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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 809/2023 R.G. proposta da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario di rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Parte_2
IV ON e IE GI TO;
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
NI TO;
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Germano Garao;
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione ad avvisi di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 273 del 31 marzo 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto in data 26.11.2018 da , CP_1
annullava gli avvisi di addebito n. 598 2018 0001438851000 e n. 598 2018
0001438952000, notificati in data 19.10.2018, per il pagamento di contributi IVS, rispettivamente per gli anni 2010 e 2009.
Il giudice rilevava, anzitutto, che l' , nel costituirsi aveva chiesto Pt_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 59820180001438952000.
Indi, dichiarava prescritta la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 59820180001438851000. Riteneva, in particolare, che non vi fosse prova dell'invio di precedenti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, non potendosi considerare idonea la ricevuta di ritorno dell'avviso bonario prodotta dall'ente previdenziale, in quanto nella stessa non era descritto il procedimento notificatorio e non erano riportati “elementi per riferirla agli atti avvisi di causa”.
Condannava l' alla rifusione delle spese di lite, che compensava con Pt_1
riferimento all'ente riscossore.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l , con Parte_3
ricorso del 2.10.2023.
Resisteva al gravame . CP_1
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 14.11.2023, il Collegio assegnava all'appellante termine di un mese per la notifica del gravame all'ente riscossore, parte del giudizio di primo grado. Tempestivamente integrato il contraddittorio, si costituiva ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_3
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
società di cartolarizzazione dei crediti , in quanto l'ultimo contratto di Pt_1
cessione dei crediti ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005, e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di giudizio attengono a periodi successivi.
Censura poi la sentenza di primo grado per aver annullato l'avviso di addebito n. 5982018 0001438851000, sull'errato presupposto che non vi fosse prova dell'invio di precedenti atti interruttivi della prescrizione
Deduce di aver, di contro, provato l'interruzione del decorso del termine mediante la notifica dell'avviso bonario a mezzo raccomanda ordinaria, con avviso di ricevimento. Rileva che detta notifica, eseguita conformemente alle norme riguardanti il servizio postale ordinario, doveva intendersi perfezionata trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza (cfr. Cass. n.
10131/2020), con operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Assume che, non avendo il dimostrato di non aver avuto conoscenza CP_1
dell'avviso bonario, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'efficacia interruttiva del suddetto avviso bonario e, conseguentemente, rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso proposta.
Precisa che, per altro, l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio riporta un numero di raccomandata coincidente con quello di cui all'avviso bonario relativo ai contributi IVS poi richiesti con l'avviso di addebito oggetto di causa.
2. L'appello è infondato.
2.1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione di Parte_2
società cessionaria dei crediti , posto che l'ultimo contratto di cessione, Pt_1
regolato dal DM del 30.11.200 (Sesta cessione dei crediti previdenziale dell' , inG.U. del 5.12.2005), ha riguardato i crediti contributivi maturati Pt_1
successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di causa attengono a periodi successivi, da gennaio 2010 a dicembre 2010, e che, quindi, gli stessi risultano estranei all'operazione di cartolarizzazione, per come rilevato dall' nell'atto di appello Pt_1
2.2. Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412; Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata). Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372.
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente,
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_3
2.3. Il motivo relativo alla interruzione della prescrizione a mezzo l'avviso bonario prodotto in atti e riportato integralmente nella sentenza impugnata, è infondato
Al riguardo, va osservato quanto segue.
L'avviso bonario inviato dall' al a mezzo lettera raccomandata e Pt_1 CP_1
ricevuto per compiuta giacenza, risulta potenzialmente idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizione, non essendo fondato l'assunto dell'appellato secondo cui detto procedimento notificatorio non sarebbe regolare in quanto per lo stesso non è prevista la c.d. CAD, vale a dire la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale e non essendo necessaria alcuna indicazione del
“procedimento notificatorio”, come erroneamente sostenuto dal giudice di primo grado.
Nella specie, invero, non si tratta di notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., bensì di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore, forma semplificata di notifica che ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. 175/2018), che non richiede l'intervento di un agente notificatore, né la compilazione di una relata di notifica e neppure l'invio della C.A.D., non trovando applicazione le regole di cui alla legge n. 890/1982 bensì le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale (Cass. n. 33563/2018, n.12883/2020).
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il collegamento dell'avviso di ricevimento in atti con l'avviso bonario risulta dalla indicazione del medesimo numero di raccomandata. Ciò premesso e pur non avendo il allegato alcuna circostanza volta a CP_1
vincere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., deve tuttavia escludersi l'efficacia interruttiva dell'avviso bonario in questione, per il fatto che dal relativo avviso di ricevimento prodotto in atti non è in alcun modo possibile evincere la data in cui si sarebbe perfezionata la notifica per “compiuta giacenza”, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, applicabile in via analogica
(sull'applicazione analogica cfr. Cass. n. 10131/2020).
Nell'avviso di ricevimento del suddetto avviso bonario, invero, non è riportata alcuna data, essendo in tal modo impossibile comprendere quanto sia maturata la compiuta giacenza e in quale data l'atto interruttivo sia pervenuto al destinatario.
Né l' appellante, su cui incombeva l'onere di provare la data in cui Pt_1
l'avviso bonario interruttivo della prescrizione è stato inviato e ricevuto dal destinatario, ha fornito alcun elemento in tal senso.
Va dunque confermata la statuizione che ha ritenuto essersi maturata la prescrizione del credito portato dall' avviso di addebito n. 5982018
0001438851000, non essendovi prova che nei cinque anni successivi alla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta il 19.10.2018), l' abbia posto in essere Pt_1
validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
La sentenza impugnata – pur integrata in tal senso la relativa motivazione - va confermata.
2.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' e in Pt_1
favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del CP_1
valore della causa.
Le spese tra l'appellante e vanno devono essere compensate in CP_3
considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
rigetta l'appello; condanna l' a pagare le spese processuali del grado che liquida in favore Pt_1
di in € 1458,00 oltre spese generali IVA e CPA;
CP_1
compensa le spese tra l'appellante e . CP_3
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 809/2023 R.G. proposta da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario di rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Parte_2
IV ON e IE GI TO;
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
NI TO;
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Germano Garao;
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione ad avvisi di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 273 del 31 marzo 2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto in data 26.11.2018 da , CP_1
annullava gli avvisi di addebito n. 598 2018 0001438851000 e n. 598 2018
0001438952000, notificati in data 19.10.2018, per il pagamento di contributi IVS, rispettivamente per gli anni 2010 e 2009.
Il giudice rilevava, anzitutto, che l' , nel costituirsi aveva chiesto Pt_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 59820180001438952000.
Indi, dichiarava prescritta la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 59820180001438851000. Riteneva, in particolare, che non vi fosse prova dell'invio di precedenti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, non potendosi considerare idonea la ricevuta di ritorno dell'avviso bonario prodotta dall'ente previdenziale, in quanto nella stessa non era descritto il procedimento notificatorio e non erano riportati “elementi per riferirla agli atti avvisi di causa”.
Condannava l' alla rifusione delle spese di lite, che compensava con Pt_1
riferimento all'ente riscossore.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l , con Parte_3
ricorso del 2.10.2023.
Resisteva al gravame . CP_1
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 14.11.2023, il Collegio assegnava all'appellante termine di un mese per la notifica del gravame all'ente riscossore, parte del giudizio di primo grado. Tempestivamente integrato il contraddittorio, si costituiva ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_3
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
società di cartolarizzazione dei crediti , in quanto l'ultimo contratto di Pt_1
cessione dei crediti ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005, e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di giudizio attengono a periodi successivi.
Censura poi la sentenza di primo grado per aver annullato l'avviso di addebito n. 5982018 0001438851000, sull'errato presupposto che non vi fosse prova dell'invio di precedenti atti interruttivi della prescrizione
Deduce di aver, di contro, provato l'interruzione del decorso del termine mediante la notifica dell'avviso bonario a mezzo raccomanda ordinaria, con avviso di ricevimento. Rileva che detta notifica, eseguita conformemente alle norme riguardanti il servizio postale ordinario, doveva intendersi perfezionata trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza (cfr. Cass. n.
10131/2020), con operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Assume che, non avendo il dimostrato di non aver avuto conoscenza CP_1
dell'avviso bonario, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'efficacia interruttiva del suddetto avviso bonario e, conseguentemente, rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso proposta.
Precisa che, per altro, l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio riporta un numero di raccomandata coincidente con quello di cui all'avviso bonario relativo ai contributi IVS poi richiesti con l'avviso di addebito oggetto di causa.
2. L'appello è infondato.
2.1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione di Parte_2
società cessionaria dei crediti , posto che l'ultimo contratto di cessione, Pt_1
regolato dal DM del 30.11.200 (Sesta cessione dei crediti previdenziale dell' , inG.U. del 5.12.2005), ha riguardato i crediti contributivi maturati Pt_1
successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di causa attengono a periodi successivi, da gennaio 2010 a dicembre 2010, e che, quindi, gli stessi risultano estranei all'operazione di cartolarizzazione, per come rilevato dall' nell'atto di appello Pt_1
2.2. Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412; Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata). Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372.
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente,
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_3
2.3. Il motivo relativo alla interruzione della prescrizione a mezzo l'avviso bonario prodotto in atti e riportato integralmente nella sentenza impugnata, è infondato
Al riguardo, va osservato quanto segue.
L'avviso bonario inviato dall' al a mezzo lettera raccomandata e Pt_1 CP_1
ricevuto per compiuta giacenza, risulta potenzialmente idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizione, non essendo fondato l'assunto dell'appellato secondo cui detto procedimento notificatorio non sarebbe regolare in quanto per lo stesso non è prevista la c.d. CAD, vale a dire la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale e non essendo necessaria alcuna indicazione del
“procedimento notificatorio”, come erroneamente sostenuto dal giudice di primo grado.
Nella specie, invero, non si tratta di notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., bensì di invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ente impositore, forma semplificata di notifica che ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. 175/2018), che non richiede l'intervento di un agente notificatore, né la compilazione di una relata di notifica e neppure l'invio della C.A.D., non trovando applicazione le regole di cui alla legge n. 890/1982 bensì le disposizioni di cui all'art. 1335 c.c. e le regole ordinarie che disciplinano il servizio postale universale (Cass. n. 33563/2018, n.12883/2020).
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il collegamento dell'avviso di ricevimento in atti con l'avviso bonario risulta dalla indicazione del medesimo numero di raccomandata. Ciò premesso e pur non avendo il allegato alcuna circostanza volta a CP_1
vincere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., deve tuttavia escludersi l'efficacia interruttiva dell'avviso bonario in questione, per il fatto che dal relativo avviso di ricevimento prodotto in atti non è in alcun modo possibile evincere la data in cui si sarebbe perfezionata la notifica per “compiuta giacenza”, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, applicabile in via analogica
(sull'applicazione analogica cfr. Cass. n. 10131/2020).
Nell'avviso di ricevimento del suddetto avviso bonario, invero, non è riportata alcuna data, essendo in tal modo impossibile comprendere quanto sia maturata la compiuta giacenza e in quale data l'atto interruttivo sia pervenuto al destinatario.
Né l' appellante, su cui incombeva l'onere di provare la data in cui Pt_1
l'avviso bonario interruttivo della prescrizione è stato inviato e ricevuto dal destinatario, ha fornito alcun elemento in tal senso.
Va dunque confermata la statuizione che ha ritenuto essersi maturata la prescrizione del credito portato dall' avviso di addebito n. 5982018
0001438851000, non essendovi prova che nei cinque anni successivi alla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta il 19.10.2018), l' abbia posto in essere Pt_1
validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
La sentenza impugnata – pur integrata in tal senso la relativa motivazione - va confermata.
2.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' e in Pt_1
favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del CP_1
valore della causa.
Le spese tra l'appellante e vanno devono essere compensate in CP_3
considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione di Parte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
rigetta l'appello; condanna l' a pagare le spese processuali del grado che liquida in favore Pt_1
di in € 1458,00 oltre spese generali IVA e CPA;
CP_1
compensa le spese tra l'appellante e . CP_3
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese