Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2000, n. 11625
CASS
Sentenza 21 giugno 2000

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È titolare di un autonomo diritto al risarcimento il minore che abbia subito danni dalla commissione di un reato e che, al momento di tale commissione, benché ancora non nato, fosse già stato concepito; per quanto concerne il danno morale, esso decorrerà dal momento in cui venga accertato il suo verificarsi (ad esempio, dal momento in cui il minore abbia acquisito la consapevolezza, con conseguente sofferenza, della mancanza di una figura genitoriale, venuta meno, nella specie, a seguito di omicidio colposo), dovendosi peraltro escludere la risarcibilità del danno morale relativamente alla vita intrauterina, per mancanza di una valida dimostrazione scientifica in proposito, mentre, per quanto concerne il danno biologico, esso andrà risarcito ove venga in concreto accertata una stabile compromissione psico-fisica del minore determinatasi a seguito dell'evento delittuoso.

Commentari2

  • 1Nascituro: diritto al risarcimento del danno da morte parentaleAccesso limitato
    Rosita Ponticiello · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2011

  • 2Morte del genitore, figlio nascituro, risarcimento danniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2000, n. 11625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11625
Data del deposito : 21 giugno 2000

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