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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1151.
(Pagamento delle indennita').
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
(Pagamento delle indennita').
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Commentari • 19
- 1. Il danno morale e i diritti costituzionalmente tutelatiGianluca Giorgio · https://www.studiocataldi.it/ · 7 aprile 2017 · 150.40298
[…] Storicamente, all'inizio degli anni 30', questo veniva concesso , solamente, nei casi di reato (ai sensi dell'art.185 c.p ed in combinato con l'art.1151 c.c Pisanelli (1865)) ed assumeva il nome di "danno morale subbiettivo". […]
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Giurisprudenza • 83
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 12/05/2021, n. 632Provvedimento: […] Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2011/2018 avente ad oggetto pagamento indennità ex art. 1151 Cod. Civ. e pendenteLeggi di più...
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