Articolo 1151 del Codice civile
Articolo 1150Articolo 1152
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19 aprile 1942
Art. 1151.

(Pagamento delle indennita').

L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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