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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18207 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Maria Chiara Pirritano, la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, condannava XXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato, avendolo ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e artt. 61 n. 2 cod. pen. e 4 Legge n. 110 del 1975. Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti come ricostruiti dalla Corte di appello: la sera del 7.11.2023, XXXXXXX si recava insieme alla propria sorella XXXXX e alla compagna di questa, in una piazza cittadina in occasione della festa patronale. Era presente ai festeggiamenti, in compagnia della propria figlia, anche XXXXXXXXXXXXXXXXX con la quale l’odierno imputato aveva in corso una relazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18207 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 sentimentale da alcuni mesi, relazione non tollerata dalla persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale, in passato, era stato legato sentimentalmente alla XXXXXX, con la quale aveva avuto una figlia. Egli, quindi, già prima di quella sera, aveva manifestato, anche con modalità violente, la propria contrarietà alla relazione. Quella sera, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, presente anch’egli in piazza, aveva raggiunto alle spalle XXXXXXX e gli aveva sferrato due colpi al capo, in conseguenza dei quali, questi cadeva a terra. XXXXXXX riusciva a rialzarsi, ma il suo aggressore lo afferrava e gli faceva sbattere la testa contro un palo della struttura dell’autoscontro, colpo attutito dall’aggredito, il quale frapponeva il braccio. Quindi, afferrato XXXXXXX da dietro, lo bloccava al bacino con il braccio e lo stringeva al collo. Interveniva, in quel frangente, la sorella di XXXXXXX, la quale afferrava da dietro XXXXXXXXXXXXXXXXXX nel tentativo di allontanarlo dal fratello. Grazie all'intervento della sorella, XXXXXXX riusciva a girarsi e, invece di allontanarsi, sferrava i colpi al suo aggressore, colpendolo con tre coltellate all’emitorace torace di sinistra e in ipocondrio destro. Tale ricostruzione dei fatti, induceva la Corte ad escludere la scriminante della legittima difesa. Osservava che, in base alla dinamica dei fatti, l’azione offensiva posta in essere dall'odierno ricorrente non era l’unica possibile per sottrarsi all'aggressione, in quanto, una volta svincolatosi dalla stretta, egli avrebbe potuto allontanarsi tra la folla. Aggiungeva che non era stata trovata traccia della pistola che XXXXXXX riferiva di aver sentito premuta sulla nuca mentre era a terra, il cui uso era incompatibile con la dinamica dei fatti e che l’aggressione, per quanto violenta non aveva mai posto in pericolo la vita di XXXXXXX, al quale, infatti, non era stata refertata alcuna lesione. Rigettava anche il motivo di gravame relativo alle ragioni del porto del coltello, osservando che l’imputato non aveva fornito prova del fatto di avere acquistato il coltello poco prima dell’evento in piazza, per utilizzarlo nel suo mestiere. Riteneva anche insussistenti gli elementi costitutivi della scriminante putativa della legittima difesa, esclusa dal fatto che non sussistendo quelli della legittima difesa, non era scrutinabile l’errore di valutazione del pericolo e l’inadeguatezza dei mezzi usati. Quanto alla riqualificazione della condotta in lesioni personali gravi, osservava che la direzione dei colpi inferti, torace e addome, non era compatibile con la volontà di arrecare solo lesioni e, quindi, che doveva escludersi la possibilità di configurare il dolo come eventuale, potendo ravvisarsi, al più, un dolo alternativo. Riteneva, infine, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena nei limiti sopra riportati.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la difesa lamenta travisamento dei fatti e illogicità e 2 contraddittorietà della motivazione. Osserva che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza si fonda su una lettura parziale della dichiarazione testimoniale della sorella dell’imputato, avendo omesso di valutare la fase della colluttazione nel corso della quale, XXXXXXX, giratosi di colpo, dopo essere stato bloccato al bacino e al collo dalla stretta dell’aggressore, veniva nuovamente afferrato e stretto al collo o al petto con le braccia dal suo aggressore che gli faceva abbassare il capo, sinché, ad un tratto, XXXXXXXXXXXXXXXXXX mollava la presa. È questa seconda frazione della condotta aggressiva che, secondo la difesa, è stata ignorata dalla Corte, durate la quale, invece, ben si sarebbe potuta innestare la reazione difensiva di XXXXXXX. Tale ricostruzione, nella lettura difensiva, trovava conferma nel fatto che le testimoni presenti non avevano percepito i fendenti, proprio perché sferrati in un momento nel quale era ancora in corso la colluttazione e nella localizzazione dei colpi, laterali, e, quindi, compatibili con una situazione di corpi ravvicinati e a stretto contatto. Ritiene, quindi, la difesa che la ricostruzione dei fatti si fondi su una motivazione meramente congetturale e presuntiva. Infine, rileva che la situazione di vulnerabilità in cui si trovava XXXXXXX, di corporatura esile, già attinto da colpi ripetuti e stretto al collo, aveva giustificato l’uso del coltello, unico strumento in possesso del ricorrente per sottrarsi alla presa del suo aggressore, con il quale aveva inferto colpi casuali, per poi allontanarsi non appena XXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva allentato la presa.
2.2Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante putativa della legittima difesa. Osserva che l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella ricostruzione fattuale in relazione all’attualità del pericolo, ha fuorviato la decisione anche in ordine alla scriminante putativa.
2.3Con il terzo motivo, la difesa denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione nella qualificazione del reato. Osserva che la Corte ha qualificato l’elemento soggettivo dell’agente come dolo alternativo, mentre, in realtà, ha descritto una fattispecie di dolo eventuale non compatibile con la fattispecie del tentato omicidio e compatibile, invece, con quella di lesioni personali. Osserva, inoltre, che la situazione di concitazione nella quale sono stati inferti i colpi, non consentiva all’agente di direzionarli, sicché, anche sotto tale profilo, non è configurabile un dolo omicidiario. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la dinamica dei fatti induce a ritenere che l’imputato abbia colpito nel momento in cui il suo aggressore si era già distaccato per effetto dell’intervento della propria sorella, il che escluderebbe la proporzione e l’inevitabilità della reazione aggressiva e, 3 conseguentemente, anche l’opzione della legittima difesa putativa. Quanto alla riqualificazione della condotta invocata dalla difesa, ha sottolineato che la questione è strettamente collegata alla precedente e che l’animus necandi è desumibile dal fatto che XXXXXXX non era in grado di mirare. Richiama, inoltre, la tipologia di arma, il tipo di lesioni e le circostanze che escludono la possibilità di qualificare come lesioni grave la condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Questa Corte, con sentenza della Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516 – 01 ha affermato che «Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione) ». Con riferimento alla mancata considerazione di taluni elementi fattuali emersi dall’istruttoria, ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 – 01; conf. Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, [...], Rv. 234162). Si è chiarito che il vizio del travisamento è quello che attiene sempre alla motivazione, ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza, l'illogicità o la 4 contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso, ma altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contradditorietà e completezza) rispetto al processo» (Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, [...], Rv. 234162). D’altro canto, è necessario che il dato a contenuto probatorio, che si assume travisato o omesso, abbia la caratteristica della decisività, ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica.
3. Nel caso in esame, la Corte ha omesso di valutare la deposizione resa dalla teste XXXXXXXXXXXX nella sua interezza, benché espressamente ritenuta decisiva e attendibile, e nonostante nell’atto di appello fosse stata specificamente evidenziato il profilo di interesse, fatto oggetto di censura rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. In particolare, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti sulla base della deposizione della teste, prendendo in considerazione, però, solo la parte iniziale della narrazione. Sulla base di tale porzione di testimonianza, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non potesse aver colpito il suo aggressore quando era avvinto da dietro, in quanto la posizione delle lesioni da arma da taglio sulla persona offesa era incompatibile con tale ricostruzione. Ha, invece, ritenuto che i colpi siano stati inferti dall'odierno ricorrente da posizione frontale rispetto al contendente, quando egli, già libero dalla presa, grazie all’intervento della sorella, poteva girarsi e colpire frontalmente la persona offesa. Nella ricostruzione della Corte territoriale, l’essersi svincolato dalla presa di XXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe imposto a XXXXXXX di allontanarsi, essendo venuta meno l’attualità del pericolo. In tale ricostruzione, tuttavia, la Corte omette di valutare il secondo segmento di condotta, riferito da XXXXXXXXXXXX. La lettura integrale della deposizione della donna sul punto, quale riportata tra virgolette nella sentenza impugnata, fornisce prova di un ulteriore frazione di condotta. EL ha riferito che, dopo il suo intervento, vedeva RD XXXXXXX«girarsi di colpo», ma venire nuovamente afferrato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX che lo stringeva al collo e al petto con entrambe le braccia, abbassandogli la testa. Mentre ella continuava a “tirare” l’aggressore, avvertiva che questi mollava la presa e vedeva il fratello allontanarsi. Ebbene, questa frazione di condotta, specificamente dedotta dalla difesa in sede di appello, non è stata valutata dalla Corte territoriale, la 5 quale non si è confrontata con la stessa neppure per smentirla o superarla. Tale circostanza, tuttavia, è di rilievo in quanto allo stessa è collegata la tesi difensiva della legittima difesa.
3. Si osserva che requisiti necessari per l’applicazione dell’esimente della legittima difesa sono la sussistenza e l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa e la proporzione della difesa. Per poter ritenere legittima la reazione di fronte all’imminenza del pericolo è necessario che sussista la necessità di difendersi, che può riconoscersi solo qualora il soggetto si trovi nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore (Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, Rv. 198115-01). Ne consegue che non è giustificabile la reazione quando l’azione lesiva sia ormai esaurita (Sez. 1, n. 9695 del 15/04/1999, Rv. 214936-01; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080- 01) e che, qualora la persona che versa in stato di pericolo possa allontanarsi per evitare l’offesa, questa deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione costituisce un atto violento al quale si può ricorrere solo come extrema ratio (Sez. 4, n. 9256 del 25/05/1993, Rv. 195837-01). Alla luce dei principi esposti, si comprende, pertanto, la ragione per la quale è necessario valutare i fatti alla luce della testimonianza resa dal testimone diretto XXXXXXXXXXXX, nella sua interezza. La Corte territoriale, nel tralasciare, nella ricostruzione della dinamica dei fatti, la porzione di condotta riferita dalla teste, secondo la quale, dopo il suo intervento finalizzato a “staccare XXXXXX” dal fratello, vedeva XXXXXXX girarsi di colpo, ma XXXXXX riuscire “ad afferrarlo di nuovo e a stringerlo per il collo o petto con entrambe le braccia, abbassandogli la testa”, ha omesso di verificare se, alla luce di tale segmento di condotta, potesse ritenersi l’aggressione ancora attuale nel momento in cui sono stati sferrati i tre colpi ovvero se, in quel momento, XXXXXXX avesse acquistato quella libertà di movimento sufficiente ad allontanarsi, sfuggendo all’aggressione e, quindi, al pericolo o se si trovasse ancora sotto la pressione fisica del suo aggressore. Si tratta di un punto sul quale la Corte non ha fornito motivazione alcuna, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante possa essere, in astratto, circostanza idonea a disarticolare il ragionamento ricostruttivo della Corte.
4. Solo una volta ricostruita la dinamica avendo valutato l’incidenza di tutte le fasi dell’aggressione e della reazione, potranno essere tratte le conclusioni sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante invocata, sia in ipotesi, quella della scriminante putativa, nella 6 valutazione della quale, peraltro, dovrà tenersi conto dell’intero contesto in cui è maturato l’episodio, ovvero tenere conto delle precedenti aggressioni verbali e fisiche della persona offesa ai danni dell’imputato, anche al fine di esplorare con la dovuta completezza la percezione dell’imputato rispetto alle intenzioni della persona offesa.
5. La lacuna ricostruttiva e motivazionale impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Catania, perchè rivaluti la questione alla luce della complessiva testimonianza indicata e colmi le lacune motivazionali indicate. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la necessità della rivalutazione anche del secondo e del terzo alla luce della ricostruzione dei fatti che tenga conto dell’intero articolarsi della condotta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Maria Chiara Pirritano, la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, condannava XXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato, avendolo ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e artt. 61 n. 2 cod. pen. e 4 Legge n. 110 del 1975. Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti come ricostruiti dalla Corte di appello: la sera del 7.11.2023, XXXXXXX si recava insieme alla propria sorella XXXXX e alla compagna di questa, in una piazza cittadina in occasione della festa patronale. Era presente ai festeggiamenti, in compagnia della propria figlia, anche XXXXXXXXXXXXXXXXX con la quale l’odierno imputato aveva in corso una relazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18207 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 sentimentale da alcuni mesi, relazione non tollerata dalla persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale, in passato, era stato legato sentimentalmente alla XXXXXX, con la quale aveva avuto una figlia. Egli, quindi, già prima di quella sera, aveva manifestato, anche con modalità violente, la propria contrarietà alla relazione. Quella sera, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, presente anch’egli in piazza, aveva raggiunto alle spalle XXXXXXX e gli aveva sferrato due colpi al capo, in conseguenza dei quali, questi cadeva a terra. XXXXXXX riusciva a rialzarsi, ma il suo aggressore lo afferrava e gli faceva sbattere la testa contro un palo della struttura dell’autoscontro, colpo attutito dall’aggredito, il quale frapponeva il braccio. Quindi, afferrato XXXXXXX da dietro, lo bloccava al bacino con il braccio e lo stringeva al collo. Interveniva, in quel frangente, la sorella di XXXXXXX, la quale afferrava da dietro XXXXXXXXXXXXXXXXXX nel tentativo di allontanarlo dal fratello. Grazie all'intervento della sorella, XXXXXXX riusciva a girarsi e, invece di allontanarsi, sferrava i colpi al suo aggressore, colpendolo con tre coltellate all’emitorace torace di sinistra e in ipocondrio destro. Tale ricostruzione dei fatti, induceva la Corte ad escludere la scriminante della legittima difesa. Osservava che, in base alla dinamica dei fatti, l’azione offensiva posta in essere dall'odierno ricorrente non era l’unica possibile per sottrarsi all'aggressione, in quanto, una volta svincolatosi dalla stretta, egli avrebbe potuto allontanarsi tra la folla. Aggiungeva che non era stata trovata traccia della pistola che XXXXXXX riferiva di aver sentito premuta sulla nuca mentre era a terra, il cui uso era incompatibile con la dinamica dei fatti e che l’aggressione, per quanto violenta non aveva mai posto in pericolo la vita di XXXXXXX, al quale, infatti, non era stata refertata alcuna lesione. Rigettava anche il motivo di gravame relativo alle ragioni del porto del coltello, osservando che l’imputato non aveva fornito prova del fatto di avere acquistato il coltello poco prima dell’evento in piazza, per utilizzarlo nel suo mestiere. Riteneva anche insussistenti gli elementi costitutivi della scriminante putativa della legittima difesa, esclusa dal fatto che non sussistendo quelli della legittima difesa, non era scrutinabile l’errore di valutazione del pericolo e l’inadeguatezza dei mezzi usati. Quanto alla riqualificazione della condotta in lesioni personali gravi, osservava che la direzione dei colpi inferti, torace e addome, non era compatibile con la volontà di arrecare solo lesioni e, quindi, che doveva escludersi la possibilità di configurare il dolo come eventuale, potendo ravvisarsi, al più, un dolo alternativo. Riteneva, infine, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena nei limiti sopra riportati.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la difesa lamenta travisamento dei fatti e illogicità e 2 contraddittorietà della motivazione. Osserva che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza si fonda su una lettura parziale della dichiarazione testimoniale della sorella dell’imputato, avendo omesso di valutare la fase della colluttazione nel corso della quale, XXXXXXX, giratosi di colpo, dopo essere stato bloccato al bacino e al collo dalla stretta dell’aggressore, veniva nuovamente afferrato e stretto al collo o al petto con le braccia dal suo aggressore che gli faceva abbassare il capo, sinché, ad un tratto, XXXXXXXXXXXXXXXXXX mollava la presa. È questa seconda frazione della condotta aggressiva che, secondo la difesa, è stata ignorata dalla Corte, durate la quale, invece, ben si sarebbe potuta innestare la reazione difensiva di XXXXXXX. Tale ricostruzione, nella lettura difensiva, trovava conferma nel fatto che le testimoni presenti non avevano percepito i fendenti, proprio perché sferrati in un momento nel quale era ancora in corso la colluttazione e nella localizzazione dei colpi, laterali, e, quindi, compatibili con una situazione di corpi ravvicinati e a stretto contatto. Ritiene, quindi, la difesa che la ricostruzione dei fatti si fondi su una motivazione meramente congetturale e presuntiva. Infine, rileva che la situazione di vulnerabilità in cui si trovava XXXXXXX, di corporatura esile, già attinto da colpi ripetuti e stretto al collo, aveva giustificato l’uso del coltello, unico strumento in possesso del ricorrente per sottrarsi alla presa del suo aggressore, con il quale aveva inferto colpi casuali, per poi allontanarsi non appena XXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva allentato la presa.
2.2Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante putativa della legittima difesa. Osserva che l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella ricostruzione fattuale in relazione all’attualità del pericolo, ha fuorviato la decisione anche in ordine alla scriminante putativa.
2.3Con il terzo motivo, la difesa denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione nella qualificazione del reato. Osserva che la Corte ha qualificato l’elemento soggettivo dell’agente come dolo alternativo, mentre, in realtà, ha descritto una fattispecie di dolo eventuale non compatibile con la fattispecie del tentato omicidio e compatibile, invece, con quella di lesioni personali. Osserva, inoltre, che la situazione di concitazione nella quale sono stati inferti i colpi, non consentiva all’agente di direzionarli, sicché, anche sotto tale profilo, non è configurabile un dolo omicidiario. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la dinamica dei fatti induce a ritenere che l’imputato abbia colpito nel momento in cui il suo aggressore si era già distaccato per effetto dell’intervento della propria sorella, il che escluderebbe la proporzione e l’inevitabilità della reazione aggressiva e, 3 conseguentemente, anche l’opzione della legittima difesa putativa. Quanto alla riqualificazione della condotta invocata dalla difesa, ha sottolineato che la questione è strettamente collegata alla precedente e che l’animus necandi è desumibile dal fatto che XXXXXXX non era in grado di mirare. Richiama, inoltre, la tipologia di arma, il tipo di lesioni e le circostanze che escludono la possibilità di qualificare come lesioni grave la condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Questa Corte, con sentenza della Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516 – 01 ha affermato che «Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione) ». Con riferimento alla mancata considerazione di taluni elementi fattuali emersi dall’istruttoria, ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 – 01; conf. Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, [...], Rv. 234162). Si è chiarito che il vizio del travisamento è quello che attiene sempre alla motivazione, ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza, l'illogicità o la 4 contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso, ma altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contradditorietà e completezza) rispetto al processo» (Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, [...], Rv. 234162). D’altro canto, è necessario che il dato a contenuto probatorio, che si assume travisato o omesso, abbia la caratteristica della decisività, ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica.
3. Nel caso in esame, la Corte ha omesso di valutare la deposizione resa dalla teste XXXXXXXXXXXX nella sua interezza, benché espressamente ritenuta decisiva e attendibile, e nonostante nell’atto di appello fosse stata specificamente evidenziato il profilo di interesse, fatto oggetto di censura rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. In particolare, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti sulla base della deposizione della teste, prendendo in considerazione, però, solo la parte iniziale della narrazione. Sulla base di tale porzione di testimonianza, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non potesse aver colpito il suo aggressore quando era avvinto da dietro, in quanto la posizione delle lesioni da arma da taglio sulla persona offesa era incompatibile con tale ricostruzione. Ha, invece, ritenuto che i colpi siano stati inferti dall'odierno ricorrente da posizione frontale rispetto al contendente, quando egli, già libero dalla presa, grazie all’intervento della sorella, poteva girarsi e colpire frontalmente la persona offesa. Nella ricostruzione della Corte territoriale, l’essersi svincolato dalla presa di XXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe imposto a XXXXXXX di allontanarsi, essendo venuta meno l’attualità del pericolo. In tale ricostruzione, tuttavia, la Corte omette di valutare il secondo segmento di condotta, riferito da XXXXXXXXXXXX. La lettura integrale della deposizione della donna sul punto, quale riportata tra virgolette nella sentenza impugnata, fornisce prova di un ulteriore frazione di condotta. EL ha riferito che, dopo il suo intervento, vedeva RD XXXXXXX«girarsi di colpo», ma venire nuovamente afferrato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX che lo stringeva al collo e al petto con entrambe le braccia, abbassandogli la testa. Mentre ella continuava a “tirare” l’aggressore, avvertiva che questi mollava la presa e vedeva il fratello allontanarsi. Ebbene, questa frazione di condotta, specificamente dedotta dalla difesa in sede di appello, non è stata valutata dalla Corte territoriale, la 5 quale non si è confrontata con la stessa neppure per smentirla o superarla. Tale circostanza, tuttavia, è di rilievo in quanto allo stessa è collegata la tesi difensiva della legittima difesa.
3. Si osserva che requisiti necessari per l’applicazione dell’esimente della legittima difesa sono la sussistenza e l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa e la proporzione della difesa. Per poter ritenere legittima la reazione di fronte all’imminenza del pericolo è necessario che sussista la necessità di difendersi, che può riconoscersi solo qualora il soggetto si trovi nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore (Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, Rv. 198115-01). Ne consegue che non è giustificabile la reazione quando l’azione lesiva sia ormai esaurita (Sez. 1, n. 9695 del 15/04/1999, Rv. 214936-01; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080- 01) e che, qualora la persona che versa in stato di pericolo possa allontanarsi per evitare l’offesa, questa deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione costituisce un atto violento al quale si può ricorrere solo come extrema ratio (Sez. 4, n. 9256 del 25/05/1993, Rv. 195837-01). Alla luce dei principi esposti, si comprende, pertanto, la ragione per la quale è necessario valutare i fatti alla luce della testimonianza resa dal testimone diretto XXXXXXXXXXXX, nella sua interezza. La Corte territoriale, nel tralasciare, nella ricostruzione della dinamica dei fatti, la porzione di condotta riferita dalla teste, secondo la quale, dopo il suo intervento finalizzato a “staccare XXXXXX” dal fratello, vedeva XXXXXXX girarsi di colpo, ma XXXXXX riuscire “ad afferrarlo di nuovo e a stringerlo per il collo o petto con entrambe le braccia, abbassandogli la testa”, ha omesso di verificare se, alla luce di tale segmento di condotta, potesse ritenersi l’aggressione ancora attuale nel momento in cui sono stati sferrati i tre colpi ovvero se, in quel momento, XXXXXXX avesse acquistato quella libertà di movimento sufficiente ad allontanarsi, sfuggendo all’aggressione e, quindi, al pericolo o se si trovasse ancora sotto la pressione fisica del suo aggressore. Si tratta di un punto sul quale la Corte non ha fornito motivazione alcuna, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante possa essere, in astratto, circostanza idonea a disarticolare il ragionamento ricostruttivo della Corte.
4. Solo una volta ricostruita la dinamica avendo valutato l’incidenza di tutte le fasi dell’aggressione e della reazione, potranno essere tratte le conclusioni sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante invocata, sia in ipotesi, quella della scriminante putativa, nella 6 valutazione della quale, peraltro, dovrà tenersi conto dell’intero contesto in cui è maturato l’episodio, ovvero tenere conto delle precedenti aggressioni verbali e fisiche della persona offesa ai danni dell’imputato, anche al fine di esplorare con la dovuta completezza la percezione dell’imputato rispetto alle intenzioni della persona offesa.
5. La lacuna ricostruttiva e motivazionale impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Catania, perchè rivaluti la questione alla luce della complessiva testimonianza indicata e colmi le lacune motivazionali indicate. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la necessità della rivalutazione anche del secondo e del terzo alla luce della ricostruzione dei fatti che tenga conto dell’intero articolarsi della condotta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7