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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/08/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3849/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], 5 34071 CORMONS ITALIA, rappresentata e difesa dall'Avv. BERLASSO
ELISA
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], 27 34170 GORIZIA ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv.
SAMAR FLAVIO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1)il sig. verserà la somma di € 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 figlio sul conto della madre presso la Banca di Credito Cooperativo di CO (GO) IBAN Persona_1
[...], somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
2)i genitori concorreranno per il 50% alle spese straordinarie per il figlio previamente concordate tra loro, secondo Per_1 quanto previsto dall'Osservatorio sul diritto di famiglia di Gorizia;
3)il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per Pt_2 Pt_1 il suo mantenimento (assegno divorzile) sul suo conto presso la Banca di Credito Cooperativo di CO (GO) IBAN
[...], somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
4)il figlio percepisce e percepirà direttamente l'Assegno Unico fino all'età di anni ventuno;
Per_1
5)i ricorrenti hanno raggiunto i seguenti accordi economici:
a)la casa coniugale sita a CO (GO), via Milano n. 5 bis e le relative pertinenze (PT 6126 c.t. 2 di CO) rimarranno di proprietà ed uso esclusivi della sig.ra Pt_1
b)l'abitazione sita a Gorizia (GO), via dei Cordaioli n. 27 (PT WEB 1561 di Contado), di proprietà del sig. Pt_2 nella misura di 1/3, e lui pervenuta in eredità dalla madre, rimarrà di sua proprietà ed uso esclusivi;
c)il terreno di CO (GO) - (PT 8116 c.t. 1 di CO) di proprietà del sig. rimarrà di sua proprietà ed uso Pt_2 esclusivi;
6)le parti dichiarano di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente nei sopraindicati termini e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormons in data 21.9.1991
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO (GO), dell'anno 1991 al numero
10, parte 1) e si sono separati consensualmente con sentenza del 20.11.2024, passata in giudicato, a seguito di introduzione di ricorso cumulativo di separazione e divorzio a domanda congiunta.
Dall'unione coniugale sono nati i figli il giorno 17.04.1995 a Persona_2 C.F._3
Palmanova (UD) e il 17.11.2003 a Palmanova (UD). Persona_1 C.F._4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 24/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza dell'1.7.2025, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Cormons in data 21.9.1991
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO (GO), dell'anno 1991 al numero 10, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3849/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], 5 34071 CORMONS ITALIA, rappresentata e difesa dall'Avv. BERLASSO
ELISA
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], 27 34170 GORIZIA ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv.
SAMAR FLAVIO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1)il sig. verserà la somma di € 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 figlio sul conto della madre presso la Banca di Credito Cooperativo di CO (GO) IBAN Persona_1
[...], somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
2)i genitori concorreranno per il 50% alle spese straordinarie per il figlio previamente concordate tra loro, secondo Per_1 quanto previsto dall'Osservatorio sul diritto di famiglia di Gorizia;
3)il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per Pt_2 Pt_1 il suo mantenimento (assegno divorzile) sul suo conto presso la Banca di Credito Cooperativo di CO (GO) IBAN
[...], somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
4)il figlio percepisce e percepirà direttamente l'Assegno Unico fino all'età di anni ventuno;
Per_1
5)i ricorrenti hanno raggiunto i seguenti accordi economici:
a)la casa coniugale sita a CO (GO), via Milano n. 5 bis e le relative pertinenze (PT 6126 c.t. 2 di CO) rimarranno di proprietà ed uso esclusivi della sig.ra Pt_1
b)l'abitazione sita a Gorizia (GO), via dei Cordaioli n. 27 (PT WEB 1561 di Contado), di proprietà del sig. Pt_2 nella misura di 1/3, e lui pervenuta in eredità dalla madre, rimarrà di sua proprietà ed uso esclusivi;
c)il terreno di CO (GO) - (PT 8116 c.t. 1 di CO) di proprietà del sig. rimarrà di sua proprietà ed uso Pt_2 esclusivi;
6)le parti dichiarano di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente nei sopraindicati termini e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormons in data 21.9.1991
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO (GO), dell'anno 1991 al numero
10, parte 1) e si sono separati consensualmente con sentenza del 20.11.2024, passata in giudicato, a seguito di introduzione di ricorso cumulativo di separazione e divorzio a domanda congiunta.
Dall'unione coniugale sono nati i figli il giorno 17.04.1995 a Persona_2 C.F._3
Palmanova (UD) e il 17.11.2003 a Palmanova (UD). Persona_1 C.F._4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 24/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza dell'1.7.2025, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Cormons in data 21.9.1991
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CO (GO), dell'anno 1991 al numero 10, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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