Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9198
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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Il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l'adempimento di un tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. In queste ipotesi la responsabilità può comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno biologico, e cioè al danno non patrimoniale costituito dalle conseguenze pregiudizievoli per la salute derivanti dalle menomazioni fisiopsichiche prodotte dal comportamento inadempiente. Ed inoltre, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo, la conseguente estensione della responsabilità anche al danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione ( rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. Più in particolare, allorché il ricovero sia avvenuto presso una struttura sanitaria gestita da un ente pubblico, perché a quest'ultimo si renda imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto - reato, si rende sufficiente che il fatto si atteggi oggettivamente come reato e che la condotta che ne contribuisca a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità all'ente pubblico, basta che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo dell'ente.

Nel caso di una convenzione stipulata, fra una Università e una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, per la gestione di specifici istituti universitari, si rende rilevante - ai fini dell'individuazione del soggetto con il quale il paziente conclude il contratto di ricovero (e perciò del soggetto cui si renda riferibile la responsabilità civile derivante dal relativo inadempimento) - lo stesso fatto in sè per cui le università, su richiesta di pubbliche amministrazioni o di privati, convengono lo svolgimento di analisi, prove, controlli ed esperienze, compatibilmente con la loro attività scientifica e didattica. Del resto, fermo il profilo per cui, la presenza, nell'organizzazione delle università, di cliniche destinate anche ad accogliere ammalati a pagamento, è attestata già dal regolamento generale universitario del 1924 (art. 132, secondo comma, del R.D. 6 aprile 1924, n. 674), nonché dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933 (art. 49, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), il fenomeno per cui l'assistenza ospedaliera risulti svolta attraverso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, trova riscontro anche in epoca successiva, dapprima nell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (contenente la disciplina degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera), e poi nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del servizio sanitario nazionale. Inoltre il complesso della normativa ha, di tempo in tempo, preso in espressa considerazione le convenzioni quali strumento attraverso il quale le amministrazioni universitarie avrebbero potuto far funzionare le cliniche universitarie come strutture ospedaliere (art. 30 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 4 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; D.M. 9 novembre 1982; D.M. 12 maggio 1986).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esso pone a carico del litisconsorte raggiunto dalla notifica del ricorso per cassazione proposto da un'altra parte, l'onere di proporre il suo eventuale ricorso in un termine inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 325 dello stesso codice. È infatti ben vero che, per le parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, finisce per essere stabilito un termine di durata inferiore, ma un tale trattamento differenziato operato nei confronti delle due distinte situazioni non è illogica, posto che la durata originaria del termine entro il quale iniziare la nuova fase del processo è eguale per tutte le parti, e che, una volta che la nuova fase sia stata poi aperta da una di esse, non è irragionevole che tutte le altre parti siano onerate di proporre il loro eventuale ricorso in un diverso e minore termine. Inoltre una tale stessa, diversa commisurazione del termine in questione, non si rivela priva in sè di ragionevolezza, una volta che il primo ed originario ricorso, una volta proposto, ha già determinato, per i contraddittori, una delimitazione della controversia e consente conseguentemente più facili scelte alle altre parti che intendano dal canto loro impugnare anch'essi la decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9198
Data del deposito : 1 settembre 1999

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