Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. (Fattispecie in cui il decreto di citazione destinato all'imputato veniva consegnato a mezzo PEC al difensore di fiducia con l'indicazione che si trattava di notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.)
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- 1. Nullità per notificazione all'indirizzo sbagliato: quando si sana?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 settembre 2023
Quando deve ritenersi sanata la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato. Per approfondire si consiglia: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione La Corte di Appello di Salerno, riformando una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la …
Leggi di più… - 2. La dichiaraione di domicilio prevale sull'elezione di domicilioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato ricorreva avverso la sentenza del 7 novembre 2018 con la quale la Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Messina del 7 settembre 2015, lo riteneva responsabile del reato di lesioni commesso aprile 2012 in danno di R.A.S. colpendolo con una padella. Il ricorrente proponeva due motivi formulati nel seguente modo. Con il primo motivo veniva dedotta la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto eseguita al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di ufficio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 48260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48260 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
48 2 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO Presidente N.2350 Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FUMU - - Consigliere -N. 21172/2016 Dott. ADRIANO IASILLO Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI RO N. IL 07/01/1977 avverso la sentenza n. 6551/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FUMU Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per I rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.Avv.
1. ZI OS impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole dei delitti di rapina e tentativo di rapina in continuazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva.
2. Con il ricorso per cassazione denuncia a mezzo del difensore: - nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi degli articoli 178, lettera c) e 179 del codice di procedura penale. Rileva il ricorrente che il tentativo di notifica era stato inutilmente effettuato presso un indirizzo diverso da quello del domicilio dichiarato ove erano state recapitate le notificazioni precedenti;
deduce che dunque che la notificazione non sia mai stata effettuata e che erroneamente nel verbale del giudizio di appello risulti che egli abbia rinunciato a presenziare all'udienza, pur non emergendo tale volontà in alcun atto e non risultando altresì che egli abbia avuto conoscenza della data dell'udienza. - violazione dell'articolo 62, n. 4 del codice penale. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia escluso la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità senza realmente motivare l'asserto, essendosi limitata ad esporre i criteri generali di applicabilità della norma senza alcuna specifica valutazione degli elementi presenti in atti. - vizio della motivazione e violazione degli articoli 133 e 62 bis del codice penale con riferimento al alla dosimetria della pena e all'esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
3. Il primo motivo è infondato. Risulta invero agli atti che l'imputato, arrestato nella flagranza del reato e giudicato in primo grado con il rito direttissimo, abbia dichiarato il proprio domicilio in Napoli, via Oronzo Costa n. 3; che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia stata invece tentata presso l'indirizzo di Rampe San Marcellino n. 3, ove non venne effettuata in quanto, secondo la relata, il destinatario risultava "trasferito altrove come da informazioni"; che a questo punto la notificazione sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale, a mezzo PEC, presso il difensore di fiducia l'Avvocato Gennaro De Falco. Ciò premesso osserva il collegio che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'articolo 179 del codice di procedura penale ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'articolo 184 del codice di rito (sezioni unite, 27 ottobre 2004, numero 119/15, ricorrente Palumbo, RV 229539). Nella specie la notificazione, pur eseguita in forme irregolari, è stata tuttavia idonea a determinare la conoscenza dell'atto in capo all'imputato in quanto il decreto di citazione è stato consegnato via PEC, con la precisa indicazione che trattavasi di notifica ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale e dunque destinata all'imputato, al difensore di fiducia: ed e principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (sezione quarta, 17 settembre 2015, n. 40066, ricorrente Bellucci, RV 264505; sezione prima, 7 gennaio 2016, n. 17123, ricorrente Fenyves, RV 266613). Ne consegue che la citazione intervenuta nel caso di specie non possa considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa", ma debba piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in cassazione.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Rileva il collegio che la Corte di appello ha precisato come la circostanza attenuante invocata presupponga necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante;
e come altresì ai fini dell'accertamento della tenuità del danno sia necessario considerare oltre il valore in sé della cosa sottratta anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa: implicito dunque, ma chiaro, il riferimento al fatto come contestato in imputazione e come ritenuto sussistente, dalla cui descrizione si evince l'impossibilità di pervenire ad una valutazione favorevole in termini di lievità del pregiudizio arrecato alle persone offese.
5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito correttamente motivato la dosimetria della pena con specifico riferimento anche ai plurimi precedenti penali dell'imputato al quale è stata contestata ed applicata la recidiva reiterata e specifica, che non avrebbe potuto comunque essere dichiarata Sh subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche per il divieto di legge posto dall'articolo 69, comma quarto, del codice penale.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23.9.2016 il consigliere estensore Giacomo Fumy il presidente Ml Chic Tula Matilde Cammino ша DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 NOV. 2016 IL Il Cancelliere 11 CANCELLIERE E I Danield Colapinto R 2 O