Sentenza 29 maggio 2007
Massime • 1
In tema di notificazioni, allorché vi sia stata tempestiva e rituale elezione di domicilio da parte dell'imputato, la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione predetta, è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio, essendo del tutto irrilevante la sua effettuazione al domicilio reale e di effettiva abitazione del destinatario, a meno che non risulti in concreto che egli abbia avuto reale conoscenza dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2007, n. 22707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22707 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 29/05/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno Consigliere N. 856
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 11136/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU NC;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 5.01.2007;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SREPICO F.;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. D'ANGELO G. che ha concluso per: annullamento con rinvio.
OSSERVA
Sull'appello proposto da MA FR avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Salerno - sez. dist.ta di Eboli in data 01/3/2006 che l'aveva dichiarata colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p., commi 1 e 3, accertato in Capaccio Scalo il 22/2/2000 e, concessele le attenuanti generiche e quella di cui al comma 4, art. cit., l'aveva condannata alla pena di mesi tre di reclusione, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 5/1/2007, confermava il giudizio di 1^ grado, ritenendo infondate le richieste difensive di rinnovazione del dibattimento e di riduzione della pena.
Avverso tale sentenza la MA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l'inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento agli art. 157, 161 e 162 c.p.p., posto che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputata e non personalmente alla stessa, benché in atti, con la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, risultasse tempestivamente e formalmente depositata presso la competente Cancelleria la dichiarazione di elezione di domicilio presso il suo difensore in Eboli alla via San Berardino, 41.
Di qui la nullità assoluta del giudizio per invalida costituzione del rapporto processuale.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli, competente ex art. 623 c.p.p., lett. c), in combinato disposto con l'art. 175 disp. att. c.p.p., per nuovo giudizio. Ed invero, da una necessaria verifica sugli atti, consentita in questa sede per la natura dell'eccezione in rito proposta con il ricorso in esame, risulta tempestiva e formalmente corretta elezione di domicilio effettuata dalla MA presso il di lei difensore Avv. S.M. Accarino in Eboli, al domicilio sopra indicato, con espresso riferimento alla nomina del predetto quale suo difensore di fiducia in relazione al procedimento penale in oggetto, con rituale autentica della sottoscrizione ed altrettanto rituale deposito dell'atto presso la Cancelleria del Tribunale di Salerno sez. dist. di Eboli in data 26/11/2003 a cura dello stesso predetto difensore (cfr. fol. 20), in ottemperanza alle formalità di cui all'art. 162 c.p.p.. Risulta, inoltre, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputata in data 27/11/2006 a mezzo del servizio postale presso il domicilio della MA in via Gonzaga 6 di Eboli con consegna a familiare convivente in data 1/12/2006 (cfr. ric. rit. Raccomandata 1555/06 RGA n. 3929-9). Ciò posto, giova richiamare il principio di diritto tracciato da questa Corte di legittimità in subiecta materia.
Infatti, quando, come nella specie, vi sia stata tempestiva e rituale elezione di domicilio da parte dell'imputato, la notifica del decreto di citazione eseguita non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione predetta, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile anche d'ufficio (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 2/5/97, n. 1167 Ced. 208114; idem 22/12/97 n. 209847, Nikolic). Tale principio trova applicazione anche se detta notifica sia stata effettuata (come nella specie) al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto destinatario dell'atto (ma non a mani proprie), salvo che non risulti in concreto che tale soggetto abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza dell'atto (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 27/10/2005, n. 119, Vessichelli), il che, nel caso in esame, va ragionevolmente escluso proprio a cagione dell'eccezione proposta dalla ricorrente.
Ne deriva che irritualmente si è proceduto alla dichiarazione di contumacia nel dibattimento di appello, celebrandosi il relativo giudizio, in patente violazione della valida costituzione del rapporto processuale.
La denunciata ed accertata nullità assoluta, nei termini innanzi evidenziati, impone l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e RINVIA alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007