Sentenza 17 settembre 2015
Massime • 1
La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.
Commentari • 4
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
Leggi di più… - 2. Rifiuto dell'alcoltest: non è obbligatorio l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di …
Leggi di più… - 3. Rinvio dell'udienza notificato solo al difensore di ufficio, quale nullità? (Cass. 31956/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 settembre 2021
La notificazione all'imputato del decreto di rinvio d'ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d'ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato, integra una nullità assoluta e non già un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il …
Leggi di più… - 4. Sospettato deve presentarsi come persona informata sui fatti? (Cass. 6595/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2020
Chi venga invitata come persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti non può rifiutarsi di comparire a tutale del divietò di autoincriminazione, bastando la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. La disposizione che riunisce l'inosservanza dei provvedimenti di autorità "per ragioni di giustizia" (art. 650 c.p.) è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa: l'inottemperanza della persona sottoposta alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2015, n. 40066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40066 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2015 |
Testo completo
400 6 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1417/2015 - Presidente - N. Dott. VINCENZO ROMIS Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 9023/2015 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC OL N. IL 22/11/1969 avverso la sentenza n. 943/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI che ha concluso per il vizette vil Dott. Filsyfine Fodoroni" Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rigetto ме Udito, per la parte civile, l'Avv ofuiff Uditi difensor Avv. Pietro Asle, ohl Fro on Rome, che he oneless for lecugli to del ricon J. N L Ritenuto in fatto UC PA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest ex articolo 186, comma 7, del codice della strada ( fatto del 13.10.2012). In sede di appello, la Corte rilevava la genericità della doglianza sulla responsabilità, basata sul non essere l'imputato alla guida del veicolo, ritenuta non conferente rispetto a quanto accertato. Parimenti, corrispondendo ad altra doglianza, la Corte di merito riteneva la pena congrua, in assenza di elementi valorizzabili per concedere le generiche, anche tenuto conto dei numerosi precedenti penali, della gravità del fatto, della condotta non collaborativa. Con il ricorso si prospetta, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado, assumendo l'irritualità della notificazione che avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio dichiarato. Con il secondo motivo lamenta la violazione di norma processuale sul rilievo di non aver mai firmato il verbale in cui era presente la nomina a difensore di fiducia. Con il terzo motivo, ripropone la carenza di prove sulla responsabilità, sostenendo l'assenza di prova sulla circostanza di fatto che fosse l'imputato alla guida del veicolo. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Dalla verifica degli atti processuali, imposta dalla natura della censura, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado, venne notificato, in doppia copia, presso lo studio del difensore di fiducia solo dopo il tentativo di notifica eseguito al domicilio dichiarato, presso il quale il Bellucci non venne rinvenuto. La doglianza si rivela, pertanto, infondata, alla luce del principio consolidato secondo il quale la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione г del rapporto fiduciario che lo lega al difensore ( v. Sezioni unite, 27 ottobre 2004, n. 119, Palumbo e, da ultimo, Sezione V, 20 marzo 2014, Di Giovanni e altro, rv. 262822). Anche il secondo motivo- mai comunque proposto in appello- è assertivo e generico, priva di alcun riscontro documentale, come imposto dalla regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, secondo cui è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione nel ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi ovvero alla allegazione di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro specifica indicazione, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a "scardinare" l'impianto motivazionale della decisione contestata. Ciò in quanto il giudice di legittimità non deve essere costretto alla "ricerca" di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onere di chi impugna e dispone dell'intero incarto processuale mettere la Corte di legittimità in grado valutare la fondatezza della doglianza (Sezione VI, 11 dicembre 2012, Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Montenero ed altro). Parimenti assertiva, oltre che dimentica del ruolo della Corte di legittimità, si palesa la censura sul giudizio di responsabilità, a fronte di doppia e conforma statuizione di merito, che ha ricostruito nei dettagli il fatto e la condotta dell'imputato, che dopo aver accostato l'autovettura, proseguiva a piedi in evidente stato di ebbrezza, rifiutandosi di sottoporsi all'alcoltest. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 17 settembre 2015 CORTE Il Consigliere estensore Il Presidente "Penne Punell- Vincenzo ar Patrizia R E M A U P S Ια CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IV Sezione Fenale Dott. Giovanni RUELLO DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 OTT. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giovann RUELLO