Versione
11 settembre 1975
11 settembre 1975
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10 marzo 2004
10 marzo 2004
Art. 1.
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
((d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare))
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
((d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare))
Commentari • 11
- 1. Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405https://www.brocardi.it/ · 19.75032
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.660 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Brescia, sentenza 01/06/2021, n. 1512Provvedimento: […] 1918, art. 1, legge 405/1975 e, da ultimo, legge 76 del 2016 che ha disciplinato espressamente la convivenza di fatto (art. 1, commi 36 ss. legge cit.). […]Leggi di più...
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