Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 48260
CASS
Sentenza 23 settembre 2016

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La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. (Fattispecie in cui il decreto di citazione destinato all'imputato veniva consegnato a mezzo PEC al difensore di fiducia con l'indicazione che si trattava di notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.)

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 settembre 2023

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 novembre 2019

    (Annullamento senza rinvio) I motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato ricorreva avverso la sentenza del 7 novembre 2018 con la quale la Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Messina del 7 settembre 2015, lo riteneva responsabile del reato di lesioni commesso aprile 2012 in danno di R.A.S. colpendolo con una padella. Il ricorrente proponeva due motivi formulati nel seguente modo. Con il primo motivo veniva dedotta la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto eseguita al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di ufficio, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 48260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48260
Data del deposito : 23 settembre 2016

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