Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 3
Il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l'adempimento di un tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. In queste ipotesi la responsabilità può comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno biologico, e cioè al danno non patrimoniale costituito dalle conseguenze pregiudizievoli per la salute derivanti dalle menomazioni fisiopsichiche prodotte dal comportamento inadempiente. Ed inoltre, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo, la conseguente estensione della responsabilità anche al danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione ( rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. Più in particolare, allorché il ricovero sia avvenuto presso una struttura sanitaria gestita da un ente pubblico, perché a quest'ultimo si renda imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto - reato, si rende sufficiente che il fatto si atteggi oggettivamente come reato e che la condotta che ne contribuisca a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità all'ente pubblico, basta che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo dell'ente.
Nel caso di una convenzione stipulata, fra una Università e una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, per la gestione di specifici istituti universitari, si rende rilevante - ai fini dell'individuazione del soggetto con il quale il paziente conclude il contratto di ricovero (e perciò del soggetto cui si renda riferibile la responsabilità civile derivante dal relativo inadempimento) - lo stesso fatto in sè per cui le università, su richiesta di pubbliche amministrazioni o di privati, convengono lo svolgimento di analisi, prove, controlli ed esperienze, compatibilmente con la loro attività scientifica e didattica. Del resto, fermo il profilo per cui, la presenza, nell'organizzazione delle università, di cliniche destinate anche ad accogliere ammalati a pagamento, è attestata già dal regolamento generale universitario del 1924 (art. 132, secondo comma, del R.D. 6 aprile 1924, n. 674), nonché dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933 (art. 49, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), il fenomeno per cui l'assistenza ospedaliera risulti svolta attraverso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, trova riscontro anche in epoca successiva, dapprima nell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (contenente la disciplina degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera), e poi nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del servizio sanitario nazionale. Inoltre il complesso della normativa ha, di tempo in tempo, preso in espressa considerazione le convenzioni quali strumento attraverso il quale le amministrazioni universitarie avrebbero potuto far funzionare le cliniche universitarie come strutture ospedaliere (art. 30 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 4 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; D.M. 9 novembre 1982; D.M. 12 maggio 1986).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esso pone a carico del litisconsorte raggiunto dalla notifica del ricorso per cassazione proposto da un'altra parte, l'onere di proporre il suo eventuale ricorso in un termine inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 325 dello stesso codice. È infatti ben vero che, per le parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, finisce per essere stabilito un termine di durata inferiore, ma un tale trattamento differenziato operato nei confronti delle due distinte situazioni non è illogica, posto che la durata originaria del termine entro il quale iniziare la nuova fase del processo è eguale per tutte le parti, e che, una volta che la nuova fase sia stata poi aperta da una di esse, non è irragionevole che tutte le altre parti siano onerate di proporre il loro eventuale ricorso in un diverso e minore termine. Inoltre una tale stessa, diversa commisurazione del termine in questione, non si rivela priva in sè di ragionevolezza, una volta che il primo ed originario ricorso, una volta proposto, ha già determinato, per i contraddittori, una delimitazione della controversia e consente conseguentemente più facili scelte alle altre parti che intendano dal canto loro impugnare anch'essi la decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9198 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ STUDI TORINO, in persona del Rettore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
LU OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato VIETTI NEBIOLO MAURO presso DE UG RO, che la difende, unitamente all'avvocato RO DE UG, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IA RE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 15179/97 proposto da:
IA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato FABRIZIO GAIDANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LU OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato RO DE ER, che la difende unitamente all'avvocato NEBIOLO VIETTI MAURO presso DE ER RO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
UNIVERSITÀ STUDI TORINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 213/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 6/12/1996 depositata il 10/02/97; RG.1079/93 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato GIANCARLO PAMPANELLI;
udito gli Avvocati MAURO NEBIOLO VIETTI e RO DE UG;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale IA.
Svolgimento del processo
1. - LG CA conveniva in giudizio TO IA e l'Università degli studi di Torino.
Con la citazione notificata il 31.1.1984 chiedeva che, ritenuta la responsabilità del primo e conseguentemente della seconda nel verificarsi delle lesioni da lei patite, ambedue venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni. L'attrice esponeva i seguenti fatti.
Il suo medico di fiducia, a seguito di un accertamento diagnostico del 7.1.1979, le aveva somministrato, ma senza raggiungere gli effetti sperati, una temporanea terapia a base di antibiotici a causa di una generica metrite. Il 12.1.1979 le aveva poi consigliato un ricovero ospedaliero per accertamenti presso la Clinica ostetrica di Torino, nella quale, la sera dello stesso giorno, dopo una visita sommaria, veniva accolta con la diagnosi di annessite.
La visita ginecologica del 13.1.1979 aveva portato ad una modifica della diagnosi in cistopielite destra, alla prescrizione di una serie di esami clinici ed all'adozione di una terapia antidolorifica. Il 17.1.1979 era stata dimessa con la conferma della diagnosi di cistopielite ed il consiglio di proseguire la terapia antidolorifica.
Circa una settimana dopo, cessato l'effetto analgesico dei farmaci, permaneva un dolore molto intenso nella zona della fossa iliaca. S'era perciò rivolta ad un urologo di fiducia, che, mentre aveva escluso complicazioni di carattere urologico, l'aveva indirizzata ad uno specialista ginecologo. Questi le aveva manifestato la necessità di un urgentissimo intervento chirurgico per tentare di limitare le conseguenze di un'infezione in sede ovarica, molto estesa, e l'aveva a sua volta indirizzata per l'intervento al primario della divisione C dell'ospedale ginecologico S. Anna di Torino.
La medesima sera del 12.2.1979 era stata ricoverata con una diagnosi di ingresso di "tumefazione tubo-ovarica destra di probabile natura infiammatoria;
periovasosalpingite sinistra, douglassite" ed il mattino successivo le era stato praticato un intervento operatorio di "annessiectomia tubolaterale - viscerosi multipla" che aveva condotto all'asportazione delle ovaie infette.
L'attrice, completando l'esposizione dei fatti, riferiva dell'esito del procedimento penale iniziato per il reato di lesioni colpose gravissime. Il procedimento s'era concluso con una sentenza di proscioglimento, pronunciato in confronto di vari altri sanitari per non aver commesso il fatto e del dott. IA per essersi il reato estinto per amnistia. Il pretore aveva posto in rilievo che il trattamento praticato in occasione del primo ricovero e la diagnosi con cui era stata dimessa, ambedue riferibili al dott. IA, denunciavano una negligente sottovalutazione sia dei sintomi che la paziente presentava sia delle diagnosi già formulate dai medici che l'avevano in precedenza visitata.
2. - Il tribunale di Torino, con sentenza del 6.6.1992, rigettava le domande.
Quella proposta in confronto dell'Università, perché il dott. IA, all'epoca dei fatti, non era dipendente dell'Università, ma dell'Ente ospedaliero Sant'Anna.
Quella proposta contro il dott. IA, qualificata come domanda di condanna al risarcimento del danno per fatto illecito, per mancanza di nesso causale tra l'accertata negligenza del medico e l'evento dannoso: mancanza dovuta all'impossibilità di formulare una conclusione certa circa la possibilità che un diverso trattamento farmacologico dell'affezione avrebbe potuto determinare la guarigione della paziente e la conservazione della funzionalità degli organi, sì da rendere evitabile il successivo intervento chirurgico. 3. - La decisione veniva impugnata nei confronti di ambedue i convenuti.
Contro il capo riguardante l'Università venivano in particolare svolti tre motivi di appello.
L'attrice osservava che il suo ricovero era avvenuto presso la clinica universitaria e che il ricovero in una clinica dà luogo alla conclusione di un contratto d'opera professionale tra paziente ed ente che gestisce la struttura ospedaliera.
L'Università, inoltre, doveva rispondere non solo del fatto del dott. IA - che in ogni caso aveva agito nell'ambito di un rapporto di servizio, se non di impiego - ma anche del comportamento di altri medici ed in ispecie di quelli preposti alla direzione del reparto, che avevano omesso di visitarla e curarla.
4. - La corte d'appello, con sentenza del 10.2.1997, ha riformato la decisione di primo grado ed ha accolto le domande, condannando i due convenuti a pagare, in solido tra loro, le somme di 180 e 120 milioni, per risarcimento dei danni biologico e morale, aumentate di interessi.
La corte d'appello ha motivato la propria decisione nel seguente modo.
Il dott. IA era obbligato a rispondere per colpa delle conseguenze dannose di un fatto che costituiva reato: aveva invero apertamente trascurato l'aspetto ginecologico dell'affezione e dimesso la paziente senza neppure visitarla, ma accontentandosi del solo regresso dei sintomi dolorosi.
Per ritenere sussistente il nesso causale tra il comportamento negligente di un medico ed un'evoluzione negativa della patologia manifestata da un paziente è sufficiente vi sia un certo grado di possibilità che il paziente guarisca. Nel caso concreto ben difficilmente un'adeguata terapia farmacologica avrebbe potuto dare un esito totalmente favorevole si da salvare la capacità di procreazione. Tuttavia, fosse stata mantenuta l'iniziale diagnosi, vi sarebbe stata quantomeno la possibilità di conservare la funzione ormonale. Lasciata la paziente senza cure per un intero mese, la situazione era evoluta in senso peggiorativo, sì che era stato poi necessario un intervento chirurgico. L'intervento era stato eccessivamente demolitorio, perché avrebbe potuto essere praticato in modo da consentire la persistenza di un'attività ovarica, almeno ormonale. Ma questo non poteva esser considerato aver determinato un'interruzione del nesso causale.
L'Università di Torino doveva dal canto suo rispondere dei danni per un triplice titolo.
In primo luogo, perché con l'Università sfera concluso il contratto di prestazione d'opera professionale, una volta che la paziente era stata accettata per il ricovero presso la clinica universitaria.
Poi, perché tra l'Università ed il dott. IA sussisteva all'epoca un rapporto di servizio, essendo provato che, pur essendo un medico ospedaliero, egli si trovava ad essere assegnato, assistente in soprannumero, al reparto della clinica universitaria diretto in qualità di primario da un professore universitario. Infine, perché l'Università doveva rispondere del fatto che v'era stata una lacuna nell'attività di direzione e sorveglianza sui servizi svolti nel reparto, in quanto sarebbe stato di competenza del primario od in sua assenza dell'aiuto formulare la diagnosi definitiva, che era stata invece lasciata ad un assistente. 5. - L'Università degli studi di Torino, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato notificato il 23 e 26.9.1997 alla signora CA ed al dott. IA presso i difensori per essi costituiti nel giudizio di appello.
6. - Il dott. IA ha dal canto suo separatamente impugnato la sentenza.
Il ricorso è stato notificato ad LG CA il 10.11.1997 ed all'Università il 7.11.1997.
7. - LG CA ha resistito ad ambedue i ricorsi. Del ricorso IA ha eccepito l'inammissibilità. 8. - Tutte le parti hanno depositato memorie e per il ricorrente IA il difensore ha presentato una replica scritta alle conclusioni del pubblico ministero.
Motivi della decisione
1. - I ricorsi proposti separatamente dall'Università degli studi di Torino e dal dott. IA debbono essere riuniti perché le due impugnazioni riguardano la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2 1. - Il ricorso IA è inammissibile.
È fondata al riguardo l'eccezione sollevata dalla resistente CA nel controricorso.
2.2. - Esponendo lo svolgimento del processo si è riferito che l'Università degli studi di Torino, proponendo ricorso per cassazione, lo ha notificato il 23.9.1997 alla signora CA ed il 26.9.1997 al dott. IA.
Al dott. IA, in particolare, il ricorso è stato notificato presso l'Avv. Carlo Grosso, difensore da cui era stato rappresentato nel giudizio di appello.
Dalla data in cui aveva ricevuto la notificazione del ricorso proposto dall'Università è iniziato a decorrere per il dott. IA il termine acceleratorio preveduto per l'impugnazione incidentale dall'art. 333 cod. proc. civ., sicché il ricorso avrebbe dovuto essere da lui proposto, nelle forme del ricorso incidentale od eventualmente, come ha fatto, in quelle del ricorso principale, ma nel termine di quaranta giorni stabilito per il ricorso incidentale (artt. 369, 370 e 371 cod. proc. civ.). Questo termine è scaduto il 5.11.1997, mentre, come si è detto, il ricorso è stato notificato alla signora CA il 10.11.1997.
2.3. - Quanto si è affermato deriva dall'applicazione dell'art.333 cod. proc. civ., il quale dispone che "Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo".
La sentenza impugnata è stata pronunciata in causa scindibile, qual è la causa cui dà luogo la domanda di risarcimento proposta in confronto dei diversi soggetti cui l'attore imputa la responsabilità del danno subito.
In queste cause, se l'iniziativa di proporre l'impugnazione è assunta da uno solo tra i responsabili rimasti soccombenti, egli può notificarla anche agli altri, sebbene non la rivolga contro di loro, ma contro il danneggiato. Se egli manchi di farlo spontaneamente, sino a tanto che impugnare la sentenza sia possibile anche per gli altri responsabili, il giudice deve ordinare che l'impugnazione già proposta sia loro notificata (art. 332, primo comma, cod. proc. civ.). Scopo della disposizione dettata dall'art. 332 è quello di evitare che all'unica decisione resa in un precedente grado del processo possano corrispondere più e differenti decisioni nel giudizio di impugnazione.
Perciò, se la notificazione ordinata dal giudice non è eseguita, il giudizio cui ha dato luogo l'impugnazione deve restare sospeso sino a tanto che ulteriori impugnazioni non siano precluse. Quando invece la notificazione sia stata eseguita, sin dall'inizio, a norma dell'art. 330, ovvero, a seguito dell'ordine del giudice, a norma dell'art. 332 cod. proc. civ., dalla sua data prende a decorrere, anche in confronto dei coobbligati, come già in confronto della controparte contro cui l'originaria impugnazione sia stata rivolta, il termine per le impugnazioni cui abbiano interesse, termine che è quello stabilito per le impugnazioni incidentali, nelle cui forme vanno proposte.
Ed in tal modo resta realizzato lo scopo della norma, di rendere possibile la concentrazione delle diverse impugnazioni della medesima sentenza in unico processo.
Questa interpretazione dell'art. 333 cod. proc. civ. è stato più volte affermata dalla Corte, che ha anche espressamente avvertito come, ai fini dell'applicazione dell'art. 333, non si distingua tra parti che abbiano interessi contrastanti e parti che abbiano interessi coincidenti con quella che ha assunto per prima l'iniziativa di impugnare la sentenza (Cass. 9 giugno 1990 n. 5601;
Sez. Un. 13 novembre 1997 n. 11219). 2.4. - Il ricorrente, nella memoria, sostiene che, nei processi con pluralità di parti, l'impugnazione autonoma, che, dopo la notifica del primo ricorso per cassazione, sia stata proposta sotto forma di ricorso principale anziché sotto forma di ricorso incidentale, può convertirsi in quest'ultimo tipo di ricorso ed è quindi ammissibile.
Se non che le stesse decisioni di questa Corte richiamate a sostegno dell'assunto (le sentenze 29 luglio 1994 n. 7135 e 11 agosto 1994 n. 7373) avvertono espressamente che il ricorso, che avrebbe dovuto essere proposto in forma incidentale, è ammissibile anche se proposto nella forma del ricorso principale, purché però sia stato rispettato il termine di quaranta giorni preveduto per il ricorso incidentale.
2.5. - Sempre nella stessa memoria il ricorrente sostiene che la notifica di cui si parlato è nulla.
Ciò perché sull'originale del ricorso depositato dall'Avvocatura dello Stato non vi sarebbe l'indicazione del luogo dove la notifica è avvenuta, mentre sulla copia destinata ad essere consegnata al dott. IA v'è l'indicazione di un luogo che non corrisponde al domicilio che l'Avv. Grosso, difensore del dott. IA nel giudizio di appello, aveva al momento della notifica. Ma la nullità cosi dedotta non sussiste.
La relazione apposta sull'originale del ricorso indica che la notificazione è stata tentata nello studio dell'Avv. Grosso in via Pomba 29, ma non ha potuto essere eseguita perché egli aveva trasferito il suo ufficio in corso Stati Uniti 62.
Segue sull'originale la frase "Anzi notificare in C.so Stati Uniti 62".
Segue ancora una seconda relazione di questo tenore: -"A mani di Schiavone Segretaria del domiciliatario in sua assenza. Dato avviso in Cancelleria. Torino, 26 settembre 1997. Cancemi Elisa Assistente U.N.E.P. Corte d'Appello di Torino".
Per sè questa relazione è affatto valida, perché, a differenza di quanto sostiene la parte, indica il luogo in cui la notificazione è stata eseguita, che è corso Stati Uniti 62, dove non è contestato che l'Avv. Grosso avesse trasferito il proprio domicilio.
Ma - si osserva nella memoria - dalla copia del ricorso destinata ad essere consegnata al dott. IA, che per il resto è dello stesso tenore, risulta che la consegna è avvenuta in Torino, via Pomba n. 29, dove è pacifico non fosse più all'epoca il domicilio dell'Avv. Grosso.
Sicché la notificazione sarebbe nulla, perché in tema di notificazione prevale quanto risulta dalla copia consegnata al destinatario e la relazione apposta su tale copia indica che la notificazione è avvenuta in luogo dove l'Avv. Grosso non era più domiciliato.
È però evidente che nella relazione stesa nella copia destinata ad essere consegnata al dott. IA v'è solo un errore materiale.
Essa riflette non un'attività di notificazione eseguita il 23.9.1997 in Torino, via Pomba 29, che sull'originale si indica non essersi potuta completare, ma un'attività eseguita il 26.9.1997, con consegna alla medesima persona indicata nella relazione stesa nella stessa data sull'originale, persona che non è stato espressamente affermato non fosse la segretaria del domiciliatario. Sicché deve ritenersi sussista la prova che la copia è stata consegnata nel domicilio dell'Avv. Grosso, in corso Stati Uniti 62, il 26.9.1997.
2.6. - Il ricorrente IA ha infine sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui pone a carico del litisconsorte non necessario l'onere di proporre il ricorso per cassazione in un termine inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 325 dello stesso codice. La questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
È ben vero che, per le parti diverse da quella che per prima assume l'iniziativa di impugnare la sentenza, è stabilito un termine di durata inferiore.
Ma la distinzione che è cosi operata tra le due situazioni non è illogica.
La durata del termine entro il quale iniziare la nuova fase del processo è eguale per tutte le parti, sia il termine quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza o quello di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, che opera in confronto sia di chi richiede sia di chi riceve la notifica della sentenza. Una volta che la nuova fase del processo è aperta, perché una tra le varie parti ha ritenuto di non accettare la decisione, non è irragionevole che le parti, tutte le altre parti cui sia manifestata la volontà di riaprire il processo. vengano in un diverso, minore, purché congruo termine,, onerate di proporre il proprio ricorso. E la diversa commisurazione del termine non è priva in sè di ragionevolezza, perché il primo ricorso, proposto da uno dei - contraddittori o dei consorti di lite, ha già determinato per costoro una delimitazione della materia controversa e consente più facili scelte alle parti che intendono dal canto loro impugnare la decisione.
3.1. - Il ricorso dell'Università degli studi di Torino espone due motivi.
Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1218, 1228 e 2043 cod. civ.), il secondo un vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 345 dello stesso codice).
Gli argomenti svolti nei due motivi sono in sintesi i seguenti. L'Università non può rispondere delle conseguenze del comportamento del dott. IA.
Tra l'Università ed il dott. IA non si è infatti mai stabilito un rapporto organico.
Egli era un medico ospedaliero, dipendente dall'Ospedale S. Anna nè tra lui e l'Università s'era comunque stabilito un rapporto di servizio.
Ma, più radicalmente, l'Università non può essere considerata soggetto passivo di un'obbligazione di responsabilità nascente dallo svolgimento di un'attività di carattere sanitario. Questo perché la Clinica ostetrica ginecologica faceva parte d'un complesso universitario-ospedaliero disciplinato dalla convenzione stipulata tra l'Università e l'Ente ospedaliero S. Anna e delle attività che vi si svolgevano, di insegnamento universitario e di assistenza sanitaria, solo la prima è riferibile all'Università, mentre la seconda va riferita all'Ente ospedaliero. Ne risulta che non è configurabile neanche la responsabilità per inadempimento dell'Università che la corte d'appello ha affermato sulla base del ricovero della paziente nella clinica universitaria.
Quanto infine alla responsabilità dichiarata sulla base del fatto che dipendenti dell'Università - il primario od il suo aiuto - avrebbero mancato di svolgere la loro propria attività di direzione e vigilanza, l'accoglimento della domanda integra per questa parte una pronuncia su domanda nuova dedotta per la prima volta in appello. La responsabilità dell'Università era stata fatta valere nel giudizio di primo grado sul presupposto, esclusivo, della condotta colposa riferita al dott. IA.
Peraltro e conclusivamente già il giudice penale aveva escluso che il primario o l'aiuto avessero tenuto una condotta tale da aver cagionato l'evento ed infatti erano stati prosciolti per non aver commesso il fatto.
3.2. - La sentenza nel suo dispositivo è conforme a diritto e non presenta nel suo complesso vizi che ne consentano la cassazione. 4.1. - Questa Corte ha da tempo affermato che il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura.
È altresì ricorrente l'affermazione che l'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolata dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale.
Il soggetto, pubblico o privato, gestore della struttura sanitaria risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. (Cass. 7 ottobre 1998 n. 9911), o a lui somministrati senza che fosse stato informato dei relativi rischi (Cass. 24 settembre 1997 n. 9374). La responsabilità da inadempimento contrattuale può comportare in questo caso, un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno biologico, ovverosia al danno non patrimoniale costituito dalle conseguenze pregiudizievoli per la salute derivanti dalla menomazione fisiopsichica prodotta dal comportamento inadempiente prima descritto (sull'estensione della responsabilità contrattuale al danno biologico, Cass. 1 dicembre 1998 n. 12195 in motivazione;
21 dicembre 1998 n. 12763). Peraltro, se dal trattamento sanitario praticato al paziente nella struttura in cui è stato accolto deriva allo stesso una menomazione dell'integrità psicofisica e questa è riconducibile ad un comportamento colposo, il fatto si configura oggettivamente come un reato.
La responsabilità per fatto illecito che ne deriva si estende al danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen.). Questa responsabilità è imputabile anche al soggetto pubblico o privato gestore della struttura sanitaria in cui il paziente è stato accolto e ne costituisce criterio di imputazione, rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ., la circostanza che l'attività sanitaria, in funzione dell'adempimento del contratto, sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore pubblico o privato si è avvalso per renderla.
Quando in particolare il ricovero sia avvenuto presso una struttura sanitaria gestita da ente pubblico, perché a questo possa imputarsi la responsabilità civile conseguente al fatto reato, è invero sufficiente che il fatto si atteggi oggettivamente come reato e che la condotta che ne contribuisce a costituire l'elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio che il paziente è stato ammesso a fruire, giacché per imputare la responsabilità all'ente pubblico basta che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo dell'ente (Cass. 29 maggio 1962 n. 1281;
6 settembre 1963 n. 2441).
4.2. L'applicazione delle regole appena richiamate comporta si debba ritenere che la corte d'appello ha correttamente imputato all'Università la responsabilità dedotta in giudizio. I giudici di secondo grado hanno invero affermato che, agendo contro l'Università, la paziente ne aveva fatto valere la responsabilità che all'Università sarebbe stata da imputare, se fosse risultato provato che il contratto di ricovero ospedaliero era intervenuto con la medesima Università e che la menomazione dell'integrità fisiopsichica subita dalla paziente era stata la conseguenza di un trattamento terapeutico praticatole in modo negligente nell'ambito dell'attività di assistenza sanitaria dovutale in forza del contratto.
È pur vero che, formulando la domanda, l'attrice ha fatto specifico riferimento al dott. IA come alla persona che aveva somministrato quel trattamento ed al rapporto che aveva ritenuto intercorresse tra il dott. IA e l'Università. Se non che, nell'ambito di una corretta qualificazione giuridica. della domanda, ciò che rileva è, essenzialmente, l'individuazione dell'errore terapeutico considerato come origine e causa della menomazione finale e la sua riferibilità alle prestazioni dovute dall'Università come soggetto con il quale si postulava fosse intervenuto il contratto di ricovero. 4.3. - La questione che deve essere perciò affrontata, nei limiti propri del giudizio di legittimità, è se la corte d'appello abbia commesso errori quando ha individuato nell'Università il soggetto con cui era intervenuto il contratto di ricovero ospedaliero.
La corte d'appello, nella sentenza impugnata, richiama la convenzione stipulata fra l'Università di Torino e l'Ente ospedaliero S. Anna per la gestione degli istituti universitari ostetrici e ginecologici.
La convenzione - in un passo riprodotto nella sentenza - indica che i due enti, nel concluderla, lo hanno fatto allo scopo " ... di regolamentare le attività assistenziali che l'Università espleta ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e ricerca, e definire la partecipazione e il contributo dell'Ente ospedaliero alle attività volte alla preparazione professionale del personale medico ... ".
Risulta dunque che la clinica ginecologica, presso la quale il ricovero è avvenuto, preesisteva alla convenzione come organo tecnico dell'Università.
4.4. - La presenza, nell'organizzazione delle università, di cliniche, destinate anche ad accogliere ammalati a pagamento, è attestata sul piano normativo già dal regolamento generale universitario del 1924 (art. 132, secondo comma, del R.D. 6 aprile 1924, n. 674) e dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933 (art. 49 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592). È un fenomeno che, nelle norme richiamate, si inquadra in quello più generale per cui le università, su richiesta di pubbliche amministrazioni o di privati, possono svolgere analisi prove controlli ed esperienze, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica.
Ma di assistenza ospedaliera svolta attraverso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura è menzione in epoca successiva nell'art. 1, terzo comma, della L. 12 febbraio 1968, n.132 - contenente la disciplina degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera, mentre di apporto delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria. regionale nel settore assistenziale è menzione nell'art.39 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 - sulla istituzione del servizio sanitario nazionale.
Gli stessi complessi normativi hanno di tempo in tempo preso in considerazione le convenzioni come strumento attraverso il quale le amministrazioni universitarie avrebbero potuto far funzionare le cliniche universitarie come strutture ospedaliere (art. 30 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 50 della L. 12 febbraio 1968, n. 132;
art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; art. 39 della L. 23 dicembre 1978, n. 833; D.M. 9 novembre 1982; D.M. 12 maggio 1986).
4.5. - Ciò posto, il giudizio espresso dalla corte d'appello, che con il ricovero presso la clinica ginecologica si fosse concluso un contratto tra Università e paziente, contratto di cui il trattamento terapeutico impartito aveva rappresentato un inadempimento imputabile a colpa, non si presta a critica sul piano della conformità a diritto.
Tanto basta a fondare la decisione cui è pervenuta la corte d'appello, perché non può essere condiviso l'assunto su cui è basato il ricorso dell'Università, ovverosia che non le possa essere imputata una responsabilità per i danni derivati da un trattamento terapeutico negligente, non rientrando all'epoca nelle sue attribuzioni il prestare attività di assistenza sanitaria. La critica della conclusione raggiunta dalla corte d'appello avrebbe dovuto se mai essere condotta sulla base di una diversa argomentazione.
Sostenendo che, in base a norma di diritto, la convenzione tra università da un lato ed enti ospedalieri od unità sanitarie locali dall'altro potesse dar luogo, quanto all'attività di assistenza sanitaria ed in modo rilevante per i terzi, al trasferimento dalle prime ai secondi della gestione delle cliniche universitarie;
che nel caso concreto la convenzione stipulata tra l'Università di Torino e l'Ente ospedaliero S. Anna aveva appunto attuato tale trasferimento. Ma avrebbe anche dovuto dedursi che l'interpretazione della convenzione accolta dalla corte d'appello era viziata da violazione di norme sul l'interpretazione, mentre ne' i passi della convenzione riprodotti nella sentenza ne' quelli riportati nel ricorso sono tali da contraddire sul piano logico la conclusione che l'Università aveva mantenuto la diretta gestione della clinica.
5. - Il ricorso dell'Università degli studi di Torino è in conclusione rigettato.
6. - La Corte ritiene che le spese del presente grado di giudizio possano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso IA e rigetta il ricorso dell'Università degli studi di Torino, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999