Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11092 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN OM I L LO ITALIANO1 1 0 92 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPREMADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 3332/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron .23712 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere Ud. 23/05/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LU MA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESII BRUNO, LEOPARDI LUISA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- resistente 2001 2482 avversO la sentenza n. 335/97 del Tribunale di -1- L'AQUILA, depositata il 05/07/97 R.G.N. 51/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza 25 giugno/luglio 1997 n. 335, ha respinto l'appello proposto da RI RI avverso la sentenza del Pretore di Avezzano in data 8.11.1996 che aveva respinto la sua domanda di pensione di inabilità civile. Il Tribunale, premesso che la ricorrente aveva irritualmente modificato in appello il petitum, facendo valere la minore pretesa di invalidità civile superiore al 75%, rigettava comunque l'appello nel merito, ritenendo che le nuove certificazioni mediche prodotte, successive al giudizio di primo grado, nulla avessero Azy aggiunto al quadro clinico disegnato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel grado, che aveva accertato una grado di riduzione della capacità di lavoro inferiore al limite minimo prescritto per l'assegno di invalidità civile. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Conj RI, unico motivo. Il Ministero dell'Interno, ritualmente intimato, non si è costituito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata sotto due profili. 3 ་ In primo luogo si duole che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la ricorrente abbia modificato il petitum, del giudizio dalla costituito nel ricorso introduttivo pretesa alla pensione di inabilità, mentre nel grado di appello avrebbe fatto valere una pretesa all'assegno per invalidità superiore al 75%. Il profilo è inammissibile, perché nella economia della sentenza impugnata il rilievo che precede costituisce un obiter dictum, in quanto il Tribunale ha poi esaminato nel merito la minor pretesa collegata alla ridotta invalidità dal 75%, respingendola, sulla base degli accertamenti peritali compiuti in primo grado. Per quanto riguarda questo secondo pertinente profilo, la ricorrente si duole della valutazione data dal Tribunale, secondo cui gli accertamenti intervenuti dopo la pronuncia del Pretore, ritualmente prodotti nel giudizio di appello, ed in particolare una risonanza magnetica nucleare del rachide lombare, nulla hanno aggiunto al quadro patologico attentamente valutato dal ctu;
e si duole che il Tribunale, per effetto di tale sua valutazione, non abbia disposto una ctu in grado di appello. Anche tale motivo inammissibile, per difetto del requisito dell'autosufficienza, che impone alla parte che adduca la erronea valutazione di un certificato medico sopravvenuto, di riportarne il testo o almeno il contenuto, 4 al fine di consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura. Infatti costituisce jus receptum che la denuncia, nel ricorso per Cassazione, di omesso ○ erroneo esame di un documento decisivo deve contenere l'indicazione degli elementi dai quali si possa desumere che l'esame del documento medesimo avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata, mettendo così la Corte di Cassazione in grado di controllare se, in relazione al vizio lamentato, sussiste quel carattere di virtuale decisività che solo può legittimare l'ingresso della censura, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (ex plurimis: sent. n. 3653 del 17-06-1985, n.6456 del 8-7- 1994). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Maggio Il Presidente zlim imuth Sezione Lavoro il 23 giugno 2001. ве Мацей Il Consigliere Estensore Aldo Vingilis dappi IL CANCELL Depositato in Cancu 13 A60. 2001 Prev\pic-salustri oggl CANCELLISK RG 3332/1998 deff 5