Articolo 1 della Legge 29 luglio 1975, n. 405
Articolo 2
Versione
11 settembre 1975
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Versione
10 marzo 2004
Art. 1.
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
((d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare))
Entrata in vigore il 10 marzo 2004
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