Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
È abnorme, sotto il profilo funzionale, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, investito di un'istanza di sostituzione di un bene già oggetto di confisca per equivalente con altro cespite, dichiari la competenza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati, poiché quest'ultima è soggetto estraneo all'ordine giudiziario né può sollevare, avverso tale provvedimento, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., un conflitto negativo di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2013, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/10/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3370
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 6508/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN ND N. IL 27/09/1963;
avverso l'ordinanza n. 1309/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 06/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Sante Spianci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 6 novembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma dichiarava la competenza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati a decidere sull'istanza, proposta da ME SS, di sostituzione con la somma di Euro 687.175,00 dell'immobile alla stessa intestato, quale oggetto della confisca, disposta con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 22 aprile 2011 nei confronti di TO CO.
1.1 Il Tribunale fondava la decisione sull'applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 110, a norma del quale riteneva che l'istanza di sostituzione dell'oggetto del provvedimento di confisca, adottato a seguito di sentenza di applicazione pena per il delitto di riciclaggio aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, rientrasse nelle funzioni dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati, dapprima quale organo ausiliario dell'Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e sino alla pronuncia del provvedimento ablatorio definitivo, quindi di soggetto preposto all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati all'esito del procedimenti per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del suo difensore, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in riferimento al disposto della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il G.I.P. aveva in modo non conforme a legge ed illogico sfuggono a tale parificazione d'indicare la competenza decisoria di organo, privo di natura giurisdizionale, trattandosi di ente pubblico con esclusive finalità di gestione, amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, mentre la delibazione della richiesta proposta spettava esclusivamente allo stesso G.I.P., quale giudice dell'esecuzione.
3. Con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2013 il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Sante Spinaci, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame, condividendo i motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Dagli atti emerge come pacifico che i beni immobili, intestati formalmente alla ME, ma ritenuti appartenere al di lei coniuge TO CO, che li avrebbe acquisiti con i proventi di attività criminosa, erano stati dapprima sottoposti a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale, celebrato a carico del TO per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere transnazionale e riciclaggio aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, e quindi a confisca per equivalente con la sentenza di patteggiamento che aveva definito il procedimento stesso, sul presupposto del mancato reperimento della somma di denaro corrispondente al prezzo dei reati commessi.
1.1 Il provvedimento impugnato ha implicitamente declinato la competenza del Giudice adito dalla ricorrente con la proposizione di incidente di esecuzione, finalizzato ad ottenere la sostituzione di alcuni beni immobili con una somma determinata di denaro, quale oggetto del provvedimento di confisca e ha indicato la competenza a provvedere dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ha giustificato tale decisione sul presupposto della devoluzione a tale organismo "di ogni determinazione in ordine alla destinazione finale dei beni dopo la irrevocabilità della confisca", operata dalla disposizione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 110. 1.2 Ciò posto, il ricorso investe soltanto la decisione declinatoria della competenza del giudice dell'esecuzione e deve ritenersi fondato in ragione della natura abnorme del provvedimento impugnato, il quale ha errato nell'individuare i criteri di riparto delle funzioni tra autorità giudiziaria ed Agenzia ed al contempo ha arrestato il corso del procedimento originato dalla proposizione dell'istanza della terza interessata, che ha subito lo spossessamento dei beni confiscati, senza potesse attivarsi alternativo rimedio rispetto al ricorso per cassazione.
1.3 Sotto il primo profilo, va ricordato che la norma dell'art. 676 c.p.p., assegna al giudice dell'esecuzione nella categoria delle
"altre competenze" anche quella a decidere "in ordine..alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate" e che, per pacifico orientamento interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, il soggetto non imputato nel procedimento penale, che sia titolare di beni sottoposti a sequestro e poi a confisca può far valere i suoi diritti unicamente mediante proposizione di incidente di esecuzione, non essendo ammessa alcuna forma per un suo intervento nel giudizio, ne' essendo legittimato alla proposizione di impugnazione avverso la sentenza che l'abbia definito e adottato la decisione di confisca.
1.4 Quanto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il D.L. n. 4 del 2010, convertito nella L. n. 50 del 2010, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 110, da un lato le riconosce espressamente personalità giuridica di diritto pubblico, nonché autonomia organizzativa e contabile, pur ponendola sotto il controllo del Ministero dell'Interno, dall'altro delinea le attribuzioni assegnatele, consistenti in:
a) acquisizione di dati informativi relativi ai beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti penali o di prevenzione, allo stato dei procedimenti, verifica dello stato dei beni, programmazione dell'assegnazione e della destinazione, analisi delle informazioni acquisite e delle relative criticità;
b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni nel corso del procedimento di prevenzione;
c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, ed amministrazione degli stessi a partire dall'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento di prevenzione;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati anche mediante la nomina di commissari "ad acta".
1.4 In particolare, una volta intervenuta la confisca con provvedimento irrevocabile con la contestuale l'acquisizione dei relativi beni al patrimonio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 45, l'Agenzia, ricevutane comunicazione, protrae l'attività di amministrazione già intrapresa durante la pendenza del procedimento penale o di prevenzione in vista dell'assunzione delle determinazioni necessarie a realizzare la destinazione, oppure l'assegnazione di quanto confiscato.
1.5 Appare utile al riguardo richiamare brevemente gli illuminanti rilievi, espressi dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 34 del 19/19/2012 n. 34 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 relativa all'istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, in quanto intervenuta in materia riservata alla legislazione statale;
la Consulta ha sottolineato come l'Agenzia sia stata istituita "al fine di rendere rapida ed effettiva l'utilizzazione dei beni sottratti alle organizzazioni criminali, concentrando presso un'autorità specializzata di rilevanza nazionale la competenza in ordine alla loro destinazione" e che i suoi compiti sono funzionali a consentire, una volta esauritisi i procedimenti applicativi, "la più rapida ed efficace allocazione dei beni confiscati, che vengono devoluti al patrimonio dello Stato, ovvero trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, a quello del Comune, della Provincia o della Regione in cui si trova l'immobile".
1.6 Tali indicazioni e l'analisi delle articolate previsioni contenute nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 48, consentono di chiarire il significato delle funzioni attribuite all'Agenzia in relazione a destinazione ed assegnazione dei beni confiscati, da intendersi come assunzione delle decisioni circa l'utilizzo finale dei beni sotto il profilo delle modalità di fruizione e dei soggetti a ciò abilitati, in forme che la norma distingue in ragione della natura di quanto confiscato. Sono quindi introdotte al comma 1 disposizioni relative alla destinazione delle somme di denaro confiscate o ricavate da vendita di beni mobili confiscati e dalla riscossione di crediti. Al comma 3 per gli immobili sono previsti in via alternativa:
a) il mantenimento al patrimonio dello Stato per essere impiegati per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero, se idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse;
ovvero per essere utilizzati a fini economici dalla stessa Agenzia con utilizzo dei relativi proventi al potenziamento dell'Agenzia;
b) il trasferimento per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune ove è situato l'immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione e detti enti territoriali possono gestire direttamente i beni ottenuti, oppure assegnarli ad altri organismi che perseguano scopi di pubblica utilità;
c) l'affidamento in concessione alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni indicate alla lett. b) se i beni si prestino per le loro caratteristiche ad un impiego a scopo turistico;
d) il trasferimento al patrimonio del Comune ove l'immobile è situato, se la confisca sia disposta in relazione al reato di cui all'articolo 74 del DPR 309/90;
e) la vendita nei casi tassativamente previsti;
f) la distruzione o la demolizione nei casi del tutto eccezionali, previsti dalle disposizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza, oppure se il bene sia improduttivo ed in alcun modo utilizzabile.
Ulteriori specifiche disposizioni sono dettate al comma 8 per quanto riguarda i beni mobili, anche registrati, ed al comma 12 per i beni aziendali, suscettibili di concessione in affitto, di vendita o di liquidazione.
1.7 Quanto sopra esposto offre sicuri elementi di giudizio per riconoscere l'attribuzione all'Agenzia di un ruolo decisionale, operativo e di vigilanza che assicuri una gestione unitaria dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose e per escludere che, alla stregua della normativa vigente, il suo intervento possa estendersi all'assunzione di determinazioni che riguardino l'oggetto del sequestro e della confisca e la sua eventuale sostituzione con altri beni, sia durante la pendenza del procedimento, sia una volta che lo stesso sia definito con pronuncia incontrovertibile. Questa materia non rientra nel concetto di destinazione dei beni confiscati e resta riservata in via esclusiva ai poteri cognitivi e valutativi dell'autorità giudiziaria, avendo ad oggetto l'ambito applicativo ed il contenuto di misura cautelare reale e di misura di sicurezza. Del resto la natura giuridica di ente amministrativo di diritto pubblico, seppur deputato a cooperare con i giudici di merito, pone l'Agenzia al di fuori dell'ordine giudiziario e le inibisce qualsiasi esercizio di funzioni giurisdizionali.
2. Da tali premesse discende che non è configurabile in senso tecnico e proprio una "competenza" processualmente rilevante in capo all'Agenzia, tale da consentire una pronuncia di declinazione della competenza del giudice dell'esecuzione penale in suo favore;
inoltre, proprio perché indicativa della competenza di autorità non giudiziaria, non ammessa a sollevare un conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., l'ordinanza ha determinato una irrisolvibile stasi del procedimento, risultando abnorme.
2.1 È noto che quale categoria giuridica quella dell'atto abnorme, non è oggetto di previsione normativa, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ispirata dall'intento di superare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di individuare un rimedio, il ricorso per cessazione, contro provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, siano inficiati da anomalie genetiche o funzionali così radicali da porsi in difformità rispetto a qualsiasi schema legale (Cass. Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, rv. 208221; Sez. U, r,. 17 del 10/12/1997, Di Battista, rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano, rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240). In tali situazioni il ricorso per cassazione costituisce l'unico strumento processuale esperibile per contrastare un provvedimento giudiziale che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento giuridico e non è suscettibile di inquadramento nei tipici atti processuali, sicché l'abnormità investe il profilo strutturale dell'atto, oppure che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, sia pronunciato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e determini una stasi irrimediabile del processo, arrestato nel suo procedere o fatto regredire ad una fase antecedente. Si parla allora di abnormità funzionale con riferimento agli effetti dell'atto processuale (ex multis: sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, P.G. in proc. Mazzola, rv. 247137; sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv. 247844; sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, rv. 250494).
2.2 Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato vada qualificato come abnorme, rientrando in quest'ultima ipotesi di abnormità funzionale. Ne discende dunque l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla richiesta di sostituzione del bene confiscato con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Roma per nuovo esame al riguardo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'istanza di sostituzione del bene confiscato e rinvia per nuovo esame al riguardo al G.I.P. del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014