso Umberto I n. 93, nello studio dell'Avv. Mari Florinda Di Leva;
contro
, iscritta Controparte_1
all'Albo Nazionale delle Banche al N.4708/40, con sede in , al Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. C.F. , Partita IVA , domiciliato CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
per la carica presso la Sede, ed elettivamente in , al Corso Vittorio Controparte_1
1 Emanuele n. 135, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Palumbo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999
n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun sensogiuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (Cass. Civ., Sez. II, 25
marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale,
2 rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicchè a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ.,
Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
L'eccepita invalidità (ovvero inefficacia) dell'ingiunzione, in quanto fondata su prova scritta inidonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B., è
destituita di fondamento. Il credito azionato deriva dal mancato pagamento del contratto di mutuo chirografario n. 34/1022942 per cui la documentazione prodotta in sede
3 monitoria, vale a dire il contratto di finanziamento, il relativo piano di ammortamento, il dettaglio rata di preammortamento, la quietanza di erogazione, l'attestazione del
Dirigente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. ed a rafforzare tale documentazione copia dell'effetto cambiario emesso a garanzia del pagamento del debito non disconosciuto, senza ombra di dubbio è idonea e sufficiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c.; documentazione tutta depositata anche in occasione della costituzione in giudizio da parte del convenuto in data 09.09.2021 e unitamente alle memorie istruttorie in data 02.03.2022.
Gli opponenti hanno eccepito il disconoscimento dei documenti meccanicamente riprodotti nonché le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti comunicati agli atti. Gli
effetti cambiari superano tali eccezioni in quanto di per sé sono titolo idoneo e sufficiente per agire nei confronti degli opponenti ed a dimostrare il credito. Si precisa inoltre che le somme richiamate nel corpo del decreto ingiuntivo sono relative ad un finanziamento erogato e corrisposto alla debitrice principale, come risulta dalla quietanza già prodotta in giudizio, circostanza da ritenersi in ogni caso pacifica per la mancata contestazione da parte degli odierni attori.
Gli opponenti hanno invocato la decadenza del creditore dal diritto verso il garante ai sensi dell'art. 1957 c.c. Quest'eccezione è inconferente atteso che le ragioni di credito vantate dalla risiedono nel contratto di mutuo chirografario garantito da effetto CP_1
cambiario avallato dagli opponenti;
le norme invocate da controparte sono applicabili esclusivamente alla specifica garanzia fideiussoria e di conseguenza esulano dal caso in esame. Tanto premesso si ha interesse a far emergere che all'art. 17 del contratto di mutuo per cui vi è causa è stato espressamente convenuto che “la parte garante dichiara di essere solidalmente responsabile con la parte mutuataria per ogni obbligazione rinveniente dal presente finanziamento ed esonera la Banca dall'escutere preventivamente il debitore principale, impegnandosi a rispondere nei confronti dell'istituto, oltre che del capitale anche di tutti gli interessi maturati e maturandi, nonché delle commissioni e delle spese legali che la dovesse sostenere anche per gli atti giudiziali e/o stragiudiziali per CP_1
conseguire l'adempimento del presente contratto”. Priva di pregio è, altresì, l'eccezione per cui la garanzia personale è da ritenersi estinta per effetto della violazione dell'art. 1956
c.c. Premesso che la previsione codicistica invocata è senza ombra di dubbio incompatibile
4 con la fattispecie in esame, atteso che l'avallo certamente non costituisce una fideiussione per obbligazione futura, si replica mettendo in evidenza che gli opponenti erano soci della debitrice principale, S.A. NG SR con quote di partecipazione pari al 100% del capitale sociale. Il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o comunque la ricopriva al momento del rilascio della fideiussione. ai sensi dell'art. 1956 cc. (Tribunale
Velletri, 19.12.2017).
Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per la non corretta pattuizione della capitalizzazione trimestrale ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9
febbraio 2000 in mancanza dell'indicazione del “TAE” (Tasso Annuo Effettivo). E' agevole replicare che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Questo principio è stato ribadito dalla Corte d'Appello di Torino
con la sentenza n. 464/2020 secondo cui “ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 il quale è invece applicabile ai rapporti,
come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della CICR”. Dala
documentazione prodotta appare che non sono state applicate al rapporto di finanziamento commissioni di massimo scoperto.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente;
2)Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo avente n. 198/2021 emesso da questo Giudice
in data 26.02.2021;
3) Condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali, che si liquidano complessivamente in euro 1100,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
TO AT
IL Go
(dott. Salvatore Nasti)
6
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il Giudice del Tribunale di TO AT, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 2333/ 2021 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nato a [...] l'11 ottobre e 1962, c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
entrambi residente in [...], rappresentati e difesi, in
[...]
forza di mandato in atti, dall'Avv. Adriano Bellacosa (c.f. ), del CodiceFiscale_3
Foro di Nocera Inferiore, con il quale elettivamente domiciliano in TO AT, al
Corso Umberto I n. 93, nello studio dell'Avv. Mari Florinda Di Leva;
contro
, iscritta Controparte_1
all'Albo Nazionale delle Banche al N.4708/40, con sede in , al Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. C.F. , Partita IVA , domiciliato CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
per la carica presso la Sede, ed elettivamente in , al Corso Vittorio Controparte_1
1 Emanuele n. 135, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Palumbo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999
n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun sensogiuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (Cass. Civ., Sez. II, 25
marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale,
2 rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicchè a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ.,
Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
L'eccepita invalidità (ovvero inefficacia) dell'ingiunzione, in quanto fondata su prova scritta inidonea ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B., è
destituita di fondamento. Il credito azionato deriva dal mancato pagamento del contratto di mutuo chirografario n. 34/1022942 per cui la documentazione prodotta in sede
3 monitoria, vale a dire il contratto di finanziamento, il relativo piano di ammortamento, il dettaglio rata di preammortamento, la quietanza di erogazione, l'attestazione del
Dirigente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. ed a rafforzare tale documentazione copia dell'effetto cambiario emesso a garanzia del pagamento del debito non disconosciuto, senza ombra di dubbio è idonea e sufficiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c.; documentazione tutta depositata anche in occasione della costituzione in giudizio da parte del convenuto in data 09.09.2021 e unitamente alle memorie istruttorie in data 02.03.2022.
Gli opponenti hanno eccepito il disconoscimento dei documenti meccanicamente riprodotti nonché le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti comunicati agli atti. Gli
effetti cambiari superano tali eccezioni in quanto di per sé sono titolo idoneo e sufficiente per agire nei confronti degli opponenti ed a dimostrare il credito. Si precisa inoltre che le somme richiamate nel corpo del decreto ingiuntivo sono relative ad un finanziamento erogato e corrisposto alla debitrice principale, come risulta dalla quietanza già prodotta in giudizio, circostanza da ritenersi in ogni caso pacifica per la mancata contestazione da parte degli odierni attori.
Gli opponenti hanno invocato la decadenza del creditore dal diritto verso il garante ai sensi dell'art. 1957 c.c. Quest'eccezione è inconferente atteso che le ragioni di credito vantate dalla risiedono nel contratto di mutuo chirografario garantito da effetto CP_1
cambiario avallato dagli opponenti;
le norme invocate da controparte sono applicabili esclusivamente alla specifica garanzia fideiussoria e di conseguenza esulano dal caso in esame. Tanto premesso si ha interesse a far emergere che all'art. 17 del contratto di mutuo per cui vi è causa è stato espressamente convenuto che “la parte garante dichiara di essere solidalmente responsabile con la parte mutuataria per ogni obbligazione rinveniente dal presente finanziamento ed esonera la Banca dall'escutere preventivamente il debitore principale, impegnandosi a rispondere nei confronti dell'istituto, oltre che del capitale anche di tutti gli interessi maturati e maturandi, nonché delle commissioni e delle spese legali che la dovesse sostenere anche per gli atti giudiziali e/o stragiudiziali per CP_1
conseguire l'adempimento del presente contratto”. Priva di pregio è, altresì, l'eccezione per cui la garanzia personale è da ritenersi estinta per effetto della violazione dell'art. 1956
c.c. Premesso che la previsione codicistica invocata è senza ombra di dubbio incompatibile
4 con la fattispecie in esame, atteso che l'avallo certamente non costituisce una fideiussione per obbligazione futura, si replica mettendo in evidenza che gli opponenti erano soci della debitrice principale, S.A. NG SR con quote di partecipazione pari al 100% del capitale sociale. Il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o comunque la ricopriva al momento del rilascio della fideiussione. ai sensi dell'art. 1956 cc. (Tribunale
Velletri, 19.12.2017).
Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per la non corretta pattuizione della capitalizzazione trimestrale ai sensi dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9
febbraio 2000 in mancanza dell'indicazione del “TAE” (Tasso Annuo Effettivo). E' agevole replicare che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Questo principio è stato ribadito dalla Corte d'Appello di Torino
con la sentenza n. 464/2020 secondo cui “ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 il quale è invece applicabile ai rapporti,
come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della CICR”. Dala
documentazione prodotta appare che non sono state applicate al rapporto di finanziamento commissioni di massimo scoperto.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente;
2)Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo avente n. 198/2021 emesso da questo Giudice
in data 26.02.2021;
3) Condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali, che si liquidano complessivamente in euro 1100,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
TO AT
IL Go
(dott. Salvatore Nasti)
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