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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2023, n. 32565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32565 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN AR nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello; sentito l'Avvocato VINCENZO VEGLIANTE, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IA OM impugna la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 16/12/2020 del Tribunale di Salerno, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 1.1.1. In primo luogo, il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32565 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2023 all'imputato del decreto di citazione in appello, per le seguenti ragioni: perché effettuato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. presso il difensore nonostante il suo rifiuto;
perché eseguito contestualmente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. senza che venisse esperito alcun tentativo presso il domicilio eletto dell'imputato; la mancata notifica dell'avviso conclusione delle indagini preliminari non aveva provocato nessuna nullità, così che la notificazione non è risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. A tale ultimo proposito, la difesa scrive: «E' del tutto priva di fondamento giuridico l'asserzione della Corte per la quale la mancata notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. presso il domicilio eletto, non abbia generato una nullità, in considerazione del fatto che la notificazione siccome eseguita non è risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'odierno ricorrente;
[...] Da quali elementi, dunque, la Corte del merito tragga il convincimento che la notificazione siccome eseguita del detto atto nei confronti dell'odierno impugnate sia risultata idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato ed a garantire appieno il diritto di difesa, rimarrà elemento oscuro al giudizio, anche in considerazione del fatto che il giudice a quo non motiva affatto in ordine alla doglianza difensiva». 1.1.2. In secondo luogo, la difesa sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto la superfluità di una perizia intesa a verificare l'eventuale grossolanità del falso, che viene esclusa con motivazione apodittica. 1.1.3. Il ricorrente denuncia la carenza della motivazione in punto di ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.. 1.1.4. Viene quindi dedotta la natura assertiva della motivazione in relazione alla negazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. 1.1.5. Il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art- 131-bis cod.pen., a fronte delle ragioni che hanno indotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente rimarcato che nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso in esame si configura l'ipotesi di cui all'art. 157, comma 8-bis, 2 cod.proc.pen., atteso che vi sono state precedenti notifiche a mani dell'imputato, presso il quale è stato notificato, a opera dei Carabinieri, l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del sequestro, per come emerge dall'esame degli atti - consentito in ragione della natura processuale della questione- con particolare riferimento all'attestazione di avvenuta notifica inoltrata al Tribunale dai Carabinieri della Stazione di Napoli - Borgoloreto, con PEC datata 04/05/2017. A ciò si aggiunga che è lo stesso ricorrente che evidenzia come l'imputato abbia correttamente ricevuto anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ancorchè dubiti che tale corretta esecuzione della notificazione sia idonea a far ritenere l'effettività della conoscenza dell'atto, pur notificato presso il difensore, nonostante il mancato previo accertamento della inidoneità del domicilio eletto. La risposta al quesito difensivo è contenuta nella motivazione della sentenza di questa Corte di cassazione n. 3967 del 20/12/2022 (Sez. 2, dep. il 2023, Lunerti): « 1.1.In materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - deo. 005, Palumbo, Rv. 229539). Pertanto in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna nell'ordine: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte;
b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare" occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio.
1.2. Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che 2 legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto. Per considerare legittima tale notifica "mediata" è necessaria una rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto;
nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica "mancante". In materia la giurisprudenza non si presenza univoca. Da un lato è stato infatti deciso che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di 3 !a•Q` s)\ vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujenna, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700). Altra parte della giurisprudenza ha, invece, affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 - dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431). Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell'atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l'unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819). La valorizzazione del rapporto con il difensore in un caso ha persino condotto, in un caso isolato, a ritenere "esistente", ovvero non omessa ma solo "irregolare", la notifica sostitutiva al difensore di ufficio, di regola non legato da un rapporto fiduciario con l'imputato (Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015, Romano, Rv. 265680). 3 1.3. Come anticipato, il collegio intende dare continuità all'orientamento che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta, con le precisazioni che seguono. Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della "idoneità" del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione. Tali conclusioni non sono smentite, ma anzi confermate, dalla giurisprudenza che inquadra l'illegittimità della notifica 4 effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen., nei casi in cui l'accusato abbia eletto domicilio per le notificazioni come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771): in tale caso la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell'art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una "irregolarità" valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. sifonda su una "prima notifica personale" andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve secondo le Sezioni Unite in una semplice "irregolarità", che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Ai fini dell'inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è pertanto essenziale la verifica della "matrice" della notifica sostitutiva: altro è infatti che la stessa sia effettuata ai sensi del comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della "prima notifica personale" e dalla "nomina fiduciaria", ed altro è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta. All'evidenza quando la notifica è effettuata presso il difensore di ufficio, non si pone il problema dell'inquadramento dell'atto nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. operativa solo nel caso in cui vi sia la nomina del difensore di fiducia;
4 diversamente se la notifica è effettuata presso il difensore di fiducia diventa rilevante accertare se è stata effettuata la "prima notifica personale" dato che in tal caso la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Quando manca la "prima notifica personale", la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv. 229541)». Sulla base di tale motivazione è stato, dunque, affermato il seguente principio 5 di diritto, in continuità con quanto già enunciato: «È affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull'indirizzo da parte dell'agente notificatore, che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.)», (Rv. 284310 - 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la Corte di appello non poteva dedurre la conoscenza effettiva dell'atto notificato presso il difensore dall'avvenuta notifica nelle mani dell'odierno ricorrente dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con l'ulteriore conseguenza che la nullità andava eccepita nel giudizio di appello e non per la prima volta -tardivamente- in Cassazione. Da qui l'inammissibilità del primo motivo. 1.2. Quanto al mancato conferimento della perizia, vi sono plurime ragioni d'inammissibilità. In via generale, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). Con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653). La Corte di appello ha ritenuto superflua la perizia perché la contraffazione dei beni risultava provgon le competenti testimonianze degli operatori di polizia giudiziaria, oltre che con le modalità di messa in vendita dei beni. 6 Da qui la manifesta infondatezza della lamentela relativa all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.3. A ciò si aggiunga la non conferenza della perizia così come sollecitata rispetto al caso in esame, in quanto intesa alla verifica della grossolanità del falso. A tale proposito deve considerarsi l'insegnamento assolutamente dominante della Corte di cassazione, secondo cui: integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 Ud. (dep. 17/04/2019, Assane, Rv. 275814 — 01). 1.4. Manifestamente infondata anche la deduzione relativa alla possibilità di configurare la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.. A tale proposito deve rimarcarsi come per l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen. sia necessaria l'indicazione, da parte dell'imputato, dell'esistenza di un reale acquisto, da dimostrarsi nella sua concretezza, perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare l'eventuale sussistenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l'imputato non ha mai allegato nulla circa l'acquisto dei beni nel suo possesso, così mancando un requisito richiesto ai fini dell'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen., che andava allegato dalla difesa in virtù del principio della vicinanza della prova. Va ricordato, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva», (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 — 01). 1.5. Inammissibile perché manifestamente infondata la denuncia di omessa 7 motivazione con riguardo alla sostituzione della pena detentiva, visto che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- la Corte di appello ha restituito una puntuale motivazione quanto alle ragioni che l'hanno indotta a dubitare del futuro rispetto della misura disposta in sostituzione della pena detentiva. 1.6. Il motivo relativo alla riconoscibilità della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod.proc.pen. è manifestamente infondato. La contraddittorietà denunciata dal ricorrente si fonda sul presupposto che la motivazione spesa per il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena non si concilia con la negazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.pen.. Va osservato come l'assunto difensivo si fondi su di un preteso automatismo che fa discendere la causa di cui all'art. 131-bis cod.pen. dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e da un mite trattamento sanzionatorio. Tale automatismo, però, non trova nessun supporto normativo, così che le deduzioni difensive si risolvono in inammissibili considerazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Pr sid ente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello; sentito l'Avvocato VINCENZO VEGLIANTE, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IA OM impugna la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 16/12/2020 del Tribunale di Salerno, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 1.1.1. In primo luogo, il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32565 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/04/2023 all'imputato del decreto di citazione in appello, per le seguenti ragioni: perché effettuato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. presso il difensore nonostante il suo rifiuto;
perché eseguito contestualmente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. senza che venisse esperito alcun tentativo presso il domicilio eletto dell'imputato; la mancata notifica dell'avviso conclusione delle indagini preliminari non aveva provocato nessuna nullità, così che la notificazione non è risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. A tale ultimo proposito, la difesa scrive: «E' del tutto priva di fondamento giuridico l'asserzione della Corte per la quale la mancata notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. presso il domicilio eletto, non abbia generato una nullità, in considerazione del fatto che la notificazione siccome eseguita non è risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'odierno ricorrente;
[...] Da quali elementi, dunque, la Corte del merito tragga il convincimento che la notificazione siccome eseguita del detto atto nei confronti dell'odierno impugnate sia risultata idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato ed a garantire appieno il diritto di difesa, rimarrà elemento oscuro al giudizio, anche in considerazione del fatto che il giudice a quo non motiva affatto in ordine alla doglianza difensiva». 1.1.2. In secondo luogo, la difesa sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto la superfluità di una perizia intesa a verificare l'eventuale grossolanità del falso, che viene esclusa con motivazione apodittica. 1.1.3. Il ricorrente denuncia la carenza della motivazione in punto di ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.. 1.1.4. Viene quindi dedotta la natura assertiva della motivazione in relazione alla negazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. 1.1.5. Il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art- 131-bis cod.pen., a fronte delle ragioni che hanno indotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Va preliminarmente rimarcato che nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso in esame si configura l'ipotesi di cui all'art. 157, comma 8-bis, 2 cod.proc.pen., atteso che vi sono state precedenti notifiche a mani dell'imputato, presso il quale è stato notificato, a opera dei Carabinieri, l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del sequestro, per come emerge dall'esame degli atti - consentito in ragione della natura processuale della questione- con particolare riferimento all'attestazione di avvenuta notifica inoltrata al Tribunale dai Carabinieri della Stazione di Napoli - Borgoloreto, con PEC datata 04/05/2017. A ciò si aggiunga che è lo stesso ricorrente che evidenzia come l'imputato abbia correttamente ricevuto anche l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ancorchè dubiti che tale corretta esecuzione della notificazione sia idonea a far ritenere l'effettività della conoscenza dell'atto, pur notificato presso il difensore, nonostante il mancato previo accertamento della inidoneità del domicilio eletto. La risposta al quesito difensivo è contenuta nella motivazione della sentenza di questa Corte di cassazione n. 3967 del 20/12/2022 (Sez. 2, dep. il 2023, Lunerti): « 1.1.In materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - deo. 005, Palumbo, Rv. 229539). Pertanto in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna nell'ordine: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte;
b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare" occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio.
1.2. Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che 2 legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto. Per considerare legittima tale notifica "mediata" è necessaria una rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto;
nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica "mancante". In materia la giurisprudenza non si presenza univoca. Da un lato è stato infatti deciso che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di 3 !a•Q` s)\ vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujenna, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700). Altra parte della giurisprudenza ha, invece, affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 - dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431). Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell'atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l'unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819). La valorizzazione del rapporto con il difensore in un caso ha persino condotto, in un caso isolato, a ritenere "esistente", ovvero non omessa ma solo "irregolare", la notifica sostitutiva al difensore di ufficio, di regola non legato da un rapporto fiduciario con l'imputato (Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015, Romano, Rv. 265680). 3 1.3. Come anticipato, il collegio intende dare continuità all'orientamento che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta, con le precisazioni che seguono. Nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione si assume la responsabilità della "idoneità" del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione. Tali conclusioni non sono smentite, ma anzi confermate, dalla giurisprudenza che inquadra l'illegittimità della notifica 4 effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen., nei casi in cui l'accusato abbia eletto domicilio per le notificazioni come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771): in tale caso la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell'art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una "irregolarità" valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. sifonda su una "prima notifica personale" andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve secondo le Sezioni Unite in una semplice "irregolarità", che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Ai fini dell'inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è pertanto essenziale la verifica della "matrice" della notifica sostitutiva: altro è infatti che la stessa sia effettuata ai sensi del comma 8-bis dell'art. 157 cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della "prima notifica personale" e dalla "nomina fiduciaria", ed altro è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta. All'evidenza quando la notifica è effettuata presso il difensore di ufficio, non si pone il problema dell'inquadramento dell'atto nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. operativa solo nel caso in cui vi sia la nomina del difensore di fiducia;
4 diversamente se la notifica è effettuata presso il difensore di fiducia diventa rilevante accertare se è stata effettuata la "prima notifica personale" dato che in tal caso la procedura da applicare è quella prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Quando manca la "prima notifica personale", la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep.2005, Palumbo, Rv. 229541)». Sulla base di tale motivazione è stato, dunque, affermato il seguente principio 5 di diritto, in continuità con quanto già enunciato: «È affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso. (Fattispecie in cui la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto a causa di un errore sull'indirizzo da parte dell'agente notificatore, che aveva poi proceduto alla notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.)», (Rv. 284310 - 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la Corte di appello non poteva dedurre la conoscenza effettiva dell'atto notificato presso il difensore dall'avvenuta notifica nelle mani dell'odierno ricorrente dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con l'ulteriore conseguenza che la nullità andava eccepita nel giudizio di appello e non per la prima volta -tardivamente- in Cassazione. Da qui l'inammissibilità del primo motivo. 1.2. Quanto al mancato conferimento della perizia, vi sono plurime ragioni d'inammissibilità. In via generale, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). Con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653). La Corte di appello ha ritenuto superflua la perizia perché la contraffazione dei beni risultava provgon le competenti testimonianze degli operatori di polizia giudiziaria, oltre che con le modalità di messa in vendita dei beni. 6 Da qui la manifesta infondatezza della lamentela relativa all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.3. A ciò si aggiunga la non conferenza della perizia così come sollecitata rispetto al caso in esame, in quanto intesa alla verifica della grossolanità del falso. A tale proposito deve considerarsi l'insegnamento assolutamente dominante della Corte di cassazione, secondo cui: integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 Ud. (dep. 17/04/2019, Assane, Rv. 275814 — 01). 1.4. Manifestamente infondata anche la deduzione relativa alla possibilità di configurare la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.. A tale proposito deve rimarcarsi come per l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen. sia necessaria l'indicazione, da parte dell'imputato, dell'esistenza di un reale acquisto, da dimostrarsi nella sua concretezza, perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare l'eventuale sussistenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l'imputato non ha mai allegato nulla circa l'acquisto dei beni nel suo possesso, così mancando un requisito richiesto ai fini dell'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen., che andava allegato dalla difesa in virtù del principio della vicinanza della prova. Va ricordato, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva», (Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 — 01). 1.5. Inammissibile perché manifestamente infondata la denuncia di omessa 7 motivazione con riguardo alla sostituzione della pena detentiva, visto che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- la Corte di appello ha restituito una puntuale motivazione quanto alle ragioni che l'hanno indotta a dubitare del futuro rispetto della misura disposta in sostituzione della pena detentiva. 1.6. Il motivo relativo alla riconoscibilità della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod.proc.pen. è manifestamente infondato. La contraddittorietà denunciata dal ricorrente si fonda sul presupposto che la motivazione spesa per il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena non si concilia con la negazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod.pen.. Va osservato come l'assunto difensivo si fondi su di un preteso automatismo che fa discendere la causa di cui all'art. 131-bis cod.pen. dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e da un mite trattamento sanzionatorio. Tale automatismo, però, non trova nessun supporto normativo, così che le deduzioni difensive si risolvono in inammissibili considerazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere est. Il Pr sid ente